IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

CAPO I

Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo, ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.

2.         La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:

a)         alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;

b)         al riconoscimento del ruolo dell’ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;

c)         al riconoscimento dell’importanza fondamentale dell’attività di impollinazione naturale per la conservazione dell’ambiente e degli ecosistemi naturali;

d)         alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (Apis mellifera ligustica spinola) con particolare riferimento agli ecotipi locali;

e)         alla promozione attraverso l’ape delle attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3.         La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:

a)         disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese;

b)         tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell’apicoltura abruzzese;

c)         favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;

d)         migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea;

e)         diversificare e incrementare i redditi nell’ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all’ambiente e al sociale;

f)          incentivare l’insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico.

4.         La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all’innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all’apicoltura.

5.         La Regione, per le finalità di cui al comma 1, d’intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attività agricole e per migliore la qualità e la quantità delle produzioni.

Art. 2

(Definizioni)

1.         Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004.

2.         In particolare, si intende per:

a)         apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

b)         imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

c)         apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, esercitando l'attività a titolo principale;

d)         arnia: il contenitore per api;

e)         alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;

f)          apiario: un insieme unitario di alveari;

g)         postazione: il sito di un apiario;

h)         nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

3.         Con il termine di “apicoltura” si intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4.         Sono considerati prodotti agricoli:

a)         il miele;

b)         la cera d’api;

c)         la pappa reale o gelatina reale;

d)         il polline;

e)         il propoli;

f)          il veleno d’api;

g)         le api e le api regine;

h)         l’idromele e l’aceto di miele.

5.         Per quanto non espressamente previsto dalla legge n. 313 del 2004, ai fini della presente legge si intende per:

a)         favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b)         famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

c)         nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;

d)         apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;

e)         apiario nomade: l’apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell’anno;

f)          apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l’alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 17.

Art. 3

(Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori)

1.         La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all’anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.

2.         La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’istituzione dell’elenco di cui al comma 1.

3.         Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell’apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell’amministrazione regionale  della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

4.         Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 4

(Commissione apistica regionale)

1.         È istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.

2.         La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

a)         Assessore regionale all’Agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b)         Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;

c)         Assessore regionale all’Ambiente o suo delegato;

d)         il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

e)         il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

f)          un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g)         tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all’art. 3;

h)         un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla legge regionale 8 maggio 2012 n. 19 (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale”);

i)          un esperto in materia apistica delle facoltà di agraria e medicina veterinaria;

j)          un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

3.         La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4.         La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.

 

Art. 5

(Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)

1.         I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14.

2.         Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell’articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l’attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui al all’art. 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3.         La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.

Art. 6

(Distanze minime per gli apiari)

1.         Nell’ubicazione degli apiari, l’apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell’articolo 8 della legge n. 313 del 2004.

Art. 7

(Disciplina del nomadismo)

1.         La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all’agricoltura, all’ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l’impollinazione a mezzo delle api.

2.         La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell’ambito del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Art. 8

(Alimentazione delle famiglie di api)

1.         Ai sensi della legge n. 313/2004, articolo 9, comma 4, sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Art. 9

(Elenco regionale allevatori di api regine)

2.         La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d’intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di Apis mellifera ligustica spinola al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l’elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.

3.         Per la tenuta dell’elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Art. 10

(Zone di rispetto)

1.         Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di Apis mellifera ligustica spinola e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all’elenco di cui all’art. 9 e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2.         Le modalità per l’istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Art. 11

(Uso di fitofarmaci)

1.         Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all’apicoltura l’indispensabile attività pronuba delle api.

2.         I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

3.         Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4.         La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

5.         Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 12

(Risorse nettarifere)

1.         La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d’intesa con quella dell’ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all’articolo 3 e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.

2.         La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere, incentiva l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

3.         Gli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 313/2004, agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.

Art. 13

(Indennità compensative)

1.         La Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004, può prevedere specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.

2.         Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

(Norme igienico-sanitarie)

1.         L’apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.

2.         La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.

Art. 15

(Piano apistico regionale)

1.         La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al Documento programmatico per il settore apistico di cui all’articolo 5 della legge n. 313 del 2004, previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all’art. 3, approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell’apicoltura.

2.         Il Piano di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall’assegnazione.

3.         Il Piano apistico regionale, di durata triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l’orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell’intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione dell’apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.

4.         La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell’apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e l’attuazione del Piano.

Art. 16

(Finanziamenti a favore dell’apicoltura)

1.         Per la realizzazione di iniziative a favore dell’apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2.         I criteri e le modalità per l’assegnazione degli aiuti, l’erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all’articolo 15.

Art. 17

(Regolamento di attuazione)

1.         Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a)         le modalità per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all’articolo 2, comma 5, lett. f).

b)         le modalità per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all’articolo 7;

c)         le modalità per l’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 9;

d)         modalità per l’istituzione delle zone di rispetto per l’allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 10;

e)         ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

Art. 18

(Sanzioni amministrative)

1.         L'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

2.         L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

3.         L'inosservanza del disposizioni di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

4.         Ai trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

5.         L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

6.         Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all’espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dell’apicoltura.

Art. 19

(Vigilanza)

1.         Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell’ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.

Art. 20

(Abrogazioni)

1.         E’ abrogato il comma 2, dell’articolo 15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale”.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1.         Il Piano apistico di cui all’articolo 15 trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

2.         Per l’anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3.         Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall’applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della l.r. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

CAPO II

Ulteriori disposizioni normative

Art. 22

(Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)

1.         Il comma 7, dell'articolo 17, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" è sostituito dal seguente:

“7.       La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell’importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell’insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d’equipaggio delle stesse Unità nell’arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013.".

Art. 23

(Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6)

1.         Il comma 1, dell'articolo 3 bis, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca in Abruzzo" è sostituito dal seguente:

“1.       Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l’adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza.”

2.         Dopo il comma 1, dell'articolo 3 bis, della l.r. 11 marzo 2013, n. 6 è inserito il seguente comma:

“1bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Società Cooperativa “Nuovo progresso società cooperativa” con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”.)”.

Art. 24

(Abrogazione della L.R. 5 giugno 2013, n. 13)

1.         La legge regionale 5 giugno 2013, n. 13 recante “Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'art. 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"” è abrogata.

Art. 25

(Intervento straordinario in favore dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo)

1.         Al fine di salvaguardare le attività svolte dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo, la Regione concede alla medesima Associazione per l’anno 2013 un contributo straordinario pari a Euro 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative all’anno 2011.

2.         All’intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 – 102400, denominato “Contributi regionali all’Associazione Regionale allevatori d’Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame”, del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Art. 26

(Modifiche alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12)

1.         L’articolo 7, della L.R. 28 maggio 2013, n. 12 recante “Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico” è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Contributo straordinario all’Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI)

1.         Al fine di sopperire a parte delle passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province, all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno 2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro 50.000,00.

2.         Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di € 500.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2 novembre 1994, n. 74" e con lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 – 51609.1 denominato "Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento.”.

2.         Dopo l’articolo 7, della L.R. 12/2013 è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis

(Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali)

1.         Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l’anno 2013 di Euro 715.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.

2.         La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel corso dell’esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per Euro 400.000,00 a favore del COTIR, Euro 280.000,00 a favore del CRAB ed Euro 35.000,00 a favore del CRIVEA.”.

Art. 27

(Sostituzione della tabella di cui all’allegato 3 alla L.R. 2/2013)

1.         La tabella di cui all’“Allegato 3”, dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013” è sostituita dalla tabella denominata “Allegato 3” della presente legge.

Art. 28

(Variazione al bilancio di previsione 2013)

1.         Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015” sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel “Prospetto A” di variazione allegato alla presente legge.

Art. 29

(Modifiche agli articoli 15 ter e 15 quater della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143)

1.         All’articolo 15 ter, comma 6, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) le parole “entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013”.

2.         All’articolo 15 quater, comma 3, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole “entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dall’insediamento.”

3.         All’articolo 15 quater, comma 7, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole “entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dall’insediamento.”

Art. 30

(Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95)

1.         Per l’esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad €143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l’annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” di cui all’articolo 5, della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31.01.1994, n. 97, è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95.

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68)

1.         Al comma 5, dell'articolo 21, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, recante "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.", le parole del secondo periodo "dell'adozione" sono sostituite dalle parole "della presentazione".

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 32

(Entrata in Vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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