IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la Determinazione N. DI 12/ 9 del 27/02/2014 di
regolamentazione delle attività nelle spiagge del litorale Abruzzese;
VISTE
le risultanze scaturite dall’incontro tenutosi presso la Capitaneria di Porto
di Giulianova con i rappresentanti dei comuni e degli Uffici Marittimi della
costa Teramana;
VISTE
le criticità che sono emerse in sede di confronto con i rappresentanti della
Federazione Italiana Vela e Circoli
Nautici per la effettuazione delle regate a mare;
CONSIDERATA
la necessità di dettagliare alcune norme in essa previste sull’accesso dei mezzi di soccorso sulle spiagge, la
effettuazione di attività commerciali e la utilizzazione di specchi acquei per
scopi turistico ricreative nel rispetto delle competenze e autonomia per quanto
di propria competenza delle amministrazioni comunali costiere e delle
Capitanerie di Porto ;
DETERMINA
di
modificare i seguenti articoli della Determinazione N. DI/12
9 del 27/02/2014:
Art. 3 “Prescrizioni per l’uso
delle spiagge”
punto 1. “sulle spiagge e nelle acque
riservate alla balneazione è vietato per tutto l’anno” lettera f)
, primo capoverso, in:
- automezzi, motociclette, ciclomotori e
veicoli di ogni genere, con eccezione
dei mezzi di soccorso medico-sanitari,
mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di servizio di
pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, dei
mezzi per la pulizia e la sistemazione
delle spiagge (cfr. art.3 punto 1. lettera g) e di quelli utilizzati per il
rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi
strettamente necessari alle relative operazioni (dalle ore 18,30 alle 9,30);
punto
2. “sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione è vietato durante la
stagione balneare” lettera e) in:
- esercitare attività commerciali , di
servizi e terziarie (facchinaggio-nolo
attrezzature etc.) sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività
promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella
normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune e con l’ausilio di
apparecchi/mezzi di diffusione sonora (megafoni, fischietti, ecc.).
Art. 6 “Disciplina delle attività
turistico ricreative in mare”
punto
1. “Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro 300 metri dalla
costa, previa autorizzazione da parte
dei Comuni interessati, può essere
utilizzato per le seguenti attività
turistico ricreative, esclusivamente dai titolari di concessione demaniale e
nel rispetto dell’uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso”
lettera a) in:
- installazione di parchi giochi
acquatici, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti
balneari; i parchi acquatici dovranno essere posizionati con un distacco dalla
battigia tale da consentire il libero
transito in acqua dei bagnanti.
L’ultimo
capoverso dell’art. 6 viene sostituito in:
- Le iniziative sopra descritte, laddove
comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno
essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessorio.
IL DIRIGENTE SERVIZIO
Dott. Giancarlo Zappacosta