IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Rifinanziamento intervento di cui all'art. 35 della L.R. 7/2003)

1.         È autorizzato il rifinanziamento, tramite variazione del bilancio di previsione 2013, dell’intervento previsto dall’art. 35 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)”, disciplinato anche per l'anno 2013 negli stessi termini e modalità proposti per l'esercizio 2003, così come segue:

Art.

Oggetto

Importo in €

Capitolo

35

Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.

8.598,53

 

292421

IN AUMENTO

Art.

Oggetto

Importo in €

Capitolo

 

Oneri connessi all’espletamento delle prove concorsuali e al funzionamento delle commissioni esaminatrici

8.598,53

 

11427

IN DIMINUZIONE

 

Art. 2

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 69/2012)

1.         L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei.

Art. 3

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 7ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)" E DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 69 "Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 07.10.2013, n. 33 "Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015 ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28.12.2012, n. 69" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 35

1.         La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza della Giunta regionale, nell'àmbito delle finalità di promozione ambientale, procede ad acquisire quote del Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A. per un importo massimo di € 100.000,00.

2.         È autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'àmbito della UPB 05 02 005 sul Cap. 292421, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.", del bilancio per l'esercizio 2003.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 69

Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro.