LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO che la
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto
dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i
suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna
azione tra cui accordi, contratti di programma e protocolli d’intesa;
CONSIDERATO che la
Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di
collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa
verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste; pertanto
ha inteso raccogliere l’invito per una collaborazione con la Regione Lazio al
fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani
di Roma Capitale creatasi con la chiusura della discarica di Malagrotta;
VISTI gli esiti della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 aprile 2013, in
merito alle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti urbani già
destinati alla discarica di Malagrotta (Roma) che ha
espresso avviso favorevole ad un’intesa da stipularsi tra le regioni Lazio,
Toscana e Abruzzo sulla scorta della disponibilità manifestata dalle Regioni
Toscana e Abruzzo a farsi carico temporaneamente dello smaltimento di parte dei
rifiuti solidi urbani della città di Roma;
VISTAladirettivadelParlamentoeuropeoedelConsigliodell’Unioneeuropea2008/98/Cedel19novembre2008
“Direttivarelativaairifiutiecheabrogaalcunedirettive”,pubblicatasullaGUUEdel22novembre2008,n.L312;
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
CONSIDERATA la
procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021 avviata dalla
Commissione Europea nei confronti dell’Italia ed il successivo deferimento alla
Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla
Direttiva Europea 1999/31/CE;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in
materia ambientale” e s.m.i., in particolare:
- la Parte II^
come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128
“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n.
152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato
il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”;
- la Parte IV^
in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n.
205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”;
VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:
- l’art. 178, comma 1 in base al quale
“La gestione dei
rifiuti e' effettuata
conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione,
di sostenibilita', di proporzionalita',
di responsabilizzazione e di cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni
da cui originano
i rifiuti, nonche'
del principio chi inquina paga. A tale fine la
gestione dei rifiuti e' effettuata
secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita'
tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle
norme vigenti in materia di
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;
- l’art. 182, comma 3 che sancisce il
divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da
quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano”;
- l’art. 182 -bis che dispone che “Lo
smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati
sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i
costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti
del loro trattamento in
ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani indifferenziati
in uno
degli impianti idonei
piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta,
al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita'
di impianti specializzati per
determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le
tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.”;
- l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- l’art. 199 “Piani regionali”;
- l’art. 206 “Accordi, contratti di
programma, incentivi”;
VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.M.
03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie
Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità
dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs.
36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;
VISTA la Direttiva 9
aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A.
n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:
- l’art. 4 “Competenze della Regione”;
- l’art. 28 “Accordi e contratti di
programma, protocolli d’intesa”;
VISTAlaL.R.29.12.2011,n.44
“Disposizioniperl’adempimentodegliobblighidellaRegioneAbruzzoderivantidall’appartenenzadell’Italiaall’UnioneEuropea.Attuazionedelledirettive2008/98/CE,91/676/CE,2008/50CE,2007/2/CE,2006/123/CE“
edelRegolamento(CE)1107/2009.(LeggeComunitariaregionale2011”,
con la quale si è provveduto a recepire la
direttivadelParlamentoeuropeoedelConsigliodell’Unioneeuropea2008/98/Cedel19novembre2008;
CONSIDERATO che la
Regione Lazio con nota e-mail del 12 aprile 2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/98027 del 12.04.2013 ha inoltrato in allegato
alla stessa una richiesta del Ministro dell’Ambiente (Corrado Clini), prot.n 0001403 del 09.04.2013, al Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Vasco Errani), nonché al
Presidente della Regione Abruzzo (Giovanni Chiodi), con la quale si chiede alle
Autorità in indirizzo, in merito alla situazione della gestione dei rifiuti
urbani di Roma Capitale, di dare attuazione all’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
PRESO ATTO a seguito diconsultazione, effettuata per le vie brevi, da parte del
competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo dei seguenti
titolari/gestori degli impianti pubblici di TMB dei rifiuti urbani indifferenziati
(CER 20 03 01), autorizzati ed in esercizio nel territorio regionale:
- ACIAM SpA nel Comune di Aielli (AQ);
- COGESA SpA nel Comune di Sulmona (AQ);
- Consorzio Intercomunale CIVETA nel
Comune di Cupello (CH);
RITENUTO che il SGR ha
provveduto ad escludere dalla consultazione i seguenti titolari di impianti
pubblici di TMB:
- CIRSU SpA nel Comune di Notaresco
(TE);
- Comunità Alto Sangro
e Altopiano delle Cinquemiglia di Castel
di Sangro (AQ);
per i noti problemi di
carattere tecnico-gestionale degli impianti, attualmente esistenti, che hanno
richiesto peraltro l’attivazione di procedure sostitutive da parte della
Regione Abruzzo con la nomina di commissari “ad acta”;
CONSIDERATO che l’AMA
SpA di Roma con nota prot.n. 120/DG/U dell’8.04.2013
ha provveduto a segnalare al Ministro dell’Ambiente l’elenco dei siti
disponibili nelle diverse regioni al conferimento dei rifiuti urbani, tra cui
la DECO SpA con sede Legale Via Salara, 14 bis -
66020 S. Giovanni Teatino (CH), titolare di un impianto di produzione di
Combustibili Solidi Secondari (CSS);
PRESO ATTO della
disponibilità comunicate al Servizio Gestione Rifiuti da parte del COGESA SpA
(nota prot.n. 1139/SM del 12.04.2013), sede legale
Via Vicende, loc.”Noce Mattei” s.n. - 67039 Sulmona
(AQ) e della DECO SpA (e-mail del 12.04.2013) per il conferimento dei rifiuti
urbani indifferenziati CER 20 03 01, nei rispettivi impianti di trattamento
come da Tab. 1:
Tab. 1 – Quadro
generale delle disponibilità per conferimenti rifiuti urbani - CER 200301.
TITOLARE I |
LOCALITA’ SITO |
AUTORIZZAZIONE |
OPERAZIONE |
RIFIUTI CER 20 03 01 - T/g |
PERIODO gg |
COGESA SpA |
Sulmona (Noce Mattei) |
AIA
n. 9/11 del 09.12.2011 |
D
8 |
50 |
30 |
DECO SpA |
Chieti (Casoni) |
AIA
n. 145/146 del 22.10.2009 e s.m.i. |
R3
– R4 – R5 Sub
D8 – D9 |
250 |
30 |
TOTALE |
|
300 |
30 |
ATTESA l’attuale compatibilità dei
quantitativi di RUI (CER 20 03 01) da conferire negli impianti di cui alla Tab.
1 in esercizio nella Regione Abruzzo;
RITENUTO, pertanto necessari
approvare lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per
il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01
prodotti nel territorio di Roma Capitale”, come da Allegato alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
RITENUTO di incaricare
la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione
Rifiuti per l’attuazione delle attività connesse alla gestione del presente
Accordo;
RITENUTO per l’urgenza
sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o
situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nei territorio di Roma
Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di
approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso
parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico
amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì, che
il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione
di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e
riportata in calce al dispositivo del presente atto;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
UDITA la relazione del
Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia – Servizio Gestione Rifiuti;
RICHIAMATAlaleggen.241/90es.m.i.recante
“Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi”;
VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
VISTI
il D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
la L.R.
45/07 e s.m.i.;
la L.R.
17/06;
VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi, espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di APPROVARE lo “Schema di accordo tra
la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero
temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale”, Allegato alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale della stessa;
2. di PREVEDERE considerata l’urgenza, la
decorrenza dell’esecutività del presente provvedimento dalla data di
approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
3. di DEMANDARE al Presidente della Giunta
regionale la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1), avvalendosi della
collaborazione della competente Direzione Affari del Presidente, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione di tutti gli atti necessari
per la sua efficace attuazione;
4. di TRASMETTERE copia del presente
provvedimento al Presidente della Regione Lazio, al COGESA SpA, sede legale Via
Vicende, loc.”Noce Mattei” s.n. - 67039 Sulmona (AQ)
ed alla DECO SpA, sede Legale Via Salara, 14 bis -
66020 S. Giovanni Teatino (CH), per i successivi adempimenti di competenza;
5. di TRASMETTERE copia del presente
provvedimento alle Province di L’Aquila e Chieti, ai competenti Distretti
provinciali dell’ARTA Abruzzo;
6. di DISPORRE la pubblicazione integrale
della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito
web della Regione Abruzzo.
******************************
Il Direttore regionale
dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n.
113 del 27.02.2012
ATTESTA
che il presente
provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo
per il corrente
esercizio finanziario.
IL
DIRETTORE
Arch.
Antonio Sorgi
Segue allegato