IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Rifinanziamento
intervento di cui all'art. 35 della L.R. 7/2003)
1. È autorizzato il rifinanziamento, tramite
variazione del bilancio di previsione 2013, dell’intervento previsto dall’art.
35 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 recante
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2003)”, disciplinato anche per l'anno 2013 negli stessi termini e modalità
proposti per l'esercizio 2003, così come segue:
Art. |
Oggetto |
Importo
in € |
Capitolo |
||
35 |
Spese
per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A. |
8.598,53 |
|
292421 |
IN
AUMENTO |
Art. |
Oggetto |
Importo
in € |
Capitolo |
||
|
Oneri
connessi all’espletamento delle prove concorsuali e al funzionamento delle
commissioni esaminatrici |
8.598,53 |
|
11427 |
IN
DIMINUZIONE |
Art.
2
(Norma
di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R.
69/2012)
1. L'art. 1 della L.R.
28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R.
8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" si interpreta
nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R.
57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione 98/337/CE
della Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti concessi dalla
regione fiamminga alla società Air Belgium e
all'agenzia di viaggio e turismo Sunair per
l'utilizzazione dell'aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione dell'aeroporto
d'Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e
dell'Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione
dell'Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei.
Art.
3
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 7ottobre
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
********************
TESTI VIGENTI ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE
2003, N. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2003)" E DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 69
"Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57
(Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE
07.10.2013, n. 33 "Modifica alla L.R. 10 gennaio
2013, n. 3 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
Bilancio pluriennale 2013-2015 ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28.12.2012, n. 69" (pubblicata in questo stesso
Bollettino)
********************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
Art.
35
1. La Regione Abruzzo, per il tramite
della Direzione Affari della Presidenza della Giunta regionale, nell'àmbito delle finalità di promozione ambientale, procede ad
acquisire quote del Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A. per un importo
massimo di € 100.000,00.
2. È autorizzata l'iscrizione dello
stanziamento di € 100.000,00 nell'àmbito della UPB 05
02 005 sul Cap. 292421, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato:
"Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano
S.p.A.", del bilancio per l'esercizio 2003.
LEGGE
REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 69
Rifinanziamento
L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione
dell'aeroporto d'Abruzzo).
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione per il raggiungimento delle
finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione
dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi
5,5 milioni di euro.