IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Definizioni)
1. Si
definisce naturismo un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato
dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se
stessi, degli altri e dell'ambiente.
Art.
2
(Finalità
del naturismo)
1. Il
naturismo si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di
artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone,
per arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso uno stile di
vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere
interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali,
pratica attività sportiva all’aria aperta e il suo stare nudo ha una componente
sociale che si realizza, quando possibile, in spazi privati e pubblici.
Art.
3
(Competenze
della Regione)
1. La
Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi
generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio
territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare
il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo,
nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.
2. La
Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove
l'individuazione di aree libere da destinare alla pratica del naturismo.
Art.
4
(Aree
pubbliche destinate al naturismo)
1. I
Comuni ed i competenti enti, anche in accordo tra loro, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individuano e destinano
spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di
proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo, a
cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Ogni Comune ha la
facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da
destinare alla pratica naturista.
2. Ferme
restando le aree pubbliche già destinate al naturismo per le quali continuano
ad applicarsi le vigenti norme, nelle aree pubbliche destinate al naturismo
possono essere costruiti, nel rispetto della normativa in materia, semplici
infrastrutture o servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza
impatto ambientale, rispettosi dell'ambiente e degli eventuali vincoli
urbanistici ed ambientali esistenti.
3. Le
aree pubbliche destinate al naturismo, oltre che essere lasciate alla libera e
gratuita fruizione, nella misura non superiore al 50%, possono essere concesse
a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon
funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste
dalle rispettive normative.
4. Nelle
aree di cui al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore, il
canone è adeguato allo scopo sociale e all’eventuale assenza di attività
commerciale; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la
concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso è
garantita la possibilità di attrezzare l'area in modo da consentirne il miglior
funzionamento e la fruizione.
5. Il
Comune controlla l'attività svolta, il regolare allestimento delle
infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revoca la concessione o la
licenza.
6. Trascorso
il termine di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti
competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree
alla pratica del naturismo, le organizzazioni, le associazioni, le società o
altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere all’ente
competente l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica del naturismo,
in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla
forte vocazione ad essa. L'amministrazione provvede alla richiesta con atto
scritto e motivato, entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego
l’amministrazione si impegna attivamente ad individuare e destinare aree
alternative rispetto a quelle individuate dai soggetti richiedenti.
Art.
5
(Aree
private destinate al naturismo)
1. I
privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi,
alberghi, piscine, saune o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per
la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti in
materia di turismo e ai vincoli vigenti nella zona su cui insiste la struttura.
Art.6
(Vigilanza
delle strutture)
2. I
gestori delle strutture destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o
private, vigilano sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo tutti i
mezzi che la legge mette loro a disposizione.
Art.
7
(Delimitazione
e segnalazione delle aree)
1. I
limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista sono resi
evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l’inizio
della zona naturista.
Art.
8
(Clausola
di invarianza)
1. Dall’attuazione
della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge sarà pubblicata nel
"Bollettino Ufficiale della Regione"
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, addì 9 agosto 2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI