LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici;
VISTA
la Legge 5 gennaio 1994, n.37, Norme per la tutela ambientale delle aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;
VISTA
la L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e s.m.i.
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)”
che al capo IV reca: “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di
cui all’art.86 del D.Lgs. n.112/1998”;
VISTA
la Legge 1 ottobre 2013, n.31, inerente: “Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n.2/2013 e alla L.R.
n.20/2013” che al comma 3 dell’art. 8 detta disposizioni per fissare i termini
di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere i
trenta giorni;
CONSIDERATO
che la Regione Abruzzo attua la gestione del demanio idrico attraverso la
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e
Protezione Civile, attraverso:
- il Servizio “Gestione delle Acque” per
la cura gestionale amministrativa inerente la tenuta del catasto delle utenze,
l’introito, riscontro e accertamento dei canoni;
- i Servizi del Genio Civile
territoriali per la cura della gestione tecnica del demanio idrico con il
rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche e le autorizzazioni per
l’attraversamento dei corsi d’acqua;
RITENUTO
che, ai sensi del comma 3 del richiamato art.8 della L.R.
n.31/2013, è necessario stabilire i termini di conclusione dei procedimenti di
competenza dei Servizi del Genio Civile per il rilascio:
- di concessione delle pertinenze
idrauliche;
- di autorizzazione per
l’attraversamento dei corsi d’acqua;
- di autorizzazione idraulica, ai sensi
del R.D. n.523/1904;
- di autorizzazioni per la raccolta
legna nelle aree di pertinenza del demanio idrico;
RILEVATO
che:
- la definizione dei succitati procedimenti
richiede approfondimenti tecnici con l’effettuazione in loco di verifiche da
parte dei funzionari preposti ai Servizi dei Geni Civili regionali competenti
territorialmente, propedeutici all’emissione del provvedimento finale;
- il procedimento vede la partecipazione
di una pluralità di soggetti ed interviene in materia di Tutela Ambientale;
RITENUTO
necessario fissare un termine per la conclusione del procedimento in 120 giorni
per le tipologie procedimentali inerenti gli atti di concessione di pertinenze
idrauliche, di autorizzazione per l’attraversamento dei corsi d’acqua e di
autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904 ed in 60 giorni per
l’autorizzazione per la raccolta legna nelle aree di pertinenza del demanio
idrico, a partire dalla data di procedibilità dell’istanza e fatte salve le
interruzioni ex Lege 241/90;
DATO
ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del
Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della
L.R. 77/99;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto
proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
A
termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;
A
voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per
i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. di fissare il termine per la
conclusione dei procedimenti da parte dei Servizi del Genio Civile
territoriali, come segue:
- per
il rilascio degli atti di concessione di pertinenze idrauliche, di
autorizzazione all’attraversamento dei corsi d’acqua e di autorizzazione
idraulica ex R.D. n.523/1904, in 120 giorni, a partire dalla data di
procedibilità dell’istanza e fatte salve le interruzioni ex Lege
241/90.
- per
il rilascio dell’atto di autorizzazione per la raccolta legna nelle aree di
pertinenza del demanio idrico, in 60 giorni a partire dalla data di
procedibilità dell’istanza e fatte salve le interruzioni ex Lege
241/90.
2. di pubblicare integralmente la presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito della Regione Abruzzo.