IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio Dei Ministri dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalle deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno 2012, di nomina del dott. Giuseppe Zuccatelli a Sub- commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario per assolvere ai compiti di programmazione sanitaria.

VISTO, l’art. 19, comma 2, della Legge 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria.

VISTO l’art 1 del D.L. n. 158/2012 convertito in L. n. 189/2012 che affida alle Regioni l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali denominate Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che condividono in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle  professionalità  ostetrica,  tecniche,  della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.

VISTO il comma 1, dell’art. 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale(ACN MMG) del 29 luglio 2009, con il quale è stato stabilito che la libera scelta del medico di assistenza primaria avvenga, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.

VISTO il comma 3, dell’art. 33 dell’ ACN MMG del 29 luglio 2009, che affida alle Regioni, sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione, il compito di articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti, al fine di consentire, nell’ambito di scelta che di norma deve essere intradistrettuale, una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo di forme associative.

VISTO che Aree distrettuali, ai sensi del D.lgs.n. 229/99, devono:

          avere di norma non meno di 60.000 abitanti;

          essere costituite tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, dei collegamenti  viari e della presenza o meno dei mezzi pubblici di trasporto;

          garantire “alla popolazione residente servizi e prestazioni di tipo sanitario e di tipo saciale ad elevata integrazione sanitaria secondo criteri di appropriatezza, accessibilità ed equità”.

VISTO il comma 5, dell’art. 33 dell’ACN MMG del 29 luglio 2009 che consente alle Regioni di individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000 abitanti.

VISTO il decreto n. 05/2011 del 28 02.2011 con il quale il Commissario ad Acta ha approvato le Linee Giuda per la redazione degli atti aziendali che nella parte III capitolo 1 stabilisce il limite massimo dei 24 distretti previsti dal citato P.S.R..

VISTI i decreti commissariali adottati il 26.07.2012, n.30/2012, n.31/2012, n.32/2012, n.33/2012. che hanno validato gli atti aziendali istitutivi dei nuovi assetti distrettuali secondo le indicazioni contenute nel citato decreto commissariale n. 05/2011.

VISTO il decreto commissariale n. 49/2011 riguardante gli indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali 2012 -2014 che nella parte relativa all’intervento n. 15, Cure primarie, prevede che i distretti sanitari siano coincidenti con gli ambiti territoriali di scelta al fine di evitare all’interno del distretto, la frammentazione organizzativa dei servizi sanitari e sociali con possibili ricadute negative nella pianificazione delle politiche di budget, dell’acceso all’area e dello sviluppo delle forme associative tra i medici convenzionati.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 16.02.2000 di rideterminazione degli ambiti territoriali ai fini della scelta del medico per l’assistenza primaria.

VISTO il decreto commissariale n. 40/2012 che ha assegnato alle ASL il termine del 31.12.2012 per programmare la nuova articolazione territoriale degli ambiti di scelta dei medici di assistenza primaria secondo quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e nel citato Decreto commissariale n. 49/2011.

VISTO che in ottemperanza alle disposizioni dei citati decreti commissariali le Aziende sanitarie hanno proposto la rideterminazione degli ambiti territoriali di scelta dei medici assistenza primaria con le seguenti deliberazioni

ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila Deliberazione del Direttore Generale n. 2028 del 6.12.2012; ASL di Lanciano- Vasto Chieti Deliberazione del Direttore Generale n. 1965 del 19.12.2012; ASL di Pescara Deliberazione del Direttore Generale  n.  93  del  30.01.2013  e  n.  212  del 26.02.2013; ASL di Teramo Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 7.01.2013.

SENTITO in data 19.03.2013 il Comitato Permanente Regionale della medicina generale sui contenuti delle citate deliberazioni.

 CONSIDERATO che

          l’adozione del presente provvedimento pone termine ai ritardi della Regione nella individuazione degli ambiti di scelta disciplinati dal comma 3 dell’art. 33 del vigente ACN MMG che prevede ambiti territoriali con popolazione mai inferiore a

5.000 diversamente da quanto precedentemente stabilito con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 132/2000 che, ai sensi del comma 5, art 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro

D.P.R. n. 484/96, prevedeva invece, ambiti territoriali non inferiori a 1.500 abitanti, ai fini dell’acquisizione delle scelte;

          gli ambiti proposti dalle ASL rappresentano un potenziamento del diritto di scelta e costituiscono per l’assistito un ampliamento della platea dei soggetti tra i quali scegliere il medico di fiducia;

          la nuova configurazione territoriale prodotta dalle aziende sanitarie assicura la congrua presenza di  medici convenzionati necessaria per dar vita alle Unità Complesse di Cure Primarie previste dal D.L. 158 del 13.09.2012 (c.d. Decreto Balduzzi) e consente una utile pianificazione delle politiche di budget e dell’accesso all’area diversamente dalla precedente articolazione territoriale degli ambiti di scelta, che per le loro ridotte dimensioni ostacolavano la realizzazione delle forme d’integrazione medica previste nel D.L. n.158/2012;

          l’assistenza primaria viene salvaguardata anche nei comuni di piccole dimensioni in quanto il comma 12, art. 33 dell’ACN MMG garantisce l’assistenza ambulatoriale in tutti i comuni dello stesso ambito di scelta ed il comma 11, art. 34 dello stesso ACN consente all’Azienda di indicare, in sede di pubblicazione degli ambiti carenti, la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale;

          il medico di assistenza primaria con le modifiche dell’ambito territoriale operate con il presente atto conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti, ai sensi del comma 14, art. 33 dell’ACN MMG;

      l’adozione del presente provvedimento risolve l’annoso problema della mancata riorganizzazione regionale dei servizi territoriali della medicina convenzionata configurando un’organizzazione territoriale omogenea, entro cui integrare le attività della medicina generale, della pediatria di libera scelta, e della specialistica ambulatoriale, necessaria per realizzare la rete aziendale delle UCCP previste dal D.L. n. 158/2012;

          i Presidi Territoriali di Assistenza H24 già configurati dalla Regione Abruzzo con la Deliberazione commissariale n. 45/2010 rispondono al modello strutturale delle Unità Complesse di Cure Primarie delineato dal D.L. 158/2012 e possono costituire sicuramente i punti di partenza idonei per rispondere in modo adeguato alle necessità della popolazione nei distretti.

RITENUTO di approvare l’articolazione territoriale, degli ambiti entro cui esercitare la scelta del medico di assistenza primaria, come specificata nell’Allegato 1 al presente decreto ritenendo congrue le proposte contenute nelle deliberazioni direttoriali n. 2028 del 6.12.2012 della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, n. 1956 del 19.12.2012 della ASL di Lanciano- Vasto-Chieti, n. 93 del 30.12.2013 e n. 212 del 26.02.2013 della ASL di Pescara,  n. 3 del 7.01.2013 della ASL di Teramo.

RITENUTO di stabilire che le ASL, entro sei mesi dall’adeguamento degli AIR ai contenuti degli ACN fissati in ottemperanza a quanto disposto all’art. 1 del D.L. n. 158/12 convertito in L. n. 189/2012, devono predisporre il Piano della rete territoriale delle UCCP/PTA, previsto dal Decreto Commissariale n. 45/2010, tenendo conto sia del posizionamento di questi punti di erogazione all’interno di ciascun distretto rispetto al bacino di popolazione afferente, che dei tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento della sede sanitaria da ciascun comune. Il Piano della rete territoriale deve essere adottato da ciascuna ASL, prevedendo anche l’organizzazione delle AFT in ambito distrettuale attraverso l’attivazione di reti informatiche comuni fra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle more di adozione del nuovo AIR.

RITENUTO in ragione del carattere di urgenza che  riveste  il  presente  decreto,  di  procedere all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e della Salute successivamente alla sua formale adozione.

DECRETA

Per le  motivazioni  espresse in premessa che integralmente si richiamano

          di approvare l’articolazione territoriale, degli ambiti entro cui esercitare la scelta del medico di assistenza primaria, come specificata nell’Allegato 1 al presente decreto ritenendo congrue le proposte contenute nelle deliberazioni direttoriali n. 2028 del 6.12.2012 della ASL di Avezzano- Sulmona-L’Aquila, n. 1956 del 19.12.2012 della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, n. 93 del 30.12.2013 e n. 212 del 26.02.2013 della ASL di Pescara, n. 3 del 7.01.2013 della ASL di Teramo.;

          di stabilire che le ASL, entro sei mesi dall’adeguamento degli AIR ai contenuti degli ACN fissati in ottemperanza a quanto disposto all’art. 1 del D.L. n. 158/12 convertito in L. n. 189/2012, devono predisporre il Piano della rete territoriale delle UCCP/PTA, previsto dal Decreto Commissariale n. 45/2010, tenendo conto sia del posizionamento di questi punti di erogazione all’interno di ciascun distretto rispetto al bacino di popolazione afferente, che dei tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento della sede sanitaria da ciascun     comune. Il Piano della rete territoriale deve essere adottato da ciascuna ASL, prevedendo anche l’organizzazione delle AFT in ambito distrettuale attraverso l’attivazione di reti informatiche comuni fra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle more di adozione del nuovo AIR;

          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione;

          di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle ASL per gli adempimenti di competenza;

          di pubblicare il presente provvedimento sul BURA.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegati

Allegato 1