IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli,
Regolamento unico OCM;
PRESO ATTO che il
Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009
e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il Regolamento
(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni
obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n. 479/2008
del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
CONSIDERATO che tali
Regolamenti disciplinano l’OCM vitivinicola, in parte modificando la disciplina
precedentemente dettata dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in
parte confermandola;
VISTO il Decreto
Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7
luglio 2009 , n. 88;
VISTO il Decreto
Ministeriale 16.12.2010 (G.U. n.16 del 21.01.2011) recante disposizioni
applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 relativo alla
tutela delle DO e IG dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione
annuale delle produzioni;
RICHIAMATE le proprie
Deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 159 del 07.03.2011 relativa a
“Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai
sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità
applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010,
relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario
Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni”;
- n. 255 del 23.04.2012 Disposizioni per la classificazione delle
varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del
Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”. Aggiornamento alla D.G.R. n. 671/2010 con l’inserimento dei vitigni “Cannonau n.”, “Tannat
n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.” tra quelli
idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
- n. 571 del 10.09.2012 Regolamento (CE) n. 436/2009. Decreto
Legislativo n. 61/2010. Allineamento delle superfici nello Schedario viticolo.
Approvazione del “Piano Operativo” della Regione Abruzzo.
- n. 61 del 03.02.2014 Reg. (CE) n.
1234/2007. Reg (CE) n. 555/2008. D.L.gs
n. 61/2010 – D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del
potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione
amministrativa a partire dalla campagna 2014/15.
RICHIAMATE le proprie
Determinazioni Dirigenziali:
- n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al
“DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, per quanto
concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei
“Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;
- n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8.
Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni
di vigna per la campagna 2012/2013”;
- DH27/166 del 20.08.2012 D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010 - D. M. 16.12.2010 - DGR n. 159 del 07.03.2011 . Riapertura, provvisoria per l’annualità 2012, delle procedure di richiesta di idoneità dei
vigneti a produrre vini a DO e IG;
- n. DH27/172 del 31.08.2012 avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8.
Predisposizione della “Prima Lista Provvisoria delle Menzioni di Vigna”
della Regione Abruzzo per la campagna
2012/2013”;
- n. DH39/01 del 28.03.2013 Disposizioni
per le richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO, IG e all’utilizzo delle menzioni di “Vigna”
per la campagna vendemmiale 2013/2014;
- n. DH/27 del 30.08.2013 D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010 – art. 6 comma 8. Lista
positiva delle Menzioni (Toponimi e Nomi tradizionali) di Vigna valida per le
DOP di vini della regione Abruzzo per la campagna 2013-14.
PRESO ATTO che con la
Determinazione n. DH27/172 del 31.08.2012
era stata redatta, la “Prima Lista Provvisoria delle Menzioni di Vigna”
della Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013”, in forma provvisoria in
attesa di ulteriori indicazioni e precisazioni richieste al Ministero;
PRESO ATTO che con nota
n. 1843 del 19.10.2012 lo stesso
Ministero ha comunicato, ai fini dell’iscrizione al registro dei “Toponimi di vigna”, l’impossibilità di
utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”;
PRESO ATTO che, ai fini
dell’individuazione dei “toponimi di vigna”
occorre documentare, con cartina geografica ufficiale (cartine IGM e
derivate), la precisa ubicazione e denominazione della località e, per l’utilizzo
dei “nomi tradizionali”, occorre dimostrare con documenti probanti l’esistenza
del “nome” già attribuito a prodotto alimentare da almeno 10 anni;
CONSIDERATO che
l’attività in corso ai fini del perfezionamento dei preesistenti dati sia del potenziale viticolo regionale che degli
ex Albi ed Elenchi nel nuovo Schedario richiede l’impiego di personale tecnico
specializzato;
DATO ATTO che Servizio
Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali impegnato nell’attività di
autorizzazione delle idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG, è dotato di personale con caratteristiche
tecniche adeguate;
PREMESSO che la
gestione del potenziale viticolo regionale e nazionale si trova ancora nella
“fase transitoria” di realizzazione del nuovo schedario viticolo, e quindi non
ha completato il trasferimento dei dati dagli
ex albi dei vigneti DO e IG nello “Schedario”;
RILEVATO il notevole e
crescente interesse dei viticoltori abruzzesi verso le produzioni di qualità
espresse dai vini a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica, nonché
delle “Menzioni di Vigna”;
PRESO ATTO che l’AGEA,
in qualità di Organismo di Coordinamento tra gli O.P., ha messo a punto sul
portale SIAN un nuovo sistema in grado di consentire anche la presentazione
telematica delle richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG;
PRESO ATTO,
inoltre, che le domande possono essere
presentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale
AGEA;
PRESO ATTO,
inoltre, che le domande possono essere
presentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale
AGEA;
CONSIDERATO che occorre
consentire, ai sensi del D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile
2010 e del D. M. 16.12.2010, la presentazione delle
richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG nonché
all’indicazione delle “Menzioni di Vigna”per l’ annualità 2014 e per quelle
successive, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
VISTA la legge
Regionale n. 77/1999.
DETERMINA
Per quanto espresso
nelle premesse, che si intende completamente richiamato:
1. di consentire, ai sensi del D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010 e del
D. M. 16.12.2010, la presentazione della richiesta di idoneità dei
vigneti a produrre vini a DO e IG e
di utilizzo delle menzioni di “Vigna”, per la campagna vendemmiale 2014/2015 e
successive nella Regione Abruzzo, sulla base dei modelli allegati;
2. di prendere atto che:
- il Ministero con nota n. 1843 del
19.10.2012 ha comunicato, ai fini
dell’iscrizione al registro dei
“toponimi di vigna”, l’impossibilità di
utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”;
- ai fini dell’individuazione dei
“toponimi di vigna” occorre documentare, con cartina geografica ufficiale
(cartine IGM e derivate), la precisa ubicazione e denominazione della località
e, per l’utilizzo dei “nomi tradizionali”, occorre dimostrare con documenti
probanti l’esistenza del “nome” già attribuito a prodotto da almeno 10 anni;
3. di prevedere che le richieste di
idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG, nello schedario viticolo
abruzzese, possono essere presentate sia in forma cartacea che in forma
telematica attraverso il portale AGEA;
4. di stabilire che, una volta rilasciate
telematicamente o predisposte in forma cartacea, le richieste vanno stampate e
trasmesse al Servizio Supporto Tecnico
alle Produzioni Animali e Vegetali – Via Nazionale, 38 - 65010 Villanova di Cepagatti,
entro il 30 aprile di ogni anno;
5. di ritenere valide le domande
presentate prima della pubblicazione del presente atto;
6. di trasmettere il presente
provvedimento ai Servizi della Direzione Politiche Agricole interessati ed alle
Organizzazioni Professionali Agricole ed ai CAA vitivinicoli, per i successivi
adempimenti di rispettiva competenza;
8. di disporre, vista l’urgenza, la
diffusione dell’apertura dei termini attraverso la pubblicazione della presente
Determinazione sul sito Internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche
Agricole all'indirizzo : http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
9. di disporre la pubblicazione del
presente atto sul BURA della Regione Abruzzo;
10. di ritenere quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- La nota del MIPAAF n. 1843 del
19.10.2012 composta di n. 1 (una) facciata;
- Il modello di domanda cartaceo per le
DO/IG composto di n. 3 (tre) facciate;
- Il modello di domanda cartaceo per
l’utilizzo delle menzioni di “Vigna” composto di n. 1 (una) facciata.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
Seguono allegati
Modello
domanda richiesta menzione di vigna