IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Integrazione alla l.r. 23/2011)
1. All’articolo 1 della legge regionale 29
luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive),
come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2012, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al
comma 4 bis è aggiunto il seguente capoverso:
“E’ consentito regolarizzare le attività produttive
che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in
violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le
aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi
ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate,
entro il 30 aprile 2015, devono presentare all’ARAP, a sanatoria degli
illegittimi mutamenti di destinazione d’uso e/o frazionamenti effettuati,
progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di
zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l’attività esercitata,
devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come
determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare
con l’ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente
capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per
violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni
stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è
stato definito con sentenza passata in giudicato.”;
b) il
comma 17 è sostituito dal seguente:
“17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e
fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti
di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale
restano di proprietà dell’ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al
trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il
costo di acquisto dell’acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel
caso di acquisto dell’acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo
viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di
riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e
integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico
integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.”.
Art. 2
(Modifiche alla L.R.
17.12.1997, n. 143)
1. Al comma 2, dell’articolo 15 sexies, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143
recante “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni”, dopo le parole “nei limiti delle disponibilità di bilancio” sono
aggiunte le parole “per tre anni”.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. L’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 marzo 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 15-SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 17
DICEMBRE 1997, N. 143
"Norme in materia di riordino territoriale dei
Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi
comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO
2011, N. 23
"Riordino delle funzioni in materia di aree
produttive"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 27.03.2014, n. 15 "Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia
di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997,
n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni”"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R.
17 dicembre 1997, n. 143
Norme
in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni.
Art. 15-sexies
(Sostegno
finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del
personale delle comunità montane soppresse)
1. La Giunta regionale assicura, con
appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente
legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in
forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:
a) del
numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti
all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;
b) della
popolazione dell'Unione;
c) del
numero di Comuni dell'Unione;
d) della
densità abitativa del territorio dell'Unione.
2. La Giunta regionale destina, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, per tre anni risorse finanziarie in favore
degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale
delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale
della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo
21, comma 5, della L.R. 10/2008.
3. La Giunta regionale individua entro il
31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai
commi 1 e 2.
L.R.
29 luglio 2011, n. 23
Riordino
delle funzioni in materia di aree produttive.
Art. 1
(Riordino delle funzioni in materia
di aree produttive)
1. E' istituita l'Azienda Regionale delle
Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.
2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a
favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività
delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle
attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale
esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive
previa intesa con i Comuni.
3. In attuazione dell'art. 56 dello
Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della L.R.
24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti
regionali) , l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo
Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.
3-bis.
Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
4. Nelle aree produttive regionali, sia
quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei
Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese
insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può
essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da
apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta
regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e
gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.
4-bis.
Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per
il governo del territorio, i Piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in
prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le
aree di sviluppo industriale. E’ consentito regolarizzare le attività
produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree
industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex
Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni
regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le
aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all’ARAP, a
sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d’uso e/o frazionamenti
effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla
tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l’attività
esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione,
così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e
stipulare con l’ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al
precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto
contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché
delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del
30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato.
5. La Giunta regionale istituisce le aree
ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza
degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una
gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti
comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese
insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo,
la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela
della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di
monitoraggio costante delle emissioni inquinanti.
6. L'ARAP svolge le funzioni e le attività
ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale
e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni
strumentali.
7. Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea
Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei
revisori dei conti. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di
Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo
Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti
sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta
Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti
Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello
Statuto.
8. Le nomine dei componenti del Consiglio
di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e
sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e
dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.
9. In fase di avvio l'ARAP ha sede presso
l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.
10. L'ARAP opera nei comprensori tramite
strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.
11. La Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e
lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime
entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di
costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare
definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in
particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e
le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle
imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.
12. Al fine di raggiungere l'obiettivo del
riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della
Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo
Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un
commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di
efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per
ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del
01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento
dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla
carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina
definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.
13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo
Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R.
4/2009, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale
momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della
Giunta regionale.
14. Fatte salve le disposizioni della
presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale
predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.
15. Entro centottanta giorni dalla
predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto
approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina,
in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto
delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP,
le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.
16. Entro centottanta giorni dalla
costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca,
insedia e presiede l'Assemblea generale.
17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e
reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli
impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo
industriale restano di proprietà dell’ARAP che provvede alla relativa gestione
nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra
provenienza. Il costo di acquisto dell’acqua è definito annualmente dalla
Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell’acqua dal gestore del Servizio
Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e
seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996
(Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la
determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e
successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli
utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi
ultimi.
18. Il personale in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali
Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione
sindacale previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee) transita all'ARAP nelle medesime funzioni.
19. Considerato il disequilibrio economico,
sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.
20. Sono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.
21. La Regione, in via eccezionale, per il
solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione
dell'operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui
all'articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di
ciascun consorzio. L'erogazione di tale finanziamento è disposta dalla
competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta
del beneficiario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma,
valutato per l'anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo
stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S
denominato "Fondo Unico Attività Produttive.
22. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.