IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la Determinazione N. DI 12/ 9 del 27/02/2014 di regolamentazione delle attività nelle spiagge del litorale Abruzzese;

VISTE le risultanze scaturite dall’incontro tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Giulianova con i rappresentanti dei comuni e degli Uffici Marittimi della costa Teramana;

VISTE le criticità che sono emerse in sede di confronto con i rappresentanti della Federazione Italiana  Vela e Circoli Nautici per la effettuazione delle regate a mare;

CONSIDERATA la necessità di dettagliare alcune norme in essa previste sull’accesso dei  mezzi di soccorso sulle spiagge, la effettuazione di attività commerciali e la utilizzazione di specchi acquei per scopi turistico ricreative nel rispetto delle competenze e autonomia per quanto di propria competenza delle amministrazioni comunali costiere e delle Capitanerie di Porto ;

DETERMINA

di modificare i seguenti articoli della Determinazione N. DI/12 9 del 27/02/2014:

Art. 3 “Prescrizioni per l’uso delle spiagge”

 punto 1. “sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione è vietato per tutto l’anno”  lettera f)  , primo capoverso, in:

-          automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere,   con eccezione dei mezzi di soccorso medico-sanitari,  mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, dei mezzi  per la pulizia e la sistemazione delle spiagge (cfr. art.3 punto 1. lettera g) e di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni (dalle ore 18,30 alle 9,30);

punto 2. “sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione è vietato durante la stagione balneare” lettera e) in: 

-          esercitare attività commerciali , di servizi e terziarie  (facchinaggio-nolo attrezzature etc.) sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune e con l’ausilio di apparecchi/mezzi di diffusione sonora (megafoni, fischietti, ecc.).

Art. 6 “Disciplina delle attività turistico ricreative in mare”

punto 1. “Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro 300 metri dalla costa,  previa autorizzazione da parte dei Comuni interessati,  può essere utilizzato  per le seguenti attività turistico ricreative, esclusivamente dai titolari di concessione demaniale e nel rispetto dell’uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso” lettera a) in:

-          installazione di parchi giochi acquatici, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari; i parchi acquatici dovranno essere posizionati con un distacco dalla battigia tale da  consentire il libero transito in acqua  dei bagnanti.

L’ultimo capoverso dell’art. 6 viene sostituito in:

-          Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessorio.

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO

Dott. Giancarlo Zappacosta