IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifica alla L.R. 7/2014)

1.         Dopo l’art. 30 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è inserito il seguente:

"Art. 30 bis

(Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo")

1.         La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l'anno 2014 in € 1.650.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.

2.         Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è, pertanto, finanziato:

a)         per € 1.650.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b)         con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.

3.         Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000".

4.         Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".

5.         Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.".

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 7/2014)

1.         La Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'Allegato 2 dell'articolo 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, è sostituita dalla Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d' impegno di cui all'Allegato 2 della presente legge.

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 8/2014)

1.         Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 4

(Sostituzione dell’art. 6 ed integrazione all’art. 10 della L.R. 77/2000)

1.         L’art. 6 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è sostituito con il seguente:

"Art. 6

Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni

1.         Le domande tese ad ottenere le provvidenze sono inviate al competente ufficio regionale che ne cura l'istruttoria tecnica e amministrativa, secondo le modalità attuative stabilite, nel contesto del programma di cui all'art. 10, dalla Giunta regionale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2.         Le domande saranno esaminate con la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e nel programma di cui all'art. 10 sarà precisato se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria.".

2.         Al comma 3 dell’art. 10, della L.R. 77/2000, dopo la lettera "d ter) limiti di cumulo" è aggiunta la seguente:

"d quater) la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998 con la quale saranno esaminate le domande, se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria."

Art. 5

(Modifica all'art. 12 della L.R. 5/1999)

1.         Al comma 5 bis, dell'art. 12 della L.R. 11.2.1999, n. 5 "Norme organiche sul teatro di prosa", le parole "di 0,50 centesimi" sono sostituite con le parole "di € 35.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999"”.

Art. 6

(Modifica all'art. 63 della L.R. 3/2014)

 

1.         Al comma 1, dell'art. 63 della L.R. 4.1.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" le parole "le altre Forze di Polizia e" sono soppresse.

Art. 7

(Ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.A.)

1.         Ai sensi dell’art. 2447 del codice civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l’importo massimo di € 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale.

2.         E’ autorizzato l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile fino all’importo massimo di € 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a..

3.         Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a)         UPB 02.02.008 – capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.972.000,00;

b)         UPB 06.02.004 – capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.972.000,00.

4.         Gli articoli 38 (Aeroporto d’Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  27   marzo  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.03.2014, n. 14

"Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a."

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 11 febbraio 1999, n. 5

Norme organiche sul teatro di prosa.

Art. 12

(Definizione e finalità)

1.         Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale dai Comuni interessati e con concorso delle Province di riferimento, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.

2.         La permanenza di cui al comma 1 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo non superiore a nove anni.

3.         La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

4.         La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione.

5.         Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.

5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento continuativo annuale di € 35.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999”.

L.R. 28 aprile 2000, n. 77

Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.

Art. 10

(Programmi di attuazione)

1.         Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte dalla Giunta regionale, al sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, mediante programmi di attuazione, sentite le province e le Comunità montane.

2.         Detti programmi, qualora non rispettino le soglie di esenzione previste dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, sono assoggettati alla preventiva notifica alla Commissione europea.

3.         Nel programmi di attuazione sono indicati:

a)         gli obiettivi da perseguire;

b)         le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;

c)         le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

d)         il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

d-bis) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili;

d-ter) limiti di cumulo;

d-quater) la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998 con la quale saranno esaminate le domande, se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria.

3-bis. Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo di cui all'art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito.

3          ter. Lo scorrimento degli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è consentito fino al 30.06.2011.

3-quater. Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter, sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 38

(Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo)

[1.        Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).

2.         Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga).

3.         Per il finanziamento del Programma, pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422.

4.         Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)         UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.573.000,00;

b)         UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.573.000,00.

5.         Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

6.         L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a)         dichiarazione sostituiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante:

1)         la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale;

2)         il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati;

3)         l'impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l'attuazione del Programma;

b)         dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2;

c)         certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);

d)         relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate.

7. Il contributo è erogato in due rate:

a)         la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2;

b)         la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti.

8.         In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.

9.         In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare complessivo finanziato.

10.       La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.]

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

[1.        Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), confluiscono nel Programma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, che ne valuta l'idoneità rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 38.]

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 63

(Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso)

1.         La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 nonché l'accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività [le altre Forze di Polizia e], limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

2.         La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.

3.         Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4.         L'ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5.         Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Procedura valutativa)

1.         La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

2.         Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3.         Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4.         La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5.         L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

(Fondo di dotazione finanziaria)

1.         La Regione mette a disposizione della FI.R.A., che può, a sua volta, convenzionarsi con Istituti bancari, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nel limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione.

2.         Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 per il periodo transitorio di vigenza di cui all'art. 16 della presente legge e con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse.

3.         Affluiscono, inoltre, al fondo, le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 già destinate al finanziamento della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con la presente legge regionale. Per le eventuali economie sarà istituito apposito capitolo ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 81/1977 di contabilità e successive modifiche e integrazioni.

4.         Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

5.         La dotazione del fondo viene stabilita annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi della L.R. n. 13/1999 e trasferita alla FI.R.A. con ordinanza dirigenziale.

6.         Alla FI.R.A. viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo dell'intera dotazione.

7.         Per far fronte alle spese di gestione, la FI.R.A. può disporre fino all'1% annuo del fondo stesso, con obbligo di rendicontazione. La copertura di tali oneri è assicurata esclusivamente dagli interessi che maturano sul fondo.

8.         La FI.R.A. predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:

a)         lo stato di attuazione finanziaria, con riferimento al movimenti intervenuti sul fondo di cui al presente articolo;

b)         l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

c)         l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.

9.         La FI.R.A. è tenuta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7, a presentare alla Direzione regionale competente, il rendiconto delle somme di cui al presente articolo.

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1.         A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'"Allegato 2".