IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio Dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalle
deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo.
VISTA la deliberazione adottata
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno 2012, di nomina del dott.
Giuseppe Zuccatelli a Sub- commissario per l’attuazione del Piano di rientro
della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario per
assolvere ai compiti di programmazione sanitaria.
VISTO, l’art. 19, comma 2,
della Legge 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da
parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria.
VISTO l’art 1 del D.L. n.
158/2012 convertito in L. n. 189/2012 che affida alle Regioni l’organizzazione
dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con
il sociale al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di
presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme
organizzative monoprofessionali denominate Aggregazioni Funzionali Territoriali
(AFT), che condividono in forma strutturata, obiettivi e percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee
guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative
multiprofessionali, denominate Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), che
erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali
tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle professionalità
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica,
tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.
VISTO il comma 1, dell’art. 33
dell’Accordo Collettivo Nazionale per
VISTO il comma 3, dell’art. 33
dell’ ACN MMG del 29 luglio 2009, che affida alle Regioni, sulla base delle
indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione, il compito
di articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti
territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti, al fine di consentire,
nell’ambito di scelta che di norma deve essere intradistrettuale, una utile
pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello
sviluppo di forme associative.
VISTO che Aree distrettuali, ai
sensi del D.lgs.n. 229/99, devono:
– avere di norma non meno di 60.000 abitanti;
– essere costituite tenendo conto delle caratteristiche
geomorfologiche del territorio, dei collegamenti viari e della presenza o meno dei mezzi
pubblici di trasporto;
– garantire “alla popolazione residente servizi e prestazioni
di tipo sanitario e di tipo saciale ad elevata integrazione sanitaria secondo
criteri di appropriatezza, accessibilità ed equità”.
VISTO il comma 5, dell’art. 33
dell’ACN MMG del 29 luglio 2009 che consente alle Regioni di individuare ambiti
territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore
a 5.000 abitanti.
VISTO il decreto n. 05/2011 del
28 02.2011 con il quale il Commissario ad Acta ha approvato le Linee Giuda per
la redazione degli atti aziendali che nella parte III capitolo 1 stabilisce il
limite massimo dei 24 distretti previsti dal citato P.S.R..
VISTI i decreti commissariali
adottati il 26.07.2012, n.30/2012, n.31/2012, n.32/2012, n.33/2012. che hanno
validato gli atti aziendali istitutivi dei nuovi assetti distrettuali secondo
le indicazioni contenute nel citato decreto commissariale n. 05/2011.
VISTO il decreto commissariale
n. 49/2011 riguardante gli indirizzi programmatici regionali per la redazione
degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali 2012 -2014 che
nella parte relativa all’intervento n. 15, Cure primarie, prevede che i
distretti sanitari siano coincidenti con gli ambiti territoriali di scelta al
fine di evitare all’interno del distretto, la frammentazione organizzativa dei
servizi sanitari e sociali con possibili ricadute negative nella pianificazione
delle politiche di budget, dell’acceso all’area e dello sviluppo delle forme
associative tra i medici convenzionati.
VISTA la deliberazione della
Giunta Regionale n. 132 del 16.02.2000 di rideterminazione degli ambiti
territoriali ai fini della scelta del medico per l’assistenza primaria.
VISTO il decreto commissariale
n. 40/2012 che ha assegnato alle ASL il termine del 31.12.2012 per programmare
la nuova articolazione territoriale degli ambiti di scelta dei medici di
assistenza primaria secondo quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale
2008-2010 e nel citato Decreto commissariale n. 49/2011.
VISTO che in ottemperanza alle
disposizioni dei citati decreti commissariali le Aziende sanitarie hanno
proposto la rideterminazione degli ambiti territoriali di scelta dei medici
assistenza primaria con le seguenti deliberazioni
ASL di
Avezzano-Sulmona-L’Aquila Deliberazione del Direttore Generale n. 2028 del
6.12.2012; ASL di Lanciano- Vasto Chieti Deliberazione del Direttore Generale
n. 1965 del 19.12.2012; ASL di Pescara Deliberazione del Direttore
Generale n. 93
del 30.01.2013 e
n. 212 del 26.02.2013; ASL di Teramo Deliberazione
del Direttore Generale n. 2 del 7.01.2013.
SENTITO in data 19.03.2013 il
Comitato Permanente Regionale della medicina generale sui contenuti delle
citate deliberazioni.
CONSIDERATO che
– l’adozione del presente provvedimento pone termine ai
ritardi della Regione nella individuazione degli ambiti di scelta disciplinati
dal comma 3 dell’art. 33 del vigente ACN MMG che prevede ambiti territoriali
con popolazione mai inferiore a
5.000 diversamente da quanto
precedentemente stabilito con la citata Deliberazione della Giunta regionale n.
132/2000 che, ai sensi del comma 5, art 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale di
Lavoro
D.P.R. n. 484/96, prevedeva
invece, ambiti territoriali non inferiori a 1.500 abitanti, ai fini
dell’acquisizione delle scelte;
– gli ambiti proposti dalle ASL rappresentano un
potenziamento del diritto di scelta e costituiscono per l’assistito un
ampliamento della platea dei soggetti tra i quali scegliere il medico di
fiducia;
– la nuova configurazione territoriale prodotta dalle aziende
sanitarie assicura la congrua presenza di
medici convenzionati necessaria per dar vita alle Unità Complesse di
Cure Primarie previste dal D.L. 158 del 13.09.2012 (c.d. Decreto Balduzzi) e
consente una utile pianificazione delle politiche di budget e dell’accesso
all’area diversamente dalla precedente articolazione territoriale degli ambiti
di scelta, che per le loro ridotte dimensioni ostacolavano la realizzazione
delle forme d’integrazione medica previste nel D.L. n.158/2012;
– l’assistenza primaria viene salvaguardata anche nei comuni
di piccole dimensioni in quanto il comma 12, art. 33 dell’ACN MMG garantisce l’assistenza
ambulatoriale in tutti i comuni dello stesso ambito di scelta ed il comma 11,
art. 34 dello stesso ACN consente all’Azienda di indicare, in sede di
pubblicazione degli ambiti carenti, la zona in cui deve essere comunque
assicurata l’assistenza ambulatoriale;
– il medico di assistenza primaria con le modifiche
dell’ambito territoriale operate con il presente atto conserva tutte le scelte
in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da
quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il
rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli
assistiti, ai sensi del comma 14, art. 33 dell’ACN MMG;
– l’adozione del presente provvedimento
risolve l’annoso problema della mancata riorganizzazione regionale dei servizi
territoriali della medicina convenzionata configurando un’organizzazione
territoriale omogenea, entro cui integrare le attività della medicina generale,
della pediatria di libera scelta, e della specialistica ambulatoriale,
necessaria per realizzare la rete aziendale delle UCCP previste dal D.L. n.
158/2012;
– i Presidi Territoriali di Assistenza H24 già configurati
dalla Regione Abruzzo con
RITENUTO di approvare
l’articolazione territoriale, degli ambiti entro cui esercitare la scelta del
medico di assistenza primaria, come specificata nell’Allegato 1 al presente
decreto ritenendo congrue le proposte contenute nelle deliberazioni direttoriali
n. 2028 del 6.12.2012 della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, n. 1956 del
19.12.2012 della ASL di Lanciano- Vasto-Chieti, n. 93 del 30.12.2013 e n. 212
del 26.02.2013 della ASL di Pescara, n.
3 del 7.01.2013 della ASL di Teramo.
RITENUTO di stabilire che le
ASL, entro sei mesi dall’adeguamento degli AIR ai contenuti degli ACN fissati
in ottemperanza a quanto disposto all’art. 1 del D.L. n. 158/12 convertito in
L. n. 189/2012, devono predisporre il Piano della rete territoriale delle
UCCP/PTA, previsto dal Decreto Commissariale n. 45/2010, tenendo conto sia del
posizionamento di questi punti di erogazione all’interno di ciascun distretto
rispetto al bacino di popolazione afferente, che dei tempi di percorrenza
necessari per il raggiungimento della sede sanitaria da ciascun comune. Il
Piano della rete territoriale deve essere adottato da ciascuna ASL, prevedendo
anche l’organizzazione delle AFT in ambito distrettuale attraverso
l’attivazione di reti informatiche comuni fra medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta nelle more di adozione del nuovo AIR.
RITENUTO in ragione del
carattere di urgenza che riveste il
presente decreto, di
procedere all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e della Salute
successivamente alla sua formale adozione.
DECRETA
Per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
– di approvare l’articolazione territoriale, degli ambiti
entro cui esercitare la scelta del medico di assistenza primaria, come
specificata nell’Allegato 1 al presente decreto ritenendo congrue le proposte
contenute nelle deliberazioni direttoriali n. 2028 del 6.12.2012 della ASL di
Avezzano- Sulmona-L’Aquila, n. 1956 del 19.12.2012 della ASL di
Lanciano-Vasto-Chieti, n. 93 del 30.12.2013 e n. 212 del 26.02.2013 della ASL
di Pescara, n. 3 del 7.01.2013 della ASL di Teramo.;
– di stabilire che le ASL, entro sei mesi dall’adeguamento
degli AIR ai contenuti degli ACN fissati in ottemperanza a quanto disposto
all’art. 1 del D.L. n. 158/12 convertito in L. n. 189/2012, devono predisporre
il Piano della rete territoriale delle UCCP/PTA, previsto dal Decreto
Commissariale n. 45/2010, tenendo conto sia del posizionamento di questi punti
di erogazione all’interno di ciascun distretto rispetto al bacino di
popolazione afferente, che dei tempi di percorrenza necessari per il
raggiungimento della sede sanitaria da ciascun comune.
Il Piano della rete territoriale deve essere adottato da ciascuna ASL,
prevedendo anche l’organizzazione delle AFT in ambito distrettuale attraverso
l’attivazione di reti informatiche comuni fra medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta nelle more di adozione del nuovo AIR;
– di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della
Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione;
– di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori
Generali delle ASL per gli adempimenti di competenza;
– di pubblicare il presente provvedimento sul BURA.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
Allegati