IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della  L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 09.03.2010 prot. n. RA/43101, la Ditta CIANCANELLI Annarita e Giovanna, ha chiesto la  concessione precaria in sanatoria di suolo tratturale in Comune di  Raiano (AQ);

VISTA la nota del S.I.P.A. di L’Aquila  n. RA/77707 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione;

VISTA   la Determinazione Dirigenziale  n. 17 del 15.01.2004 avente per oggetto: LL.RR. 35/86 e 134/98 “ Trasferimento dei Fondi Tratturali al patrimonio del Comune di Raiano (AQ);

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione, atteso che la ditta in parola ha provveduto a saldare i canoni pregressi,  che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare  allegato alla nota del  S.I.P.A. di L’Aquila  n. RA/77707 del 20.0.2013, attribuendo ad essa decorrenza 1980/1981;

RITENUTO di  dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

VISTO l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1.         Il rinnovo con decorrenza 1980/1981 sino al 09.03.2010 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di fabbricato cat. C/6  “ a favore delle   Sig re CIANCANELLI Annarita e Giovanna nate a Raiano (AQ) rispettivamente  il 30.05.1954 e  19.04.1962 e residenti a  CORFINIO (AQ) in Via Tiburtina Valeria 70 e Raiano (AQ) in Via Cannuccia, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),   della zona del Tratturo  Celano – Foggia  in Comune di Raiano (AQ)  distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il  numero 61 Sub 3 e sub 4 4  del Fg. 11;

2.         di dare atto che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni  pregressi per la complessiva somma di €. 3.640,00,  ai sensi D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 di cui in premessa;

3.         l’anzidetta somma è stata versata  sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.         di dare mandato al S.I.P.A. l’Aquila  di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/77707 del  20.03.2013, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5.         la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013 da parte del concessionario;

6.         di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7.         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammessa ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita