IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Intervento
a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica)
1. Per far fronte a specifiche esigenze formative
medico-specialistiche regionali e al fine di adempiere alle prescrizioni
previste nel Piano di rientro dai deficit pregressi del settore sanitario e nei
Programmi Operativi correlati, la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle
Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila al fine di finanziare quattro
contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica, rispetto a quelli
assegnati e finanziati direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere
dall'anno accademico 2012-2013, per complessive cinque annualità, e dunque fino
all'anno accademico 2016/2017.
2. I contratti aggiuntivi finanziati
afferiscono:
a) due alla scuola di specializzazione di
"Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva" presso l'Università di
Chieti, individuata come sede amministrativa della relativa Scuola rispetto
alla quale l'Università di L'Aquila si pone quale Scuola aggregata;
b) due alle scuole di specializzazione di
"Pediatria", di cui una per la relativa Scuola attiva presso
l'Università di Chieti ed una per la Scuola attiva presso l'Università di
L'Aquila.
3. I contratti aggiuntivi di formazione
specialistica sono assoggettati alla disciplina dettata dagli articoli 37, 38,
39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 368/1999.
4. La Direzione Politiche della Salute
della Regione Abruzzo procede ad erogare, con riferimento a ciascun anno
accademico, le risorse necessarie per il finanziamento dei riferiti contratti
aggiuntivi alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila.
5. Le quote degli importi erogati che, per
qualsiasi ragione, non venissero utilizzate per il previsto finanziamento dei
riferiti contratti aggiuntivi a favore degli aventi titolo devono essere
restituite alla Regione Abruzzo, che provvede a sospenderne l'ulteriore
erogazione; ciò anche nel caso di rinuncia, in qualsiasi momento, dell'avente
titolo alla prosecuzione della frequenza del corso di specializzazione.
6. Gli oneri finanziari derivanti dal
presente articolo sono quantificati in € 100.000,00 per gli esercizi finanziari
2013 e 2014, in € 104.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, in €
52.000,00 per l'esercizio finanziario 2017. Alla copertura si provvede mediante
le annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2012 recante
"Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", attraverso lo
stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 02.01.016 - 11631.1, denominato
"Interventi a favore della ricerca scientifica".
7. Al bilancio di previsione per l'anno
2013, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata
03.02.002 - 32102.1 denominato "Redditi dei beni patrimoniali
disponibili" è incrementato di € 25.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata
03.05.002 - 35005.1 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme
in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale" è
incrementato di € 75.000,00;
c) lo stanziamento del capitolo di spesa
02.01.016 – 11631.1 denominato "Interventi a favore della ricerca
scientifica" è incrementato di € 100.000,00.
8. Per gli esercizi finanziari successivi
e fino all'annualità 2017, al finanziamento degli oneri previsti nel presente
articolo si provvede mediante finalizzazione, fino a concorrenza, delle entrate
di cui al capitolo 01.01.002 - 11624.1, denominato "Tassa di concessione
per l'apertura e l'esercizio di farmacia (D.L. 230/1991)".
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e difarla osservare
come Legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 1ottobre
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
********************
TESTO VIGENTE ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 37, 38, 39, 40 E 41 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", CITATI DALLA
LEGGE REGIONALE 01.10.2013, n. 32 "Intervento a favore di borse di studio
per la formazione medico- specialistica" (pubblicata in questo stesso
Bollettino)
********************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
DECRETO LEGISLATIVO 17
AGOSTO 1999, N. 368
Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.
Art.
37
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula
uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal
presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non
previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente
all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche
formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole
scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà
in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto è definito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto è stipulato con
l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte
prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.
4. Il contratto è annuale ed è
rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai
sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di
studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata
del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte
del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in
materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai
programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di
malattia;
d) il mancato superamento delle prove
stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del
contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata
alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento
contributivo relativo al periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
Art.
38
1. Con la sottoscrizione del contratto il
medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il
programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste
dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa
vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni
attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si
svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della
scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di
adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere
superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
2. Le modalità di svolgimento delle
attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero
minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver
personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale,
sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli
ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le
università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programma
generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza
del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in
relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del
programma di formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista
implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche
dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola,
nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di
interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso
l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale
di ruolo.
4. I tempi e le modalità di svolgimento
dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in
formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della
scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle
strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le
attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal
medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di
formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la
quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività
assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.
5. L'attività tutoriale, ove svolta da
dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica,
costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi
comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di
secondo livello dirigenziale.
Art.
39
1. Al medico in formazione specialistica,
per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico
annuo onnicomprensivo.
2. [Il trattamento economico è
determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei
limiti dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al
finanziamento della formazione dei medici specialisti.]
3. Il trattamento economico è costituito
da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata
del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico
2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al
percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per
gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà
eccedere il 15 per cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico è corrisposto
mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
4-bis. Alla
ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste
per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art.
40
1. Per la durata della formazione a tempo
pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale
all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed
ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o
enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione
specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della
libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica,
ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con
le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le
disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è
utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai
quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e
malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua
durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle
sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n.
958, e successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della
formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali,
preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino
trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il
raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del
trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della
formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la
parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo
complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del
corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di
collaborazione didattico-scientifica integrata tra
università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione
specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in
conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del
consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Art.
41
1. Il trattamento economico è assoggettato
alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. A decorrere dall'anno accademico
2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. L'azienda sanitaria presso la quale il
medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con
oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali,
per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività
assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle
stesse condizioni del proprio personale.