IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 23/2011)

1.         All’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2012, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)         al comma 4 bis è aggiunto il seguente capoverso:

“E’ consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all’ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d’uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l’attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l’ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato.”;

b)         il comma 17 è sostituito dal seguente:

“17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell’ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell’acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell’acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.”.

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n. 143)

1.         Al comma 2, dell’articolo 15 sexies, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”, dopo le parole “nei limiti delle disponibilità di bilancio” sono aggiunte le parole “per tre anni”.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1.         L’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 marzo  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 15-SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143

"Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"

DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, N. 23

"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.03.2014, n. 15 "Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 17 dicembre 1997, n. 143

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 15-sexies

(Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse)

1.         La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a)         del numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;

b)         della popolazione dell'Unione;

c)         del numero di Comuni dell'Unione;

d)         della densità abitativa del territorio dell'Unione.

2.         La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per tre anni risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.

3.         La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

L.R. 29 luglio 2011, n. 23

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Art. 1

(Riordino delle funzioni in materia di aree produttive)

1.         E' istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2.         L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3.         In attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali) , l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3-bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4.         Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4-bis. Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale. E’ consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all’ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d’uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l’attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l’ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato.

5.         La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti.

6.         L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7.         Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto.

8.         Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9.         In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

10.       L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11.       La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.

12.       Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13.       I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 4/2009, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14.       Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15.       Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.

16.       Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.

17.       Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell’ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell’acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell’acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

18.       Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee) transita all'ARAP nelle medesime funzioni.

19.       Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.

20.       Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21.       La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell'operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L'erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato per l'anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato "Fondo Unico Attività Produttive.

22.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.