IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)         di approvare, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i. e dell’art. 45 e della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla ECOCONSUL Surl ,  con sede  legale e operativa in Folignano (AP), Via Ivrea 13/A e sede amministrativa e operativa in Ancarano (TE), Via Bonifica del Tronto Km 14,050, Pineto (TE), P.I. n. 01850010446, il progetto  per la realizzazione e la gestione di una piattaforma polifunzionale per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi. ( fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R12 e R13), da ubicarsi nel omune di Ancarano (TE), foglio catastale n. 1, p.lle nn. 313, 314, 315, porz. 559 ( ex 412), porz. 588 ( ex 29), porz. 561 (ex 436), 267 e 147 costituito dagli  elaborati citati in premessa, avente una capacità giornaliera pari a T/g 210, annua complessiva pari a T 65.000, così come analiticamente illustrata nell’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2)         di autorizzare la Ditta di cui sopra  alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell’art. 45 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 1), presso il quale possono essere avviati i CER qui di seguito riportati, alle condizioni stabilite nel citato parere ARTA (che il tempo di permanenza delle frazioni putrescibili all’interno dell’impianto sia limitato a n. 72 ore dal conferimento - trattamento entro n. 48 ore e smaltimento entro e non oltre n. 72 ore complessive dal conferimento),  nonché di quanto esposto dalla Ditta beneficiaria del presente provvedimento e riepilogato negli schemi di flusso allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, relativi alle aree 4, 5 e 6; ( All.ti nn. 2 –  3 – 4 - 5 - 6):       

 CER

TIPOLOGIA   DI RIFIUTO

OPERAZIONI DI RECUPERO

 

02 01 00

Rifiuti prodotti da agricoltura,orticoltura,acqua cultura, selvicoltura, caccia e pesca

 

02 01 04

Rifiuti plastici (ad  esclusione degli imballaggi)

R12   /   R13

03 00 00

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili,polpa, carta e cartone.

 

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla  voce 03 01 04

R12   /   R13

03 03 01

Scarti di corteccia e legno

R12   /   R13

15 01 00

Rifiuti di imballaggio ( compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

 

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R12   /   R13

15 01 02

Imballaggi in plastica

R12   /   R13

15 01 03

Imballaggi in legno

R12   /   R13

15 01 04

Imballaggi metallici

R13

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

R12   /   R13

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

R12   /   R13

15 01 07

Imballaggi in vetro

R12   /   R13

15 01 09

Imballaggi in materia tessile

R13

16 00 00

Rifiuti Non specificati altrimenti nell’elenco.

 

 

16 01 19

Plastica

R12   /   R13

16 01 20

Vetro

R12   /   R13

16 03 06

Rifiuti organici, diversi da  quelli di cui alla voce 16 03 05

R12   /   R13

17 00 00

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  compreso il terreno proveniente  da siti contaminati

 

17 02 01

Legno

R12   /   R13

17 02 02

Vetro

R12   /   R13

17 02 03

Plastica

R12   /   R13

17 04 05

Ferro e acciaio

R13

17 04 07

Metalli misti

R13

19 00 00

 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamenti dei rifiuti,impianti delle acque e della sua preparazione per uso industriale

 

 

19 05 01

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

R12   /   R13

19 05 03

Compost  fuori specifica

R13

19 12 01

Carta e cartone

R12   /   R13

19 12 02

Metalli ferrosi

R13

19 12 03

Metalli non ferrosi

R13

19 12 04

Plastica e gomma

R12   /   R13

19 12 05

Vetro

R12   /   R13

19 12 07

Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

R12   /   R13

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

R12   /   R13

20 00 00

Rifiuti urbani(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

 

20 01 01

Carta e cartone 

R12   /   R13

20 01 02

Vetro

R12   /   R13

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

R12   /   R13

20 01 10

Abbigliamento

R13

20 01 11

Prodotti tessili

R13

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

R12   /   R13

20 01 39

Plastica

R12   /   R13

20 01 40

Metallo

R13

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

R12   /   R13

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

R12   /   R13

20 03 02

Rifiuti dei mercati

R12   /   R13

20 03 03

Rifiuti Ingombranti

R12   /   R13

20 03 07

Rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanico delle strade

R12   /   R13

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

R12   /   R13

 

3)         di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è condizionata, altresì,  al rispetto delle condizioni  stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio e sopra indicati;

4)         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto; 

5)         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

6)         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

-          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia nota di comunicazione alla rinuncia all’iscrizione del registro provinciale della Provincia di TERAMO ex art. 216 D.Lgsd. n. 152/06 e s.m.i, in linea con quanto riportato al successivo punto 8), nonché di avvenuta dismissione del centro di trasferenza già autorizzato con provvedimento della Provincia di Teramo n. 24 del 14 marzo 2008, che al punto 2.3 del dispositivo stabilisce la variante normativa al PRG del Comune di Ancarano (TE);

7)         di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

8)         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)         di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10)       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di TERAMO ed all’ARTA - Distretto Provinciale di TERAMO di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11)       di richiamare la Ditta  all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

12)       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13)       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.e, per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie per la realizzazione dell’impianto, adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

14)       di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

15)       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

16)       di condizionare l’efficacia del  presente provvedimento all’esito positivo della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;

17)       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

18)       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ancarano (TE), all’Amministrazione Provinciale di TERAMO, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di TERAMO;

19)       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

20)       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini