IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Interpretazione autentica degli
articoli 3 e 12 della L.R. 9/2013)
1. La presente legge si rende necessaria e
urgente per chiarire il significato delle disposizioni di cui agli articoli 3 e
12 della legge regionale 2 aprile 2013,
n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale), che sono così interpretate:
a) il comma 8, dell’articolo 3 della L.R. 9/2013, nella parte in cui prevede che “la candidatura
a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori
pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà”, è
interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e
da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Regione;
b) al comma 7, dell’articolo 12 della L.R. 9/2013, il rinvio al comma 5 va correttamente
interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, le parole “di cui al
comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente comma”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17
marzo 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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TESTO
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE
2013, N. 9
"Norme per l’elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 17.03.2014, n. 13
"Interpretazione autentica degli articoli 3 e
12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R.
2 aprile 2013, n. 9
Norme
per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Art. 12
(Liste di candidati)
1. Le liste dei candidati per ogni
circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle
ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale
scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore otto alle ore venti.
2. Le liste sono presentate da non meno di
millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta
per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono
espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento
nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il
termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di
qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste
dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per
non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del
sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le
ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila
abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso
palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi
di informazione.
3. La firma degli elettori, indicante il
nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante
il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'
articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui
liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più
di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista circoscrizionale
comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato
all'unità superiore.
6. Di tutti i candidati è indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria
candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso
simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le
liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive,
sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite
di cui al presente comma e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali
circoscrizionali.
8. La lista è corredata dai seguenti documenti:
a) i
certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista,
che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile
di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la
dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La
candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti
all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico
o consolare;
c) la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;
d) il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario
giudiziale;
e) un
modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa
la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente
confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o
raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in
precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
f) la
dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente
della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla
presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
9. La dichiarazione di presentazione della
lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare,
personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale.
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Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 3
(Elezione e candidatura del Presidente
della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è
eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. E' proclamato eletto Presidente della
Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle
circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.
3. Non può essere candidato Presidente
della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
4. Le candidature a Presidente della
Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica
dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità
ed eleggibilità.
5. La presentazione della candidatura a
Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla
dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno
parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.
6. La presentazione della candidatura a
Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono
autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).
7. La candidatura a Presidente della
Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma
8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera
d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di
collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli
Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione
della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
8. La candidatura a Presidente della
Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello
stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità
previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
9. Ai candidati alla carica di Presidente
della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale
all'Ufficio centrale circoscrizionale.