LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
CHE:
- l’articolo 1, comma 138, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, prevede che: “A decorrere dall'anno 2011, le regioni,
escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in
conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di
competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata
realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale
soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti
soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e,
contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in
termini di competenza eurocompatibile e di competenza
finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni 2014 e 2015 le
regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in
conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio
obiettivo programmatico eurocompatibile”.
- l’articolo 1, comma 138 bis, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che “Ai fini dell’applicazione del
comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative
previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.”;
- l’articolo 1, comma 140 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, prevede che “Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e
139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province
autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono
effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei
saldi di finanza pubblica”;
VISTI:
- la propria deliberazione 27 gennaio
2014, n. 49, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare recante
criteri di virtuosità e modalità operative per la ripartizione degli spazi
finanziari agli enti territoriali della Regione Abruzzo, di cui all’articolo 1,
comma 138 bis, della legge 220/2010;
- la nota 4669 del 28 febbraio 2014, con
la quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la deliberazione 20
febbraio 2014, n. 1/2014 con la quale il citato Consiglio ha espresso parere
favorevole rispetto al disciplinare proposto dalla Giunta Regionale;
DATO
ATTO:
- che l’articolo 1, commi 124 e
seguenti, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha
disposto la rideterminazione in riduzione degli obiettivi del patto di stabilità
delle regioni, con variazioni in diminuzione dei limiti del patto di stabilità
rispetto alla media delle spese del triennio 2007-2009 in termini di competenza
finanziaria pari al 12,3% per il 2011, 14,6% per il 2012 e 15,5% nel 2013 e in
termini di pagamenti pari al 13,6% per l’anno 2011, 16,3% per il 2012 e 17,2%
per il 2013;
- che l’articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha disposto la ulteriore
riduzione, rispetto agli obiettivi di patto come sopra rideterminati,
prevedendo, per la Regione Abruzzo, la diminuzione per l’anno 2012 del limite
di spesa del proprio patto di stabilità per Euro 26,465 mln
in termini di competenza finanziaria e per Euro 26,557 mln
in termini di cassa;
- che l’articolo 16, comma 2, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito in legge dall’articolo 1 della legge 7
agosto 2012, n. 135, ha disposto che “Gli obiettivi del patto di stabilità
interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da
assicurare l’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015.”;
- che ai sensi della citata normativa,
il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2013, ha
stabilito in Euro 687,78 mln l’obiettivo del patto di
stabilità interno per l’esercizio finanziario 2013, espresso in termini di
competenza eurocompatibile;
- che l’articolo 1, comma 522 , della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che “Per l'anno 2014, le regioni a
statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in
termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni
di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione, nella tabella
seguente:”;
- che la tabella di cui all’articolo 1,
comma 522, della legge 147/2013 prevede l’ulteriore riduzione di trasferimenti
dallo Stato alla Regione Abruzzo per l’importo di Euro 12,026 mln;
- che l’articolo 1, comma 497, della
legge 147/2013 ha rideterminato i limiti del patto di stabilità delle regioni
prevedendo che il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile della Regione Abruzzo non può essere
superiore a Euro 673 mln per l’anno 2014 e a Euro 666
mln per gli anni 2015-2017;
CONSIDERATO:
- che, al fine di evitare la riduzione
di trasferimenti disposta dall’articolo16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, pari ad euro 29,157 mln, è interesse della
Regione adottare, per l’anno 2014, il patto di stabilità verticale
“incentivato” di cui all’articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, ai sensi del quale è necessario procedere alla cessione di spazi
finanziari a favore degli enti locali per un importo pari a Euro 34,990 per
ottenere il contributo incentivante da parte dello Stato per il pari importo di
Euro 29,157 mln, pari all’83,33% degli spazi
finanziari ceduti;
- che al fine di conseguire il pieno
rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013, la Regione ha avuto necessità
di rinviare l’assunzione di impegni e pagamenti di spesa per consistenti
importi e che tali importi devono essere oggetto di contabilizzazione
nell’esercizio finanziario 2014, creando criticità aggiuntive nel conseguimento
del rispetto del patto di stabilità dell’anno 2014, ulteriormente ridotto con
la normativa precedentemente enunciata;
- che non è consentito, alla luce delle
considerazioni e dei limiti sopra rappresentati, procedere alla cessione di
spazi finanziari per l’anno 2014 attraverso lo strumento del patto di stabilità
territoriale “verticale ordinario”, stante la necessità di evitare pregiudizio
alla gestione finanziaria regionale corrente già resa critica dalla stringente
normativa statale in tema di rispetto del patto di stabilità delle regioni;
RITENUTO
di non poter applicare per l’anno 2014 il patto di stabilità territoriale
“verticale ordinario” di cui ai commi 138 e seguenti dell’articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei confronti degli enti locali regionali al
fine di evitare pregiudizio alle finanze regionali;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
a
voti unanimi, resi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di non applicare per l’anno 2014 il
patto di stabilità territoriale “verticale ordinario” di cui ai commi 138 e
seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei confronti
degli enti locali regionali stante la necessità di evitare pregiudizio alla
gestione finanziaria regionale corrente già resa critica dalla stringente
normativa statale in tema di rispetto del patto di stabilità delle regioni;
2. di incaricare il Servizio Bilancio
della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività
sportive, di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e
delle finanze, all’ANCI e all’UPI regionali;
3. di stabilire che il presente
provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.A.T. della
Regione Abruzzo.