IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Modifiche all’art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7)
1. Il comma 4, dell’art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie
per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)" è sostituito dal seguente:
"4.
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 Dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL
su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di
programmazione.".
2. Il comma 5, dell’art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è sostituito dal seguente:
"5.
Le somme di cui al comma 4 sono destinate nella misura del 100% al
potenziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.".
3. Il comma 6, dell’art. 29, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 19 luglio
1984, n. 47)
1. La lettera "l), dell’art. 2, della
L.R. n. 47/1984 (Norme per l’applicazione delle
sanzioni amministrative in materia sanitaria) è sostituita dalla seguente:
"l) il rapporto con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni
viene trasmesso al Direttore Generale della ASL competente al quale il
trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare
scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o
notificazione della violazione;".
2. Agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della L.R. 47/1984 le parole "Sindaco" e "Sindaco
del Comune" sono sostituite dalle parole "Direttore Generale".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17
marzo 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 17.03.2014, N. 12"Modifica all’art. 29 della L.R.
10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio
annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza
e igiene del lavoro e modifiche alla L.R.
47/1984"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R.
19 luglio 1984, n. 47
Norme
per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.
Art. 2
(Accertamento della violazione)
Le
violazioni di norme, di cui al precedente art. 1, sono accertate mediante
processo verbale.
Il
verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:
a) indicazione della data, ora e luogo di
accertamento;
b) generalità e qualifica del
verbalizzante o dei verbalizzanti;
c) generalità del trasgressore, sua
residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto
dall’art. 2 della legge n. 689 del 1981;
d) descrizione del fatto costituente la
violazione;
e) indicazione delle norme violate;
f) indicazione della norma che prevede la
pena pecuniaria e l’ammontare della stessa;
g) individuazione di eventuali
responsabili in solido, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, e
loro generalità;
h) indicazione, nel caso di pagamento in
misura ridotta dell’ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione,
della misura dell’ammenda stessa e delle modalità stabilite dall’U.L.S.S. per il pagamento;
i) indirizzo dell’U.L.S.S.
dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione
del pagamento effettuato;
l) il rapporto con le prove delle
eseguite contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale
della ASL competente al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito
ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni
dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
m) firma del contravventore o dei
contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;
n) eventuale relata
di notifica.
Il
processo verbale va redatto in triplice copia, delle quali una è rilasciata al
trasgressore, una inviata all’U.L.S.S., dove la
violazione è stata accertata ed una al Sindaco del Comune in cui il fatto è
stato commesso.
L’U.L.S.S. sul territorio della quale è stata contestata la
violazione, è tenuta ad inviare copia del processo verbale all’U.L.S.S. Dove il prodotto posto in vendita è stato
approntato in modo non rispondente alla normativa vigente
L’U.L.S.S., sul territorio della quale è stata accertata la
violazione, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della pena in
misura ridotta, presenta rapporto al Sindaco del Comune in cui il fatto è stato
commesso, per gli adempimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981. Nel caso il
fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, l’U.L.S.S.
trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.
Art. 7
(Mancato pagamento in misura
ridotta)
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente
art. 6, l’ufficio dell’U.L.S.S. competente deve
presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni al Direttore Generale dove è stata commessa la
violazione.
Art. 8
(Ordinanza – ingiunzione)
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale
competente a ricevere il rapporto ai sensi del precedente art. 7, scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
Il
Direttore Generale acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti,
ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla
data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l’accertamento, determina,
con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all’autore o responsabile della violazione ed
alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’ufficio dell’U.L.S.S. che ha redatto il rapporto.
L’ordinanza-ingiunzione
è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione,
rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all’estero, con
le modalità indicate al precedente art. 4.
Con
l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con
lo stesso provvedimento.
La
restituzione delle cose sequestrate è disposta con l’ordinanza di archiviazione
quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Art. 9
(Pagamento della somma determinata
con l’ordinanza-ingiunzione)
Il
pagamento della somma determinata ai sensi del precedente art. 8 deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell’ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dal precedente art. 6.
dell’avvento pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura
del tesoriere dell’U.L.S.S. che lo ha ricevuto, al
Direttore Generale che ha emesso l’ordinanza.
Il
termine per il pagamento è sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
Il
Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o
dell’obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate può
autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a
trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.
Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore
Generale, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica
soluzione.
L’obbligato
può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.
Art. 11
(Esecuzione forzata)
L’ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo.
Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore
Generale, che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle
somme dovute con la procedura prevista dall’art. 5 e seguenti del regio decreto
n. 639 del 1910.
Art. 12
(Sequestro)
Quando
si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto,
secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 689 del 1981, e dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.
L.R.
10 maggio 2002, n. 7
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).
Art. 29
(Prevenzione e sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro della ASL)
1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare
e rendere più efficace l'azione di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro
secondo le indicazioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 concernente: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche e del
Piano Sanitario regionale, promuove e favorisce l'adozione di modelli
organizzativi e orientati ai processi, anche secondo formule organizzative
sperimentali congrue all'ambiente complesso, dinamico ed eterogeneo del mondo
del lavoro.
2. I Servizi del Dipartimento di
prevenzione così come definiti dall'art. 7-quater del D.Lgs.
n. 502/1992 e successive modificazioni sono composti da strutture organizzative
distinte in Unità Operative costituite da gruppi multidisciplinari finalizzati
al perseguimento di precisi obiettivi, anche temporanei, orientati a processi
lavorativi quali indagini, ricerche, vigilanza, piani mirati e tenendo conto
delle caratteristiche e delle dimensioni dei bacini di utenza. Per
multidisciplinarietà del gruppo s'intende principalmente quella realizzabile
all'interno dell'area dipartimentale. Le Unità Operative dell'area
dipartimentale richiedono un elevato grado di specializzazione e di
professionalità con precisi ambiti di autonomia tecnica, operativa e
decisionale. Le Unità Operative funzionali e i gruppi operativi
multidisciplinari sono affidati ad un dirigente e se del caso, per le materie a
contenuto prevalentemente tecnico, ad un responsabile scelto tra il personale
del comparto dotato di capacità, professionalità e responsabilità come dal CCNL
1998/2001.
3. [COMMA ABROGATO DALL’ART. 6, COMMA 1, L.R. N. 20/2006]
3-bis.
In sede di prima applicazione il personale dell’area del comparto che alla data
dell’entrata in vigore della presente legge, svolge funzioni riconducibili
all’attività di cui all’art. 21 della legge n. 833/78 ed in possesso dei titoli
previsti dalla vigente normativa e cioè: Diploma universitario di tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ex D.M. 17.01.1997,
n. 58, ovvero titoli equipollenti, è inquadrato, con decorrenza immediata, nel
profilo professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro (categoria D).
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di
cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 Dicembre
1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto
negli strumenti di programmazione.
5. Le somme di cui al comma 4 sono
destinate nella misura del 100% al potenziamento dell’attività di prevenzione
nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
6. [La quota dei proventi di cui al comma
5 è finalizzata a:
a) promuovere
l'attività di assistenza alle parti sociali, quali le organizzazioni di
categoria e sindacali, e alle aziende del territorio di competenza;
b) promuovere
l'attività di tutoring in favore degli operatori inesperti;
c) promuovere
azioni in favore del lavoro atipico e di tutte le nuove forme di lavoro che
esulano dalle attività tradizionali;
d) acquistare
il software e le apparecchiature per l'attività informatica;
e) acquistare
i beni e gli strumenti scientifici per il monitoraggio dei rischi chimico-biologici;
f) favorire
la formazione e l'informazione degli operatori della prevenzione;
g) costituire
il fondo necessario alle posizioni organizzative previste dal CCNL.]
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 21
(Verifica dell'adempimento)
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica
se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati
dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione,
nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e
al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione.