LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO CHE:

-          l’articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo vigente, prevede che: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito

-          l’articolo 1, comma 123 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, così modificato dall’ art. 1, comma 542, L. 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevede che: “Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo”;

-          l’articolo 1, comma 124 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo vigente prevede che: “La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte”;

DATO ATTO che il comma 125 dell’art 1 della richiamata L. 228/2012 prevede che “Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

CONSIDERATO:

-          che, la tabella allegata alla citata L. 228/2012, prevede, per la Regione Abruzzo, un contributo massimo di Euro 29.157.559,00, ove la Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1 comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, proceda alla cessione di spazi finanziari (patto di stabilità verticale incentivato) a favore dei Comuni per un importo almeno pari a Euro 26.242.852,51 di cui, ai sensi dell’articolo 1 comma 123 della medesima legge, almeno il 50% da riservare ai comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti, e a favore delle Amministrazioni provinciali per un importo almeno pari a Euro 8.747.617,90, per un manovra complessiva, in termini di patto di stabilità, di complessivi Euro 34.990.470,42;

-          che ai sensi dell’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 228/2012 la ripartizione degli spazi finanziari deve essere effettuata tenendo distinte le quote di spazi finanziari cedibili a favore della province rispetto a quelle cedibili a favore dei comuni;

-          che, la sopracitata quota del 50%  riservata ai comuni con popolazione tra i 1000 e 5000 abitanti, deve essere ripartita tra i medesimi, stante il dettato normativo, fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero e gli eventuali spazi non distribuiti a valere sulla predetta quota, devono essere comunicati al  Ministero dell'economia e delle finanze nei tempi e nelle modalità stabilite dal citato articolo 1 comma 123, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

-          che il miglior risultato in termini di conseguimento del contributo e di minor sacrificio per la Regione rispetto alla riduzione dei limiti del patto di stabilità regionale, è costituito dalla cessione a favore dei comuni e delle province di spazi finanziari nell’importo massimo di Euro 34.990.470,42 con ripartizione, a favore degli stessi, rispettivamente, di Euro 26.242.852,51 e di Euro 8.747.617,90 tenendo conto della riserva del 50% disposta a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti;

-          che, in ragione di quanto sopra considerato, nell’ipotesi di importi richiesti dagli enti locali in misura superiore agli spazi finanziari massimi concedibili, è possibile procedere alla ripartizione a favore dei soggetti che hanno fatto richiesta, mediante applicazione di un criterio di proporzionalità che consenta, comunque, di attribuire i citati spazi finanziari limitatamente alla quota di minor sacrificio in termini di patto di stabilità per la Regione, tenuto conto sia degli importi massimi richiesti, sia del limite di ripartizione disposto, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti, dall’articolo 1 comma 123 della L.228/2012;

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell’accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 101/CSR dell’11 luglio 2013 e di quanto stabilito dal CIPE con propria deliberazione  8 marzo 2013, n.14,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17.06.2013, la ripartizione di spazi finanziari attuata con il patto di stabilità regionale “verticale incentivato” negli importi tali da massimizzare il contributo previsto per la Regione Abruzzo dalla richiamata tabella allegata alla Legge 228/2012, ( Euro 29.157.558,00), consentirebbe di compensare totalmente la riduzione, per il medesimo importo, delle risorse regionali prevista dall’ articolo 16, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e  posta a carico, dal CIPE, ai sensi della sopracitata deliberazione, delle risorse del PAR – FSC attribuite alla Regione Abruzzo per le annualità 2013 e 2014;

PRESO ATTO

-          che, ai sensi di quanto sopra rappresentato, l’attuazione del patto di stabilità regionale “verticale incentivato” per l’annualità 2014, pur determinando, con conseguente ulteriore vincolo e sacrificio per la propria gestione finanziaria, un peggioramento dell’obiettivo eurocompatibile di patto di stabilità interno della Regione Abruzzo per un importo pari agli spazi finanziari concessi agli enti locali, rappresenta il presupposto necessario per poter compensare per intero, attraverso l’ottenimento del massimo contributo finanziario previsto, la riduzione delle risorse del PAR FSC 2007 – 2013 assegnate per l’annualità 2014, per un importo pari a Euro 29.157.558,00;

-          che l’attuazione del Patto di stabilità regionale “verticale incentivato” disposta, per l’annualità 2013 con deliberazione di Giunta Regionale 28 giugno 2013 n, 488, ha consentito di evitare, ai sensi di quanto rappresentato,  l’abbattimento delle risorse del PAR FSC già attribuite alla Regione Abruzzo per la medesima annualità per l’intero importo pari alla distribuzione dei tagli alle regioni previsti dal richiamato articolo 2 comma 16 del Decreto legge n. 95/2012; 

VISTA la nota n. RA/29933 del 31.01.2014, allegata al presente atto, con la quale la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali , Bilancio, attività Sportive , per il tramite del Servizio Bilancio, ha richiesto, in conformità alle disposizioni di cui al richiamato art 1, comma 124 della L. 228/2013,  ai comuni e alle province della Regione soggetti al patto di stabilità per l’anno 2014, di comunicare entro il termine perentorio del 4 marzo 2014,  la necessità di spazi finanziari al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte, fornendo puntuali indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle comunicazioni;

PRESO ATTO:

-          che gli spazi finanziari possono essere attributi a favore degli enti locali aventi titolo che alla data del 04.03.2014 hanno inviato le comunicazioni conformi al modello di istanza allegato alla citata nota RA/29933 del 31.01.2014 e alle modalità di trasmissione in essa specificate;

-          che, in riscontro della citata nota, alla data del 04.03.2014, sono state acquisite, nei termini e con le modalità richieste dal procedimento, le richieste di spazi finanziari utili ai fini della loro ripartizione inviate dalle n. 4 province, per un ammontare pari ad Euro 52,29 mln, e inviate da n. 152 comuni, per un ammontare pari a Euro 166,44 mln per un complessivo fabbisogno di spazi finanziari pari a Euro 218,73;

-          che, sulla base delle comunicazioni pervenute, gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono attribuibili ai comuni e alle province rispettivamente negli importi riportati nei “Prospetto di determinazione e assegnazione degli spazi finanziari ai Comuni del patto di stabilità verticale della Regione Abruzzo” e nel “Prospetto di determinazione e assegnazione degli spazi finanziari alle Province del patto di stabilità verticale della Regione Abruzzo”, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          che, gli importi dell’obiettivo programmatico 2014 costituente limite di attribuzione degli spazi finanziari ai sensi dell’articolo 1 comma 123 della L. 228/2012, sono stati rideterminati d’ufficio negli importi risultanti nella banca del MEF, qualora gli stessi siano risultati divergenti da quelli dichiarati dai comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 nelle richieste di attribuzione degli spazi finanziari inoltrate;

-          che, atteso l’importo complessivo degli spazi finanziari richiesti dai comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1 comma 123 della richiamata legge 228/2012, è possibile procedere all’assegnazione dell’intero importo di spazi finanziari concedibile. Non ricorre, quindi, l’eventualità di dover comunicare al MEF l’entità degli spazi finanziari non distribuiti, nelle modalità e nei termini previsti dalla medesima disposizione normativa;

RITENUTO:

-          di poter procedere all’ attribuzione degli spazi finanziari di patto di stabilità verticale incentivato a favore dei comuni e delle province  nel limite del minimo sacrificio in termini di spazi finanziari ceduti da parte della Regione con riferimento al massimo contributo realizzabile da parte della Regione medesima ex articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

-          di dover approvare il “Prospetto di determinazione e assegnazione degli spazi finanziari ai Comuni del patto di stabilità verticale della Regione Abruzzo” e il “Prospetto di determinazione e assegnazione degli spazi finanziari alle Province del patto di stabilità verticale della Regione Abruzzo”, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          di incaricare la Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio Bilancio, a comunicare entro il 15.03.2014 il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 228/2012;

-          di incaricare la Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio Bilancio, a trasmettere copia del presente provvedimento, mediante utilizzo di posta elettronica certificata, agli enti locali interessati per comunicare gli spazi finanziari a ciascuno attribuiti e partecipare che i medesimi importi sono oggetto di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per le finalità dell’articolo 1, comma 125 della richiamata legge n. 228/2012;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1.         di procedere all’ attribuzione degli spazi finanziari di patto di stabilità verticale incentivato a favore dei comuni e delle province nel limite del minimo sacrificio in termini di spazi finanziari ceduti da parte della Regione con riferimento al massimo contributo realizzabile da parte della Regione medesima ex articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

2.         di procedere all’ attribuzione degli spazi finanziari di patto di stabilità verticale a favore dei comuni  con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti per l’importo di Euro 13,121 mln pari al 50% dell’importo massimo concedibile a tutti i comuni determinato in Euro 26,242 mln;

3.         di procedere all’ attribuzione degli spazi finanziari di patto di stabilità verticale a favore dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per l’importo di Euro 13,121, pari al restante 50% dell’importo massimo concedibile a tutti i comuni determinato in Euro 26,242 mln;

4.         di procedere alla attribuzione degli spazi finanziari di patto di stabilità verticale a favore delle province per l’importo massimo di Euro 8,748 mln;

5.         di prendere atto che l’attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali negli importi sopra rappresentati, consente alla Regione Abruzzo di ottenere il massimo del contributo previsto nella tabella allegata alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pari a Euro 29,157 mln confermato, per il medesimo importo, dal citato accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 101/csr dell’11 luglio 2013;

6.         di approvare il “Prospetto di determinazione e assegnazione degli spazi finanziari ai comuni del patto di stabilità verticale della Regione Abruzzo” e il “Prospetto di determinazione e assegnazione degli spazi finanziari alle province del patto di stabilità verticale della Regione Abruzzo”, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.         di incaricare la Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio Bilancio, a trasmettere copia del presente provvedimento, mediante utilizzo di posta elettronica certificata, agli enti locali interessati per comunicare gli spazi finanziari a ciascuno attribuiti e partecipare che i medesimi importi sono oggetto di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per le finalità dell’articolo 1, comma 125 della richiamata legge n. 228/2012;

8.         di incaricare la Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, tramite il Servizio Bilancio, ad inviare la presente deliberazione al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma, della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

 

Seguono allegati

Prospetto di riparto degli spazi finanziari a favore delle province

Prospetto di riparto degli spazi finanziari a favore dei comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti

Prospetto di riparto degli spazi finanziari a favore dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti