IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della L.R. 9/2013)

1.         La presente legge si rende necessaria e urgente per chiarire il significato delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 12 della legge regionale  2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), che sono così interpretate:

a)         il comma 8, dell’articolo 3 della L.R. 9/2013, nella parte in cui prevede che “la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà”, è interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

b)         al comma 7, dell’articolo 12 della L.R. 9/2013, il rinvio al comma 5 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, le parole “di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente comma”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  17  marzo  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2013, N. 9

"Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.03.2014, n. 13

"Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 2 aprile 2013, n. 9

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12

(Liste di candidati)

1.         Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2.         Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3.         La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4.         Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5.         Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

6.         Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7.         È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al presente comma e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

8.         La lista è corredata dai seguenti documenti:

a)         i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b)         la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c)         la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;

d)         il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e)         un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f)          la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

9.         La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1.         Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2.         E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.

3.         Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

4.         Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

5.         La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.

6.         La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).

7.         La candidatura a Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8.         La candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

9.         Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.