IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-          di autorizzare alla ditta INERTI VALFINO SRL. (Partita Iva 01347380683), avente sede legale in Contrada Madonna Degli Angeli n.132 – Comune di di Elice(PE), una proroga di anni 7(sette) a decorrere dalla data di scadenza del Provvedimento Regionale n.DI3/14 del 27.01.2006, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione e di risanamento ambientale della cava di argilla in località “S.Agnese” del Comune di Città Sant’Angelo (PE), i quali devono essere avviati entro 60(sessanta) giorni dalla data di notifica del presente Provvedimento secondo quanto già previsto negli atti progettuali approvati e alle ulteriori seguenti condizioni:

1)         Prima della ripresa dei lavori deve essere:

-          presentato l’adeguamento, ad Euro 50.000,00(cinquantamila/00), del deposito cauzionale già costituito a garanzia delle opere necessarie al recupero ambientale dell’intera area di cava;

-          trasmessa una planimetria su base catastale, opportunamente riferita ad almeno tre capisaldi topografici individuati sul posto, contenente l’individuazione dei termini inamovibili di delimitazione dell’area di intervento e le rispettive monografie;

-          redatto il relativo verbale di delimitazione dell’area di cava, con la salvaguardia della distanza minima di rispetto di 150,00 metri dai corsi di ambedue i fossi esistenti;

2)         L’area sottoposta ad attività estrattiva deve rimanere costantemente segnalata, mediante installazione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3)         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono;

4)         I lavori di coltivazione devono avvenire esclusivamente a partire dall’alto verso il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di progetto;

5)         In qualsiasi momento dell’attività deve essere assicurato il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche, ponendo in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle stesse.

6)         La presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 31 gennaio 2015.

-          Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Provvedimento Regionale n.DI3/14 in data 27.01.2006, nonchè relativi allegati ad eccezione della cauzione elevata ad Euro 50.000,00(cinquantamila/00), la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive.

-          Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a)         al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;

b)         all’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo(PE).

-          Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta