IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55)

1.         Al comma 2, dell’articolo 16, della legge regionale 55/2013 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)” le parole “nonché l'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere e l'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano - Volturno,” sono soppresse.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 3 aprile  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"

COORDINATOCON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 03.04.2014, n. 16 Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 18 dicembre 2013, n. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 16

(Gestione del rischio di alluvione)

1.         La Regione, per quanto di competenza provvede, attraverso la Direzione competente in materia di lavori pubblici e protezione civile, agli adempimenti di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque).

2.         Per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 ed in particolare per la predisposizione della parte del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, le Autorità di bacino di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 78 (Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore) e alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 59 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto), [nonché l'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere e l'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano- Volturno,] per le parti del territorio regionale ricadenti nei predetti bacini, e l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) mettono a disposizione della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile i dati, le informazioni e quanto necessario a consentire l'attuazione del D.Lgs. 49/2010, provvedendo, su incarico della Direzione competente, anche a svolgere specifiche funzioni.

3.         Le attività di cui all' articolo 3, commi 5 e 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono assegnate alla competenza della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile.

4.         Le attività previste dai commi 1, 2 e 3 sono svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero competente in materia di tutela ambientale.