IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R.
06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R.
29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio”;
VISTA la L.R.
17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio
armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002, n. 137;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi
d’Abruzzo;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981
n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per
la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del
patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 24.04.2013 prot.
n. RA/108552, la Ditta CIACCHERA Giovanni, ha chiesto il rinnovo della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Castiglione a Casauria (PE)
appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH7/57 del 29.01.2008
scaduto il 31.10.2012;
VISTA la nota del
S.I.P.A. di Pescara n. RA/114680 del
03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e
parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo
reso con nota n. 1656 datata 20.03.1998;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5,
prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i
perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da
strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le
concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a
favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei
Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/114680 del 03.05.2013, attribuendo ad essa
decorrenza 01.11.2012 fermo restando l’obbligo del concessionario di
corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente
concessione;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;
CONSIDERATO che l’area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione Dirigenziale
è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2012
per uso di colture erbacee, struttura di servizio, portico e terrazzo
coperto inclusa gradinata “ a favore del
Sig. CIACCHERA Giovanni nato in Australia il 16.08.1958 e residente a
Castiglione A Casauria. (PE) in Via S. Clemente 26, a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq. 630 circa della zona
del Tratturo Centurelle - Montesecco
in Comune di Castiglione A Casauria
(PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 638 del Fg.
8, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 130,81;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Pescara
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n.
RA/114680 del 03.05.2013, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento
nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.
90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/114680 del 03.05.2013 da parte
del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA