IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate;
- di autorizzare alla ditta INERTI
VALFINO SRL. (Partita Iva 01347380683), avente sede legale in Contrada Madonna
Degli Angeli n.132 – Comune di di Elice(PE), una proroga
di anni 7(sette) a decorrere dalla data di scadenza del Provvedimento Regionale
n.DI3/14 del 27.01.2006, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione e di
risanamento ambientale della cava di argilla in località “S.Agnese”
del Comune di Città Sant’Angelo (PE), i quali devono essere avviati entro
60(sessanta) giorni dalla data di notifica del presente Provvedimento secondo
quanto già previsto negli atti progettuali approvati e alle ulteriori seguenti
condizioni:
1) Prima
della ripresa dei lavori deve essere:
- presentato
l’adeguamento, ad Euro 50.000,00(cinquantamila/00), del deposito cauzionale già
costituito a garanzia delle opere necessarie al recupero ambientale dell’intera
area di cava;
- trasmessa
una planimetria su base catastale, opportunamente riferita ad almeno tre
capisaldi topografici individuati sul posto, contenente l’individuazione dei
termini inamovibili di delimitazione dell’area di intervento e le rispettive
monografie;
- redatto
il relativo verbale di delimitazione dell’area di cava, con la salvaguardia
della distanza minima di rispetto di 150,00 metri dai corsi di ambedue i fossi
esistenti;
2) L’area
sottoposta ad attività estrattiva deve rimanere costantemente segnalata,
mediante installazione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea
chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore
contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
3) Il
materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio
esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area
sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del
profilo finale di abbandono;
4) I
lavori di coltivazione devono avvenire esclusivamente a partire dall’alto verso
il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di progetto;
5) In
qualsiasi momento dell’attività deve essere assicurato il corretto deflusso e
smaltimento delle acque meteoriche, ponendo in atto tutti quegli accorgimenti
tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle
stesse.
6) La
presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 31
gennaio 2015.
- Restano
fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Provvedimento
Regionale n.DI3/14 in data 27.01.2006, nonchè
relativi allegati ad eccezione della cauzione elevata ad Euro
50.000,00(cinquantamila/00), la quale potrà essere svincolata solo a seguito
dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive.
- Il
presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi
consentiti dalla Legge e trasmesso:
a) al
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
b) all’Amministrazione
Comunale di Città Sant’Angelo(PE).
- Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faieta