IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.         La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonché la promozione di nuove forme di ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalità diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.

2.         Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalità diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata “albergo diffuso”.

Art. 2

(Definizione di albergo diffuso)

1.         Si definisce “albergo diffuso” la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della popolazione originariamente residente, caratterizzata da unità abitative e da stabili con servizi comuni, quali l’ufficio di ricevimento e portineria, le sale di uso comune, l’eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono dislocati in più stabili separati, purché ubicati all’interno del perimetro del borgo o centro storico.

2.         Le unità abitative sono adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.

3.         Gli  stabili con i servizi e le unità abitative di un albergo diffuso possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo diffuso.

4.         L’albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale e può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

Art. 3

(Interventi ed attività ammessi)

1.         Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l’albergo diffuso devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente attraverso l’impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all’interno del borgo.

2.         Per le finalità di cui al comma 1, l’albergo diffuso è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell’identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo.

3.         L’albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.

4.         In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l’albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell’obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all’articolo 7 può disciplinare deroghe ai paramentri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti,  in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 4

(Elementi caratterizzanti la localizzazione dell’albergo diffuso)

1.         Il contesto in cui è situato l’albergo diffuso è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:

a)         manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo,  sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale o contadina;

b)         presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;

c)         presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali.

2.         I progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo esemplificativo, l’organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici.

Art. 5

(Politiche di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi)

1.         La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici per la visibilità che il modello abruzzese di ospitalità diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:

a)         valorizzare, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;

b)         promuovere l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;

c)         animare il soggiorno del turista attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualità anche legati alle tradizioni locali.

Art. 6

(Procedure)

1.         Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 “Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”, in quanto compatibili.

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1.         Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo dell’albergo diffuso che specifica, tra l’altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro storico ed al borgo antico, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

Art. 8

(Modifica all’art. 5 della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49)

1.         Alla lettera a), del comma 5, dell’articolo 5, della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica all’articolo 85 della legge regionale n. 15/2004 ″Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)″) sono aggiunte, in fine, le parole ″ricettività di tipo albergo diffuso″.

Art. 9

(Clausola di neutralità finanziaria)

1.         Dall’applicazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

 

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

 

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Segue allegato

Testo coordinato