LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO CHE:

-          l’articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che: “A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile”.

-          l’articolo 1, comma 138 bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che “Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.”;

-          l’articolo 1, comma 140 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che “Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;

VISTI:

-          la propria deliberazione 27 gennaio 2014, n. 49, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare recante criteri di virtuosità e modalità operative per la ripartizione degli spazi finanziari agli enti territoriali della Regione Abruzzo, di cui all’articolo 1, comma 138 bis, della legge 220/2010;

-          la nota 4669 del 28 febbraio 2014, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la deliberazione 20 febbraio 2014, n. 1/2014 con la quale il citato Consiglio ha espresso parere favorevole rispetto al disciplinare proposto dalla Giunta Regionale;

DATO ATTO:

-          che l’articolo 1, commi 124 e seguenti, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha disposto la rideterminazione in riduzione degli obiettivi del patto di stabilità delle regioni, con variazioni in diminuzione dei limiti del patto di stabilità rispetto alla media delle spese del triennio 2007-2009 in termini di competenza finanziaria pari al 12,3% per il 2011, 14,6% per il 2012 e 15,5% nel 2013 e in termini di pagamenti pari al 13,6% per l’anno 2011, 16,3% per il 2012 e 17,2% per il 2013;

-          che l’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha disposto la ulteriore riduzione, rispetto agli obiettivi di patto come sopra rideterminati, prevedendo, per la Regione Abruzzo, la diminuzione per l’anno 2012 del limite di spesa del proprio patto di stabilità per Euro 26,465 mln in termini di competenza finanziaria e per Euro 26,557 mln in termini di cassa;

-          che l’articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito in legge dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto che “Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.”;

-          che ai sensi della citata normativa, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2013, ha stabilito in Euro 687,78 mln l’obiettivo del patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile;

-          che l’articolo 1, comma 522 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che “Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione, nella tabella seguente:”;

-          che la tabella di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 147/2013 prevede l’ulteriore riduzione di trasferimenti dallo Stato alla Regione Abruzzo per l’importo di Euro 12,026 mln;

-          che l’articolo 1, comma 497, della legge 147/2013 ha rideterminato i limiti del patto di stabilità delle regioni prevedendo che il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile della Regione Abruzzo non può essere superiore a Euro 673 mln per l’anno 2014 e a Euro 666 mln per gli anni 2015-2017;

CONSIDERATO:

-          che, al fine di evitare la riduzione di trasferimenti disposta dall’articolo16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, pari ad euro 29,157 mln, è interesse della Regione adottare, per l’anno 2014, il patto di stabilità verticale “incentivato” di cui all’articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale è necessario procedere alla cessione di spazi finanziari a favore degli enti locali per un importo pari a Euro 34,990 per ottenere il contributo incentivante da parte dello Stato per il pari importo di Euro 29,157 mln, pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti;

-          che al fine di conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013, la Regione ha avuto necessità di rinviare l’assunzione di impegni e pagamenti di spesa per consistenti importi e che tali importi devono essere oggetto di contabilizzazione nell’esercizio finanziario 2014, creando criticità aggiuntive nel conseguimento del rispetto del patto di stabilità dell’anno 2014, ulteriormente ridotto con la normativa precedentemente enunciata;

-          che non è consentito, alla luce delle considerazioni e dei limiti sopra rappresentati, procedere alla cessione di spazi finanziari per l’anno 2014 attraverso lo strumento del patto di stabilità territoriale “verticale ordinario”, stante la necessità di evitare pregiudizio alla gestione finanziaria regionale corrente già resa critica dalla stringente normativa statale in tema di rispetto del patto di stabilità delle regioni;

RITENUTO di non poter applicare per l’anno 2014 il patto di stabilità territoriale “verticale ordinario” di cui ai commi 138 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei confronti degli enti locali regionali al fine di evitare pregiudizio alle finanze regionali;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1.         di non applicare per l’anno 2014 il patto di stabilità territoriale “verticale ordinario” di cui ai commi 138 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei confronti degli enti locali regionali stante la necessità di evitare pregiudizio alla gestione finanziaria regionale corrente già resa critica dalla stringente normativa statale in tema di rispetto del patto di stabilità delle regioni;

2.         di incaricare il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle finanze, all’ANCI e all’UPI regionali;

3.         di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo.