IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV
- Titolo V “Bonifica di siti
contaminati”, art. 242, comma 2;
VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti
contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. –
art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare
tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 777 del 11.10.2010 avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
- art. 55, comma 2, lett. a) - D.G.R. n. 1529 del
27.12.2006 - Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. "Anagrafe regionale
dei siti contaminati - Aggiornamento»;
RICHIAMATA la D.D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.
- art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare
tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al
disciplinare tecnico”;
RICHIAMATA la D.D. n. DN3/06 del 17.04.2009, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R.
19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006
avente per oggetto: «D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti
contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e
l’aggiornamento». Sito ex-discarica in località “Piano Castello” e “Dietro
Cimitero” nel Comune di FOSSACESIA (CH), individuato rispettivamente con codice
ARTA CH221801 e CH231801. Approvazione dei Piani di Caratterizzazione” ;
VISTO il documento
relativo ai risultati della Caratterizzazione, trasmesso dal Comune di
FOSSACESIA (CH) con nota del 14.12.2012 prot. n.
15422 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 20.12.2012 prot. n.
RA/293815;
PRESO ATTO delparere tecnico trasmesso dall’ARTA – Distretto
Provinciale di Chieti con nota del 14.12.2012 prot.
n. 15422 ed acquisito ed acquisito dal
Servizio Gestione Rifiuti in sede di Conferenza dei Servizi del 28.02.2013,
come da relativo verbale;
PRESO ATTO delparere della Conferenza dei Servizi del 28.02.2013,
convocata con nota del S.G.R. del 08.02.2013, prot. n. RA/38307, di cui al relativo verbale, in base al
quale si evince come l’ARTA - come da relazione tecnica costituente parte
integrante del verbale della Conferenza - abbia rilevato che il punto relativo
alla contaminazione riscontrata sia esterno al sito in esame, ritenendo quindi
estraneo il sito in esame alla contaminazione riscontrata, ritenendo non
necessaria la redazione dell’Analisi di Rischio sanitaria ed Ambientale
sito-specifica per lo stesso e rendendosi necessaria l’attivazione della
Provincia di Chieti, territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 244 e 245 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
PRESO ATTO altresì che
nella Conferenza dei servizi di cui sopra, in osservanza di quanto prescritto
dall’ARTA nella relazione tecnica ivi presentata, sia stato richiesto di
effettuare un monitoraggio chimico-ambientale della durata di un anno con
cadenza quadrimestrale, secondo quanto le modalità indicate nella relazione
tecnica di cui sopra;
CONSIDERATO che, ai
sensi dell’art. 3, commi 6 ed 8 dell’All. 2 alla L.R.
45/07 e s.m.i., un sito permane nell’anagrafe dei
siti potenzialmente contaminati fintanto che non venga accertato il superamento
dei limiti delle concentrazioni Soglia di Rischio e che venga altresì escluso
anche dall’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati con provvedimento della Regione, qualora esso
non superi dette concentrazioni;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTO ilD. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 45/07 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di ESCLUDERE ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
art. 242, ed ai sensi dell’art. 3, commi 6 ed 8 dell’All. 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito ex
discarica RU ubicato in località “Piano Castello” Scheda ARTA CH221801,
dall’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati;
2. di STABILIRE che per il sito in esame
sia eseguito da parte del Comune di FOSSACESIA (CH), un monitoraggio chimico –
ambientale delle acque di falda, in corrispondenza dei punti esterni della
stessa, al fine di verificare l’andamento delle concentrazioni dei parametri
finora monitorati, integrando la ricerca con gli idrocarburi alifatici
clorurati, cancerogeni e non cancerogeni, con cadenza quadrimestrale per
la durata di un anno, i cui risultati
saranno trasmessi agli Enti di competenza (Provincia di Chieti, ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, ARTA - Distretto Provinciale di
Chieti);
3. di REDIGERE il presente atto in n. 2
originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune
di FOSSACESIA (CH);
4. di INVIARE il presente atto alla
Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti,
all’ARTA – Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, al
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo, per
quanto di propria competenza;
5. di DISPORRE la pubblicazione del
presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e, per esteso, sul sito web
della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE
Dott.
Franco Gerardini