IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 11/2009
1. L'art. 8 della legge regionale 11/2009
(Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) è sostituito
dal seguente:
“Art.
8
(Sorveglianza
Epidemiologica)
1. La sorveglianza epidemiologica dei
tumori patognonomici o strettamente correlati con
l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo Regionale istituito con
D.G.R. n. 1213 del 19.12.2003 in base alle
indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10.12.2002, n. 308
(Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del
registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36,
comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991).”.
Art. 2
(Disposizioni transitorie)
1. Le funzioni del gruppo di coordinamento
per la sorveglianza epidemiologica, istituito con Deliberazione di Giunta
regionale n. 798 del 25.10.2010 cessano dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 17 marzo 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi