IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996)

1.         Il comma 1, dell’articolo 36, della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:

"1. Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione, dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3."

2.         Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 36, della L.R. 96/1996 le parole "31 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2013".

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'art. 25, comma 1, punti 1 e 2 della L.R. 96/1996)

1.         Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, punti 1 e 2, della L.R. 96/1996 sono interpretate nel senso che si applicano a tutti i soggetti in possesso delle condizioni reddituali ivi definite, anche se proprietari o usufruttuari, a qualsiasi titolo, di beni immobili che non producano redditi da locazione o da altra attività economica e che abbiano una rendita catastale o un reddito dominicale inferiori ad € 100,00.

2.         I soggetti gestori degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sono tenuti ad attenersi alla presente interpretazione per la determinazione dei canoni a far data dalla pubblicazione della legge ed a sanare gli eventuali contenziosi in essere, inerenti i periodi pregressi, mediante l'immediata applicazione dei criteri fissati dal comma 1.

Art. 3

(Sostituzione del comma 21 dell'art. 7 della L.R. 96/1996)

1.         Il comma 21, dell’art. 7, della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30 euro, così come stabilito dalla legge 122 del 2010, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati. Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.”.

Art. 4

(Decadenza dall’assegnazione di alloggio a canone agevolato)

1.         Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale e i Comuni gestori di alloggi sociali (così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008) nel territorio della Regione Abruzzo sono autorizzati, nei casi previsti dal presente articolo, ad applicare le procedure di mobilità, verso alloggi a canone sovvenzionato, delle famiglie assegnatarie di appartamenti di edilizia convenzionata (Legge 431/1998).

2.         L’applicazione della mobilità di cui al comma 1 si applica a tutte le famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia sociale, che ne fanno richiesta ai sensi del comma 3.

3.         Possono richiedere la mobilità verso alloggi di edilizia sovvenzionata gli assegnatari di appartamenti di edilizia convenzionata (Legge 431/1998) che documentino, nel contesto del proprio nucleo familiare una delle seguenti fattispecie:

a)         perdita di lavoro con contestuale immediata perdita di reddito, anche di un solo membro della famiglia;

b)         morte del percettore di reddito con contestuale perdita dei requisiti minimi di accesso all’edilizia convenzionata.

4.         Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, stila la graduatoria rispettando i parametri oggettivi previsti dalla L.R. 96/1996.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regionale".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Segue allegato

Testo coordinato