IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della  L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA  la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Ortona e di Lanciano  in data 04.12.2012 prot. n. RA/275134 , la Ditta  MEMMO Antonietta  , ha chiesto il  rinnovo della  concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH)  appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto  n.  DH7/21 del 22.01.2008 ;

VISTA la nota dell’ UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata  trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso  con nota n. 4733  datata  03.06.2003;

EVIDENZIATO  che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere  che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi  ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata  di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare  allegato alla nota dell ‘ UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/113997 del 02.05.2013  , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO  che l’ area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione  Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1.         Il rinnovo della  concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall  01.11.2012  per uso di   diritto non esclusivo all’ utilizzo della strada di accesso in comunione con altra ditta “ a favore della Sig.ra MEMMO Antonietta nata a Lanciano (CH) il 19.05.1943 ed ivi residente in Via S. Liberata 139  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq.  50 circa  della zona del Tratturo L’ Aquila – Foggia  in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 559/b1  , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );

2.         l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998  n. 258  di cui in premessa ,  ammonta ad euro € . 65,10;

3.         le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.         di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura  di  Chieti  di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013  , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;

5.         di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di Chieti  , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-          obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-          divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-          immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.         la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7.         di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale   della Regione Abruzzo;

8.         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. . 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita