IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche
all’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68)
1. Al comma 4 dell’art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 “Disposizioni di adeguamento
agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge
regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico
spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei
gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.”, le
parole “30 maggio 2013” sono sostituite dalle seguenti “15 ottobre 2013”.
2. Dopo il comma 12 dell’articolo 33 della
L.R. n. 68/2012 è aggiunto il seguente:
“12 bis. La Regione
recepisce ed attua il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in
legge, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011,
n.111.”
Art.
2
(Modifiche
all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)
1. Al comma 1, dell’articolo 25, della
legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 “Testo unico delle norme sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari”, prima delle parole “Qualora il
Consigliere” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma
1 bis”, ed in fine, dopo le parole “relativo al nuovo mandato” sono aggiunte le
seguenti: “e del coefficiente di riduzione corrispondente all’età anagrafica al
momento della cessazione dalla carica”.
2. Dopo il comma 1, dell’articolo 25,
della L.R. n. 40/2010 è inserito il seguente:
“1 bis. Il Consigliere
cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia
nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei
contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo
mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei
contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l’assegno
vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell’assunzione del nuovo
mandato.”.
Art.
3
(Abrogazione
di disposizioni di cui alla L.R. n. 40/2010)
1. Sono abrogati con decorrenza
dall’entrata in vigore della presente legge il comma 2 dell’articolo 5 e
l’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (testo unico delle
norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle
spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
Art.
4
(Modifiche
all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Al comma 3, dell’articolo 1, della
legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R.
10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e
previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell’istituto dell’assegno
vitalizio” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli stessi, nonché
per i titolari di assegno vitalizio, l’ammontare mensile del vitalizio è
determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull’intera
indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell’indennità mensile di
funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento
con cinque anni di contribuzione con l’incremento di tre punti percentuale per
ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento”.
2. Alla lettera g), del comma 2, dell’articolo
1, della L.R. n. 36/2011, le parole “gli articoli da
20 a 24” sono sostituite dalle seguenti: “gli articoli 20, 21, 22, 24”.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art.
5
(Modifiche
alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12)
1. Al comma 3, del del’art. 4, della legge
regionale 28 maggio 2013, n. 12, “Modifiche all’art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all’art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell’art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco
di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a
favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della
Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico”, le parole “di
nuova istituzione” sono sostituite dalle seguenti: “04.02.001-152426”.
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’art.
5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, la parola “spesa” è sostituita
dalla seguente: “entrata”.
3. Alla lettera c), del comma 1, dell’art.
5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, le parole “di nuova
istituzione” sono sostituite dalla seguenti: “04.02.001-152426”.
Art.
6
(Modifiche
all’art. 28 della L.R. 16.09.1998, n. 86)
1. Il comma 1, dell’art. 28, della L.R. n. 86 del 16.09.1998 “Ordinamento della professione di
guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida
alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismoӏ
sostituito dal seguente:
“1. I corsi relativi
alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano
annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta
regionale ed organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che
si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -Scuola
per le professioni della montagna - di cui alla L.R.
6.12.1990 n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta
regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è
commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.”.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge sarà
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo
L'Aquila, addì 9 agosto
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Segue
allegato