IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Regione
Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale
attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di
settore ed in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei
rifiuti, intende realizzare interventi per la bonifica dei siti inquinati, ai
fini della conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e
biologiche dei suoli e delle altre matrici ambientali coinvolte;
RICHIAMATA la decisione
della Commissione Europea n. CC12007IT162PO001 del 17.08.2007 che ha adottato
il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007 – 2013;
RICHIAMATA la DGR n.
1191 del 29.11.2007 che ha adottato lo Strumento di Attuazione Regionale (SAR)
in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema
di gestione del Programma, i Referenti dei diversi Asse;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale n. DR4/052 del 16.05.2012, avente per oggetto: «DGR
n. 1191 del 29.11.2007 - DGR n. 27 del 16.01.2012 - Programma POR FESR Abruzzo
2007 – 2013 ASSE IV“Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti
contaminati”. Schema di convenzione per la concessione di contributi ai
Comuni»;
VISTA la Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTA la Direttiva n.
2011/92/UE“Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati”, che
ha sostituito, a partire dal 17 febbraio 2012,la precedente normativa di cui
alla Direttiva 85/377/CEE;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario
n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei
rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n.
102, S.G. del 10.05.2002;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II e
Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;
VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazz.
Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti
contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”
ed in particolare l’art. 8 dell’All. 2 del Disciplinare tecnico per
l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati, commi 8 e 9;
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia
ambientale)”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;
RICHIAMATA la DGR n.
1529 del 27.12.2006 e s.m.i., avente ad oggetto: “D. Lgs. 03.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. –
art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare
tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1”; recepita con
modifiche dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
RICHIAMATA la DD n.
DN3/015 del 01.02.2007, avente per oggetto: “D.G.R.
n. 1529 del 27.12.2006 recante: D.Lgs 3.04.2006, n.
152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.
- art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare
tecnico per la gestione e l’aggiornamento – Approvazione - Pubblicazione
allegati”, pubblicata nel BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007, disciplinare
costituito da n. 7 articoli e n. 5 Allegati tecnici, di seguito indicati:
- Allegato tecnico 1 - Siti di
discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
- Allegato tecnico 2 - Siti industriali
dismessi;
- Allegato tecnico 3 - Programma
regionale di intervento sui siti a rischio potenziale, contenente l’Appendice A
(comprendente l’Appendice 1, l’Appendice 2 e l’Appendice 3;
- Allegato tecnico 4 - Altri siti;
- Allegato tecnico 5 - Anagrafe dei siti
contaminati), contenente l’Appendice B;
VISTO in particolare,
l’Appendice A dell’Allegato tecnico n. 3 alla DD n. DN3/015 del 01.02.2007,
avente per oggetto il “Programma regionale di intervento sui siti a rischio
potenziale”, relativo alle aree interessate dalla presenza di siti industriali
dismessi, aree interessate da discariche RU dismesse ed aree interessate da
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
RICHIAMATA la DGR n.
257 del 19.03.2007, avente per oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152 E s.m.i. -Norme in materia ambientale – Titolo V
– Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”;
RICHIAMATA la DGR n.
777 del 11.10.2010 avente per oggetto: «D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett.
a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A
dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati -
Aggiornamento»;
RICHIAMATO il comma 7
dell’Allegato Tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 e s.m.i.
(siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di
rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… il
Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure
operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 3 dell’All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i. recante: “Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti – Disciplinare tecnico per la gestione e
l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” che,indica i requisiti e la
procedura per la validazione delle indagini di qualità ambientale effettuate da
soggetto obbligato, di cui al comma 2 dello stesso articolo;
RICHIAMATA la D.D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.
- art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico
per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al
disciplinare tecnico” nella quale, in particolare, si stabilisce al punto 5 del
dispositivo che: “... [omissis]... i Comuni interessati sono tenuti ad avviare,
entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, le
fasi procedimentali, successive alla esecuzione delle indagini preliminari,
previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, nel caso
in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento
delle CSC nelle matrici ambientali e, quindi, non si renda necessario
l’effettuazione delle indagini preliminari stesse”;
VISTA la nota trasmessa
dalla Comunità Montana “Aventino – Medio Sangro
Abruzzo – Zona Q” in data 24.11.2007 con prot. n.
2335, acquisita dal SGR in data 29.11.2007 al prot.
n. DN3/24918, con la quale si trasmette il documento denominato “Rapporto
d’indagine preliminare are”Fonte Canale” cod. ARTA VS210018” ai sensi della DGR
1529/06 e D.D. n. DN3/054 del 20.04.2007;
RICHIAMATA la D.D. n. 025 del 24.02.2011, avente per oggetto: «D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
- D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 – D.G.R.
n. 777 del 11.10.2010avente per oggetto: « D.Lgs.
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett.
a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A
dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati -
Aggiornamento». Sito di discarica nel Comune di PENNADOMO (CH) in località
“Fonte Canale”, individuato con codice ARTA VS210018. Approvazione dei
risultati del Piano di Caratterizzazione»;
VISTO il documento:
“Progetto di Bonifica dell’area di discarica R.S.U. –
loc. “Fonte Canale” – Cod. VS210018”, inviato dal Comune di Pennadomo
(CH) in data 30.03.2011, prot. n. 758/VI/5/8/1/aed acquisito agli atti
del SGR in data 05.04.2011 prot. n. RA/76334,
costituito da n. 02 elaborati, come di seguito riportati:
- Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici;
- Relazione tecnica;
VISTA la nota della
Geologia & Ambiente del 20.04.2011, acquisita dal SGR in data 27.04.2011 al
prot. n. RA/92567 con la quale il tecnico incaricato
dal Comune di Pennadomo trasmette le integrazioni al
Progetto di Bonifica di cui sopra, come di seguito riportati:
- Tav. 1 “Stato di fatto”;
- Tav. 2 “Sistemazione finale”;
VISTA la nota della
Geologia & Ambiente del 13.05.2011, acquisita dal SGR in data 2719.05.2011
al prot. n. RA/109512 con la quale il tecnico
incaricato dal Comune di Pennadomo trasmette l’
integrazione al Progetto di Bonifica di cui sopra, denominato “Relazione di
fattibilità ambientale”;
CONSIDERATO che il
Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, ha provveduto a convocare ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
L.R. 45/07 e s.m.i. e legge
n. 241/1990 e s.m.i., un’apposita conferenza dei
servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Distretto
territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota prot. n. RA/103759 del 12.05.2011;
PRESO ATTO dei pareri
favorevoli espressi in conferenza dei servizi da parte degli Enti presenti,
come da verbale della riunione del 31.05.2011 agli atti del Servizio Gestione
Rifiuti - Attività Tecniche, in base al quale…[omissis]…si rinvia alla D.D. le eventuali
prescrizioni da prevedere a seguito del rilascio del definitivo parere della
Provincia di Chieti e del Dirigente dell’ARTA. [ribadendo] che il progetto
esecutivo deve essere approvato dal Comune, che deve nel contempo avviare le
procedure di VA”;
PRESO ATTO del parere
tecnico ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, trasmesso con nota del
24.06.2011 prot. n. 3545 ed acquisito dal Servizio
Gestione Rifiuti in data 04.07.2011 al prot. n.
RA/139700, con il quale si dichiara che, per poter esprimere il parere tecnico
di competenza è necessario integrare il progetto in esame con i seguenti
adempimenti ed i relativi documenti:
- monitoraggio delle acque di falda
post-rimozione sorgente primaria (rifiuti), prevedendo una soluzione per il
risanamento delle acque sotterranee (bonifica) qualora si dovesse constatare il
perdurare della contaminazione;
- relazione riguardante tutte le
attività di rimozione dei rifiuti (destinazione dello stesso, autorizzazioni
dell’impianto al conferimento, etc.);
- certificazione dell’origine del
materiale che si intende utilizzare per il ripristino del versante (si ritiene
necessario ribadire che tale materiale deve presentare conformità dei parametri
chimico ambientali per la destinazione prevista e che le caratteristiche
geotecniche devono essere tali da garantire la stabilità del versante che verrà
a costituirsi), nonché la verifica di stabilità del versante;
ritenendosi necessario
inoltre, per gli interventi previsti nel Progetto in esame, richiedere il
parere della competente Autorità di Bacino;
VISTO il documento
attestante la trasmissione, compiuta mezzo fax in data 29.08.2012, del verbale
della Conferenza dei Servizi del 31.05.2011 alla Provincia di Chieti, con la
quale il SGR richiedeva di trasmettere il proprio parere di competenza ai sensi
della L. 241/90 e s.m.i., relativamente al progetto
di bonifica/messa in sicurezza permanente di cui il documento: “Progetto di Bonifica
dell’area di discarica R.S.U. – loc. “Fonte Canale” –
Cod. VS210018”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH)
in data 30.03.2011, prot. n. 758/VI/5/8/1/aed acquisito agli atti del SGR in data 05.04.2011 prot. n. RA/76334 e successive integrazioni;
RICHIAMATO l’art.
14-ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.in base al
quale: “omissis .. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e
alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la
volontà dell'amministrazione rappresentata.”;
CONSIDERATO che ai
sensi dello stesso, si ritiene acquisito l’assenso della Provincia di Chieti,
parere richiesto dal SGR in data 29.08.2012, come da documento attestante la
trasmissione, compiuta mezzo fax, in merito al progetto di bonifica/messa in
sicurezza permanente di cui il documento: “Progetto di Bonifica dell’area di
discarica R.S.U. – loc. “Fonte Canale” – Cod.
VS210018”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH) in
data 30.03.2011, prot. n. 758/VI/5/8/1/aed acquisito agli atti del SGR in data 05.04.2011 prot. n. RA/76334 e successive integrazioni;
VISTO il successivo
documento avente per oggetto: “Trasmissione progetto esecutivo di
bonifica/messa in sicurezza permanente dell’area di discarica in loc. “Fonte
Canale” Pennadomo (CH)”, inviato dal Comune di Pennadomo (CH) con nota prot. n.
2323 del 13.09.2011, acquisito dal SGR in data 20.09.2011 al prot. n. RA/191485, nel quale è ricompresa la Delibera di
Giunta Municipale n. 049/2011 avente per oggetto: “Ex discarica in località
Fonte Canale – Progetto di bonifica. Importo complessivo € 646.066,65.
Approvazione Progetto Esecutivo”, nel quale sono contenuti i seguenti
elaborati:
- Relazione tecnica (comprendente gli
elaborati
- Tav. 1 “Stato di fatto”;
- Tav. 2 “Sistemazione finale”; sopra
citati);
- Capitolato speciale d’appalto;
- Relazione di fattibilità ambientale;
PRESO ATTO dei pareri
favorevoli espressi in conferenza dei servizi da parte degli Enti presenti,
come da verbale della riunione del 25.10.2011, convocata dal SGR con nota del
30.09.2011, prot. n. RA/200101, agli atti del
Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche, con la prescrizione di
attribuire come codice dei rifiuti urbani indifferenziati prenda il “CER
200399” (rifiuti urbani non specificati altrimenti) anziché il “191302”;
RICHIAMATA la DGR n.
790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le
operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei
siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R.
n. 132 del 22.02.2006” e s.m.i.;
PRESO ATTO della nota
della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche europee, del
27.06.2011 prot.n. DCPC 4284 P-4.22.23, avente per
oggetto: “P.I. 2003/2077 Discariche illegali in Italia. Esecuzione della
sentenza della Corte di Giustizia del 26.04.2007 nella Causa C-135/05”,
acquisita dal SGR al prot.n. 136359/RA del
29.06.2011;
VISTA la nota prot.n. 0002899-U del 26.02.2010 del Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di Sviluppo, agli atti del
SGR, avente per oggetto: “Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio
del 27 giugno 1985 e successive modiche, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al recupero
delle discariche – implicazioni per il cofinanziamento da parte del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione”;
VISTA la nota prot. n. 1433 del 04.02.2010 della Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea Bruxelles, agli atti del SGR, avente per oggetto: “Applicazione della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modiche,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, al recupero delle discariche – implicazioni per il
cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di
coesione”;
CONSIDERATO altresì,che
il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), ha provveduto a richiedere al MATTM, con
propria nota mail del 12.09.2011, agli atti del SGR, un apposito quesito in
materia di applicazione delle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale
(VIA/VA) ai progetti di bonifica delle discariche dismesse;
PRESO ATTO della nota prot. DVA – 2011 – 0025870 del 13.10.2011 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), acquisita dal
SGR al prot. n. RA/214720 del 19.11.2011, avente per
oggetto: Applicabilità della Direttiva 85/337/CEE alle bonifiche dismesse.
Riscontro mail del 12 settembre 2011” con la quale la Direzione Generale per le
valutazioni ambientali ha indicato la procedura di V.I.A.
per gli interventi effettuati nelle discariche con potenzialità >100.000 mc. e quella di assoggettabilità (V.A)
per gli interventi che riguardano le discariche con potenzialità < 100.000 mc;
RITENUTO di richiedere
pertanto al Comune in cui è ubicato il sito di discarica dismessa, in relazione
alle caratteristiche degli interventi previsti dal progetto operativo di
bonifica, l’attivazione della procedura VIA, ai sensi delle disposizioni
nazionali e regionali vigenti;
RICHIAMATA la DGR
22.03.2002, n. 119 avente per oggetto: “L.R. n.
11/1999, comma 6), art. 46 - Approvazione dei criteri ed indirizzi in materia
di procedure ambientali" e s.m.i.,pubblicata nel
B.U.R.A. 14 giugno 2002, n. 73 Speciale, che ha
individuato a livello regionale gli organismi competenti e definito le linee
guida per l’effettuazione delle procedure di VIA/VA;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1953 del 12.09.2012, acquisita dal SGR in data
19.09.2012 al prot. n. RA/208261 con la quale il
Comune di Pennadomo (CH) ha trasmesso copia del
Progetto esecutivo di bonifica/ messa in sicurezza permanente, ai fini
dell’avvio della procedura di valutazione di assoggettabilità (V.A.) del progetto definitivo di della ex-discarica
comunale sita in loc. “Fonte Canale” (Sch. ARTA VS210018);
VISTA la nota del
09.04.2013, prot. n. 1978/BNVIA trasmessa dallo
Sportello Regionale Ambientale della Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione
Ambientale, con la quale si esprime ilil parere
favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A., del
Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d’impatto ambientale
(CCR – VIA), con giudizio n. 2187 del 02.04.2013, alla condizione di assicurare
la piena stabilità del versante attualmente in frana, anche per mezzo di
interventi di messa in sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, consistenti
nella delocalizzazione dei rifiuti, previa autorizzazione dell’Autorità di
Bacino competente e profilando il versante in conclusione;
RICHIAMATA la nota del
05.04.2013, prot. n. RA/92025 con la qual il SGR
trasmette all’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del
Bacino Interregionale del fiume Sangro, il verbale
della C.d.S. del 25.10.2011 e richiede il parere di competenza sul Progetto in
esame;
PRESO ATTO del parere
positivo di competenza, espresso dall’Autorità di Bacino di cui sopra con nota
del 28.03.2013, prot. n. RA/85828, al Progetto
esecutivo di Bonifica/messa in sicurezza permanente della ex-discarica
comunale sita in loc. “Fonte Canale” (Sch. ARTA VS210018);
CONSIDERATO che
dall’esame della documentazione prodotta dal Comune di Pennadomo
(CH), non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in
oggetto;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la legge
07.08.1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTI
- il D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
- la L.R.
45/07 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte,
1. di APPROVARE il progetto di bonifica
della discarica pubblica dismessa, ubicata in località “Fonte Canale” nel
Comune di PENNADOMO (CH), codice ARTA VS210018, in conformità agli elaborati
tecnici e progettuali elencati di seguito:
- Relazione tecnica (comprendente gli
elaborati
- Tav. 1 “Stato di fatto”;
- Tav. 2 “Sistemazione finale”; sopra
citati);
- Capitolato speciale d’appalto;
- Relazione di fattibilità ambientale;
2. di AUTORIZZARE il Comune di Pennadomo (CH) alla realizzazione dei lavori di
bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica pubblica dismessa di cui
al punto 1), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 45/07 e s.m.i., DGR n. 1529 del 27.12.2006 e DGR n. 777 del
11.10.2010;
3. di STABILIRE che l’autorizzazione di
cui al punto2) è concessa nei limiti temporali massimi definiti dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo di bonifica
approvato dal Comune di Pennadomo (CH) ed in
relazione alla convenzione di cui alla D.D. n.
DR4/052 del 16.05.2012;
4. di OBBLIGARE il Comune di Pennadomo (CH)a prestare, prima dell’avvio dei lavori di
bonifica della discarica pubblica dismessa, adeguate garanzie finanziarie ai
sensi della DGR n. 790/07 e s.m.i.;
5. di FARE SALVI eventuali ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia,
sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. di STABILIRE che l’autorizzazione di
cui al punto 2) è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o
dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge,
delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
7. di STABILIRE che per quanto non
espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta
salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi;
8. di REDIGERE il presente atto in n. 2
originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune
di Pennadomo (CH);
9. di INVIARE il presente atto alla
Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto
Provinciale di Chieti, all’AUSL di Lanciano-Vasto-Chieti,
all’Autorità dei Bacini di rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino
Interregionale del fiume Sangro;
10. di DISPORRE la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per
esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco GERARDINI