IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifica
dell’art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18)
1. All’articolo 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18, recante “Consiglio regionale dell’Abruzzo,
autonomia e organizzazione”, dopo le parole “cessazione dell’incarico del
proponente” sono aggiunte le seguenti: “, salvo conferma del subentrante”.
Art.
2
(Modifiche
ed integrazioni all’articolo 8 della L. R. 9 maggio 2001 n. 17)
1. I commi 3 e 4, dell’articolo 8, della L.R. 9 maggio 2001 n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione
ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi
elettivi della Giunta regionale) sono sostituiti dai seguenti:
“3.
Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed
ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con
qualifica di autista, adibiti alla guida dell’automezzo assegnato in uso
esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente
regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può
ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all’articolo 4, a
personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di
cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero
psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l’utilizzo
dell’automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante
periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell’organo fruente o
presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e
senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono
essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti.
All’assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura
preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura
di provenienza.
4.
Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario,
reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell’incarico,
un’indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un
compenso che nell’entità è riconducibile all’istituto incentivante della
produttività relativa al personale della medesima categoria. L’importo della
stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì
assicurate l’indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di
contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai
sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti.”
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle
norme contrattuali, istituisce con proprio regolamento il ruolo degli autisti
in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di accesso
al ruolo.
3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano dalla prossima legislatura e non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L'Aquila, addì 9 agosto
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Segue
allegato