IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Partecipazione
alla Fondazione Michetti)
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire
una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della
pittura e di potenziare un centro di interesse culturale di alta
specializzazione, riconosce l’importanza della Fondazione "Francesco Paolo
Michetti", con sede in Francavilla al Mare (CH),
Ente morale eletto con D.P.R. 24 luglio 1955, n. 1497, di seguito denominata
Fondazione, nella divulgazione e promozione dell’arte e della pittura.
2. A tale scopo e per le finalità di cui
all'articolo 8 dello Statuto regionale, la Regione partecipa e contribuisce
finanziariamente al sostegno della Fondazione, secondo le modalità stabilite
dall’art. 2.
3. Lo Statuto della Fondazione prevede la
presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante del Consiglio
regionale.
Art.
2
(Contributi
annuali)
1. La Regione contribuisce al sostegno
della Fondazione attraverso la concessione di contributi annuali, da erogarsi
entro il 31 maggio di ogni anno, di importo massimo pari a € 60.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, della legge
regionale 29 dicembre 1977, n. 81 "Norme sulla contabilità
regionale", la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno,
definisce il contributo di cui al comma 1, previa verifica del bilancio di
previsione dell'anno in corso e del consuntivo dell'anno precedente,
debitamente approvati dagli organi competenti della Fondazione.
3. I contributi previsti dai commi 1 e 2
sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).
4. L’erogazione del contributo è
subordinata all’esito favorevole delle verifiche e della rendicontazione delle
spese effettuate con il contributo regionale, ai sensi della normativa statale
e regionale in materia.
Art.
3
(Norma
finanziaria)
1. Per l’anno 2013, all’onere corrente
derivante dall’attuazione della presente legge, quantificato in euro 60.000,00
si fa fronte:
a) con lo stanziamento dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004
"Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive ",
capitolo di spesa 61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" già iscritto nello stato di previsione della
spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 per complessivi euro
30.000,00;
b) con l’incremento della dotazione, per
competenza e cassa, del capitolo di spesa 10.01.004-61669 "Contributo a
favore della Fondazione Michetti" per l’importo
complessivo di euro 30.000,00, diminuendo di
pari importo, per l’esercizio corrente quella del capitolo di spesa
10.02.009-62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15”.
2. Per gli anni successivi si provvede con
le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8
della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81
(Norme sulla contabilità regionale).
Art.
4
(Finanziamento
a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-Mosca")
1. La Regione Abruzzo riconosce
l'importanza dell'attività svolta dal Comitato Organizzatore Premio Città di
Penne. A tal fine concede, per il solo anno 2013, un contributo straordinario
di € 30.000,00 finalizzato al sostegno e alla diffusione del premio letterario
"Città di Penne-Mosca".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa
fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004 "Interventi a sostegno delle
attività culturali e sportive" capitolo di nuova istituzione denominato
"Contributo in favore del Comitato organizzatore premio città di
Penne".
3. Al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in
termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione U.P.B.
10.02.009 – 62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000 n. 15"
per euro 30.000,00;
b) in aumento U.P.B.
10.01.004 capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del
Comitato organizzatore premio città di Penne" per euro 30.000,00.
Art.
5
(Celebrazioni
centenario terremoto della Marsica)
1. Nell'ambito delle iniziative volte a
diffondere la conoscenza degli aspetti legati agli eventi sismici, la Regione
Abruzzo partecipa alle iniziative del Comune di Avezzano finalizzate alla
realizzazione delle celebrazioni per il centenario del terremoto della Marsica.
2. Per le finalità previste al comma 1, la
Regione concede al Comune di Avezzano un contributo straordinario di € 10.000,00 per l'anno 2013.
3. All'onere di spesa di cui al presente
articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova
istituzione 05.01.003 - 151305, da denominare "Celebrazioni centenario
terremoto della Marsica".
4. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata
03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali
disponibili", è incrementato di € 10.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa
05.01.003 – 151305 denominato "Celebrazioni centenario terremoto della Marsica" è incrementato di € 10.000,00.
Art.
6
(Iniziative
in favore del Teatro dei Marsi)
1. Nell'ambito delle iniziative per promuovere
le attività dei teatri regionali, la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative
e alle attività svolte dal Teatro dei Marsi di
Avezzano.
2. Per le finalità previste al comma 1, la
Regione concede al Teatro Lanciavicchio di Avezzano,
per le rappresentazioni svolte nell'ambito delle stagioni teatrali del Teatro
dei Marsi, un contributo straordinario di € 70.000,00
per l'anno 2013.
3. All'onere di spesa di cui al presente
articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.004 -
61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano".
4. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata
03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali
disponibili", è incrementato di € 70.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa
10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del
Teatro Lanciavicchio di Avezzano" è incrementato
di € 70.000,00.
Art.
7
(Abrogazioni)
1. Sono o rimangono abrogate le seguenti
disposizioni legislative:
a) L.R. 16
luglio 1997, n. 62 "Contributo annuale alla Fondazione Michetti
di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999";
b) L.R. 7
settembre 1992, n. 86 "Contributo finanziario a premi vari";
c) L.R. 23
luglio 1991, n. 39 "Contributo finanziario a premi vari";
d) L.R. 21
agosto 1990, n. 81 "Contributo finanziario a premi vari";
e) L.R. 6 aprile
1989, n. 27 "Contributo finanziario a premi vari";
f) L.R. 14
dicembre 1987, n. 93 "Contributi per manifestazioni culturali";
g) L.R. 9
settembre 1986, n. 51 "Modifica ed integrazione della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1986: "Contributo
finanziario Premio Michetti, Centro studi
dannunziani, Premio Flaiano, Premio Scanno, Premio Teramo, La casa di Dante,
Premio Vasto, Alternative attuali, Premio Avezzano, Agorà di Giulianova, Premio
Città di Penne, Premio Arsita";
h) L.R. 9
settembre 1986, n. 50 "Contributo finanziario Premio Michetti,
Centro studi dannunziani, Premio Flaiano, Premio Scanno, Premio Teramo, La casa
di Dante, Premio Vasto, Alternative attuali, Premio Avezzano, Agorà di
Giulianova, Premio Città di Penne, Premio Arsita";
i) L.R. 17 maggio
1985, n. 53 "Proroga della L.R. 22 dicembre
1984, n. 83, concernente: contributo a favore del Centro studi dannunziani di
Pescara e della Fondazione Premio Michetti di
Francavilla al Mare";
j) L.R. 22
dicembre 1984, n. 83 "Proroga della legge regionale 9 novembre 1983, n.
68, concernente contributo a favore del Centro Studi Dannunziani di Pescara e
della Fondazione Premio Michetti di Francavilla al
Mare";
k) L.R. 9
novembre 1983, n. 68 "Proroga delle leggi regionali n. 64 e n. 67 del 27
agosto 1982 (Contributi ad istituzioni culturali)";
l) L.R. 27
agosto 1982, n. 64 "Contributo finanziario alla fondazione premio Michetti di Francavilla al Mare";
m) L.R. 21
novembre 1978, n. 74 "Concessione di un contributo alla Fondazione
Francesco Paolo Michetti di Francavilla al
Mare".
Art.
8
(Norma
transitoria)
1. Le disposizioni abrogate con la
presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle
disposizioni medesime.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge sarà
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L'Aquila, addì 09
agosto 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Segue
allegato