IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Sommario

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, principi generali e strumenti di intervento

TITOLO II Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

CAPO I Principi generali

Art. 2 Finalità e principi dell’azione amministrativa

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Obbligo di motivazione

Art. 5 Criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni

CAPO II Termini

Art. 6 Obbligo di adozione del provvedimento espresso

Art. 7 Certezza dei termini di conclusione del procedimento

Art. 8 Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

Art. 9 Decorrenza termine del procedimento

Art. 10 Sospensione e interruzione dei termini per provvedere

Art. 11 Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo

Art. 12 Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento

Art. 13 Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

Art. 14 Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo

CAPO III Responsabilità dei procedimenti

Art. 15 Responsabile del procedimento

Art. 16 Procedimenti di competenza di più strutture

Art. 17 Compiti del responsabile del procedimento

CAPO IV Partecipazione al procedimento

Art. 18 Comunicazione dell'avvio del procedimento

Art. 19 Oggetto e forma della comunicazione

Art. 20 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Art. 21 Facoltà di intervento nel procedimento

Art. 22 Diritti dei soggetti interessati

Art. 23 Accordi con gli interessati

Art. 24 Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 25 Audizioni pubbliche

Art. 26 Casi di inapplicabilità

CAPO V Semplificazione dell’azione amministrativa

Art. 27 Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi

Art. 28 Autocertificazione e presentazione di atti e documenti

CAPO VI Diritto d’accesso

Art. 29 Diritto di accesso

Art. 30 Documenti conoscibili

Art. 31 Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso

Art. 32 Modalità di esercizio del diritto d’accesso

Art. 33 Esclusioni e limitazioni del diritto d’accesso

Art. 34 Accesso alle informazioni in materia ambientale

CAPO VII Sviluppo dell’amministrazione digitale e tracciabilità informatica del procedimento amministrativo

Art. 35 Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale

Art. 36 Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali

Art. 37 Banche dati di interesse regionale

Art. 38 Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi

Art. 39 Attuazione

TITOLO III Semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale

Art. 40 Misure per la semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri amministrativi

Art. 41 Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

Art. 42 Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure

Art. 43 Piano di semplificazione amministrativa

Art. 44 Uniformità delle procedure amministrative

Art. 45 Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni

Art. 46 Trasparenza sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi

Art. 47 Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi

Art. 48 Pubblicazione elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 49 Norme di prima applicazione

Art. 50 Norma rinvio

Art. 51 Norma finanziaria

TITOLO IV

Modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013

Art. 52 Sostituzione dell’art. 45 della L.R. 2/2013

Art. 53 Integrazione alla L.R. 16 luglio 2013, n. 20 recante (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013", modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, principi generali e strumenti di intervento

1.         In attuazione dei principi statutari che regolano l’attività amministrativa regionale nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’art. 2 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della formazione), la Regione Abruzzo con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a)         detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;

b)         disciplina la conoscibilità degli atti amministrativi regionali, sia da parte della collettività che dei singoli interessati e detta le modalità con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici regionali;

c)         incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche al fine di favorire processi di dematerializzazione;

d)         provvede all’innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso misure atte a conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, dirimozione e riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e dei tempi burocratici;

e)         individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale, nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.

2.         A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla qualità dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi:

a)         la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

b)         l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;

c)         la piena applicazione dei principi di responsabilità e trasparenza dell'attività amministrativa;

d)         l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;

e)         l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel sistema multilivello;

f)          l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici "Piani di riduzione degli oneri", in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti locali;

g)         la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni;

h)         l’informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

3.         La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

TITOLO II

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

CAPO I

Principi generali

Art. 2

Finalità e principi dell’azione amministrativa

1.         Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge in modo da assicurare l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’Amministrazione ed è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, semplicità, del giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento dell’Unione europea.

2.         Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Abruzzo agisce utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato.

3.         La Regione Abruzzo riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e l'accesso ai relativi documenti.

4.         La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:

a)         ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedimentali,i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici;

b)         accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;

c)         potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;

d)         facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

Art. 3

Ambito di applicazione

1.         Le disposizioni della presente legge si applicano:

a)         alla Regione;

b)         aglienti dipendenti dalla Regione, economici e non, ai consorzi ed ai consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, alle agenzie, alle aziende e alle società controllate e partecipate dalla Regione, ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;

c)         alle Aziende sanitarie e agli enti del servizio pubblico sanitario;

2.         Le disposizioni della presente legge si applicano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:

a)         agli enti locali, singoli o associati, ai loro consorzi, associazioni ed agenzie e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative;

b)         ai concessionari o gestori di servizi pubblici locali ai sensi della legislazione vigente ed ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

Art. 4

Obbligo di motivazione

1.         Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. Devono altresì essere motivate le decisioni adottate nel corso del procedimento destinate ad incidere sul contenuto dell’atto conclusivo.

2.         La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3.         Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

4.         In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

Art. 5

Criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni

1.         La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte dei soggetti di cui all’art. 3, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui i medesimi soggetti devono attenersi.

2.         I criteri e le modalità determinate dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali dei soggetti interessati e, comunque, portati a conoscenza dei cittadini attraverso idonee attività di informazione e comunicazione.

3.         L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

CAPO II

Termini

Art. 6

Obbligo di adozione del provvedimento espresso

1.         Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, i soggetti di cui all’art. 3 hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, i medesimi soggetti concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2.         Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, di cui all'art. 7, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti da leggi o regolamenti.

3.         Le ragioni del ritardo sono indicate nel provvedimento.

4.         Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento.

5.         Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti dall'art. 7 per l'indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

Art. 7

Certezza dei termini di conclusione del procedimento

1.         I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate in relazione a particolari presupposti connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento.

2.         La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.

3.         I termini di conclusione dei procedimenti che entro 120giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi del comma 2 sono ridotti a trenta giorni.

Art. 8

Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

1.         Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

2.         Il Consiglio regionale conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

3.         Con atto del competente organo degli enti e organismi di cui all'art. 3, comma 1, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

4.         Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti di cui al comma 3 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

Art. 9

Decorrenza termine del procedimento

1.         I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

2.         Nei casi di sospensione del procedimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 2.

Art. 10

Sospensione e interruzione dei termini per provvedere

1.         I termini di conclusione del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241/1990:

a)         sono sospesi quando le strutture procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni;

b)         sono sospesi durante il periodo, di durata non superiore a quindici giorni, richiesto dal privato per la presentazione di osservazioni scritte;

c)         possono essere sospesi, per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine dell'esame delle memorie, proposte e documenti presentati dai soggetti di cui all'art. 10 della legge 241/1990, qualora richiedano adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli compiuti o da compiere;

d)         sono interrotti a seguito di comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda. Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.

2.         I termini, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), riprendono a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'acquisizione degli atti e dei documenti mancanti al fascicolo, se precedente la scadenza stabilita per l'acquisizione.

3.         Della sospensione o anche interruzione dei termini è data notizia ai soggetti di cui all'art. 7 della legge 241/1990, con le modalità di cui all'art. 8 della medesima legge.

4.         Si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della legge 241/1990.

Art. 11

Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo

1.         La mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e funzionario inadempiente.

2.         Il competente organo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 individua tra le figure dirigenziali il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al responsabile della direzione competente per materia; in mancanza del direttore, al responsabile del servizio a cui è preposto l’ufficio; in mancanza del dirigente, al responsabile dell’ufficio competente.

3.         Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 2 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

4.         Entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile inviduato ai sensi del comma 2 comunica alla Giunta o all’Ufficio di Presidenza del Consiglio o al competente organo di governo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 nell’ambito della rispettiva competenza i procedimenti, suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge e dai regolamenti. All’attuazione del presente articolo si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

5.         Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Art. 12

Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento

1.         Il soggetto cui competono le funzioni di cui all'art. 11 svolge, in aggiunta alle funzioni ordinarie, i compiti di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione.

2.         Il responsabile della correttezza e della celerità, anche su istanza degli interessati o del Difensore civico, acquisisce gli opportuni dati conoscitivi circa il rispetto delle norme giuridiche e di buona amministrazione che presiedono allo svolgimento dell’azione amministrativa, e dei tempi di conclusione stabiliti, e propone le azioni opportune, nel rispetto dell’autonomia tecnica e amministrativa del dirigente competente.

3.         Il responsabile della correttezza e della celerità svolge altresì i compiti di cui all’art. 14.

4.         Sul sito istituzionale dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 è pubblicato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l’indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e dei nominativi del responsabile della correttezza e celerità del procedimento.

Art. 13

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1.         Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di indennizzo da ritardo, a partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 14, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di euro 100,00 per ogni dieci giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro 1.000,00. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2.         La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3.         I soggetti di cui all’art. 3, comma 2 possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

Art.14

Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo

1.         In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza competente.

2.         L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.

3.         Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'art. 12 accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.

4.         Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 11.

CAPO III

Responsabilità dei procedimenti

Art. 15

Responsabile del procedimento

1.         Con atto del competente organo di governo dei soggetti di cui all’art. 3 sono identificati i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2.         Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3.         Nel rispetto dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), il dirigente responsabile può delegare, con atto formale, la responsabilità del procedimento.

Art. 16

Procedimenti di competenza di più strutture

1.         E’ individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di strutture interne diverse.

2.         Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

Art. 17

Compiti del responsabile del procedimento

1.         Il responsabile del procedimento esercita le attività di cui all’art. 6 della legge 241/1990 ed, in aggiunta, svolge le seguenti funzioni:

a)         provvede agli adempimenti volti a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b)         cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del DPR 445/2000;

c)         provvede alla comunicazione del provvedimento finale, nel suo integrale contenuto;

d)         provvede alla tempestiva predisposizione e comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990, ove competente all’adozione del provvedimento finale.

2.         Il responsabile del procedimento può individuare, nell’ambito della struttura organizzativa competente, i soggetti autorizzati ad eseguire gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

CAPO IV

Partecipazione al procedimento

Art. 18

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1.         La comunicazione dell'avvio del procedimento è trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi.

2.         Medesima comunicazione è trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.

3.         Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse a procedimento già avviato.

Art. 19

Oggetto e forma della comunicazione

1.         La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:

a)         l'oggetto del procedimento promosso;

b)         l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

c)         l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;

d)         l'organo o l'ufficio competenti per l'adozione del provvedimento finale;

e)         i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;

f)          la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia;

g)         la data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.

2.         Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o mediante le altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

3.         L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 20

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1.         Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 21

Facoltà di intervento nel procedimento

1.         Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi di categoria o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio o beneficio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

Art. 22

Diritti dei soggetti interessati

1.         I soggetti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 21 hanno diritto:

a)         di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui all'art. 32;

b)         di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo;

c)         di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2.         L'autorità procedente ha l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.

Art. 23

Accordi con gli interessati

1.         In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 22, comma 1, lettera b), possono essere conclusi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2.         Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art. 4.

3.         Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione procedente può recedere unilateralmente dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 24

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1.         La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2.         Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 25

Audizioni pubbliche

1.         Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l'audizione dei soggetti interessati.

2.         L'audizione si svolge nel corso di una riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.

3.         La convocazione dell'audizione è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri idonei strumenti di comunicazione.

4.         Con deliberazione di Giunta sono disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.

Art. 26

Casi di inapplicabilità

1.         Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

2.         Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.

CAPO V

Semplificazione dell’azione amministrativa

Art. 27

Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi

1.         L'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale nell’ambito delle direzioni responsabili.

2.         Qualora l'organo competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questi espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell'amministrazione.

3.         Nel caso in cui l'organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall'impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell'amministrazione.

4.         Ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria per l'espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonché stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della volontà dell'amministrazione. La documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla legge 241/1990, e successive modificazioni.

5.         I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.

Art. 28

Autocertificazione e presentazione di atti e documenti

1.         I soggetti di cui all’art. 3 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal DPR 445/2000.

2.         I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettano la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

3.         Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.

4.         Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

5.         Quando l’amministrazione procedente opera d’ufficio ai sensi del comma 3, può procedere all'acquisizione d'ufficio, anche per fax o via telematica.

6.         In tutti i casi in cui si procede all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato.

7.         L'amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

8.         I documenti trasmessi da chiunque ai soggetti di cui al comma 1 tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

CAPO VI

Diritto d’accesso

Art. 29

Diritto di accesso

1.         Il presente capo disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2.         L’accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sulle banche dati, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.

3.         Il diritto di accesso ai documenti nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 è riconosciuto e si esercita secondo le previsioni del Capo V della legge 241/1990, fatti salvi i livelli ulteriori di tutela garantiti dall'art. 31, nonché le modalità di esercizio stabilite a norma dell'art. 32.

Art. 30

Documenti conoscibili

1.         Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’art. 3 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2.         Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati qualora:

a)         siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;

b)         si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un atto amministrativo.

Art. 31

Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso

1.         Sono garantiti i seguenti livelli di tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge 241/1990:

a)         qualora vi siano controinteressati a norma dell’art. 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990, l’amministrazione provvede d’ufficio a dar loro notizia della richiesta di accesso;

b)         il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazione dell’obbligo di detenzione da parte dell’amministrazione, in deroga all’art. 22, comma 6 della legge 241/1990, sempre che l’amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l’attualità dell’interesse;

c)         il diritto di accesso è riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione, secondo le modalità e gli oneri previsti dal regolamento di cui all’art. 32;

d)         nei confronti degli atti dei soggetti di cui all’art. 3, l’istanza di riesame della richiesta di accesso può essere presentata, in alternativa al tribunale regionale amministrativo, al Difensore regionale, istituito ai sensi della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del Difensore civico).

Art. 32

Modalità di esercizio del diritto d’accesso

1.         Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali.

2.         Le specifiche misure organizzative per assicurare l’esercizio del diritto di accesso sono determinate:

a)         con provvedimento della Giunta regionale, per le strutture organizzative della Giunta regionale;

b)         con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture organizzative del Consiglio regionale;

c)         con provvedimento dell’organo di governo dell’ente o soggetto, per i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), tenuto all’applicazione della presente legge.

3.         Il diritto di accesso agli atti preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

Art. 33

Esclusioni e limitazioni del diritto d’accesso

1.         Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'art. 24 della legge 241/1990 con il regolamento di cui all'art. 32, comma 1 sono individuati i casi e le categorie di documenti, formati o detenuti dalla Regione, sottratti all'accesso, nonché, per ciascuna categoria, l'eventuale periodo di tempo per il quale i documenti sono sottratti all'accesso.

Art. 34

Accesso alle informazioni in materia ambientale

1.         Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

CAPO VII

Sviluppo dell’amministrazione digitale e tracciabilità informatica del procedimento amministrativo

Art. 35

Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale

1.         La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2.         La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

3.         La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 36

Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali

1.         Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, la Regione mette a disposizione, concorre alla messa a sistema delle banche dati e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere, altresì, il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture della community network regionale.

2.         La Regione assicura l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

3.         La Regione promuove l'implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l'accesso ai procedimenti in via telematica, l'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 37

Banche dati di interesse regionale

1.         La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

Art. 38

Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi

1.         I procedimenti amministrativi di competenza regionale sono conoscibili attraverso l’accesso alla Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI) ove sono riversati, entro e non oltre dieci giorni dall’emissione dei testi integrali dei singoli atti.

2.         Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale elabora i dati statistici sullo stato dei procedimenti amministrativi e li trasmette al Consiglio regionale.

3.         Ogni ente pubblico e soggetto privato che a qualsiasi titolo partecipa al procedimento amministrativo di competenza regionale ha l’obbligo di collaborare alla informatizzazione degli atti.

4.         All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 39

Attuazione

1.         Fermo restando il rispetto dell’autonomia del Consiglio regionale, la Giunta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio Regionale per l’approvazione una proposta di regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo di competenza regionale.

TITOLO III

Semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale

Art. 40

Misure per la semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri amministrativi

1.         La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'art. 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa e a tal fine sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione.

2.         Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, la Regione Abruzzo promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.

3.         I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze.

4.         La Regione promuove la divulgazione delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'art. 42 propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite raccomandazioni tecniche.

5.         La Regioneeffettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di cui al presente articolo e, comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta regionale a relazionare al Consiglio regionale con opportuna informativa semestrale.

Art. 41

Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

1.         La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo luogo per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea e gli strumenti di valutazione e di misurazione individuati dalla presente legge.

2.         L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare:

a)         le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione;

b)         le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;

c)         i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione;

d)         il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;

e)         i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti;

f)          le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento;

g)         le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti.

Art. 42

Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure

1.         Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal presente Titolo è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi.

2.         Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione permanente di cui all'art. 41. In tale sede sono formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro successiva sottoposizione al piano di semplificazione amministrativa previsto dall'art. 43.

3.         Il Tavolo permanente è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All’attività del Tavolo permanente concorrono il Presidente del Comitato per la legislazione o un suo delegato ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell’art. 72, comma 2, dello Statuto. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta.

4.         È istituito presso la competente direzione della Giunta regionale il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare.

5.         Con provvedimento della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la rappresentanza tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale suo compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione previste all'art. 41.

6.         La Giunta e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture.

7.         L’attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri per la finanza regionale. La Regione provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43

Piano di semplificazione amministrativa

1.         Con cadenza biennale la Giunta adotta un piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale con l'obiettivo di:

a)         definire le linee guida e le modalità per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati;

b)         esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente di cui all'art. 41, comma 2;

c)         valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;

d)         adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.

2.         La Giunta e il Consiglio regionale, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte con il piano di semplificazione amministrativa.

3.         Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.

Art. 44

Uniformità delle procedure amministrative

1.         In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare problematiche applicative.

2.         Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche direttive.

3.         Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.

Art. 45

Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni

1.         Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2.         Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

Art. 46

Trasparenza sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi

1.         I provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, adottati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti.

2.         I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati in via sperimentale e secondo criteri di gradualità di applicazione:

a)         con deliberazione della Giunta regionale, se l'adozione è di competenza della Regione;

b)         con atto stabilito in base all'organizzazione interna, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 47

Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi

1.         Ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", nei provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

2.         Le proposte di provvedimento di cui al comma 1 sono accompagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che essi comportano.

3.         I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati con le modalità di cui all'art. 46, comma 2.

Art. 48

Pubblicazione elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

1.         Gli enti pubblici non statali presenti sul territorio abruzzese trasmettono alla Regione l'indicazione degli uffici responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, previsti dall'art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), per le finalità individuate dal medesimo articolo.

2.         La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati di cui al comma 1, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

Art. 49

Norme di prima applicazione

1.         In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'art. 42.

2.         La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di semplificazione.

3.         Costituiscono ambiti prioritari di intervento, ai sensi del comma 2:

a)         l'applicazione degli istituti di semplificazione relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali eventualmente incompatibili;

b)         la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.

4.         Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.

5.         Ulteriori obiettivi prioritari possono essere individuati sulla base degli accordi di cui all'art. 40.

6.         In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano di semplificazione amministrativa di cui all'art. 43 entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

Norma rinvio

1.         Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina statale vigente in materia.

Art. 51

Norma finanziaria

1.         Dall’attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

2.         A partire dal 2014, agli oneri di cui all’art. 13, stimati per ciascun anno del biennio 2014-2015 in euro 100.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 02.01.009 "spese legali e contenzioso" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi – art. 13 L.R. _____ – spesa corrente" del bilancio pluriennale 2013-2015 individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

3.         Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

TITOLO IV

Modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013

Art. 52

Sostituzione dell’art. 45 della L.R. 2/2013

1.         L’art. 45 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) è sostituito dal seguente:

"Art. 45

Modifiche all’art. 5 e sospensione di altre disposizioni della L.R. 15/2000

1.         Al comma 1, dell'art. 5, della L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)         le parole ''j) Cooperativa laboratorio teatro danza - Pescara" sono sostituite dalle seguenti ''j) EcamlabSoc. Coop. - Pescara";

b)         dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

"z) bis Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;

z) ter Associazione Culturale Harmonia Novissima – Avezzano".

2.         Per l’annualità 2013 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15:

a)         art. 10 - Attività lirica-progetti;

b)         art. 11 - Norme di finanziamento;

c)         art. 12 - Progetti;

d)         art. 13 - Norme di finanziamento;

e)         art. 14 - Finalità

f)          art. 15 - Norme di finanziamento;

g)         art. 19 - Accesso di altri soggetti.

3.         Per l’annualità 2013, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. n. 15/2000 i contributi assegnati sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.

4.         Le disposizioni di cui al comma 3, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2012, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.

5.         Per l’annualità 2013, le Associazioni di cui alle lettere z) bis e z) ter del comma 1, dell’art. 5 della L.R. 15/2000 sono finanziate con un contributo pari ad euro 6.000,00 per ciascuna associazione.

6.         Gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 15/2000 trovano copertura nell'ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15"."

Art. 53

Integrazione alla L.R. 16 luglio 2013, n. 20 recante (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013", modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative)

 

1.         Dopo il comma 1 dell’art. 7 (Variazione al bilancio di previsione 2013) della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 è inserito il seguente:

"1bis. Gli stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 e modificato dalla presente legge, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell’anno 2012 nei limiti di spesa stabiliti dalle sopra citate leggi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel“Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 1ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

***************

 

TESTO DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20

"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 01.10.2013, N. 31

"Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.

Art. 7

(Variazione al bilancio di previsione 2013)

1.         Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge (All. C).

1-bis. Gli stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 e modificato dalla presente legge, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell’anno 2012 nei limiti di spesa stabiliti dalle sopra citate leggi.

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 2, 6, 7, 8, 10, 10-bis, 16, 17, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Conclusione del procedimento)

1.         Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2.         Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3.         Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4.         Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

5.         Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6.         I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7.         Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8.         La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9.         La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Art. 6

(Compiti del responsabile del procedimento)

1.         Il responsabile del procedimento:

a)         valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b)         accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c)         propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d)         cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e)         adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 7

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1.         Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2.         Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8

(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1.         L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2.         Nella comunicazione debbono essere indicati:

a)         l'amministrazione competente;

b)         l'oggetto del procedimento promosso;

c)         l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d)         l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3.         Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4.         L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

Art. 10

(Diritti dei partecipanti al procedimento)

1.         I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a)         di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b)         di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 10-bis

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1.         Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 16

(Attività consultiva)

1.         Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2.         In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3.         Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4.         Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5.         I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6.         Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 17

(Valutazioni tecniche)

1.         Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2.         La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3.         Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 22

(Definizioni e princìpi in materia di accesso)

1.         Ai fini del presente capo si intende:

a)         per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b)         per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c)         per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d)         per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e)         per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2.         L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3.         Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4.         Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5.         L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6.         Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 24

(Esclusione dal diritto di accesso)

1.         Il diritto di accesso è escluso:

a)         per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b)         nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c)         nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d)         nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2.         Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3.         Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4.         L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5.         I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6.         Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a)         quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b)         quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c)         quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d)         quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e)         quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7.         Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il testo degli articoli 18, 19, 20, 46, 47 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 18

(Copie autentiche)

1.         Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

2.         L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

3.         Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 19

(Modalità alternative all'autenticazione di copie)

1.         La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 20

(Copie di atti e documenti informatici)

[1.        I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2.         I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.

3.         Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4.         La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5.         Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.] (1)

(1)       Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ha disposto (con l'art. 75, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo. Vedi l'art. 23 del medesimo d.lgs n. 82 del 2005.

Art. 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1.         Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a)         data e il luogo di nascita;

b)         residenza;

c)         cittadinanza;

d)         godimento dei diritti civili e politici;

e)         stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f)          stato di famiglia;

g)         esistenza in vita;

h)         nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i)          iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l)          appartenenza a ordini professionali;

m)        titolo di studio, esami sostenuti;

n)         qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o)         situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p)         assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q)         possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r)         stato di disoccupazione;

s)         qualità di pensionato e categoria di pensione;

t)          qualità di studente;

u)         qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v)         iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z)         tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa)       di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb)       di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc)       qualità di vivenza a carico;

dd)       tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee)       di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1.         L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2.         La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3.         Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4.         Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 72

(Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli)

1.         Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2.         Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3.         La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Il testo dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 25

(Taglia-oneri amministrativi)

1.         Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2.         In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3.         Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

4.         Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5.         Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6.         Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7.         Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Il testo dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi)

1.         Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2.         Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)         proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b)         eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c)         utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;

d)         informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e)         coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

Il testo degli articoli 52 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 52

(L'organizzazione, l'attività e il procedimento)

1.         Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione.

2.         L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici.

3.         Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Art. 72

(Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1.         Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.

2.         Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

3.         Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.

4.         Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da operare.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Legge finanziaria)

1.         Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2.         La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a)         alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b)         al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c)         alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d)         alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3.         La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

4.         La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Principi)

1.         La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

2.         L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

a)         chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;

b)         rispetto delle regole di tecnica legislativa;

c)         qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

d)         programmazione normativa;

e)         semplificazione delle procedure;

f)          ampia diffusione degli atti normativi.

3.         Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 1.