IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Modifica alla L.R. 7/2014)
1. Dopo l’art. 30 della L.R. 13 gennaio
2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2014)" è inserito il seguente:
"Art.
30 bis
(Fondo
di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000 "Interventi di sostegno regionale alle
imprese operanti nel settore del turismo")
1. La dotazione del Fondo di cui all'art.
4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di
sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è
stabilita presuntivamente per l'anno 2014 in € 1.650.000,00. Sono, altresì,
utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10
della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.
2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della
L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è, pertanto, finanziato:
a) per € 1.650.000,00 con i rientri di cui
alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);
b) con le economie, da quantificare,
derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per
gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.
3. Nel bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto
lo stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002,
denominato "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati
al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della
L.R. 77/2000".
4. Nello stato di previsione della spesa è
correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 1.650.000,00,
sul capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA
delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa
può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.".
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 7/2014)
1. La Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'Allegato 2 dell'articolo 2 della
L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, è sostituita dalla Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d' impegno di cui all'Allegato 2 della presente
legge.
Art. 3
(Modifiche alla L.R. 8/2014)
1. Al bilancio di previsione di cui alla
L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016" sono
apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel
prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 6 ed
integrazione all’art. 10 della L.R. 77/2000)
1. L’art. 6 della L.R. 28 aprile 2000, n.
77 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del
turismo" è sostituito con il seguente:
"Art.
6
Procedure
e modalità per accedere alle agevolazioni
1. Le domande tese ad ottenere le
provvidenze sono inviate al competente ufficio regionale che ne cura
l'istruttoria tecnica e amministrativa, secondo le modalità attuative
stabilite, nel contesto del programma di cui all'art. 10, dalla Giunta
regionale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
2. Le domande saranno esaminate con la
procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e nel
programma di cui all'art. 10 sarà precisato se con il ricorso al procedimento a
sportello o al procedimento a graduatoria.".
2. Al comma 3 dell’art. 10, della L.R.
77/2000, dopo la lettera "d ter) limiti di cumulo" è aggiunta la
seguente:
"d
quater) la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998 con la
quale saranno esaminate le domande, se con il ricorso al procedimento a
sportello o al procedimento a graduatoria."
Art. 5
(Modifica all'art. 12 della L.R.
5/1999)
1. Al comma 5 bis, dell'art. 12 della L.R.
11.2.1999, n. 5 "Norme organiche sul teatro di prosa", le parole
"di 0,50 centesimi" sono sostituite con le parole "di €
35.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato
"Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999"”.
Art. 6
(Modifica all'art. 63 della L.R.
3/2014)
1. Al comma 1, dell'art. 63 della L.R.
4.1.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle
foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" le
parole "le altre Forze di Polizia e" sono soppresse.
Art. 7
(Ricostituzione del capitale
sociale della Saga S.p.A.)
1. Ai sensi dell’art. 2447 del codice
civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA
S.p.a. per l’importo massimo di € 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di
partecipazione al capitale sociale.
2. E’ autorizzato l’esercizio del diritto
di prelazione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile fino all’importo
massimo di € 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in
opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a..
3. Ai fini della copertura degli oneri di
cui al comma 1, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente
sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
a) UPB 02.02.008 – capitolo di spesa
12352, in diminuzione di € 5.972.000,00;
b) UPB 06.02.004 – capitolo di spesa
242422, in aumento di € 5.972.000,00.
4. Gli articoli 38 (Aeroporto d’Abruzzo) e
39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27
marzo 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.03.2014, n. 14
"Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e
pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno
regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999,
alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale
sociale della Saga S.p.a."
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R.
11 febbraio 1999, n. 5
Norme
organiche sul teatro di prosa.
Art.
12
(Definizione
e finalità)
1. Al fine di incentivare la presenza
teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura
teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale
dai Comuni interessati e con concorso delle Province di riferimento, definisce
il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso
consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro
municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di
rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.
2. La permanenza di cui al comma 1 su
proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in
presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un
periodo complessivo non superiore a nove anni.
3. La Regione, nella localizzazione delle
residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti
e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei
comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale,
nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle
compagnie.
4. La Regione può promuovere e sostenere
una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio
apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria
deliberazione.
5. Allo scopo di avviare concretamente,
nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre
con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e
per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di
progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.
5-bis.
La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale
storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento
continuativo annuale di € 35.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB
10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R.
5/1999”.
L.R.
28 aprile 2000, n. 77
Interventi
di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.
Art. 10
(Programmi di attuazione)
1. Le provvidenze di cui alla presente
legge sono disposte dalla Giunta regionale, al sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera b) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, mediante programmi di
attuazione, sentite le province e le Comunità montane.
2. Detti programmi, qualora non rispettino
le soglie di esenzione previste dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti
di Stato, sono assoggettati alla preventiva notifica alla Commissione europea.
3. Nel programmi di attuazione sono
indicati:
a) gli
obiettivi da perseguire;
b) le
specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a
predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;
c) le
modalità e i termini per la presentazione delle domande;
d) il
fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.
d-bis)
il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili;
d-ter)
limiti di cumulo;
d-quater)
la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998 con la quale
saranno esaminate le domande, se con il ricorso al procedimento a sportello o
al procedimento a graduatoria.
3-bis.
Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla
data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo
di cui all'art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito.
3 ter. Lo scorrimento degli elenchi
delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è
consentito fino al 30.06.2011.
3-quater.
Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di
cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter, sono
destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione.
L.R.
18 dicembre 2013, n. 55
Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della
tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013).
Art. 38
(Promozione e pubblicizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo)
[1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti
di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del
territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).
2. Il Programma è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di
turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in
materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di
gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a.
(di seguito Saga).
3. Per il finanziamento del Programma,
pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate
nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB
06.02.004 Capitolo di spesa 242422.
4. Ai fini della copertura degli oneri di
cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente
sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) UPB
02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.573.000,00;
b) UPB
06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.573.000,00.
5. Per le annualità successive al 2013 gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati con
legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile
della Regione Abruzzo).
6. L'erogazione del contributo è
subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione
sostituiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante
legale della società Saga attestante:
1) la
realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla
Giunta regionale;
2) il
rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza
e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e
dichiarati;
3) l'impegno
a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della
Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro
documento utile all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive
inerenti l'attuazione del Programma;
b) dichiarazione
sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei,
nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma
2;
c) certificazione
contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di
regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);
d) relazione
finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto
e le campagne pubblicitarie effettuate.
7.
Il contributo è erogato in due rate:
a) la
prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei
limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito
dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2;
b) la
seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di
cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma,
i risultati attesi e quelli conseguiti.
8. In caso di mancata attuazione del
Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a
titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il
contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.
9. In sede di liquidazione a saldo del
contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel
Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare
complessivo finanziato.
10. La Regione revoca il contributo in caso
di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o
di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.]
Art. 39
(Disposizioni transitorie)
[1. Alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 2
della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto
d'Abruzzo), confluiscono nel Programma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38
ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, che ne valuta
l'idoneità rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 38.]
L.R.
4 gennaio 2014, n. 3
Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della regione Abruzzo.
Art. 63
(Vigilanza, accertamento delle
infrazioni e contenzioso)
1. La vigilanza sull'applicazione della
presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 nonché l'accertamento e
la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo
forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività [le altre Forze di
Polizia e], limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di
competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui
la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. La valutazione del danno forestale e
della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con
specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di
pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato
specificatamente formato.
3. Alle sanzioni amministrative dettate
dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'ufficio regionale competente a
detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma
3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui
all'articolo 6, comma 2, della presente legge.
5. Gli importi delle sanzioni sono versati
su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio
della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del
bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle
attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della
programmazione di cui all'articolo 11.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 5
(Procedura valutativa)
1. La procedura valutativa si applica a
progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla
presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle
leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso
di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando
procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le
condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono
regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i
termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione
delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi
predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello è prevista
l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di
natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie
delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le
disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate,
la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è
presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi
necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa
per la quale è richiesto l'intervento.
5. L'attività istruttoria è diretta a
verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative,
la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del
programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività
istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria
dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla
redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la
copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua
coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi
siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono
utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari
dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le
attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre
sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il
testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi
di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 4
(Fondo di dotazione finanziaria)
1. La Regione mette a disposizione della
FI.R.A., che può, a sua volta, convenzionarsi con Istituti bancari, il fondo
necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nel
limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione.
2. Il fondo di dotazione finanziaria viene
finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 per il
periodo transitorio di vigenza di cui all'art. 16 della presente legge e con le
somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti
o da revoche delle provvidenze stesse.
3. Affluiscono, inoltre, al fondo, le
disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti
dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 già destinate al finanziamento della L.R. 30
novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonché le ulteriori
risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con la presente legge
regionale. Per le eventuali economie sarà istituito apposito capitolo ai sensi
dell'art. 41 della L.R. n. 81/1977 di contabilità e successive modifiche e
integrazioni.
4. Al fondo sono accreditati gli interessi
ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.
5. La dotazione del fondo viene stabilita
annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi della L.R. n. 13/1999 e
trasferita alla FI.R.A. con ordinanza dirigenziale.
6. Alla FI.R.A. viene riconosciuto, per
l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo dell'intera dotazione.
7. Per far fronte alle spese di gestione,
la FI.R.A. può disporre fino all'1% annuo del fondo stesso, con obbligo di
rendicontazione. La copertura di tali oneri è assicurata esclusivamente dagli
interessi che maturano sul fondo.
8. La FI.R.A. predispone annualmente una
dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:
a) lo
stato di attuazione finanziaria, con riferimento al movimenti intervenuti sul
fondo di cui al presente articolo;
b) l'eventuale
fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
c) l'eventuale
esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.
9. La FI.R.A. è tenuta, ai sensi dell'art.
4 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7, a presentare alla Direzione regionale
competente, il rendiconto delle somme di cui al presente articolo.
Il
testo dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 -
2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 2
(Modifica degli stanziamenti
continuativi e limiti d'impegno)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario
2014 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti
d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'"Allegato 2".