IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del
D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed
integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed
utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi
d’n Abruzzo ;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della
misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito
nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per
la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del
patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di
Pescara in data 29.04.2013 prot. n. RA/110556 ,
la Ditta PERNA Danilo , ha chiesto
il rinnovo delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Cugnoli
(PE) appartenente al Tratturo L’ Aquila – Foggia , rilasciate con atti n. DH7/180 e
DH31/154 del 04.03.2008 e
25.04.2011 scadute il 31.10.2012 ;
VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125871 del 15.05.2013 con la
quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda
tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli
della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo resi con note n.
8406/9636 e 7794 datate 22.11.2004 e 21.09.2007 ;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art.
5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i
perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da
strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le
concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a
favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei
Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A.
di Pescara n. RA/125871 del 15.05.2013 , attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l’obbligo del concessionario di
corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente
concessione ;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente Determinazione ;
CONSIDERATO che l’ area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione Dirigenziale
è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2012 per uso di oliveto e diritto non
esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato “ a favore del Sig. PERNA danilo
nato a Pescara il 15.05.1970 ed ivi
residente in Via Cesura 58 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 819 circa
della zona del Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli
(PE) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero 242/a , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 136,45 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di
Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125871 del 15.05.2013 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Pescara
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/125871 del 15.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita