LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- la Legge 24-06-1997 n. 196, art. 18, recante “Tirocini formativi e di
orientamento”;
- il Decreto Ministeriale 25-3-1998 n.
142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24
giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- il Decreto Legge 3-8-2011 n. 138,
convertito il Legge 14-09-2011 n. 148, art. 11, recante “Livelli di tutela
essenziali per l'attivazione dei tirocini”;
- la D.G.R. 12
marzo 2012, n. 154, recante “Linee guida per l’attuazione dei tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale
nr. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato
illegittimo l'articolo 11, considerato incostituzionale in quanto violante
l'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e
Regioni in materia di legislazione;
- l’art. 1, comma 34, della Legge 28
giugno 2012, nr. 92, che ha previsto che, in sede
di Conferenza Stato- Regioni, il
Governo e le
Regioni debbano raggiungere
un accordo per
la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le "Linee-guida in materia di tirocini", ove si prevede
che le Regioni e le Province Autonome recepiscano nelle proprie normative i
contenuti delle linee-guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti
disposizioni;
- la D.G.R. 16
dicembre 2013, n. 949, recante “Approvazione novella documento denominato Linee
guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, e
ss. mod. e int.;
EVIDENZIATO che il paragrafo
1.8 della suddetta novella prevede testualmente che “(…)Nell'arco di un anno
solare, inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre, ogni datore di lavoro privato ospitante può avere non più di:
- nr. 00
tirocinanti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato privo di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- nr. 01
tirocinante, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei;
- massimo nr.
02 tirocinanti contemporaneamente, qualora si tratti di un datore di lavoro
privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso
tra sette e diciannove;
- un numero massimo di tirocinanti
contemporaneamente pari al nr. 10% dei lavoratori
assunti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con venti o più
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
- (…)”;
CONSIDERATO che la
previsione di cui sopra ha ingenerato dubbi interpretativi, relativamente alla
possibilità per il datore di lavoro privato con un numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei, di ospitare
nell’arco di un anno solare, più di un
tirocinante;
RITENUTO, pertanto, di
fornire un’interpretazione autentica della disposizione de qua, precisando
che il datore di lavoro privato con un
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei,
può ospitare nell’arco di un anno solare, più di un tirocinante, a condizione
che i due o più rapporti non si svolgano contemporaneamente;
DATO ATTO del parere
espresso dal Direttore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi di cui in
narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:
1. di precisare, in riferimento al
paragrafo 1.8 della novella alle Linee guida per l’attuazione dei tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo, approvata con D.G.R.
n. 949 del 16 dicembre 2013, e ss. mod. e int., di cui si fornisce
interpretazione autentica, che il datore di lavoro privato con un numero di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e sei, possa
ospitare nell’arco di un anno solare, più di un tirocinante, a condizione che i
due o più rapporti non si svolgano contemporaneamente.
3. di disporre la pubblicazione del
presente deliberato sul B.U.R.A.T e sul sito http://www.regione.abruzzo.it/fil.