IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL   PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 11/2009

1.         L'art. 8 della legge regionale 11/2009 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Sorveglianza Epidemiologica)

1.         La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognonomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo Regionale istituito con D.G.R. n. 1213 del 19.12.2003 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10.12.2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991).”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1.         Le funzioni del gruppo di coordinamento per la sorveglianza epidemiologica, istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 798 del 25.10.2010 cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  17 marzo  2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi