LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenze a
disciplinare il procedimento elettorale nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi;
VISTA
la legge 20 luglio 2004 n. 165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art.
122, primo comma, della Costituzione;
VISTA
la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli
Regionali a Statuto normale;
VISTA
la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica
alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), ed in particolare l’art. 10 “Rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie;
VISTA,
infine, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 recante “Norme per l’elezione
del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;
VISTA
la DGR n°. 574 del 5.08.2013 recante “Elezioni del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione
Abruzzo – Scadenza IX Legislatura. Avvio Procedure” con la quale sono state approvate la bozza di
Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della
Regione Abruzzo nonché la bozza di Intesa tra il Presidente della Regione
Abruzzo e il Presidente della Corte di Appello di L’Aquila”
RITENUTO,
a seguito di incontri con la Prefettura ed ulteriori approfondimenti, di dover
apportare alcune modifiche alla bozza dell’Intesa quadro tra il Presidente
della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo per la definizione delle
modalità di realizzazione della collaborazione tra le rispettive Prefetture e
la Regione Abruzzo, per la gestione del procedimento elettorale in questione,
già approvata con la DGR 574/2013;
VISTA
la nuova stesura dell’Intesa quadro e del disciplinare allegato alla medesima
concernente le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le prossime
consultazioni regionali ed europee, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
VISTO
il comma 7 dell’art. 6 della L.R. 9/2013 a mente del
quale successivamente all’indizione delle elezioni, la Direzione della Giunta
competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni
elettorali;
CONSIDERATO
che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative
e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa,
nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge
Per
le motivazioni premesse:
DELIBERA
- di approvare la bozza di Intesa quadro
tra il Presidente della Regione Abruzzo e
i Prefetti della Regione Abruzzo nonché il relativo disciplinare
concernente le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le prossime
consultazioni regionali ed europee, nella versione modificata e condivisa con
gli uffici statali interessati,, allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
- di incaricare la Direzione della
Giunta competente per materia a provvedere alla predisposizione del provvedimento
con il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della L.R.
9/2013, vengono approvate ed emanate le istruzioni per lo svolgimento delle
operazioni elettorali redatte da Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 943 del 16.12.2013 e ss. m. e i.
- di comunicare il presente
provvedimento alle strutture interessate;
- di pubblicare il presente
provvedimento sul BURA e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
Segue allegato