IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche
all'art. 36 della L.R. 96/1996)
1. Il comma 1, dell’articolo 36, della legge
regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione) è sostituito dal seguente:
"1.
Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo
un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione,
dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma
3."
2. Alla lettera a), del comma 4,
dell'articolo 36, della L.R. 96/1996 le parole
"31 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno
2013".
Art.
2
(Interpretazione
autentica dell'art. 25, comma 1, punti 1 e 2 della L.R.
96/1996)
1. Le disposizioni di cui all'art. 25,
comma 1, punti 1 e 2, della L.R. 96/1996 sono
interpretate nel senso che si applicano a tutti i soggetti in possesso delle
condizioni reddituali ivi definite, anche se proprietari o usufruttuari, a
qualsiasi titolo, di beni immobili che non producano redditi da locazione o da
altra attività economica e che abbiano una rendita catastale o un reddito
dominicale inferiori ad € 100,00.
2. I soggetti gestori degli alloggi di
Edilizia Residenziale pubblica sono tenuti ad attenersi alla presente
interpretazione per la determinazione dei canoni a far data dalla pubblicazione
della legge ed a sanare gli eventuali contenziosi in essere, inerenti i periodi
pregressi, mediante l'immediata applicazione dei criteri fissati dal comma 1.
Art.
3
(Sostituzione
del comma 21 dell'art. 7 della L.R. 96/1996)
1. Il comma 21, dell’art. 7, della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:
“Ai componenti le
Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della
commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le
assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30
euro, così come stabilito dalla legge 122 del 2010, oltre al rimborso delle
spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di
lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati. Ai
Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica
onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri
regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.”.
Art.
4
(Decadenza
dall’assegnazione di alloggio a canone agevolato)
1. Le Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale e i Comuni gestori di alloggi sociali (così come definiti dal D.M.
22 aprile 2008) nel territorio della Regione Abruzzo sono autorizzati, nei casi
previsti dal presente articolo, ad applicare le procedure di mobilità, verso
alloggi a canone sovvenzionato, delle famiglie assegnatarie di appartamenti di
edilizia convenzionata (Legge 431/1998).
2. L’applicazione della mobilità di cui al
comma 1 si applica a tutte le famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia
sociale, che ne fanno richiesta ai sensi del comma 3.
3. Possono richiedere la mobilità verso
alloggi di edilizia sovvenzionata gli assegnatari di appartamenti di edilizia
convenzionata (Legge 431/1998) che documentino, nel contesto del proprio nucleo
familiare una delle seguenti fattispecie:
a) perdita di lavoro con contestuale
immediata perdita di reddito, anche di un solo membro della famiglia;
b) morte del percettore di reddito con
contestuale perdita dei requisiti minimi di accesso all’edilizia convenzionata.
4. Il soggetto gestore, entro 30 giorni
dalla presentazione dell’istanza di parte, stila la graduatoria rispettando i
parametri oggettivi previsti dalla L.R. 96/1996.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regionale".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, addì 9 agosto
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Segue
allegato