IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

(Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica)

1.         Per far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali e al fine di adempiere alle prescrizioni previste nel Piano di rientro dai deficit pregressi del settore sanitario e nei Programmi Operativi correlati, la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila al fine di finanziare quattro contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica, rispetto a quelli assegnati e finanziati direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, per complessive cinque annualità, e dunque fino all'anno accademico 2016/2017.

2.         I contratti aggiuntivi finanziati afferiscono:

a)         due alla scuola di specializzazione di "Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva" presso l'Università di Chieti, individuata come sede amministrativa della relativa Scuola rispetto alla quale l'Università di L'Aquila si pone quale Scuola aggregata;

b)         due alle scuole di specializzazione di "Pediatria", di cui una per la relativa Scuola attiva presso l'Università di Chieti ed una per la Scuola attiva presso l'Università di L'Aquila.

3.         I contratti aggiuntivi di formazione specialistica sono assoggettati alla disciplina dettata dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 368/1999.

4.         La Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo procede ad erogare, con riferimento a ciascun anno accademico, le risorse necessarie per il finanziamento dei riferiti contratti aggiuntivi alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila.

5.         Le quote degli importi erogati che, per qualsiasi ragione, non venissero utilizzate per il previsto finanziamento dei riferiti contratti aggiuntivi a favore degli aventi titolo devono essere restituite alla Regione Abruzzo, che provvede a sospenderne l'ulteriore erogazione; ciò anche nel caso di rinuncia, in qualsiasi momento, dell'avente titolo alla prosecuzione della frequenza del corso di specializzazione.

6.         Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono quantificati in € 100.000,00 per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, in € 104.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, in € 52.000,00 per l'esercizio finanziario 2017. Alla copertura si provvede mediante le annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2012 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", attraverso lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 02.01.016 - 11631.1, denominato "Interventi a favore della ricerca scientifica".

7.         Al bilancio di previsione per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.002 - 32102.1 denominato "Redditi dei beni patrimoniali disponibili" è incrementato di € 25.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35005.1 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale" è incrementato di € 75.000,00;

c)         lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.016 – 11631.1 denominato "Interventi a favore della ricerca scientifica" è incrementato di € 100.000,00.

8.         Per gli esercizi finanziari successivi e fino all'annualità 2017, al finanziamento degli oneri previsti nel presente articolo si provvede mediante finalizzazione, fino a concorrenza, delle entrate di cui al capitolo 01.01.002 - 11624.1, denominato "Tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacia (D.L. 230/1991)".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 1ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 37, 38, 39, 40 E 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 01.10.2013, n. 32 "Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico- specialistica" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368

Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.

Art. 37

1.         All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2.         Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3.         Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

4.         Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.

5.         Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a)         la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b)         la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c)         le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

d)         il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

6.         In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

7.         Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 38

1.         Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

2.         Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

3.         La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

4.         I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

5.         L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 39

1.         Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2.         [Il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti.]

3.         Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.

4.         Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 40

1.         Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

2.         Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3.         Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

4.         Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.

5.         Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

6.         Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 41

1.         Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

2.         A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3.         L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.