LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi, contratti di programma e protocolli d’intesa;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste; pertanto ha inteso raccogliere l’invito per una collaborazione con la Regione Lazio al fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale creatasi con la chiusura della discarica di Malagrotta;

VISTI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 aprile 2013, in merito alle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti urbani già destinati alla discarica di Malagrotta (Roma) che ha espresso avviso favorevole ad un’intesa da stipularsi tra le regioni Lazio, Toscana e Abruzzo sulla scorta della disponibilità manifestata dalle Regioni Toscana e Abruzzo a farsi carico temporaneamente dello smaltimento di parte dei rifiuti solidi urbani della città di Roma;

VISTAladirettivadelParlamentoeuropeoedelConsigliodell’Unioneeuropea2008/98/Cedel19novembre2008 “Direttivarelativaairifiutiecheabrogaalcunedirettive”,pubblicatasullaGUUEdel22novembre2008,n.L312;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

CONSIDERATA la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla Direttiva Europea 1999/31/CE;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-          la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-          la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

 

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

-          l’art. 178, comma 1 in base al quale “La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei rifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di accesso alle informazioni ambientali.”;

-          l’art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

-          l’art. 182 -bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu' vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

-          l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

-          l’art. 199 “Piani regionali”;

-          l’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;  

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-          l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-          l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

VISTAlaL.R.29.12.2011,n.44 “Disposizioniperl’adempimentodegliobblighidellaRegioneAbruzzoderivantidall’appartenenzadell’Italiaall’UnioneEuropea.Attuazionedelledirettive2008/98/CE,91/676/CE,2008/50CE,2007/2/CE,2006/123/CE“ edelRegolamento(CE)1107/2009.(LeggeComunitariaregionale2011”, con la quale si è provveduto a recepire la direttivadelParlamentoeuropeoedelConsigliodell’Unioneeuropea2008/98/Cedel19novembre2008;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota e-mail del 12 aprile 2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/98027 del 12.04.2013 ha inoltrato in allegato alla stessa una richiesta del Ministro dell’Ambiente (Corrado Clini), prot.n 0001403 del 09.04.2013, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Vasco Errani), nonché al Presidente della Regione Abruzzo (Giovanni Chiodi), con la quale si chiede alle Autorità in indirizzo, in merito alla situazione della gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, di dare attuazione all’art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO a seguito diconsultazione, effettuata per le vie brevi, da parte del competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo dei seguenti titolari/gestori degli impianti pubblici di TMB dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01), autorizzati ed in esercizio nel territorio regionale:

-          ACIAM SpA nel Comune di Aielli (AQ);

-          COGESA SpA nel Comune di Sulmona (AQ);

-          Consorzio Intercomunale CIVETA nel Comune di Cupello (CH);

RITENUTO che il SGR ha provveduto ad escludere dalla consultazione i seguenti titolari di impianti pubblici di TMB:

-          CIRSU SpA nel Comune di Notaresco (TE);

-          Comunità Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia di Castel di Sangro (AQ);

per i noti problemi di carattere tecnico-gestionale degli impianti, attualmente esistenti, che hanno richiesto peraltro l’attivazione di procedure sostitutive da parte della Regione Abruzzo con la nomina di commissari “ad acta”;

CONSIDERATO che l’AMA SpA di Roma con nota prot.n. 120/DG/U dell’8.04.2013 ha provveduto a segnalare al Ministro dell’Ambiente l’elenco dei siti disponibili nelle diverse regioni al conferimento dei rifiuti urbani, tra cui la DECO SpA con sede Legale Via Salara, 14 bis - 66020 S. Giovanni Teatino (CH), titolare di un impianto di produzione di Combustibili Solidi Secondari (CSS); 

PRESO ATTO della disponibilità comunicate al Servizio Gestione Rifiuti da parte del COGESA SpA (nota prot.n. 1139/SM del 12.04.2013), sede legale Via Vicende, loc.”Noce Mattei” s.n. - 67039 Sulmona (AQ) e della DECO SpA (e-mail del 12.04.2013) per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01, nei rispettivi impianti di trattamento come da Tab. 1:

Tab. 1 – Quadro generale delle disponibilità per conferimenti rifiuti urbani - CER 200301.

TITOLARE

I

LOCALITA’

SITO

AUTORIZZAZIONE

OPERAZIONE

 

RIFIUTI

CER 20 03 01 - T/g

PERIODO

gg

COGESA SpA

Sulmona

(Noce Mattei)

AIA n. 9/11 del 09.12.2011

D 8

50

30

DECO SpA

Chieti

(Casoni)

AIA n. 145/146 del 22.10.2009 e s.m.i.

R3 – R4 – R5

Sub D8 – D9

250

30

TOTALE

 

300

30

 

 ATTESA l’attuale compatibilità dei quantitativi di RUI (CER 20 03 01) da conferire negli impianti di cui alla Tab. 1 in esercizio nella Regione Abruzzo;

RITENUTO, pertanto necessari approvare lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, come da Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO di incaricare la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione delle attività connesse alla gestione del presente Accordo;

RITENUTO per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nei territorio di Roma Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATAlaleggen.241/90es.m.i.recante “Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi”;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTI

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la L.R. 17/06;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di APPROVARE lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2.         di PREVEDERE considerata l’urgenza, la decorrenza dell’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

3.         di DEMANDARE al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1), avvalendosi della collaborazione della competente Direzione Affari del Presidente, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione di tutti gli atti necessari per la sua efficace attuazione;

4.         di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Lazio, al COGESA SpA, sede legale Via Vicende, loc.”Noce Mattei” s.n. - 67039 Sulmona (AQ) ed alla DECO SpA, sede Legale Via Salara, 14 bis - 66020 S. Giovanni Teatino (CH), per i successivi adempimenti di competenza;

5.         di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Province di L’Aquila e Chieti, ai competenti Distretti provinciali dell’ARTA Abruzzo;  

6.         di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

******************************

Il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 113 del 27.02.2012

ATTESTA

che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo

per il corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE

Arch. Antonio Sorgi

 

Segue  allegato

Schema di accordo