IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV -  Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 777 del 11.10.2010 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento»;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/06 del 17.04.2009, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati  -  Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Sito ex-discarica in località “Piano Castello” e “Dietro Cimitero” nel Comune di FOSSACESIA (CH), individuato rispettivamente con codice ARTA CH221801 e CH231801. Approvazione dei Piani di Caratterizzazione” ;

VISTO il documento relativo ai risultati della Caratterizzazione, trasmesso dal Comune di FOSSACESIA (CH) con nota del 14.12.2012 prot. n. 15422 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data  20.12.2012 prot. n. RA/293815;

PRESO ATTO delparere tecnico trasmesso dall’ARTA – Distretto Provinciale di Chieti con nota del 14.12.2012 prot. n. 15422 ed  acquisito ed acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti in sede di Conferenza dei Servizi del 28.02.2013, come da relativo verbale;

PRESO ATTO delparere della Conferenza dei Servizi del 28.02.2013, convocata con nota del S.G.R. del 08.02.2013, prot. n. RA/38307, di cui al relativo verbale, in base al quale si evince come l’ARTA - come da relazione tecnica costituente parte integrante del verbale della Conferenza - abbia rilevato che il punto relativo alla contaminazione riscontrata sia esterno al sito in esame, ritenendo quindi estraneo il sito in esame alla contaminazione riscontrata, ritenendo non necessaria la redazione dell’Analisi di Rischio sanitaria ed Ambientale sito-specifica per lo stesso e rendendosi necessaria l’attivazione della Provincia di Chieti, territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 244 e 245 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO altresì che nella Conferenza dei servizi di cui sopra, in osservanza di quanto prescritto dall’ARTA nella relazione tecnica ivi presentata, sia stato richiesto di effettuare un monitoraggio chimico-ambientale della durata di un anno con cadenza quadrimestrale, secondo quanto le modalità indicate nella relazione tecnica di cui sopra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 6 ed 8 dell’All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., un sito permane nell’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati fintanto che non venga accertato il superamento dei limiti delle concentrazioni Soglia di Rischio e che venga altresì escluso anche dall’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati  con provvedimento della Regione, qualora esso non superi dette concentrazioni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTO ilD. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di ESCLUDERE ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 242, ed ai sensi dell’art. 3, commi 6 ed 8 dell’All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito ex discarica RU ubicato in località “Piano Castello” Scheda ARTA CH221801, dall’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati;

2.         di STABILIRE che per il sito in esame sia eseguito da parte del Comune di FOSSACESIA (CH), un monitoraggio chimico – ambientale delle acque di falda, in corrispondenza dei punti esterni della stessa, al fine di verificare l’andamento delle concentrazioni dei parametri finora monitorati, integrando la ricerca con gli idrocarburi alifatici clorurati, cancerogeni e non cancerogeni, con cadenza quadrimestrale per la  durata di un anno, i cui risultati saranno trasmessi agli Enti di competenza (Provincia di Chieti, ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, ARTA - Distretto Provinciale di Chieti);

3.         di REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di FOSSACESIA (CH);

4.         di INVIARE il presente atto alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, all’ARTA – Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo, per quanto di propria competenza;

5.         di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE

Dott. Franco Gerardini