IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977
n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO
l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore
Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle
concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA
la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio”;
VISTA
la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35
del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio
armentizio”;
VISTO
il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;
VISTO
il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge
1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete
dei Tratturi d’Abruzzo;
VISTA
la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei
canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge
01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento
recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed
indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o
del patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO
che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 22.04.2013 prot.
n. RA/106027, la Ditta MARIANI CARDARELLA Gilda, ha chiesto il rinnovo della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Corvara (PE) appartenente al
Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH7/977 del 04.12.2007
scaduto il 31.10.2012;
VISTA
la nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/114667 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica
positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di
disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell’Abruzzo reso con nota
n. 3265 datata 03.12.1984;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5,
prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i
perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da
strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le
concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a
favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei
Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;
RITENUTO
che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/114667 del 03.05.2013, attribuendo ad essa
decorrenza 01.11.2012 fermo restando l’obbligo del concessionario di
corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente
concessione;
RITENUTO
di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente
Determinazione;
CONSIDERATO
che l’area interessata dalla concessione di cui alla presente
Determinazione Dirigenziale è sottoposta
direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs.
42/2004;
VISTO
l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2012
per uso di colture erbacee “ a
favore della Sig.ra MARIANI CARDARELLA Gilda nata a Corvara (PE) il 13.10.1936 e residente a San Valentino In
A.C. (PE) in Via Trovigliano 86, a corpo e non a
misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),
della superficie di mq. 420 circa della
zona del Tratturo L’Aquila _ Foggia in Comune di Corvara (PE)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero
23/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82
di cui in premessa, ammonta ad
euro €. 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Pescara
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n.
RA/114667 del 03.05.2013, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/114667 del 03.05.2013 da parte
del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA