LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n.37, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;

VISTA la L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e s.m.i. “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)” che al capo IV reca: “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art.86 del D.Lgs. n.112/1998”;

VISTA la Legge 1 ottobre 2013, n.31, inerente: “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n.2/2013 e alla L.R. n.20/2013” che al comma 3 dell’art. 8 detta disposizioni per fissare i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere i trenta giorni;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo attua la gestione del demanio idrico attraverso la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile, attraverso:

-          il Servizio “Gestione delle Acque” per la cura gestionale amministrativa inerente la tenuta del catasto delle utenze, l’introito, riscontro e accertamento dei canoni;

-          i Servizi del Genio Civile territoriali per la cura della gestione tecnica del demanio idrico con il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche e le autorizzazioni per l’attraversamento dei corsi d’acqua;

RITENUTO che, ai sensi del comma 3 del richiamato art.8 della L.R. n.31/2013, è necessario stabilire i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dei Servizi del Genio Civile per il rilascio:

-          di concessione delle pertinenze idrauliche;

-          di autorizzazione per l’attraversamento dei corsi d’acqua;

-          di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904;

-          di autorizzazioni per la raccolta legna nelle aree di pertinenza del demanio idrico;

RILEVATO che:

-          la definizione dei succitati procedimenti richiede approfondimenti tecnici con l’effettuazione in loco di verifiche da parte dei funzionari preposti ai Servizi dei Geni Civili regionali competenti territorialmente, propedeutici all’emissione del provvedimento finale;

-          il procedimento vede la partecipazione di una pluralità di soggetti ed interviene in materia di Tutela Ambientale;

RITENUTO necessario fissare un termine per la conclusione del procedimento in 120 giorni per le tipologie procedimentali inerenti gli atti di concessione di pertinenze idrauliche, di autorizzazione per l’attraversamento dei corsi d’acqua e di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904 ed in 60 giorni per l’autorizzazione per la raccolta legna nelle aree di pertinenza del demanio idrico, a partire dalla data di procedibilità dell’istanza e fatte salve le interruzioni ex Lege 241/90;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1.         di fissare il termine per la conclusione dei procedimenti da parte dei Servizi del Genio Civile territoriali, come segue:

-          per il rilascio degli atti di concessione di pertinenze idrauliche, di autorizzazione all’attraversamento dei corsi d’acqua e di autorizzazione idraulica ex R.D. n.523/1904, in 120 giorni, a partire dalla data di procedibilità dell’istanza e fatte salve le interruzioni ex Lege 241/90.

-          per il rilascio dell’atto di autorizzazione per la raccolta legna nelle aree di pertinenza del demanio idrico, in 60 giorni a partire dalla data di procedibilità dell’istanza e fatte salve le interruzioni ex Lege 241/90.

2.         di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito della Regione Abruzzo.