LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

CONSIDERATO che

-          l’art.1 della L. 8 marzo 1968, n. 221 indica il criterio di classificazione delle farmacie, in sussistenza di specifici requisiti e parametri;

-          l’art. 2 della medesima legge specifica il parametro numerico della popolazione in base al quale le farmacie classificate rurali, in sussistenza dei requisiti e parametri di cui all’art. 1 citato, hanno diritto all’indennità di residenza prevista dall’art. 115 del T.U.L.L.S.S.;

RICHIAMATA          

-          la Deliberazione di G.R. 12 marzo 2004 n. 130 recante: ”Ricognizione sedi farmaceutiche provincia di Teramo”- siccome rettificata dalla Deliberazione di G.R. 21 aprile 2004 n. 260 - con la quale alcune sedi farmaceutiche istituite nella Provincia di Teramo venivano riclassificate, ai sensi e per gli effetti della L. 221 dell’8 marzo 1968;

-          la medesima Deliberazione di G.R. 130/2004 con la quale veniva disposta la riclassificazione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Martinsicuro (TE), in titolarità alla dott.ssa Selma De Carolis, come urbana;

 

VISTA l’istanza della dott.ssa Selma De Carolis in data 22.03.2013,  acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con prot.n. RA/85414 del 28.03.2013 – siccome rinnovata con nota in data 03.07.2013 acquisita agli atti regionali alla posizione RA/173765 del 08.07.2013 – volta ad avviare il procedimento di riclassificazione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Martinsicuro (TE), da urbana a rurale, ai sensi dell’art. 1 della L.221/1968,

CONSIDERATO che

-          l’istanza del suddetto titolare veniva fondata sul numero degli abitanti della zona del Comune di Martinsicuro (Villa Rosa) ricompresa nella sede farmaceutica n. 2 in titolarità alla medesima Farmacista;

-          la medesima istanza non si riferiva a specifici documenti idonei a supportare la stessa, ma comportava la necessità, ai fini di una idonea istruttoria del procedimento, di una attività di approfondimento, nonchè la verifica dei presupposti e requisiti di legge da parte del Comune di Martinsicuro (TE) e del Servizio Farmaceutico Territoriale della Azienda U.S.L. di Teramo competente per territorio;

 

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/195732 del 31.07.2013 con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, nel delineare e descrivere al Comune di Martinsicuro (TE) e al Servizio Farmaceutico Territoriale della Azienda U.S.L. di Teramo, i presupposti previsti dalla normativa vigente ai fini della classificazione delle farmacie, invitava gli stessi Organi a effettuare la ricognizione dei suddetti presupposti di legge e a fornire i dati richiesti;

Omissis

ATTESO  che le considerazioni e le immagini descrittive dello stato dei luoghi della perizia giurata di parte - unitamente al nuovo parere reso dalla ASL di Teramo in data 09.01.2014 – fornivano  all’Amministrazione regionale gli elementi relativi alla sussistenza dei presupposti e requisiti dell’ art. 1 della L.221/1968, tali da consentire l’accoglimento dell’istanza di parte e la riclassificazione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Martinsicuro da urbana a rurale;

RITENUTO che, ai fini della conferma della classificazione o riclassificazione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Martinsicuro (TE), l’istruttoria approfondita del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute consentiva, nonostante la discrasia dei dati degli Organi competenti, lo sviluppo del procedimento, fondandolo non solo sui dati della popolazione residente ma soprattutto ed in primis sulla verifica del requisito di soluzione di continuità e/o separatezza tra la frazione Villa Rosa del Comune di Martinsicuro (TE) e il capoluogo del medesimo Comune, ai sensi e per quanto previsto dall’art. 1 della L.221/1968;

Omissis

 

RITENUTO quindi di dover adottare il presente atto conclusivo del procedimento, ai sensi della D.G.R. 31.12.2009 n. 816 e s.m.i.,  volto alla riclassificazione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Martinsicuro da urbana a rurale;

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa –

1.         di riclassificare, per le motivazioni esposte in premessa, la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Martinsicuro (TE) da urbana a rurale;

2.         di trasmettere il presente atto al Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo e all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Teramo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza;

3.         di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

4.         di stabilire che gli effetti della presente deliberazione decorreranno dalla relativa pubblicazione sul BURA avente valore di notifica.