LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenze a disciplinare il procedimento elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi;

VISTA la legge 20 luglio 2004 n. 165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli Regionali a Statuto normale;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), ed in particolare  l’art. 10 “Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTA, infine, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la DGR . 574 del 5.08.2013 recante “Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Scadenza IX Legislatura. Avvio Procedure”  con la quale sono state approvate la bozza di Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo nonché la bozza di Intesa tra il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Corte di Appello di L’Aquila”

RITENUTO, a seguito di incontri con la Prefettura ed ulteriori approfondimenti, di dover apportare alcune modifiche alla bozza dell’Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le rispettive Prefetture e la Regione Abruzzo, per la gestione del procedimento elettorale in questione, già approvata con la DGR 574/2013;

VISTA la nuova stesura dell’Intesa quadro e del disciplinare allegato alla medesima concernente le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le prossime consultazioni regionali ed europee, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il comma 7 dell’art. 6 della L.R. 9/2013 a mente del quale successivamente all’indizione delle elezioni, la Direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali;

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Per le motivazioni premesse:

DELIBERA

-          di approvare la bozza di Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e  i Prefetti della Regione Abruzzo nonché il relativo disciplinare concernente le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le prossime consultazioni regionali ed europee, nella versione modificata e condivisa con gli uffici statali interessati,, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-          di incaricare la Direzione della Giunta competente per materia a provvedere alla predisposizione del provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della L.R. 9/2013, vengono approvate ed emanate le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali redatte da Gruppo di Lavoro di cui alla DGR  943 del 16.12.2013 e ss. m. e i.

-          di comunicare il presente provvedimento alle strutture interessate;

-          di pubblicare il presente provvedimento sul BURA e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

Segue allegato

Intesa quadro