IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL   PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifiche all’art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7)

1.         Il comma 4, dell’art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)" è sostituito dal seguente:

"4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 Dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.".

2.         Il comma 5, dell’art. 29 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è sostituito dal seguente:

"5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate nella misura del 100% al potenziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.".

3.         Il comma 6, dell’art. 29, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche alla  L.R. 19 luglio 1984, n. 47)

1.         La lettera "l), dell’art. 2, della L.R. n. 47/1984 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) è sostituita dalla seguente: "l) il rapporto con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale della ASL competente al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;".

2.         Agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della L.R. 47/1984 le parole "Sindaco" e "Sindaco del Comune" sono sostituite dalle parole "Direttore Generale".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  17   marzo  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.03.2014, N. 12"Modifica all’art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 47/1984"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 19 luglio 1984, n. 47

Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

Art. 2

(Accertamento della violazione)

Le violazioni di norme, di cui al precedente art. 1, sono accertate mediante processo verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

a)         indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b)         generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;

c)         generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 689 del 1981;

d)         descrizione del fatto costituente la violazione;

e)         indicazione delle norme violate;

f)          indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l’ammontare della stessa;

g)         individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, e loro generalità;

h)         indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell’ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell’ammenda stessa e delle modalità stabilite dall’U.L.S.S. per il pagamento;

i)          indirizzo dell’U.L.S.S. dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;

l)          il rapporto con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale della ASL competente al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

m)        firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;

n)         eventuale relata di notifica.

Il processo verbale va redatto in triplice copia, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all’U.L.S.S., dove la violazione è stata accertata ed una al Sindaco del Comune in cui il fatto è stato commesso.

L’U.L.S.S. sul territorio della quale è stata contestata la violazione, è tenuta ad inviare copia del processo verbale all’U.L.S.S. Dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente

L’U.L.S.S., sul territorio della quale è stata accertata la violazione, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della pena in misura ridotta, presenta rapporto al Sindaco del Comune in cui il fatto è stato commesso, per gli adempimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, l’U.L.S.S. trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.

Art. 7

(Mancato pagamento in misura ridotta)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente art. 6, l’ufficio dell’U.L.S.S. competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Direttore Generale dove è stata commessa la violazione.

Art. 8

(Ordinanza – ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto ai sensi del precedente art. 7, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il Direttore Generale acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore o responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’ufficio dell’U.L.S.S. che ha redatto il rapporto.

L’ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all’estero, con le modalità indicate al precedente art. 4.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l’ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art. 9

(Pagamento della somma determinata con l’ordinanza-ingiunzione)

Il pagamento della somma determinata ai sensi del precedente art. 8 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dal precedente art. 6. dell’avvento pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere dell’U.L.S.S. che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l’ordinanza.

Il termine per il pagamento è sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell’obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.

L’obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.

Art. 11

(Esecuzione forzata)

L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dall’art. 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.

Art. 12

(Sequestro)

Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 689 del 1981, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.

L.R. 10 maggio 2002, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

Art. 29

(Prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro della ASL)

1.         La Regione Abruzzo, al fine di migliorare e rendere più efficace l'azione di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro secondo le indicazioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 concernente: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche e del Piano Sanitario regionale, promuove e favorisce l'adozione di modelli organizzativi e orientati ai processi, anche secondo formule organizzative sperimentali congrue all'ambiente complesso, dinamico ed eterogeneo del mondo del lavoro.

2.         I Servizi del Dipartimento di prevenzione così come definiti dall'art. 7-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni sono composti da strutture organizzative distinte in Unità Operative costituite da gruppi multidisciplinari finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi, anche temporanei, orientati a processi lavorativi quali indagini, ricerche, vigilanza, piani mirati e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei bacini di utenza. Per multidisciplinarietà del gruppo s'intende principalmente quella realizzabile all'interno dell'area dipartimentale. Le Unità Operative dell'area dipartimentale richiedono un elevato grado di specializzazione e di professionalità con precisi ambiti di autonomia tecnica, operativa e decisionale. Le Unità Operative funzionali e i gruppi operativi multidisciplinari sono affidati ad un dirigente e se del caso, per le materie a contenuto prevalentemente tecnico, ad un responsabile scelto tra il personale del comparto dotato di capacità, professionalità e responsabilità come dal CCNL 1998/2001.

3.         [COMMA ABROGATO DALL’ART. 6, COMMA 1, L.R. N. 20/2006]

3-bis. In sede di prima applicazione il personale dell’area del comparto che alla data dell’entrata in vigore della presente legge, svolge funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della legge n. 833/78 ed in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa e cioè: Diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ex D.M. 17.01.1997, n. 58, ovvero titoli equipollenti, è inquadrato, con decorrenza immediata, nel profilo professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria D).

4.         I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19 Dicembre 1994, n. 758 sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.

5.         Le somme di cui al comma 4 sono destinate nella misura del 100% al potenziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

6.         [La quota dei proventi di cui al comma 5 è finalizzata a:

a)         promuovere l'attività di assistenza alle parti sociali, quali le organizzazioni di categoria e sindacali, e alle aziende del territorio di competenza;

b)         promuovere l'attività di tutoring in favore degli operatori inesperti;

c)         promuovere azioni in favore del lavoro atipico e di tutte le nuove forme di lavoro che esulano dalle attività tradizionali;

d)         acquistare il software e le apparecchiature per l'attività informatica;

e)         acquistare i beni e gli strumenti scientifici per il monitoraggio dei rischi chimico-biologici;

f)          favorire la formazione e l'informazione degli operatori della prevenzione;

g)         costituire il fondo necessario alle posizioni organizzative previste dal CCNL.]

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 21

(Verifica dell'adempimento)

1.         Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2.         Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3.         Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.