IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. La Regione Abruzzo garantisce il
miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo
degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche
abbandonati o parzialmente spopolati, nonché la promozione di nuove forme di
ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici,
ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il
modello abruzzese di ospitalità diffusa rivolto ad una domanda interessata a
soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello
abruzzese di ospitalità diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina
della struttura ricettiva denominata “albergo diffuso”.
Art.
2
(Definizione
di albergo diffuso)
1. Si definisce “albergo diffuso” la
struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi
antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto
di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della
popolazione originariamente residente, caratterizzata da unità abitative e da
stabili con servizi comuni, quali l’ufficio di ricevimento e portineria, le
sale di uso comune, l’eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono
dislocati in più stabili separati, purché ubicati all’interno del perimetro del
borgo o centro storico.
2. Le unità abitative sono adibite a
camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.
3. Gli
stabili con i servizi e le unità abitative di un albergo diffuso possono
essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la
gestione unitaria dell’albergo diffuso.
4. L’albergo diffuso assicura i requisiti
minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale
e può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.
Art.
3
(Interventi
ed attività ammessi)
1. Gli interventi di recupero e restauro
conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l’albergo diffuso
devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto
urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico,
architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente
attraverso l’impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare
il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e
consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all’interno del
borgo.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l’albergo diffuso è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso
dell’identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della
cultura artigianale o agropastorale del luogo.
3. L’albergo diffuso è compatibile con la
destinazione urbanistica turistico-ricettiva e
residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.
4. In ragione della particolarità e della
valenza del contesto architettonico ove l’albergo diffuso è localizzato, che
deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell’obiettivo strategico volto ad
assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il
regolamento di cui all’articolo 7 può disciplinare deroghe ai paramentri urbanistico-edilizi,
quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del
restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie
abitative storiche.
Art.
4
(Elementi
caratterizzanti la localizzazione dell’albergo diffuso)
1. Il contesto in cui è situato l’albergo
diffuso è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e
della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del
proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:
a) manifestazioni ricorrenti a carattere
religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni,
rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale
o contadina;
b) presenza di strutture espositive legate
alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva
locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;
c) presenza di attività commerciali,
artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni
produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita
al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche,
alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra
cucina regionale e prodotti locali.
2. I progetti relativi alla realizzazione di
alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che
documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura
suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le
iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della
storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo
esemplificativo, l’organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a
carattere culturale-religioso, percorsi
enogastronomici.
Art.
5
(Politiche
di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi)
1. La Regione, al fine di favorire ritorni
occupazionali ed economici per la visibilità che il modello abruzzese di
ospitalità diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione
e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volontà
collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del
patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:
a) valorizzare, tramite la chiusura
permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla
circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il
trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche,
il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei
materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare
dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;
b) promuovere l'esistenza di un punto di
informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di
guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e
informativa;
c) animare il soggiorno del turista
attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o
all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualità anche legati alle
tradizioni locali.
Art.
6
(Procedure)
1. Le procedure inerenti la
regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla legge
regionale 26 gennaio 1993, n. 11 “Strutture ricettive e stabilimenti balneari:
prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”, in
quanto compatibili.
Art.
7
(Regolamento
attuativo)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento
attuativo dell’albergo diffuso che specifica, tra l’altro, le modalità e le
caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro
storico ed al borgo antico, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è
insediato.
Art.
8
(Modifica
all’art. 5 della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49)
1. Alla lettera a), del comma 5,
dell’articolo 5, della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l’attuazione
dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106 e modifica all’articolo 85 della legge regionale n.
15/2004 ″Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2004)″) sono aggiunte, in fine, le parole ″ricettività di tipo
albergo diffuso″.
Art.
9
(Clausola
di neutralità finanziaria)
1. Dall’applicazione della presente legge
non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
regionale.
Art.
10
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
La presente legge sarà
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo
L'Aquila, addì 9 agosto
2013
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
Segue
allegato