IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Sommario
TITOLO I Disposizioni
generali
Art. 1 Finalità,
principi generali e strumenti di intervento
TITOLO II Disposizioni
in materia di procedimento amministrativo
CAPO I Principi
generali
Art. 2 Finalità e
principi dell’azione amministrativa
Art. 3 Ambito di
applicazione
Art. 4 Obbligo di
motivazione
Art. 5 Criteri e
modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni
CAPO II Termini
Art. 6 Obbligo di
adozione del provvedimento espresso
Art. 7 Certezza dei
termini di conclusione del procedimento
Art. 8 Riduzione dei
termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
Art. 9 Decorrenza
termine del procedimento
Art. 10 Sospensione e
interruzione dei termini per provvedere
Art. 11 Responsabilità
per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo
Art. 12 Responsabile
della correttezza e della celerità del procedimento
Art. 13 Indennizzo per
il ritardo nella conclusione dei procedimenti
Art. 14 Procedura per
la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo
CAPO III Responsabilità
dei procedimenti
Art. 15 Responsabile
del procedimento
Art. 16 Procedimenti di
competenza di più strutture
Art. 17 Compiti del
responsabile del procedimento
CAPO IV Partecipazione
al procedimento
Art. 18 Comunicazione
dell'avvio del procedimento
Art. 19 Oggetto e forma
della comunicazione
Art. 20 Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Art. 21 Facoltà di
intervento nel procedimento
Art. 22 Diritti dei
soggetti interessati
Art. 23 Accordi con gli
interessati
Art. 24 Partecipazione
telematica al procedimento amministrativo
Art. 25 Audizioni pubbliche
Art. 26 Casi di
inapplicabilità
CAPO V Semplificazione
dell’azione amministrativa
Art. 27 Modalità di
partecipazione della Regione alla conferenza di servizi
Art. 28
Autocertificazione e presentazione di atti e documenti
CAPO VI Diritto d’accesso
Art. 29 Diritto di
accesso
Art. 30 Documenti
conoscibili
Art. 31 Livelli
ulteriori di tutela del diritto di accesso
Art. 32 Modalità di
esercizio del diritto d’accesso
Art. 33 Esclusioni e
limitazioni del diritto d’accesso
Art. 34 Accesso alle
informazioni in materia ambientale
CAPO VII Sviluppo
dell’amministrazione digitale e tracciabilità informatica del procedimento
amministrativo
Art. 35 Servizi
infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale
Art. 36 Promozione dei
servizi telematici e dell'identità digitale regionali
Art. 37 Banche dati di
interesse regionale
Art. 38 Banca Dati
Unica dei Procedimenti Amministrativi
Art. 39 Attuazione
TITOLO III
Semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale
Art. 40 Misure per la
semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri amministrativi
Art. 41 Analisi e
valutazione permanente dei procedimenti
Art. 42 Tavolo
permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle
norme e delle procedure
Art. 43 Piano di semplificazione
amministrativa
Art. 44 Uniformità
delle procedure amministrative
Art. 45 Divieto di
richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni
Art. 46 Trasparenza
sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi
Art. 47 Compensazione
degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
Art. 48 Pubblicazione
elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1,
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 49 Norme di prima
applicazione
Art. 50 Norma rinvio
Art. 51 Norma
finanziaria
TITOLO IV
Modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013
Art. 52 Sostituzione
dell’art. 45 della L.R. 2/2013
Art. 53 Integrazione
alla L.R. 16 luglio 2013, n. 20 recante (Modifiche
alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale
2013", modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3
recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1
Finalità,
principi generali e strumenti di intervento
1. In attuazione dei principi statutari
che regolano l’attività amministrativa regionale nonché dei principi di qualità
della normazione di cui all’art. 2 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale
sull'attività normativa regionale e sulla qualità della formazione), la Regione
Abruzzo con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) detta la disciplina per lo svolgimento
dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;
b) disciplina la conoscibilità degli atti
amministrativi regionali, sia da parte della collettività che dei singoli
interessati e detta le modalità con le quali gli atti medesimi sono disponibili
presso gli uffici regionali;
c) incentiva l'uso della telematica nei
rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche al fine di
favorire processi di dematerializzazione;
d) provvede all’innalzamento del livello
di qualità dell'azione amministrativa attraverso misure atte a conseguire
concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, dirimozione e riduzione degli oneri e degli adempimenti
amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e dei tempi burocratici;
e) individua le azioni e gli interventi
strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione
del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la
competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del
sistema produttivo regionale, nonché le azioni e gli interventi strategici che
potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti
con i cittadini o le imprese.
2. A fondamento degli interventi di cui al
comma 1, con specifico riferimento alla qualità dei procedimenti
amministrativi, sono posti i seguenti principi:
a) la piena esplicazione degli istituti di
semplificazione dell'azione amministrativa a tutela della certezza, rapidità ed
efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le
istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle
procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto
di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva,
semplice;
c) la piena applicazione dei principi di
responsabilità e trasparenza dell'attività amministrativa;
d) l'adeguamento progressivo delle diverse
funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del
sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione,
con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali
cui siano conferite le funzioni;
e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi
di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione
decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà
nel sistema multilivello;
f) l'adozione sistematica delle tecniche
e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli
obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di
semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli
oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici "Piani di riduzione
degli oneri", in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti locali;
g) la rimozione e la significativa
riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei
cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con
le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni;
h) l’informatizzazione dei procedimenti e
la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità
dell'azione amministrativa.
3. La presente legge può essere modificata
solo in modo espresso da leggi regionali successive.
TITOLO II
Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo
CAPO I
Principi generali
Art.
2
Finalità
e principi dell’azione amministrativa
1. Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto,
l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge in modo da
assicurare l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’Amministrazione
ed è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed
economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità,
semplicità, del giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori
principi posti dall'ordinamento dell’Unione europea.
2. Per la realizzazione dei propri fini
istituzionali la Regione Abruzzo agisce utilizzando strumenti del diritto
pubblico o privato.
3. La Regione Abruzzo riconosce e
disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e
l'accesso ai relativi documenti.
4. La disciplina dell'azione
amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:
a) ridurre il numero dei procedimenti e le
fasi procedimentali,i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri
meramente formali e burocratici;
b) accorpare i procedimenti che si
riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni;
c) potenziare l'uso degli strumenti
digitali nei rapporti interni ed esterni;
d) facilitare l'accessibilità alle
procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio
adottato per la redazione degli atti amministrativi.
Art.
3
Ambito
di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano:
a) alla Regione;
b) aglienti
dipendenti dalla Regione, economici e non, ai consorzi ed ai consorzi degli
enti locali a partecipazione regionale, alle agenzie, alle aziende e alle
società controllate e partecipate dalla Regione, ai concessionari o gestori di
servizi pubblici regionali;
c) alle Aziende sanitarie e agli enti del
servizio pubblico sanitario;
2. Le disposizioni della presente legge si
applicano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia
organizzativa degli stessi:
a) agli enti locali, singoli o associati,
ai loro consorzi, associazioni ed agenzie e agli altri enti pubblici ai quali
la Regione conferisce funzioni amministrative;
b) ai concessionari o gestori di servizi
pubblici locali ai sensi della legislazione vigente ed ai soggetti privati,
limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie
di competenza regionale.
Art.
4
Obbligo
di motivazione
1. Ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, è motivato. Devono altresì essere motivate
le decisioni adottate nel corso del procedimento destinate ad incidere sul
contenuto dell’atto conclusivo.
2. La motivazione indica i presupposti di
fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali
memorie presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi). La motivazione non è richiesta
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano
da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione
di quest'ultima è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si
richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario
sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art.
5
Criteri
e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni
1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte dei soggetti di cui all’art. 3, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui i medesimi
soggetti devono attenersi.
2. I criteri e le modalità determinate dai
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione e sui siti web istituzionali dei soggetti interessati e,
comunque, portati a conoscenza dei cittadini attraverso idonee attività di
informazione e comunicazione.
3. L’osservanza dei criteri e delle
modalità di cui al comma 1 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione
dei benefici.
CAPO II
Termini
Art.
6
Obbligo
di adozione del provvedimento espresso
1. Ove il provvedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato
d’ufficio, i soggetti di cui all’art. 3 hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza della domanda, i medesimi soggetti concludono il procedimento con
un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo.
2. Il dovere di adottare il provvedimento
permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, di cui all'art. 7,
salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti
da leggi o regolamenti.
3. Le ragioni del ritardo sono indicate
nel provvedimento.
4. Il procedimento amministrativo non può
essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli
interessati da parte del responsabile del procedimento.
5. Nel caso in cui il procedimento, avente
ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata
all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero
di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente
nei termini previsti dall'art. 7 per l'indisponibilità dei mezzi finanziari, il
responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono
impossibile l'attribuzione del beneficio. L'omissione della comunicazione può
essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
Art.
7
Certezza
dei termini di conclusione del procedimento
1. I procedimenti amministrativi nelle
materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta
giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate
successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano
termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono
specificamente motivate in relazione a particolari presupposti connessi
all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici
tutelati e alla complessità del procedimento.
2. La Regione, con legge o regolamento,
conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti
rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.
3. I termini di conclusione dei
procedimenti che entro 120giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi del
comma 2 sono ridotti a trenta giorni.
Art.
8
Riduzione
dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
1. Con deliberazione della Giunta
regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di
conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di
competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini
sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione
stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
2. Il Consiglio regionale conferma o
ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei
procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di
propria competenza. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve
possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque
eccedere la durata di centoventi giorni.
3. Con atto del competente organo degli
enti e organismi di cui all'art. 3, comma 1, da adottarsi entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con
specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella
misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la
durata di centoventi giorni.
4. Decorso inutilmente il termine per
l’adozione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, tutti i termini dei
procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, del Consiglio
regionale e degli enti di cui al comma 3 non previsti in leggi o regolamenti
regionali sono ridotti a trenta giorni.
Art.
9
Decorrenza
termine del procedimento
1. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il
procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata
dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento
stesso.
2. Nei casi di sospensione del
procedimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 2.
Art.
10
Sospensione
e interruzione dei termini per provvedere
1. I termini di conclusione del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge
241/1990:
a) sono sospesi quando le strutture
procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre
pubbliche amministrazioni;
b) sono sospesi durante il periodo, di
durata non superiore a quindici giorni, richiesto dal privato per la
presentazione di osservazioni scritte;
c) possono essere sospesi, per un periodo
non superiore a quindici giorni, al fine dell'esame delle memorie, proposte e
documenti presentati dai soggetti di cui all'art. 10 della legge 241/1990,
qualora richiedano adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli compiuti
o da compiere;
d) sono interrotti a seguito di
comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare
o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e
assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a
decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda.
Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.
2. I termini, di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), riprendono a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'acquisizione
degli atti e dei documenti mancanti al fascicolo, se precedente la scadenza
stabilita per l'acquisizione.
3. Della sospensione o anche interruzione
dei termini è data notizia ai soggetti di cui all'art. 7 della legge 241/1990,
con le modalità di cui all'art. 8 della medesima legge.
4. Si applicano, per quanto non
diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della legge 241/1990.
Art.
11
Responsabilità
per mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo
1. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e funzionario inadempiente.
2. Il competente organo dei soggetti di
cui all’art. 3, comma 1 individua tra le figure dirigenziali il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al responsabile
della direzione competente per materia; in mancanza del direttore, al
responsabile del servizio a cui è preposto l’ufficio; in mancanza del
dirigente, al responsabile dell’ufficio competente.
3. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui
al comma 2 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il
responsabile inviduato ai sensi del comma 2 comunica
alla Giunta o all’Ufficio di Presidenza del Consiglio o al competente organo di
governo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 nell’ambito della rispettiva
competenza i procedimenti, suddivisi per tipologie e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge e dai regolamenti. All’attuazione del presente articolo si provvede
con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
5. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge
o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
Art.
12
Responsabile
della correttezza e della celerità del procedimento
1. Il soggetto cui competono le funzioni
di cui all'art. 11 svolge, in aggiunta alle funzioni ordinarie, i compiti di
responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti amministrativi
di competenza della direzione.
2. Il responsabile della correttezza e
della celerità, anche su istanza degli interessati o del Difensore civico,
acquisisce gli opportuni dati conoscitivi circa il rispetto delle norme giuridiche
e di buona amministrazione che presiedono allo svolgimento dell’azione
amministrativa, e dei tempi di conclusione stabiliti, e propone le azioni
opportune, nel rispetto dell’autonomia tecnica e amministrativa del dirigente
competente.
3. Il responsabile della correttezza e
della celerità svolge altresì i compiti di cui all’art. 14.
4. Sul sito istituzionale dei soggetti di
cui all’art. 3, comma 1 è pubblicato l’elenco dei procedimenti amministrativi
di competenza regionale con l’indicazione, per ciascuno di essi, della
struttura organizzativa responsabile e dei nominativi del responsabile della
correttezza e celerità del procedimento.
Art.
13
Indennizzo
per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa statale in materia di indennizzo da ritardo, a partire dal 1° gennaio
2014 i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 in caso di inosservanza dei termini
per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono
all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 14, una somma di
denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di
euro 100,00 per ogni dieci giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro
1.000,00. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.
3. I soggetti di cui all’art. 3, comma 2
possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo
relativo ai procedimenti di loro competenza.
Art.14
Procedura
per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Abruzzo
1. In caso di inosservanza dei termini di
conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di
indennizzo al responsabile della correttezza competente.
2. L’istanza, da presentare a pena di
decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione
del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.
3. Il responsabile della correttezza e
della celerità del procedimento di cui all'art. 12 accerta la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni
elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e
dell’interessato.
4. Il mancato rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 11.
CAPO III
Responsabilità dei
procedimenti
Art.
15
Responsabile
del procedimento
1. Con atto del competente organo di
governo dei soggetti di cui all’art. 3 sono identificati i procedimenti
assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti
che ne definiscono le funzioni.
2. Ove non sia già stabilito per legge o
per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile
della struttura organizzativa competente per materia.
3. Nel rispetto dei principi generali
contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche) e nella L.R. 14 settembre 1999, n. 77
(Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo), il dirigente responsabile può delegare, con atto formale, la
responsabilità del procedimento.
Art.
16
Procedimenti
di competenza di più strutture
1. E’ individuato un unico responsabile
per l'intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza
funzionale proprie di strutture interne diverse.
2. Il responsabile del procedimento, per
le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di
seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione
amministrativa.
Art.
17
Compiti
del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento
esercita le attività di cui all’art. 6 della legge 241/1990 ed, in aggiunta,
svolge le seguenti funzioni:
a) provvede agli adempimenti volti a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e
di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni
pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
b) cura gli adempimenti relativi al rilascio
di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del DPR
445/2000;
c) provvede alla comunicazione del
provvedimento finale, nel suo integrale contenuto;
d) provvede alla tempestiva
predisposizione e comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis
della legge 241/1990, ove competente all’adozione del provvedimento finale.
2. Il responsabile del procedimento può
individuare, nell’ambito della struttura organizzativa competente, i soggetti
autorizzati ad eseguire gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
CAPO IV
Partecipazione al
procedimento
Art.
18
Comunicazione
dell'avvio del procedimento
1. La comunicazione dell'avvio del
procedimento è trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono
intervenirvi.
2. Medesima comunicazione è trasmessa
anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero
facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un
pregiudizio giuridicamente rilevante.
3. Qualora sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del
procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse a
procedimento già avviato.
Art.
19
Oggetto
e forma della comunicazione
1. La comunicazione dell'avvio del
procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:
a) l'oggetto del procedimento promosso;
b) l'ufficio e il funzionario responsabile
del procedimento;
c) l'ufficio in cui è possibile prendere
visione degli atti;
d) l'organo o l'ufficio competenti per
l'adozione del provvedimento finale;
e) i termini entro i quali presentare
memorie scritte e documenti;
f) la data entro la quale deve
concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia;
g) la data di presentazione dell'istanza,
nei procedimenti avviati ad istanza di parte.
2. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o
mediante le altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di
regolamento.
3. L'omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
Art.
20
Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.
Art.
21
Facoltà
di intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi
istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi di categoria o i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio o beneficio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, da presentarsi prima
della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Art.
22
Diritti
dei soggetti interessati
1. I soggetti di cui all'art. 18, commi 1
e 2, e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 21 hanno diritto:
a) di accedere ai documenti amministrativi
salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui all'art. 32;
b) di presentare memorie scritte e
documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del
procedimento o in altro atto analogo;
c) di essere ascoltati dall'autorità
competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.
2. L'autorità procedente ha l'obbligo di
valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i
termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento
finale.
Art.
23
Accordi
con gli interessati
1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 22, comma 1, lettera b), possono essere
conclusi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo
sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai
sensi dell'art. 4.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse l'amministrazione procedente può recedere unilateralmente
dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
Art.
24
Partecipazione
telematica al procedimento amministrativo
1. La partecipazione ai procedimenti
amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, può
avvenire anche in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al D.L. 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
2. Al fine di rendere conoscibile la
facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento
che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se
pervenute in via telematica con le modalità di cui al D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al D.L. 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Art.
25
Audizioni
pubbliche
1. Per i procedimenti di competenza della
Giunta regionale può essere disposta l'audizione dei soggetti interessati.
2. L'audizione si svolge nel corso di una
riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni
pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e
diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano
interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa
nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti
giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri
idonei strumenti di comunicazione.
4. Con deliberazione di Giunta sono
disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle
audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.
Art.
26
Casi
di inapplicabilità
1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione
regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne
regolano la formazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti
ferme le norme che li regolano.
CAPO V
Semplificazione
dell’azione amministrativa
Art.
27
Modalità
di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi
1. L'amministrazione regionale partecipa
alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o
soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di
organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale
dalla Giunta regionale nell’ambito delle direzioni responsabili.
2. Qualora l'organo competente alla
partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto
legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da
questi espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti
dell'amministrazione.
3. Nel caso in cui l'organo legittimato
alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un
dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla
struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall'impossibilità
di parteciparvi, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In
tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti
entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà
dell'amministrazione.
4. Ai fini della partecipazione alla
conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, l'amministrazione
regionale può richiedere la documentazione necessaria per l'espressione delle
autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonché
stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in
sede di conferenza, della volontà dell'amministrazione. La documentazione è
trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti
dalla legge 241/1990, e successive modificazioni.
5. I soggetti di cui al comma 1 che
convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione
regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.
Art.
28
Autocertificazione
e presentazione di atti e documenti
1. I soggetti di cui all’art. 3 adottano
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte
di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal DPR 445/2000.
2. I soggetti di cui al comma 1
acquisiscono d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e documenti
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettano la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall’interessato.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a
certificare.
4. Qualora le certificazioni siano
subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono
essere anticipate dal richiedente.
5. Quando l’amministrazione procedente
opera d’ufficio ai sensi del comma 3, può procedere all'acquisizione d'ufficio,
anche per fax o via telematica.
6. In tutti i casi in cui si procede
all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli
archivi informativi, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono
necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per
l'interessato.
7. L'amministrazione regionale controlla
periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.
8. I documenti trasmessi da chiunque ai
soggetti di cui al comma 1 tramite fax o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
CAPO VI
Diritto d’accesso
Art.
29
Diritto
di accesso
1. Il presente capo disciplina le modalità
di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L’accesso costituisce lo strumento per
realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a
pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
sulle banche dati, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme
previste dalla normativa statale e regionale.
3. Il diritto di accesso ai documenti nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 3 è riconosciuto e si esercita secondo
le previsioni del Capo V della legge 241/1990, fatti salvi i livelli ulteriori
di tutela garantiti dall'art. 31, nonché le modalità di esercizio stabilite a
norma dell'art. 32.
Art.
30
Documenti
conoscibili
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di
accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del
contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento,
detenuti dai soggetti di cui all’art. 3 e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale.
2. Il diritto di accesso si esercita anche
nei confronti degli atti formati da privati qualora:
a) siano specificamente richiamati nella
motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi
dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e
presupposto del relativo atto finale;
b) si tratti di domande, istanze o altri
atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente,
forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la
produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza
l'adozione di un atto amministrativo.
Art.
31
Livelli
ulteriori di tutela del diritto di accesso
1. Sono garantiti i seguenti livelli di
tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla
legge 241/1990:
a) qualora vi siano controinteressati
a norma dell’art. 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990,
l’amministrazione provvede d’ufficio a dar loro notizia della richiesta di
accesso;
b) il diritto di accesso può essere
esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazione dell’obbligo
di detenzione da parte dell’amministrazione, in deroga all’art. 22, comma 6
della legge 241/1990, sempre che l’amministrazione detenga ancora il documento
e che sussista l’attualità dell’interesse;
c) il diritto di accesso è riconosciuto a
tutti senza obbligo di motivazione, secondo le modalità e gli oneri previsti
dal regolamento di cui all’art. 32;
d) nei confronti degli atti dei soggetti
di cui all’art. 3, l’istanza di riesame della richiesta di accesso può essere
presentata, in alternativa al tribunale regionale amministrativo, al Difensore
regionale, istituito ai sensi della L.R. 20 ottobre
1995, n. 126 (Istituzione del Difensore civico).
Art.
32
Modalità
di esercizio del diritto d’accesso
1. Con regolamento regionale sono
stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la
legge 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni
legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della
riservatezza dei dati personali.
2. Le specifiche misure organizzative per
assicurare l’esercizio del diritto di accesso sono determinate:
a) con provvedimento della Giunta
regionale, per le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) con provvedimento dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture organizzative del
Consiglio regionale;
c) con provvedimento dell’organo di
governo dell’ente o soggetto, per i casi diversi da quelli di cui alle lettere
a) e b), tenuto all’applicazione della presente legge.
3. Il diritto di accesso agli atti
preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un
provvedimento finale a rilevanza esterna.
Art.
33
Esclusioni
e limitazioni del diritto d’accesso
1. Fermi restando i casi di esclusione
previsti dall'art. 24 della legge 241/1990 con il regolamento di cui all'art.
32, comma 1 sono individuati i casi e le categorie di documenti, formati o
detenuti dalla Regione, sottratti all'accesso, nonché, per ciascuna categoria,
l'eventuale periodo di tempo per il quale i documenti sono sottratti
all'accesso.
Art.
34
Accesso
alle informazioni in materia ambientale
1. Per la definizione di casi e limiti per
l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni
del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
CAPO VII
Sviluppo
dell’amministrazione digitale e tracciabilità informatica del procedimento
amministrativo
Art.
35
Servizi
infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale
1. La Regione promuove e favorisce
l'esercizio dei diritti per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici
nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese,
nel rispetto del disposto del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di
servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del
territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la
cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network
regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
2. La Regione opera per servizi integrati
più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio
regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche
con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale
nonché con le altre regioni e le province autonome.
3. La realizzazione di quanto previsto nel
presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.
Art.
36
Promozione
dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali
1. Al fine di assicurare a cittadini e
imprese facilità ed uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, la Regione mette a disposizione, concorre
alla messa a sistema delle banche dati e promuove l'impiego dei servizi
infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere, altresì, il
profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture
della community network regionale.
2. La Regione assicura l'accesso ai
servizi telematici e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da
parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini
professionali e le associazioni di categoria.
3. La Regione promuove l'implementazione
di servizi telematici, la partecipazione e l'accesso ai procedimenti in via
telematica, l'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei
soggetti di cui all’art. 3, comma 1.
Art.
37
Banche
dati di interesse regionale
1. La Regione individua le banche dati di
interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di
banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto
delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e
nella titolarità dei dati.
Art.
38
Banca
Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi
1. I procedimenti amministrativi di competenza
regionale sono conoscibili attraverso l’accesso alla Banca Dati Unica dei
Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI) ove sono riversati, entro
e non oltre dieci giorni dall’emissione dei testi integrali dei singoli atti.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la
Giunta regionale elabora i dati statistici sullo stato dei procedimenti
amministrativi e li trasmette al Consiglio regionale.
3. Ogni ente pubblico e soggetto privato
che a qualsiasi titolo partecipa al procedimento amministrativo di competenza
regionale ha l’obbligo di collaborare alla informatizzazione degli atti.
4. All’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art.
39
Attuazione
1. Fermo restando il rispetto
dell’autonomia del Consiglio regionale, la Giunta entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio Regionale
per l’approvazione una proposta di regolamento sulla gestione informatica e
sulla tracciabilità del procedimento amministrativo di competenza regionale.
TITOLO III
Semplificazione del
sistema amministrativo regionale e locale
Art.
40
Misure
per la semplificazione dei procedimenti e per la riduzione degli oneri
amministrativi
1. La Regione e gli enti locali assumono,
quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione
dei principi enunciati all'art. 1, per conseguire effettivi livelli di
semplificazione dell'attività amministrativa e a tal fine sottoscrivono accordi
volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione.
2. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, la Regione Abruzzo
promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la
realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e
tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio
regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.
3. I programmi di riduzione individuano le
misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive
competenze.
4. La Regione promuove la divulgazione
delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo
tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto
dall'art. 42 propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite
raccomandazioni tecniche.
5. La Regioneeffettua
il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di cui al presente articolo e,
comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta
regionale a relazionare al Consiglio regionale con opportuna informativa
semestrale.
Art.
41
Analisi
e valutazione permanente dei procedimenti
1. La Giunta regionale mediante azioni
condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del
territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali
decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente
(AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la
complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo luogo
per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi
standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea,
del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli
oneri amministrativi nell'Unione europea e gli strumenti di valutazione e di
misurazione individuati dalla presente legge.
2. L'analisi e valutazione permanente dei
procedimenti ha lo scopo di individuare:
a) le tipologie di procedimenti che
determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per
cittadini e imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di
misurazione;
b) le tipologie di procedimenti, anche
interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato
rispetto dei termini di conclusione;
c) i procedimenti di grande rilievo sul
territorio regionale, in relazione all'esistenza di condizioni ostative alla
loro conclusione;
d) il grado di reale efficacia delle
conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;
e) i casi nei quali le amministrazioni
pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze
organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento
dei compiti loro attribuiti;
f) le connessioni procedimentali tra le
competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale
decentrata, al fine di un loro miglioramento;
g) le soluzioni tecnologico-informatiche
atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e
l'interconnessione tra i procedimenti.
Art.
42
Tavolo
permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle
norme e delle procedure
1. Per la realizzazione degli obiettivi
indicati dal presente Titolo è istituito il Tavolo permanente per la
semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione
delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei
servizi.
2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo
permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità
alla analisi e valutazione permanente di cui all'art. 41. In tale sede sono
formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro
successiva sottoposizione al piano di semplificazione amministrativa previsto
dall'art. 43.
3. Il Tavolo permanente è presieduto dall’Assessore
regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All’attività
del Tavolo permanente concorrono il Presidente del Comitato per la legislazione
o un suo delegato ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali o un
suo delegato, ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso
competono ai sensi dell’art. 72, comma 2, dello Statuto. La composizione e le
modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della
Giunta.
4. È istituito presso la competente
direzione della Giunta regionale il Nucleo tecnico per la semplificazione delle
norme e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo
permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione
tecnica degli interventi da adottare.
5. Con provvedimento della Giunta
regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del
Nucleo tecnico di cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la
rappresentanza tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale
suo compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione previste
all'art. 41.
6. La Giunta e il Consiglio regionale
definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra
le rispettive strutture.
7. L’attuazione del presente articolo non
comporta maggiori oneri per la finanza regionale. La Regione provvede agli
adempimenti previsti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art.
43
Piano
di semplificazione amministrativa
1. Con cadenza biennale la Giunta adotta
un piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all’approvazione del
Consiglio regionale con l'obiettivo di:
a) definire le linee guida e le modalità
per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente
legge, nonché le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e
sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati;
b) esaminare gli esiti dell'attività di
analisi e valutazione permanente di cui all'art. 41, comma 2;
c) valutare le proposte formulate dal
Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;
d) adottare le eventuali misure
legislative che risultino necessarie.
2. La Giunta e il Consiglio regionale, in
conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli
opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i
provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di
modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle
determinazioni assunte con il piano di semplificazione amministrativa.
3. Specifiche misure di semplificazione
connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque
proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione
medesima.
Art.
44
Uniformità
delle procedure amministrative
1. In attuazione del principio di
armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli
enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative
di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A
tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare
problematiche applicative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta
specifiche direttive.
3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla
piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al
comma 2.
Art.
45
Divieto
di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni
1. Nei procedimenti amministrativi di
competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente
l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione
regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Previo accordo con le amministrazioni
locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza.
Art.
46
Trasparenza
sugli oneri regolatori, informativi o amministrativi
1. I provvedimenti amministrativi a
carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, adottati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri regolatori, informativi o
amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti,
introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono
individuati in via sperimentale e secondo criteri di gradualità di
applicazione:
a) con deliberazione della Giunta
regionale, se l'adozione è di competenza della Regione;
b) con atto stabilito in base
all'organizzazione interna, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.
Art.
47
Compensazione
degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 11
novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese", nei provvedimenti amministrativi a carattere
generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono
introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei
cittadini, delle imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco
temporale.
2. Le proposte di provvedimento di cui al
comma 1 sono accompagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che essi
comportano.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono
individuati con le modalità di cui all'art. 46, comma 2.
Art.
48
Pubblicazione
elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all’art. 72, comma 1,
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
1. Gli enti pubblici non statali presenti
sul territorio abruzzese trasmettono alla Regione l'indicazione degli uffici
responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti, previsti dall'art. 72, comma 1, del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituito
dall'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge di stabilità 2012), per le finalità individuate dal medesimo articolo.
2. La Giunta regionale adotta linee guida
dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati di cui al comma 1, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le
modalità per la loro esecuzione.
Art.
49
Norme
di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore,
la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo
tecnico, previsti dall'art. 42.
2. La Giunta regionale, tenuto conto delle
indicazioni espresse dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari
oggetto degli interventi di semplificazione.
3. Costituiscono ambiti prioritari di
intervento, ai sensi del comma 2:
a) l'applicazione degli istituti di
semplificazione relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e
del silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali eventualmente
incompatibili;
b) la misurazione e le misure di riduzione
degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le
iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione
degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione degli oneri
amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione
COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il
programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione
europea.
4. Agli interventi individuati ai sensi
del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.
5. Ulteriori obiettivi prioritari possono
essere individuati sulla base degli accordi di cui all'art. 40.
6. In sede di prima applicazione, la
Giunta regionale adotta il Piano di semplificazione amministrativa di cui
all'art. 43 entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.
Art.
50
Norma
rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), nel D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni nonché la disciplina statale vigente in materia.
Art.
51
Norma
finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge,
fatto salvo quanto previsto al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni
del bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015, provvede alle attività con
le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente,
assicurando l’invarianza della spesa regionale.
2. A partire dal 2014, agli oneri di cui
all’art. 13, stimati per ciascun anno del biennio 2014-2015 in euro 100.000,00,
in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte
nella unità previsionale di base (U.P.B.) 02.01.009
"spese legali e contenzioso" capitolo di spesa di nuova istituzione
denominato "Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
amministrativi – art. 13 L.R. _____ – spesa
corrente" del bilancio pluriennale 2013-2015 individuate secondo le
modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale).
3. Agli oneri per gli esercizi successivi
si fa fronte con legge di bilancio.
TITOLO IV
Modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013
Art.
52
Sostituzione
dell’art. 45 della L.R. 2/2013
1. L’art. 45 della L.R.
10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)) è sostituito dal seguente:
"Art. 45
Modifiche all’art. 5 e
sospensione di altre disposizioni della L.R. 15/2000
1. Al comma 1, dell'art. 5, della L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività
musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole ''j) Cooperativa laboratorio
teatro danza - Pescara" sono sostituite dalle seguenti ''j) EcamlabSoc. Coop. - Pescara";
b) dopo la lettera z) sono aggiunte le
seguenti:
"z)
bis Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;
z)
ter Associazione Culturale Harmonia
Novissima – Avezzano".
2. Per l’annualità 2013 sono sospesi gli
effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio
2000, n. 15:
a) art. 10 - Attività lirica-progetti;
b) art. 11 - Norme di finanziamento;
c) art. 12 - Progetti;
d) art. 13 - Norme di finanziamento;
e) art. 14 - Finalità
f) art. 15 - Norme di finanziamento;
g) art. 19 - Accesso di altri soggetti.
3. Per l’annualità 2013, ai soggetti di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. n. 15/2000 i contributi assegnati sono
proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza nello stanziamento
previsto in bilancio.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, sono
applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2012, hanno
beneficiato dei contributi previsti dalla L.R.
15/2000.
5. Per l’annualità 2013, le Associazioni
di cui alle lettere z) bis e z) ter del comma 1,
dell’art. 5 della L.R. 15/2000 sono finanziate con un
contributo pari ad euro 6.000,00 per ciascuna associazione.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione
della L.R. 15/2000 trovano copertura nell'ambito
dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato
"Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione
Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15"."
Art.
53
Integrazione alla L.R. 16 luglio 2013, n. 20 recante (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013", modifiche
alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio
pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative)
1. Dopo il comma 1 dell’art. 7 (Variazione
al bilancio di previsione 2013) della L.R. 16 luglio
2013, n. 20 è inserito il seguente:
"1bis. Gli
stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,
approvato con L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 e modificato
dalla presente legge, sono riferiti anche alle attività culturali svolte
nell’anno 2012 nei limiti di spesa stabiliti dalle sopra citate leggi."
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 1ottobre
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
***************
TESTO DELL'ARTICOLO 7
DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20
"Modifiche alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori
disposizioni normative"
COORDINATO CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA 01.10.2013, N. 31
"Legge organica in
materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale
e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche
alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
LEGGE
REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20
Modifiche alla legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori
disposizioni normative.
Art.
7
(Variazione
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013,
n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di
competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" allegato alla
presente legge (All. C).
1-bis. Gli stanziamenti
di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato
con L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 e modificato dalla
presente legge, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell’anno
2012 nei limiti di spesa stabiliti dalle sopra citate leggi.
****************
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli
2, 6, 7, 8, 10, 10-bis, 16, 17, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art.
2
(Conclusione
del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge
ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su
proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma
2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di
governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi
di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione
è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e
a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a
quella propria.
9-ter. Decorso
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore
di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma
9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il
responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni
anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e
strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il
termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei
provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente
indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.
Art.
6
(Compiti
del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo
il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la
competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni
e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento finale.
Art.
7
(Comunicazione
di avvio del procedimento)
1. Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta
a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle
ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art.
8
(Modalità
e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare
notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere
indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis)
la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o
3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter)
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere
visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista
Art.
10
(Diritti
dei partecipanti al procedimento)
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e
quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del
procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
Art.
10-bis
(Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni
è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi
attribuibili all'amministrazione.
Art.
16
(Attività
consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,
sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo
o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e
della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono
trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato
predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
6-bis. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
Art.
17
(Valutazioni
tecniche)
1. Ove per disposizione espressa di legge
o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le
suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o
ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art.
22
(Definizioni
e princìpi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per "interessati", tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati",
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso
il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento
amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione",
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono
accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5
e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in
possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti
amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile
fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Art.
24
(Esclusione
dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato
ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali
restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni
individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi
non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni
connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le
pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può
prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi
disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla
sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e
alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative
leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare
pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le
strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative,
alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle
persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita
privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano
in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione
dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino
l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai
richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il testo degli articoli
18, 19, 20, 46, 47 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
18
(Copie
autentiche)
1. Le copie autentiche, totali o parziali,
di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
2. L'autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta
alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli
impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o
documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a
margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti
informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.
3. Nei casi in cui l'interessato debba
presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Art.
19
(Modalità
alternative all'autenticazione di copie)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di
studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo
20
(Copie
di atti e documenti informatici)
[1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a
tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. I documenti informatici contenenti
copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
elettronica qualificata.
3. Le copie su supporto informatico di
documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di
atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se
le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2.] (1)
(1) Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 ha disposto (con l'art. 75, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente
articolo. Vedi l'art. 23 del medesimo d.lgs n. 82 del
2005.
Art.
46
(Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni)
1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e
politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o
stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di
pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis)
di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione
o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art.
47
(Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà)
1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art.
72
(Responsabilità
in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli)
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di
cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della
predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per
tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il
tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei
dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la
loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di
controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e
viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Il testo dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
25
(Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito
in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al
comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di
misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per
la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun
Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la
semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo
1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni,
le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla
base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere
normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli
oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione
e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per
la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza
unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i
rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la
partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di
spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle
categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della
misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti
a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei
settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei
risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali
interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati
indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella
valutazione dei dirigenti responsabili.
Il testo dell'articolo
8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà
d'impresa. Statuto delle imprese), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
(Compensazione
degli oneri regolatori, informativi e amministrativi)
1. Negli atti normativi e nei
provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,
nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono
essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico
di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco
temporale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le
amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati
nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di
recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come
valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in
conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi
non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la
stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.
Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini
ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle
relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone,
sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva,
contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e
eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna
amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito
istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna
Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati,
il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della
relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri
amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti
amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in
relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa
e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e
delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in
relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e,
ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati
nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e
delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
e) coordinamento delle attività di
controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici
coinvolti.
2-quater. Per la
riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel
rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma
2-bis.
2-quinquies. Per la
riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si
procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività
di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in
materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.
Il testo degli articoli
52 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
52
(L'organizzazione,
l'attività e il procedimento)
1. Gli uffici della Regione sono
organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la
trasparenza dell'Amministrazione.
2. L'attività amministrativa è svolta
secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità;
ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale
collaborazione tra gli uffici.
3. Le disposizioni regionali assicurano
che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del
principio del giusto procedimento.
Art.
72
(Le
attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali
esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati
dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali
esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria
regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle
proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle
competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta
la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni
sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere
espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di
funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di
rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono
di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.
Il testo dell'articolo
10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
10
(Leggi
di spesa a carattere continuativo e ricorrente)
Le leggi regionali che
prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o
ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina
sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo
espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della
spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali
sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini
del successivo art. 51.
Nei casi contemplati
dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge
possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da
operare.
Il testo dell'articolo
8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art.
8
(Legge
finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto
di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di
tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi
di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non
superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa
regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi
regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle
quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.
Il testo dell'articolo
2 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale
sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
2
(Principi)
1. La Regione Abruzzo conforma il proprio
ordinamento ai principi sulla qualità della normazione
applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province
autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e
miglioramento della qualità della regolamentazione.
2. L'attività normativa della Regione è
improntata, in particolare, ai seguenti principi:
a) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei
testi normativi;
b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto
agli obiettivi perseguiti;
d) programmazione normativa;
e) semplificazione delle procedure;
f) ampia diffusione degli atti normativi.
3. Il Presidente del Consiglio, i
Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno
per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle
strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre
competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 1.