IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977
n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO
l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore
Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle
concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA
la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio”;
VISTA
la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35
del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio
armentizio”;
VISTO
il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;
VISTO
il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge
1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete
dei Tratturi d’Abruzzo;
VISTA
la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei
canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge
01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento
recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed
indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o
del patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO
che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Chieti in data 21.01.2013 prot. n. RA/17406,
la Ditta LAMALETTO Gino, ha chiesto il
rinnovo della concessione
precaria di suolo tratturale in Comune di Bucchianico
(CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n.
1970 del 08.04.1992 scaduto il 31.10.1996;
VISTA
la nota del S.I.P.A. di Chieti n.
RA/73890 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare
concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo reso con nota n. 3265
datata 03.12.1984;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5,
prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i
perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da
strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora
i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;
RITENUTO
che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890
del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando
l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità
indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza
della presente concessione;
RITENUTO
di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente
Determinazione;
CONSIDERATO che l’area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione
Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto
D. Lgs. 42/2004;
VISTO
l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2013 per uso di seminativo arborato (mq. 1.470) e vigneto (mq. 14.000) “
a favore del Sig. LAMALETTO Gino nato a
Giuliano Teatino (CH) il 28.12.1948 ed ivi residente in Via S. Rocco 246, a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5), della superficie di mq. 15.470 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 36, la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai
sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 106,55;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di
Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73890 del 15.03.2013, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Chieti,
in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare
all’attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890
del 15.03.2013 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA