IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica     il Regolamento  (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

CONSIDERATO che tali Regolamenti disciplinano l’OCM vitivinicola, in parte modificando la disciplina precedentemente dettata dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in parte confermandola;

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16.12.2010 (G.U. n.16 del 21.01.2011) recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 relativo alla tutela  delle DO e IG dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni della Giunta Regionale:

-          n. 159 del 07.03.2011 relativa a “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE)  n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni”;

-          n. 255 del 23.04.2012  Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione  del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”. Aggiornamento alla D.G.R. n. 671/2010 con l’inserimento dei vitigni  “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.”  tra quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

-          n. 571 del 10.09.2012  Regolamento (CE) n. 436/2009. Decreto Legislativo n. 61/2010. Allineamento delle superfici nello Schedario viticolo. Approvazione del “Piano Operativo” della Regione Abruzzo.

-          n. 61 del 03.02.2014 Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg (CE) n. 555/2008. D.L.gs n. 61/2010 – D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/15.

RICHIAMATE le proprie Determinazioni Dirigenziali:

-          n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei “Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;

-          n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;

-          DH27/166 del 20.08.2012 D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010  - D. M. 16.12.2010 -  DGR n. 159 del 07.03.2011 . Riapertura,  provvisoria per l’annualità 2012,  delle procedure di richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG;

-          n. DH27/172 del 31.08.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Predisposizione della “Prima Lista Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della  Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013”;

-          n. DH39/01 del 28.03.2013 Disposizioni per le richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO,  IG e all’utilizzo delle menzioni di “Vigna” per la campagna vendemmiale 2013/2014;

-          n. DH/27 del 30.08.2013 D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010 – art. 6 comma 8. Lista positiva delle Menzioni (Toponimi e Nomi tradizionali) di Vigna valida per le DOP di vini della regione Abruzzo per la campagna 2013-14.

PRESO ATTO che con la Determinazione n. DH27/172 del 31.08.2012  era stata redatta, la “Prima Lista Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013”, in forma provvisoria in attesa di ulteriori indicazioni e precisazioni richieste al Ministero;

PRESO ATTO che con nota n. 1843 del 19.10.2012  lo stesso Ministero ha comunicato, ai fini dell’iscrizione al registro  dei “Toponimi di vigna”, l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”;

PRESO ATTO che, ai fini dell’individuazione dei “toponimi di vigna”  occorre documentare, con cartina geografica ufficiale (cartine IGM e derivate), la precisa ubicazione e denominazione della località e, per l’utilizzo dei “nomi tradizionali”, occorre dimostrare con documenti probanti l’esistenza del “nome” già attribuito a prodotto alimentare da almeno 10 anni;

CONSIDERATO che l’attività in corso ai fini del perfezionamento dei preesistenti dati sia  del potenziale viticolo regionale che degli ex Albi ed Elenchi nel nuovo Schedario richiede l’impiego di personale tecnico specializzato;

DATO ATTO che Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali impegnato nell’attività di autorizzazione delle idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG,  è dotato di personale con caratteristiche tecniche adeguate;

PREMESSO che la gestione del potenziale viticolo regionale e nazionale si trova ancora nella “fase transitoria” di realizzazione del nuovo schedario viticolo, e quindi non ha completato il trasferimento dei dati dagli  ex albi dei vigneti DO e IG nello “Schedario”;

RILEVATO il notevole e crescente interesse dei viticoltori abruzzesi verso le produzioni di qualità espresse dai vini a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica, nonché delle “Menzioni di Vigna”;

PRESO ATTO che l’AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento tra gli O.P., ha messo a punto sul portale SIAN un nuovo sistema in grado di consentire anche la presentazione telematica delle richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG;

PRESO ATTO, inoltre,  che le domande possono essere presentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale AGEA;

PRESO ATTO, inoltre,  che le domande possono essere presentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale AGEA;

CONSIDERATO che occorre consentire, ai sensi del D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010  e del  D. M. 16.12.2010, la presentazione delle richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG nonché all’indicazione delle “Menzioni di Vigna”per l’ annualità 2014 e per quelle successive, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999.

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse, che si intende completamente richiamato:

1.         di consentire, ai sensi del D. Lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010  e del  D. M. 16.12.2010, la presentazione della richiesta di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO  e  IG  e di utilizzo delle menzioni di “Vigna”, per la campagna vendemmiale 2014/2015 e successive nella Regione Abruzzo, sulla base dei modelli allegati;

2.         di prendere atto che:

-          il Ministero con nota n. 1843 del 19.10.2012  ha comunicato, ai fini dell’iscrizione al registro  dei “toponimi di vigna”,  l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”;

-          ai fini dell’individuazione dei “toponimi di vigna” occorre documentare, con cartina geografica ufficiale (cartine IGM e derivate), la precisa ubicazione e denominazione della località e, per l’utilizzo dei “nomi tradizionali”, occorre dimostrare con documenti probanti l’esistenza del “nome” già attribuito a prodotto da almeno 10 anni;

3.         di prevedere che le richieste di idoneità dei vigneti a produrre vini a DO e IG, nello schedario viticolo abruzzese, possono essere presentate sia in forma cartacea che in forma telematica attraverso il portale AGEA;

4.         di stabilire che, una volta rilasciate telematicamente o predisposte in forma cartacea, le richieste vanno stampate e trasmesse  al Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali – Via Nazionale, 38 -  65010 Villanova di Cepagatti, entro il 30 aprile di ogni anno;

5.         di ritenere valide le domande presentate prima della pubblicazione del presente atto;

6.         di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi della Direzione Politiche Agricole interessati ed alle Organizzazioni Professionali Agricole ed ai CAA vitivinicoli, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

8.         di disporre, vista l’urgenza, la diffusione dell’apertura dei termini attraverso la pubblicazione della presente Determinazione sul sito Internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole all'indirizzo : http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura  ;

9.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA della Regione Abruzzo;

10.       di ritenere quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-          La nota del MIPAAF n. 1843 del 19.10.2012  composta di n. 1 (una)  facciata;

-          Il modello di domanda cartaceo per le DO/IG composto di n. 3  (tre)  facciate;

-          Il modello di domanda cartaceo per l’utilizzo delle menzioni di “Vigna” composto di n. 1 (una) facciata.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

 

Seguono allegati

Nota MIPAAF

Modello domanda iscrizione

Modello domanda richiesta menzione di vigna