IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977
n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO
l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore
Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle
concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA
la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio”;
VISTA
la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35
del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio
armentizio”;
VISTO
il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;
VISTA
la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei
canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge
01.12.1981 n. 692;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento
recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed
indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o
del patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO
che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Sulmona
e Castel Di Sangro in data 09.03.2010 prot. n.
RA/43101, la Ditta CIANCANELLI Annarita e Giovanna, ha chiesto la concessione precaria in sanatoria di suolo tratturale in Comune di
Raiano (AQ);
VISTA
la nota del S.I.P.A. di L’Aquila n.
RA/77707 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare
concessione;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 15.01.2004 avente per oggetto:
LL.RR. 35/86 e 134/98 “ Trasferimento dei Fondi Tratturali
al patrimonio del Comune di Raiano (AQ);
RITENUTO
che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione, atteso che la
ditta in parola ha provveduto a saldare i canoni pregressi, che la stessa resta subordinata
all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A.
di L’Aquila n. RA/77707 del 20.0.2013,
attribuendo ad essa decorrenza 1980/1981;
RITENUTO
di dover procedere alla pubblicazione
sul B.U.R.A. della presente Determinazione;
VISTO
l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo con decorrenza 1980/1981
sino al 09.03.2010 della concessione precaria di suolo tratturale,
per uso di fabbricato cat. C/6 “ a favore delle Sig re CIANCANELLI
Annarita e Giovanna nate a Raiano (AQ) rispettivamente il 30.05.1954 e 19.04.1962 e residenti a CORFINIO (AQ) in Via Tiburtina Valeria 70 e
Raiano (AQ) in Via Cannuccia, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5),
della zona del Tratturo Celano –
Foggia in Comune di Raiano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle
concessioni con il numero 61 Sub 3 e sub
4 4 del Fg.
11;
2. di dare atto che la ditta medesima ha
provveduto a saldare i canoni pregressi
per la complessiva somma di €. 3.640,00,
ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258
di cui in premessa;
3. l’anzidetta somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla
Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4. di dare mandato al S.I.P.A.
l’Aquila di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013, per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013
da parte del concessionario;
6. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammessa ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita