IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del
D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed
integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed
utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002 , n. 137;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi
d’Abruzzo;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della
misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito
nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni
integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per
la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del
patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’ UTA di Ortona e
di Lanciano in data 18.02.2011 prot. n. 255, la Ditta
IEZZI Maria Teresa, ha chiesto il
rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro
(CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto D.G.R n. 3110 del 29.04.1982 intestato a Iezzi Giulio – rinunciatario;
VISTA la nota dell’ UTA
di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del
15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita ,
completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e
parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo
reso con nota n. 1289 datata 02.03.2009;
EVIDENZIATO che la
sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali
ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di
frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al
patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero
nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra
venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell‘UTA i Ortona e di
Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 , attribuendo ad essa
decorrenza 01.11.2012 fermo restando l’obbligo del concessionario di
corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente
concessione;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente
Determinazione;
CONSIDERATO che l’area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle
norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘01.11.2012 per uso di seminativo , ortaggi , rimessa
agricola e diritto non esclusivo all’ utilizzo della strada in terreno
battuto “ a favore della Sig.ra IEZZI Maria Teresa nata a
Torino Di Sangro (CH) il 16.05.1964 ed ivi
residente in C/da Collen Termine 103 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.640
circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro
(CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 9/b e
10 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 178,51;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato
alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte
le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 ,
in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. la esecutività della presente concessione
è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita