IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.
e ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ed in particolare
l’art. 28;
VISTA la L.R. 14/09/99, n. 77 e
ss.mm.ii. recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTO l’art. 19 della
predetta L.R. 77/99, il quale prevede che l’accesso
alla qualifica di dirigente di ruolo dell’Amministrazione Regionale avviene,
previa determinazione programmatica del fabbisogno di personale, tramite
concorso pubblico per esami;
VISTA la deliberazione
n. 458 del 08.06.2001, con la quale la G.R. ha
stabilito le linee fondamentali della programmazione triennale e del fabbisogno
di personale di qualifica dirigenziale, presupposto fondamentale per l’avvio
delle procedure di reclutamento, come stabilito dall’art. 39 della L. n.
449/1997 nonché dall’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 871 del 03.10.2001, con la quale è stato
approvato l’Atto di Organizzazione disciplinante l’accesso agli impieghi
regionali, ed in particolare l’art. 13 disciplinante l’accesso alla qualifica
dirigenziale;
VISTA la D.G.R. n. 932 del 28.12.2012: ”Programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2012-2014. Piano assunzioni per l’anno 2012. Qualifica
dirigenziale” nella formulazione predisposta da questo Servizio, con la quale,
per le ampie motivazioni ivi contenute consistenti nella grave carenza di
personale dirigenziale che affligge la Direzione Politiche della Salute e la
Struttura Commissariale per il rientro dal disavanzo del S.S.R.,
aggravata da recenti, inderogabili, disposizioni di legge che investono le
Regioni di nuove competenze in ambito sanitario, si prevedeva l’assunzione di
due dirigenti - per una spesa di € 301.167,85 - da destinare alla Direzione
Politiche della Salute, subordinando l’attivazione di tali procedure alla
verifica dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle
spese correnti, come da disposizioni di legge in materia di contenimento dei
costi del personale (D.L. 112/2008, D.L.78/2010, D.L.95/2012);
PRESO ATTO che, in sede
di approvazione, l’Organo Esecutivo, modificando il testo della proposta di
Deliberazione come indicato al punto precedente, ha previsto di autorizzare il
reclutamento di ulteriori tre dirigenti, specificamente: due dirigenti agronomi
e un dirigente ingegnere;
VISTA la nota prot. RA30310 del 01 febbraio 2013 del Servizio Bilancio
della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive
nella quale, con motivato parere, si dà apertura all’inderogabile necessità
della copertura di due posizioni dirigenziali da assegnare alla Direzione
Politiche della Salute, per i gravi danni finanziari che deriverebbero dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti dalla Regione relativamente al Piano
di rientro dal disavanzo del S.S.R., facendo espresso
riferimento alla nota RA/13864/SUBCOMM del 16.01.2013, a firma del Subcommissario Dott. Giuseppe Zuccatelli
e del Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute dott.ssa Maria
Crocco, con la quale si è nuovamente invitato i
vertici istituzionali ed amministrativi di questa Amministrazione Regionale a
voler garantire, nella immediatezza, la copertura di almeno tre Servizi
direttamente coinvolti nella stesura del Programma Operativo 2013-2015. Tale
assoluta urgenza è stata ribadita dal Subcommissario
con e-mail del 5 febbraio 2013 indirizzata al Componente la Giunta preposto
alle Risorse Umane e, per conoscenza, al Presidente della G.R.,
al Direttore della Direzione Risorse Umane e a quello della Direzione Politiche
della Salute;
PRESO ATTO che
- con la stessa nota il citato Servizio
Bilancio esprime, però, “parere finanziario negativo alla deliberazione n.932
del 28.12.2012 che, come adottata, presenta profili di incompatibilità con la
dinamica degli equilibri economici e finanziari del bilancio regionale”;
- con nota del Servizio Amministrazione
del Personale e Contenzioso prot.RA27968/DD22 del 31.01.2013 è stata accertata
l’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti, che risulta essere
pari al 28,30%;
RITENUTO, pertanto, per
quanto sopra esposto, di potere e dovere procedere alla sola copertura dei due
posti di dirigente da destinare alla Direzione Politiche della Salute;
VISTO l’art.5 della
legge regionale n.49 del 17/11/2010, modificato dall’art.1 della L.R. 3 agosto 2011, n.24 il quale, ai fini del contenimento
della spesa pubblica, stabilisce che Giunta Regionale e Consiglio Regionale,
“per la copertura di posti disponibili nella propria dotazione organica, prima
di indire procedure di concorso pubblico e previo esperimento delle procedure
di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da
pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal
Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale”;
CONSIDERATO, altresì,
l’indirizzo recepito dal Giudice Amministrativo nonché dalla Corte di
Cassazione secondo cui, a fronte di una graduatoria valida ed efficace,
l’Amministrazione non potrebbe trascurare, con l’indizione di una nuova
procedura concorsuale, le posizioni di soggetti già in precedenza selezionati
come idonei, quantomeno in carenza di valide ragioni giustificatrici ed in
presenza di una graduatoria ancora efficace, non potendo ritenersi il
reclutamento degli idonei (giudicati tali con regolare procedura concorsuale,
in rapporto all’esercizio di determinate funzioni) contrastante con il
principio di cui all’art.97, terzo comma, della Costituzione e rispondendo tale
reclutamento al principio di economicità dell’azione amministrativa (cfr. in
tal senso Cass. SS.UU. 09.02.2009, n. 3055 - Cons. di
St., Adunanza Plenaria, 28.07.2011, n.14 – Cons. di St., Sez. VI, 12.09.2011, n. 5112);
PRESO ATTO che nella D.G.R. n.168 del 15.03.2010 avente ad oggetto:
”Integrazione D.G.R. n.816 del 31.12.2009. Direzione
Politiche della Salute. Posizioni organizzative”, allegato “A”, non sono
individuate specifiche professionalità dirigenziali da assegnare ai Servizi di
quella Direzione, fatta eccezione per i soli profili professionali
espressamente indicati di dirigente ingegnere, dirigente farmacista e dirigente
veterinario;
PRESO ATTO, inoltre,
che
- presso la Giunta Regionale risulta
ancora valida ed efficace la graduatoria relativa alla “Selezione pubblica, per
esami, per la copertura di n. 1 posto vacante nella qualifica dirigenziale da
assegnare alla Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive” approvata con determinazione dirigenziale n. 143/DD20 del
12.08.2010, e che per partecipare a tale selezione erano richiesti titolo di
studio e preparazione in ambito precipuamente economico;
- il Piano di rientro dal disavanzo del S.S.R. ha costituito oggetto delle prove scritte della
predetta selezione anche in considerazione del fatto che la Direzione Politiche
della Salute assorbe e gestisce il 90% del bilancio regionale, pertanto il
profilo professionale di dirigente economista è da considerarsi pienamente
adeguato allo svolgimento delle funzioni che fanno capo alla medesima
Direzione;
- ricorrono i presupposti di cui al
comma 2 del citato art.5 della L.R. 49/2010, in
quanto le posizioni di qualifica dirigenziale attualmente vacanti presso la
Direzione Politiche della Salute sono state tutte istituite prima della
pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;
VISTA la sentenza del
Consiglio di Stato, sez.V, del 31 luglio 2012 n.4329,
nella quale si afferma, per le ampie motivazioni ivi contenute, che non è
legittimo per la P.A. ricorrere al reclutamento di personale avviando, ex novo,
le procedure di mobilità volontaria ex artt. 30 e 30 bis del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.
e ii. se sussista la possibilità di scorrimento di
una graduatoria di concorso valida ed efficace;
RITENUTO, pertanto, di
dover avviare la sola procedura di mobilità obbligatoria ex art.34bis D.Lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;
VISTA la determinazione
direttoriale n.DD/95 del 21.04.2011 con la quale si è
preso atto che le procedure di mobilità esterna ex art. 30, comma 2bis della
L.165/2001 per la copertura di una posizione dirigenziale, professionalità di
economista, avviate con determinazione direttoriale DD/17 del 03.02.2011, si
sono concluse con esito negativo, non risultando nessun candidato idoneo;
RITENUTO, pertanto,
doveroso ed opportuno utilizzare la predetta graduatoria per la copertura di
due posti vacanti di qualifica dirigenziale presso la Direzione Politiche della
Salute, individuando nel quarto e quinto in graduatoria e terzo e quarto degli
idonei, Dott.ssa Barbara Mascioletti e Dott. Tobia
Monaco, i candidati da assumere a tempo pieno e indeterminato per la copertura
dei suddetti posti, stante l’avvenuto scorrimento della graduatoria in parola
con l’assunzione in servizio degli idonei che precedevano;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 ed in particolare l’art. 24;
DETERMINA
per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
- di coprire, come previsto nella D.G.R. n. 932 del 28.12.2012:”Programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2012-2014. Piano assunzioni per l’anno 2012. Qualifica
dirigenziale”, nella formulazione predisposta da questo Servizio, i due posti
vacanti di qualifica dirigenziale presso la Direzione Politiche della Salute
ivi previsti utilizzando la graduatoria della “Selezione pubblica, per esami,
per la copertura di n. 1 posto vacante nella qualifica dirigenziale da
assegnare alla Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive” approvata con determinazione dirigenziale n. 143/DD20 del
12.08.2010, valida ed efficace, individuando nel quarto e quinto in
graduatoria, terzo e quarto degli idonei, Dott.ssa Barbara Mascioletti
e Dott. Tobia Monaco, i candidati da assumere a tempo pieno e indeterminato per
la copertura dei suddetti posti, stante l’avvenuto scorrimento della
graduatoria in parola con l’assunzione in servizio degli idonei che
precedevano;
- di dare atto che la copertura di tali
posizioni dirigenziali è comunque subordinata all’esito negativo della sola
procedura ex art.34 bis del D.Lgs. n.165 del
30.03.2001 e ss.mm. e ii.;
- di stabilire che con i due candidati
idonei sarà stipulato contratto individuale di lavoro previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti dalla vigente disciplina della Giunta
Regionale per l’accesso agli impieghi;
- di dare atto, altresì, che l’onere
derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza sui pertinenti
capitoli 011213 e 011223 del bilancio
regionale per il corrente esercizio finanziario;
- di stabilire che la presente
determinazione verrà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e, contestualmente, nell’apposita sezione “Concorsi” del sito
internet della Regione Abruzzo.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Eliana Marcantonio