LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          la Legge 24-06-1997 n. 196,  art. 18, recante “Tirocini formativi e di orientamento”;

-          il Decreto Ministeriale 25-3-1998 n. 142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

-          il Decreto Legge 3-8-2011 n. 138, convertito il Legge 14-09-2011 n. 148, art. 11, recante “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini”;

-          la D.G.R. 12 marzo 2012, n. 154, recante “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”;

-          la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 11, considerato incostituzionale in quanto violante l'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione;

-          l’art. 1, comma 34, della Legge 28 giugno 2012, nr. 92, che ha previsto che, in  sede  di Conferenza Stato- Regioni, il  Governo  e  le  Regioni  debbano raggiungere un  accordo  per   la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

-          l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le "Linee-guida in materia di tirocini", ove si prevede che le Regioni e le Province Autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle linee-guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti disposizioni;

-          la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, recante “Approvazione novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, e ss. mod. e int.;

EVIDENZIATO che il paragrafo 1.8 della suddetta novella prevede testualmente che “(…)Nell'arco di un anno solare, inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, ogni datore di lavoro privato ospitante può avere non più di:

-          nr. 00 tirocinanti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato privo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

-          nr. 01 tirocinante, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei;

-          massimo nr. 02 tirocinanti contemporaneamente, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sette e diciannove;

-          un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al nr. 10% dei lavoratori assunti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con venti o più lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

-          (…)”;

CONSIDERATO che la previsione di cui sopra ha ingenerato dubbi interpretativi, relativamente alla possibilità per il datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei, di ospitare nell’arco  di un anno solare, più di un tirocinante;

RITENUTO, pertanto, di fornire un’interpretazione autentica della disposizione de qua, precisando che  il datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei, può ospitare nell’arco di un anno solare, più di un tirocinante, a condizione che i due o più rapporti non si svolgano contemporaneamente;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1.         di precisare, in riferimento al paragrafo 1.8 della novella alle Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, approvata con D.G.R. n. 949 del 16 dicembre 2013, e ss. mod. e int., di cui si fornisce interpretazione autentica, che il datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei, possa ospitare nell’arco di un anno solare, più di un tirocinante, a condizione che i due o più rapporti non si svolgano contemporaneamente.

3.         di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul B.U.R.A.T e sul sito http://www.regione.abruzzo.it/fil.