IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei rifiuti, intende realizzare interventi per la bonifica dei siti inquinati, ai fini della conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche dei suoli e delle altre matrici ambientali coinvolte;

RICHIAMATA la decisione della Commissione Europea n. CC12007IT162PO001 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007 – 2013;

RICHIAMATA la DGR n. 1191 del 29.11.2007 che ha adottato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR) in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema di gestione del Programma, i Referenti dei diversi Asse;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR4/052 del 16.05.2012, avente per oggetto: «DGR n. 1191 del 29.11.2007 - DGR n. 27 del 16.01.2012 - Programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV“Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati”. Schema di convenzione per la concessione di contributi ai Comuni»;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE“Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati”, che ha sostituito, a partire dal 17 febbraio 2012,la precedente normativa di cui alla Direttiva 85/377/CEE;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G. del 10.05.2002;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II e Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati” ed in particolare l’art. 8 dell’All. 2 del Disciplinare tecnico per l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati, commi 8 e 9;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATA la DGR n. 1529 del 27.12.2006 e s.m.i., avente ad oggetto: “D. Lgs. 03.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1”; recepita con modifiche dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

RICHIAMATA la DD n. DN3/015 del 01.02.2007, avente per oggetto: “D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante: D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento – Approvazione - Pubblicazione allegati”, pubblicata nel BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007, disciplinare costituito da n. 7 articoli e n. 5 Allegati tecnici, di seguito indicati:

-          Allegato tecnico 1 - Siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

-          Allegato tecnico 2 - Siti industriali dismessi;

-          Allegato tecnico 3 - Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale, contenente l’Appendice A (comprendente l’Appendice 1, l’Appendice 2 e l’Appendice 3;

-          Allegato tecnico 4 - Altri siti;

-          Allegato tecnico 5 - Anagrafe dei siti contaminati), contenente l’Appendice B;

VISTO in particolare, l’Appendice A dell’Allegato tecnico n. 3 alla DD n. DN3/015 del 01.02.2007, avente per oggetto il “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale”, relativo alle aree interessate dalla presenza di siti industriali dismessi, aree interessate da discariche RU dismesse ed aree interessate da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 257 del 19.03.2007, avente per oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 E s.m.i. -Norme in materia ambientale – Titolo V – Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”;

RICHIAMATA la DGR n. 777 del 11.10.2010 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento»;

RICHIAMATO il comma 7 dell’Allegato Tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 e s.m.i. (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

RICHIAMATO  l’art. 9, comma 3 dell’All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i. recante: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” che,indica i requisiti e la procedura per la validazione delle indagini di qualità ambientale effettuate da soggetto obbligato, di cui al comma 2 dello stesso articolo;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico” nella quale, in particolare, si stabilisce al punto 5 del dispositivo che: “... [omissis]... i Comuni interessati sono tenuti ad avviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, le fasi procedimentali, successive alla esecuzione delle indagini preliminari, previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC nelle matrici ambientali e, quindi, non si renda necessario l’effettuazione delle indagini preliminari stesse”;

VISTA la nota trasmessa dalla Comunità Montana “Aventino – Medio Sangro Abruzzo – Zona Q” in data 24.11.2007 con prot. n. 2335, acquisita dal SGR in data 29.11.2007 al prot. n. DN3/24918, con la quale si trasmette il documento denominato “Rapporto d’indagine preliminare are”Fonte Canale” cod. ARTA VS210018” ai sensi della DGR 1529/06 e D.D. n. DN3/054 del 20.04.2007;

RICHIAMATA la D.D. n. 025 del 24.02.2011, avente per oggetto: «D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 – D.G.R. n. 777 del 11.10.2010avente per oggetto: « D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento». Sito di discarica nel Comune di PENNADOMO (CH) in località “Fonte Canale”, individuato con codice ARTA VS210018. Approvazione dei risultati del Piano di Caratterizzazione»;

VISTO il documento: “Progetto di Bonifica dell’area di discarica R.S.U. – loc. “Fonte Canale” – Cod. VS210018”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH) in data 30.03.2011, prot. n. 758/VI/5/8/1/aed acquisito agli atti del SGR in data 05.04.2011 prot. n. RA/76334, costituito da n. 02 elaborati, come di seguito riportati:

-          Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

-          Relazione tecnica;

VISTA la nota della Geologia & Ambiente del 20.04.2011, acquisita dal SGR in data 27.04.2011 al prot. n. RA/92567 con la quale il tecnico incaricato dal Comune di Pennadomo trasmette le integrazioni al Progetto di Bonifica di cui sopra, come di seguito riportati:

-          Tav. 1 “Stato di fatto”;

-          Tav. 2 “Sistemazione finale”;

VISTA la nota della Geologia & Ambiente del 13.05.2011, acquisita dal SGR in data 2719.05.2011 al prot. n. RA/109512 con la quale il tecnico incaricato dal Comune di Pennadomo trasmette l’ integrazione al Progetto di Bonifica di cui sopra, denominato “Relazione di fattibilità ambientale”;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, ha provveduto a convocare ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 45/07 e s.m.i. e legge n. 241/1990 e s.m.i., un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Distretto territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota prot. n. RA/103759 del 12.05.2011;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi in conferenza dei servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 31.05.2011 agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, in base al quale…[omissis]…si rinvia alla D.D. le eventuali prescrizioni da prevedere a seguito del rilascio del definitivo parere della Provincia di Chieti e del Dirigente dell’ARTA. [ribadendo] che il progetto esecutivo deve essere approvato dal Comune, che deve nel contempo avviare le procedure di VA”;

PRESO ATTO del parere tecnico ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, trasmesso con nota del 24.06.2011 prot. n. 3545 ed acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti in data 04.07.2011 al prot. n. RA/139700, con il quale si dichiara che, per poter esprimere il parere tecnico di competenza è necessario integrare il progetto in esame con i seguenti adempimenti ed i  relativi documenti:

-          monitoraggio delle acque di falda post-rimozione sorgente primaria (rifiuti), prevedendo una soluzione per il risanamento delle acque sotterranee (bonifica) qualora si dovesse constatare il perdurare della contaminazione;

-          relazione riguardante tutte le attività di rimozione dei rifiuti (destinazione dello stesso, autorizzazioni dell’impianto al conferimento, etc.);

-          certificazione dell’origine del materiale che si intende utilizzare per il ripristino del versante (si ritiene necessario ribadire che tale materiale deve presentare conformità dei parametri chimico ambientali per la destinazione prevista e che le caratteristiche geotecniche devono essere tali da garantire la stabilità del versante che verrà a costituirsi), nonché la verifica di stabilità del versante;

ritenendosi necessario inoltre, per gli interventi previsti nel Progetto in esame, richiedere il parere della competente Autorità di Bacino;

VISTO il documento attestante la trasmissione, compiuta mezzo fax in data 29.08.2012, del verbale della Conferenza dei Servizi del 31.05.2011 alla Provincia di Chieti, con la quale il SGR richiedeva di trasmettere il proprio parere di competenza ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., relativamente al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente di cui il documento: “Progetto di Bonifica dell’area di discarica R.S.U. – loc. “Fonte Canale” – Cod. VS210018”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH) in data 30.03.2011, prot. n. 758/VI/5/8/1/aed acquisito agli atti del SGR in data 05.04.2011 prot. n. RA/76334 e successive integrazioni;

RICHIAMATO l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.in base al quale: “omissis .. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso, si ritiene acquisito l’assenso della Provincia di Chieti, parere richiesto dal SGR in data 29.08.2012, come da documento attestante la trasmissione, compiuta mezzo fax, in merito al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente di cui il documento: “Progetto di Bonifica dell’area di discarica R.S.U. – loc. “Fonte Canale” – Cod. VS210018”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH) in data 30.03.2011, prot. n. 758/VI/5/8/1/aed acquisito agli atti del SGR in data 05.04.2011 prot. n. RA/76334 e successive integrazioni;

VISTO il successivo documento avente per oggetto: “Trasmissione progetto esecutivo di bonifica/messa in sicurezza permanente dell’area di discarica in loc. “Fonte Canale” Pennadomo (CH)”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH) con nota prot. n. 2323 del 13.09.2011, acquisito dal SGR in data 20.09.2011 al prot. n. RA/191485, nel quale è ricompresa la Delibera di Giunta Municipale n. 049/2011 avente per oggetto: “Ex discarica in località Fonte Canale – Progetto di bonifica. Importo complessivo € 646.066,65. Approvazione Progetto Esecutivo”, nel quale sono contenuti i seguenti elaborati:

-          Relazione tecnica (comprendente gli elaborati

-          Tav. 1 “Stato di fatto”;

-          Tav. 2 “Sistemazione finale”; sopra citati);

-          Capitolato speciale d’appalto;

-          Relazione di fattibilità ambientale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi in conferenza dei servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 25.10.2011, convocata dal SGR con nota del 30.09.2011, prot. n. RA/200101, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, con la prescrizione di attribuire come codice dei rifiuti urbani indifferenziati prenda il “CER 200399” (rifiuti urbani non specificati altrimenti) anziché il “191302”;

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche europee, del 27.06.2011 prot.n. DCPC 4284 P-4.22.23, avente per oggetto: “P.I. 2003/2077 Discariche illegali in Italia. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 26.04.2007 nella Causa C-135/05”, acquisita dal SGR al prot.n. 136359/RA del 29.06.2011;

VISTA la nota prot.n. 0002899-U del 26.02.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di Sviluppo, agli atti del SGR, avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modiche, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”;

VISTA la nota prot. n. 1433 del 04.02.2010 della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea Bruxelles, agli atti del SGR,  avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modiche, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”;

CONSIDERATO altresì,che il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), ha provveduto a richiedere al MATTM, con propria nota mail del 12.09.2011, agli atti del SGR, un apposito quesito in materia di applicazione delle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA/VA) ai progetti di bonifica delle discariche dismesse;

PRESO ATTO della nota prot. DVA – 2011 – 0025870 del 13.10.2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), acquisita dal SGR al prot. n. RA/214720 del 19.11.2011, avente per oggetto: Applicabilità della Direttiva 85/337/CEE alle bonifiche dismesse. Riscontro mail del 12 settembre 2011” con la quale la Direzione Generale per le valutazioni ambientali ha indicato la procedura di V.I.A. per gli interventi effettuati nelle discariche con potenzialità >100.000 mc. e quella di assoggettabilità (V.A) per gli interventi che riguardano le discariche con potenzialità < 100.000 mc;

RITENUTO di richiedere pertanto al Comune in cui è ubicato il sito di discarica dismessa, in relazione alle caratteristiche degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica, l’attivazione della procedura VIA, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;

RICHIAMATA la DGR 22.03.2002, n. 119 avente per oggetto: “L.R. n. 11/1999, comma 6), art. 46 - Approvazione dei criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" e s.m.i.,pubblicata nel B.U.R.A. 14 giugno 2002, n. 73 Speciale, che ha individuato a livello regionale gli organismi competenti e definito le linee guida per l’effettuazione delle procedure di VIA/VA;

RICHIAMATA la nota prot. n. 1953 del 12.09.2012, acquisita dal SGR in data 19.09.2012 al prot. n. RA/208261 con la quale il Comune di Pennadomo (CH) ha trasmesso copia del Progetto esecutivo di bonifica/ messa in sicurezza permanente, ai fini dell’avvio della procedura di valutazione di assoggettabilità (V.A.) del progetto definitivo di della ex-discarica comunale  sita in loc. “Fonte Canale” (Sch. ARTA VS210018);

VISTA la nota del 09.04.2013, prot. n. 1978/BNVIA trasmessa dallo Sportello Regionale Ambientale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, con la quale si esprime ilil parere favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A., del Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d’impatto ambientale (CCR – VIA), con giudizio n. 2187 del 02.04.2013, alla condizione di assicurare la piena stabilità del versante attualmente in frana, anche per mezzo di interventi di messa in sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, consistenti nella delocalizzazione dei rifiuti, previa autorizzazione dell’Autorità di Bacino competente e profilando il versante in conclusione;

RICHIAMATA la nota del 05.04.2013, prot. n. RA/92025 con la qual il SGR trasmette all’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro, il verbale della C.d.S. del 25.10.2011 e richiede il parere di competenza sul Progetto in esame;

PRESO ATTO del parere positivo di competenza, espresso dall’Autorità di Bacino di cui sopra con nota del 28.03.2013, prot. n. RA/85828, al Progetto esecutivo di Bonifica/messa in sicurezza permanente della ex-discarica comunale  sita in loc. “Fonte Canale” (Sch. ARTA VS210018);

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta dal Comune di Pennadomo (CH), non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI

-          il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-          la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1.         di APPROVARE il progetto di bonifica della discarica pubblica dismessa, ubicata in località “Fonte Canale” nel Comune di PENNADOMO (CH), codice ARTA VS210018, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali elencati di seguito:

-          Relazione tecnica (comprendente gli elaborati

-          Tav. 1 “Stato di fatto”;

-          Tav. 2 “Sistemazione finale”; sopra citati);

-          Capitolato speciale d’appalto;

-          Relazione di fattibilità ambientale;

2.         di AUTORIZZARE il Comune di Pennadomo (CH) alla realizzazione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica pubblica dismessa di cui al punto 1), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 45/07 e s.m.i., DGR n. 1529 del 27.12.2006 e DGR n. 777 del 11.10.2010;

3.         di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto2) è concessa nei limiti temporali massimi definiti dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo di bonifica approvato dal Comune di Pennadomo (CH) ed in relazione alla convenzione di cui alla D.D. n. DR4/052 del 16.05.2012;

4.         di OBBLIGARE il Comune di Pennadomo (CH)a prestare, prima dell’avvio dei lavori di bonifica della discarica pubblica dismessa, adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/07 e s.m.i.;

5.         di FARE SALVI eventuali ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6.         di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 2) è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

7.         di STABILIRE che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi; 

8.         di REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di Pennadomo (CH);

9.         di INVIARE il presente atto alla Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, all’AUSL di Lanciano-Vasto-Chieti, all’Autorità dei Bacini di rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro;

10.       di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco GERARDINI