IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI
COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio Dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome
integrata dalle deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la
quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di
rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.
VISTA la deliberazione adottata
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno 2012, di nomina del dott.
Giuseppe Zuccatelli a Sub- commissario per
l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di
affiancare il Commissario per assolvere ai compiti di
programmazione sanitaria.
VISTO, l’art. 19, comma 2,
della Legge 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da
parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria.
VISTO l’art 1 del D.L. n.
158/2012 convertito in L. n. 189/2012 che affida alle Regioni l’organizzazione
dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con
il sociale al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di
presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme
organizzative monoprofessionali denominate
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che condividono in forma
strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della
qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti
analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali,
denominate Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), che erogano, in coerenza
con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l’integrazione dei medici, delle professionalità convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del
sociale a rilevanza sanitaria.
VISTO il comma 1, dell’art. 32
dell’Accordo Collettivo Nazionale per
VISTO il comma 3, dell’art. 32 dell’ ACN PLS del 29 luglio 2009, che affida alle Regioni,
sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra
determinazione, il compito di articolare il livello organizzativo
dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o
distretti, al fine di consentire, nell’ambito di scelta che di norma deve
essere intradistrettuale, una utile pianificazione
delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo di forme
associative.
VISTO che Aree distrettuali, ai
sensi del D.lgs. n. 229/99, devono:
– avere di norma non meno di 60.000
abitanti;
– essere costituite tenendo conto
delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, dei collegamenti viari e della presenza o meno dei mezzi
pubblici di trasporto;
– garantire “alla popolazione
residente servizi e prestazioni di tipo sanitario e di tipo saciale
ad elevata integrazione sanitaria secondo criteri di appropriatezza,
accessibilità ed equità”.
VISTO il comma 5, dell’art. 32
dell’ACN PLS del 29 luglio 2009 che garantisce in ogni ambito territoriale la
presenza di almeno due pediatri.
VISTO il decreto n. 05/2011 del 28 02.2011 con il quale il Commissario ad Acta ha approvato le Linee Giuda per la redazione degli
atti aziendali che nella parte III capitolo 1 stabilisce il limite massimo dei
24 distretti previsti dal citato P.S.R..
VISTI i decreti commissariali
adottati il 26.07. 2012 che hanno validato gli atti aziendali istitutivi
dei nuovi assetti distrettuali secondo le indicazioni contenute nel citato
decreto commissariale n. 05/2011.
VISTO il decreto commissariale
n. 49/2011 riguardante gli indirizzi programmatici regionali per la redazione degli
strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali 2012 -2014 che nella
parte relativa all’intervento n. 15, Cure primarie, prevede che i distretti
sanitari siano coincidenti con gli ambiti territoriali di scelta al fine di
evitare all’interno del distretto, la frammentazione organizzativa dei servizi
sanitari e sociali con possibili ricadute negative nella pianificazione delle
politiche di budget, dell’acceso all’area e dello sviluppo delle forme
associative tra i medici convenzionati.
VISTO il decreto commissariale
n. 45/2012 che ha assegnato alle ASL il termine del 31.12.2012 per programmare
la nuova articolazione territoriale degli ambiti di scelta dei Pediatri di
famiglia secondo quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e nel
citato Decreto commissariale n. 49 /2011.
VISTO che in ottemperanza alle
disposizioni dei citati decreti commissariali le Aziende sanitarie hanno
proposto la rideterminazione degli ambiti territoriali di scelta dei Pediatri
di famiglia con le seguenti deliberazioni ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Deliberazione del Direttore Generale n. 2028 del 6.12.2012; ASL di Lanciano-
Vasto Chieti Deliberazione del Direttore Generale n. 1956 del
19.12.2012; ASL di Pescara Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 30.01.2013
e n. 212
del 26.02.2013; ASL di Teramo Deliberazione del Direttore Generale n. 3
del 7.01.2013.
SENTITO in data 4.03.2013 il
Comitato Permanente Regionale della Pediatria di Libera Scelta sui contenuti
delle citate deliberazioni.
CONSIDERATO che
– l’adozione del presente
provvedimento pone termine ai ritardi della Regione nella individuazione degli
ambiti di scelta previsti dai commi 1 e 3 dell’art. 32 del vigente ACN PLS;
– gli ambiti proposti dalle ASL
rappresentano un potenziamento del diritto di scelta e costituiscono per
l’assistito un ampliamento
della platea dei
soggetti tra i quali scegliere il pediatra di fiducia;
– la nuova configurazione
territoriale prodotta dalle aziende sanitarie assicura la congrua presenza di
pediatri convenzionati necessaria per dar vita alle Unità Complesse di Cure
Primarie previste dal D.L. 158 del 13.09.2012 (c.d. Decreto Balduzzi)
e consente una utile pianificazione delle politiche di budget e dell’accesso
all’area diversamente dalla precedente articolazione territoriale degli ambiti
di scelta, che per le loro ridotte dimensioni ostacolavano la realizzazione
delle forme d’integrazione medica previste nel D.L. n.158/2012;
– l’assistenza pediatrica viene
salvaguardata anche nei comuni di piccole dimensioni in quanto il comma 12,
art. 32 dell’ACN PLS garantisce l’assistenza ambulatoriale in tutti i comuni
dello stesso ambito di scelta ed il comma 11, art. 33 dello stesso ACN consente
all’Azienda di indicare, in sede di pubblicazione degli ambiti carenti, la zona
in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale;
– il pediatra con le modifiche dell’ambito territoriale operate con il
presente atto conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che
vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza
della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei
massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti, ai sensi
del comma 14, art. 32 dell’ACN PLS;
– l’adozione del presente
provvedimento risolve l’annoso problema della mancata organizzazione e
riorganizzazione regionale dei servizi territoriali della medicina
convenzionata configurando un’organizzazione territoriale omogenea entro cui
integrare le attività della pediatria di libera scelta, della medicina generale
e della specialistica ambulatoriale necessaria per realizzare la rete aziendale
delle UCCP previste dal D.L. n. 158/2012;
– i Presidi Territoriali di
Assistenza H24 già configurati dalla Regione Abruzzo con
RITENUTO di approvare
l’articolazione territoriale degli ambiti entro cui esercitare la scelta del
Pediatra di famiglia come specificata nell’Allegato 1 al presente decreto
ritenendo congrue le proposte contenute nelle deliberazioni direttoriali n.
2028 del 6.12.2012 della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila,
n. 1956 del 19.12.2012 della ASL di Lanciano- Vasto-Chieti,
n. 93 del 30.12.2013 e n. 212 del 26.02.2013 della ASL di Pescara, n. 3 del 7.01.2013 della ASL di Teramo.
RITENUTO di stabilire che le
ASL, entro sei mesi dall’adeguamento degli AIR ai contenuti degli ACN fissati
in ottemperanza a quanto disposto all’art. 1 del D.L
n. 158/12 convertito in L. n. 189/2012, devono predisporre il Piano della rete
territoriale delle UCCP/PTA, previsto dal Decreto Commissariale n. 45/2010,
tenendo conto sia del posizionamento di questi punti di erogazione all’interno
di ciascun distretto rispetto al bacino di popolazione afferente, che dei tempi
di percorrenza necessari per il raggiungimento della sede sanitaria da ciascun
comune. Il Piano della rete territoriale deve essere adottato da ciascuna ASL,
prevedendo anche l’organizzazione delle AFT in ambito distrettuale attraverso
l’attivazione di reti informatiche comuni fra medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta nelle more di adozione del nuovo AIR.
RITENUTO in ragione del
carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di procedere all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e della Salute
successivamente alla sua formale adozione.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si
richiamano
– di approvare l’articolazione
territoriale degli ambiti entro cui esercitare la scelta del Pediatra di famiglia come specificata nell’Allegato 1
al presente decreto ritenendo congrue le proposte contenute nelle deliberazioni
direttoriali n. 2028 del 6.12.2012 della ASL di Avezzano-Sulmona-
L’Aquila, n. 1956 del 19.12.2012 della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti,
n. 93 del 30.01.2013 e n. 212 del 26.02.2013 della ASL di Pescara, n. 3 del
7.01.2013 della ASL di Teramo;
– di stabilire che le ASL, entro sei
mesi dall’adeguamento degli AIR ai contenuti degli ACN fissati in ottemperanza
a quanto disposto all’art. 1 del D.L n. 158/12 convertito
in L. n. 189/2012, devono predisporre il Piano della rete territoriale delle
UCCP/PTA, previsto dal Decreto Commissariale n. 45/2010, tenendo conto sia del
posizionamento di questi punti di erogazione all’interno di ciascun distretto
rispetto al bacino di popolazione afferente, che dei tempi di percorrenza
necessari per il raggiungimento della sede sanitaria da ciascun comune. Il Piano della rete territoriale
deve essere adottato da ciascuna ASL, prevedendo anche l’organizzazione delle
AFT in ambito distrettuale attraverso l’attivazione di reti informatiche comuni
fra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle more di
adozione del nuovo AIR;
– di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la
relativa validazione;
– di trasmettere il presente
provvedimento ai Direttori Generali delle ASL per gli adempimenti di
competenza;
– di pubblicare il presente
provvedimento sul BURA.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
Allegato