IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
Norme per l’esercizio,
la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, ai sensi della
legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce
l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione
dell’ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.
2. La presente legge, nel rispetto dei
principi fissati al comma 1, è finalizzata:
a) alla salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio apistico regionale;
b) al riconoscimento del ruolo dell’ape in
agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a
migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;
c) al riconoscimento dell’importanza
fondamentale dell’attività di impollinazione naturale per la conservazione
dell’ambiente e degli ecosistemi naturali;
d) alla tutela e salvaguardia in purezza
del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (Apis mellifera ligustica spinola) con particolare riferimento agli ecotipi locali;
e) alla promozione attraverso l’ape delle
attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli
ecosistemi naturali.
3. La presente legge, in particolare, ha
lo scopo di:
a) disciplinare, tutelare e sviluppare il
settore apistico abruzzese;
b) tutelare, valorizzare e promuovere i
prodotti dell’apicoltura abruzzese;
c) favorire la tutela delle risorse
genetiche di ceppi di api autoctone;
d) migliorare la zootecnia apistica e le
relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa
nazionale ed europea;
e) diversificare e incrementare i redditi
nell’ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all’ambiente e
al sociale;
f) incentivare l’insediamento e la
permanenza dei giovani nel settore apistico.
4. La Giunta regionale promuove il
confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme
associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i
fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche
apistiche, alla ricerca applicata, all’innovazione tecnologica ed ai servizi relativi
all’apicoltura.
5. La Regione, per le finalità di cui al
comma 1, d’intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente
rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del
settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per
diversificare le attività agricole e per migliore la qualità e la quantità
delle produzioni.
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del
2004.
2. In particolare, si intende per:
a) apicoltore: chiunque detiene e conduce
alveari;
b) imprenditore apistico: chiunque detiene
e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
c) apicoltore professionista: chiunque
detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile,
esercitando l'attività a titolo principale;
d) arnia: il contenitore per api;
e) alveare: l’arnia contenente una
famiglia di api;
f) apiario: un insieme unitario di
alveari;
g) postazione: il sito di un apiario;
h) nomadismo: la conduzione
dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più
spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
3. Con il termine di “apicoltura” si
intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti
attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, anche se non
correlata necessariamente alla gestione del terreno.
4. Sono considerati prodotti agricoli:
a) il miele;
b) la cera d’api;
c) la pappa reale o gelatina reale;
d) il polline;
e) il propoli;
f) il veleno d’api;
g) le api e le api regine;
h) l’idromele e l’aceto di miele.
5. Per quanto non espressamente previsto
dalla legge n. 313 del 2004, ai fini della presente legge si intende per:
a) favo da nido: la costruzione di cera
effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
b) famiglia: la colonia di api con regina
avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;
c) nucleo: la famiglia di api con un
numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;
d) apiario stanziale: un insieme unitario
di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;
e) apiario nomade: l’apiario che viene
spostato una o più volte nel corso dell’anno;
f) apiario in stato di abbandono: apiario
che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l’alveare,
presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto
alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il
trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all’articolo
17.
Art.
3
(Ricognizione
degli organismi associativi tra apicoltori)
1. La Direzione regionale competente in
materia di agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli
apicoltori regolarmente iscritti all’anagrafe apistica nazionale che svolgono
la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri
e modalità per l’istituzione dell’elenco di cui al comma 1.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono
svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza
tecnica nell’ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il
settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio
apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell’apicoltura e dei
suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte
dell’amministrazione regionale della
normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di
Stato.
4. Gli organismi di cui al comma 1 e le
altre strutture accreditate di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b), del
decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica
nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali
(ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto medesimo.
Art.
4
(Commissione
apistica regionale)
1. È istituita presso la Direzione
competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.
2. La Commissione, nominata con
deliberazione della Giunta regionale, è composta da:
a) Assessore regionale all’Agricoltura o
suo delegato, che la presiede;
b) Assessore regionale alla Sanità o suo
delegato;
c) Assessore regionale all’Ambiente o suo
delegato;
d) il dirigente della struttura regionale
competente in materia di agricoltura o suo delegato;
e) il dirigente della struttura regionale
competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
f) un rappresentante designato
congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale;
g) tre rappresentanti designati dagli
organismi associativi degli apicoltori di cui all’art. 3;
h) un esperto in materia apistica
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e Molise di cui alla legge regionale 8 maggio 2012 n. 19
(Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale”);
i) un esperto in materia apistica delle
facoltà di agraria e medicina veterinaria;
j) un funzionario della Direzione
competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di
segretario.
3. La Commissione esprime pareri e
proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della
presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di
profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.
4. La Commissione dura in carica cinque
anni; la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non sono rimborsati gli
oneri per le spese di viaggio.
Art.
5
(Denuncia
degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)
1. I produttori di miele per autoconsumo
con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele
con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a
presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 14.
2. Chiunque intende detenere e condurre
alveari ai sensi dell’articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare
l’attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare
al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di
apicoltori di cui al all’art. 3, la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), corredata della NIAs.
3. La Giunta regionale definisce, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la modulistica per
la presentazione della SCIA.
Art.
6
(Distanze
minime per gli apiari)
1. Nell’ubicazione degli apiari,
l’apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell’articolo 8 della
legge n. 313 del 2004.
Art.
7
(Disciplina
del nomadismo)
1. La Regione riconosce e promuove la
pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio
integrativo all’agricoltura, all’ambiente e quale strumento fondamentale per
garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l’impollinazione a
mezzo delle api.
2. La Regione disciplina, a fini del
corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio
apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi
nell’ambito del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.
Art.
8
(Alimentazione
delle famiglie di api)
1. Ai sensi della legge n. 313/2004,
articolo 9, comma 4, sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e
la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l’alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri
di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Art.
9
(Elenco
regionale allevatori di api regine)
2. La Direzione regionale competente in
materia di agricoltura, d’intesa con quella competente in materia di salute,
istituisce un elenco degli allevatori di api regine di Apis
mellifera ligustica spinola
al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico
delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in
purezza del patrimonio apistico regionale, l’elenco dovrà includere, in altra
sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o
artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.
3. Per la tenuta dell’elenco si applicano
le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.
Art.
10
(Zone
di rispetto)
1. Al fine di tutelare e promuovere il
mantenimento in purezza del patrimonio genetico di Apis
mellifera ligustica spinola
e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può
costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di
apicoltori iscritti all’elenco di cui all’art. 9 e alle stazioni di
fecondazione da essi allestite.
2. Le modalità per l’istituzione delle
zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui
all’articolo 17.
Art.
11
(Uso
di fitofarmaci)
1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli
stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su
vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di
impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all’apicoltura
l’indispensabile attività pronuba delle api.
2. I trattamenti fitosanitari sono altresì
vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni;
in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente
effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali
vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori
di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più
le api.
3. Ogni moria di api per sospetto caso di
avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il
tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio
fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti
necessari a individuarne le cause.
4. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione
regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di
accertamento delle morie da apicidi.
5. Con la deliberazione di cui al comma 4,
la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo
di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti
alle api e agli altri insetti pronubi.
Art.
12
(Risorse
nettarifere)
1. La Direzione regionale competente in
materia di agricoltura d’intesa con quella dell’ambiente, sentiti gli Organismi
di rappresentanza degli apicoltori di cui all’articolo 3 e le Amministrazioni
delle aree protette se interessate, redige le mappe nettarifere e le mappe di
dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
2. La Regione, al fine di tutelare e
sviluppare le cultivar di essenze nettarifere, incentiva l’inserimento di
specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e
ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei
progetti di sviluppo di colture officinali.
3. Gli enti pubblici, ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 313/2004, agevolano la dislocazione
degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con
priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della
Regione Abruzzo.
Art.
13
(Indennità
compensative)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004, può prevedere specifiche
indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o
svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono
concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con
modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art.
14
(Norme
igienico-sanitarie)
1. L’apicoltura è considerata produzione
primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni
sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.
2. La Giunta regionale attua in via
amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e
delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni,
relativamente alla registrazione degli operatori.
Art.
15
(Piano
apistico regionale)
1. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al
Documento programmatico per il settore apistico di cui all’articolo 5 della
legge n. 313 del 2004, previa concertazione con le associazioni degli
apicoltori di cui all’art. 3, approva il piano apistico regionale per
sviluppare il settore dell’apicoltura.
2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato
sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro
venti giorni dall’assegnazione.
3. Il Piano apistico regionale, di durata
triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l’orientamento europeo e
nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell’intero comparto apistico
attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione
dell’apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del
patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualità del miele e degli
altri prodotti dell’apicoltura, nel rispetto delle normative
igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.
4. La Giunta regionale, nei limiti dello
stanziamento iscritto nell’apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di
previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e
l’attuazione del Piano.
Art.
16
(Finanziamenti
a favore dell’apicoltura)
1. Per la realizzazione di iniziative a
favore dell’apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di
apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche
in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività
nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. I criteri e le modalità per
l’assegnazione degli aiuti, l’erogazione degli stessi, la rendicontazione, il
monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui
all’articolo 15.
Art.
17
(Regolamento
di attuazione)
1. Con il Regolamento di attuazione, da
adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalità per il trattamento degli
apiari in stato di abbandono di cui all’articolo 2, comma 5, lett. f).
b) le modalità per lo svolgimento della
pratica del nomadismo di cui all’articolo 7;
c) le modalità per l’istituzione
dell’elenco di cui all’articolo 9;
d) modalità per l’istituzione delle zone
di rispetto per l’allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i
confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti
utili per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 10;
e) ogni altra disposizione necessaria a
dare attuazione alla presente legge.
Art.
18
(Sanzioni
amministrative)
1. L'inosservanza delle disposizioni di
cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per
territorio.
2. L'inosservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150,00 a euro 300,00.
3. L'inosservanza del disposizioni di cui
all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 a euro 300,00.
4. Ai trasgressori delle disposizioni di
cui all’articolo 11, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL
competente per territorio.
5. L’inosservanza delle disposizioni di
cui all’art. 7 comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 300,00 a euro 500,00.
6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni
di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all’espletamento delle attività
connesse alla tutela e valorizzazione dell’apicoltura.
Art.
19
(Vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo
sull’osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono
esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per
territorio; le forze dell’ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla
corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei
soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di
illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi
vigenti.
Art.
20
(Abrogazioni)
1. E’ abrogato il comma 2, dell’articolo
15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 “Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000
(art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge
finanziaria regionale”.
Art.
21
(Norma
finanziaria)
1. Il Piano apistico di cui all’articolo
15 trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22
ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM).
2. Per l’anno 2013 il presente capo non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Per gli anni successivi al 2013 gli
oneri derivanti dall’applicazione del presente capo sono determinati con legge
di bilancio, ai sensi della l.r. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo).
CAPO
II
Ulteriori
disposizioni normative
Art.
22
(Modifica
alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)
1. Il comma 7, dell'articolo 17, della
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" è sostituito dal seguente:
“7. La competente Direzione della Giunta
regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli
aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell’importo di euro
650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad
utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00,
per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati
sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi
a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con
draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo
individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei
predetti natanti causata dalle problematiche dell’insabbiamento dei fondali
portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino
d’equipaggio delle stesse Unità nell’arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e
il 31/5/2013.".
Art.
23
(Modifiche
alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6)
1. Il comma 1, dell'articolo 3 bis, della
legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo
sviluppo dell’agricoltura e della pesca in Abruzzo" è sostituito dal
seguente:
“1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà
dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle
operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di
€ 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l’adozione di misure urgenti e
necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore
a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità
abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al
31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di
maggiore sicurezza.”
2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 bis,
della l.r. 11 marzo 2013, n. 6 è inserito il seguente comma:
“1bis. Per favorire il
nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle
attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un
contributo di € 20.000,00 a favore della Società Cooperativa “Nuovo progresso
società cooperativa” con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la
Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il
rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”.)”.
Art.
24
(Abrogazione
della L.R. 5 giugno 2013, n. 13)
1. La legge regionale 5 giugno 2013, n. 13
recante “Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R.
10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'art. 3-bis, della
L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti
per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"” è abrogata.
Art.
25
(Intervento
straordinario in favore dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo)
1. Al fine di salvaguardare le attività
svolte dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo, la Regione concede
alla medesima Associazione per l’anno 2013 un contributo straordinario pari a
Euro 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività relative all’anno 2011.
2. All’intervento di spesa di cui al
presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello
stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 – 102400, denominato
“Contributi regionali all’Associazione Regionale allevatori d’Abruzzo per le
attività connesse al miglioramento genetico del bestiame”, del bilancio del
corrente esercizio finanziario.
Art.
26
(Modifiche
alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12)
1. L’articolo 7, della L.R.
28 maggio 2013, n. 12 recante “Modifiche all'art. 7 della L.R.
n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n.
10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n.
41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela
del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR
e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione
territoriale IPA Adriatico” è sostituito dal seguente:
“Art.
7
(Contributo
straordinario all’Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI)
1. Al fine di sopperire a parte delle
passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province,
all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno
2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro
50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di € 500.000,00 iscritto sul
capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato "Contributo al CIAPI per
spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle
province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione
professionale e servizi all'impiego - L.R. 2 novembre
1994, n. 74" e con lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto sul capitolo di
spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 – 51609.1 denominato
"Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di
funzionamento.”.
2. Dopo l’articolo 7, della L.R. 12/2013 è inserito il seguente articolo:
“Art.
7 bis
(Interventi
straordinari in favore dei centri di ricerca regionali)
1. Al fine di salvaguardare le attività e
i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo
concede un contributo straordinario per l’anno 2013 di Euro 715.000,00 per il
finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad
erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in
modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel
corso dell’esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per Euro 400.000,00
a favore del COTIR, Euro 280.000,00 a favore del CRAB ed Euro 35.000,00 a
favore del CRIVEA.”.
Art.
27
(Sostituzione
della tabella di cui all’allegato 3 alla L.R. 2/2013)
1. La tabella di cui all’“Allegato 3”,
dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del
bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013” è sostituita dalla tabella denominata “Allegato 3” della
presente legge.
Art.
28
(Variazione
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3,
recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio
pluriennale 2013-2015” sono apportate le modifiche, in termini di competenza e
di cassa, riportate nel “Prospetto A” di variazione allegato alla presente
legge.
Art.
29
(Modifiche
agli articoli 15 ter e 15 quater
della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143)
1. All’articolo 15 ter,
comma 6, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e
delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) le parole
“entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013”.
2. All’articolo 15 quater,
comma 3, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole “entro il termine
perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni
dall’insediamento.”
3. All’articolo 15 quater,
comma 7, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole “entro il termine
perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni
dall’insediamento.”
Art.
30
(Disposizioni
straordinarie per i progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge
Regionale 18.05.2000, n. 95)
1. Per l’esercizio finanziario 2013, la
maggiore assegnazione, pari ad €143.008,28, riconosciuta in favore della
Regione Abruzzo per l’annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del “Fondo
regionale della montagna per gli interventi speciali” di cui all’articolo 5,
della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone
montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per
la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31.01.1994, n. 97, è destinata al
finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge Regionale
18.05.2000, n. 95.
Art.
31
(Modifiche
alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68)
1. Al comma 5, dell'articolo 21, della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, recante "Disposizioni di
adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013. Modifiche
alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei
conti.", le parole del secondo periodo "dell'adozione" sono sostituite
dalle parole "della presentazione".
CAPO
III
Disposizioni
finali
Art.
32
(Entrata
in Vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.
La presente legge
regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Seguono
allegati