IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri Dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni
del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012
e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RILEVATO che la predetta
deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale,
la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti
di spesa delle relative prestazioni”;
CONSIDERATO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che
VISTO l’art 17 comma 1 lett a)
del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.111. il quale prevede che le regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle
prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO il
D.L. 6 luglio
2012 n. 95
convertito nella L. 7-8-2012 n. 135(Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed in
particolare l’art 15 comma 14 il quale prevede “che a tutti i singoli contratti
e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una
riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura
percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale
da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno
2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento
della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle
singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione
dei contratti e degli accordi,
facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale
o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello
di spesa determinatosi per il
VISTO l’art.
15 comma 22,
del sopracitato D.L. 6 luglio
2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e
del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di euro 1.800 milioni;
VISTO l’art. 1, comma 132 della
legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato
finanziamento, come rideterminato
dall’art. 15, comma
22, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
ridotto di ulteriori 600 milioni per l’anno 2013;
CONSIDERATO che la spesa
consuntivata per l’anno 2011 relativamente alle prestazioni ospedaliere
acquistate da privato ammonta ad euro
126.493.530,03, così come risulta dai bilanci di esercizio approvati dalle
Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo (consuntivo 2011) e che l’ 1 per
cento di tale importo é pari a euro 1.264.935,30; conseguentemente il valore
massimo sostenibile per
VISTO il Decreto Commissariale
n. 25 del 04/07/2012 avente ad oggetto Programma Operativo 2010 ' Asse 2 '
Intervento 6 Approvazione del documento tecnico di rimodulazione della
dotazione dei posti letto afferenti alle strutture sanitarie provvisoriamente
accreditate insistenti sul territorio della Regione Abruzzo (All. A) con il
quale si è proceduto alla rimodulazione dei posti letto afferenti alle Case di
Cura private provvisoriamente accreditate insistenti sul territorio regionale a
decorrere dal 01/01/2013;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n. 50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione
delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed integrato
con i Decreti Commissariali n. 63 del 07/12/2011
e n. 8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di
ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici
per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui
all’allegato B del Patto della Salute 2010 – 2012 (Intesa Rep. n. 243 del
03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle
relative prestazioni;
ATTESO che l’esistenza e la
sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa
sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le
strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale;
RITENUTO, a tal fine, di dover
procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra
Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati, fatto
salvo quanto sotto specificato per
VISTO l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (All.1
al presente atto), che sarà sottoscritto tra
VISTO il Decreto Commissariale
n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del contratto di
affitto di Azienda corrente tra
VISTO lo schema di contratto di
cui all’allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni
di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali, che sarà
sottoscritto tra
VISTO il Decreto Commissariale
n.17/2012 dell’11/05/2012 recante ”Accreditamento predefinitivo Casa di Cura
Società Villa Letizia S.r.l.- Provvedimenti” con il quale si è provveduto ad
accogliere la domanda presentata dalla società Villa Letizia srl di
autorizzazione al trasferimento presso di essa dei posti letto e delle
discipline e dei servizi già predefinitivamente accreditati in capo alla
società Casa di Cura Sanatrix S.r.l. e volturati alla medesima in forza del
Decreto Commissariale n.6/2012 del 21/02/2012 limitatamente al titolo di
legittimazione precedentemente riferito alla società Casa di Cura Sanatrix
S.r.l
VISTO il Decreto Commissariale
n. 19 del 06/03/2013 recante “Villa Letizia srl - Conferimento di ramo di
Azienda alla società Presidio Ospedaliero Villa Letizia” con il quale è stata
autorizzata la voltura, in favore della società Presidio Ospedaliero Villa
Letizia srl, dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di
assistenza ospedaliera limitatamente al titolo di legittimazione regionale già
in capo alla società Villa Letizia srl ;
VISTO il Decreto Commissariale
n.9 del 15/03/2012 avente ad oggetto: “Contratto di cessione di Azienda tra il
fallimento Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL e l’Associazione Opera
S. Maria della Pace- Provvedimenti” con il quale è stata autorizzata la
voltura, in favore dell’Associazione Opera S. Maria della Pace, titolare
altresì della Casa di Cura L’Immacolata,
dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza
ospedaliera limitatamente al titolo di legittimazione regionale già in capo
alla società Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL;
PRESO ATTO del Decreto
Commissariale n.29 del 13/07/2012 avente ad oggetto:” Istanza di autorizzazione
al trasferimento dell’attività sanitaria afferente alla Casa di cura Santa
Maria presso
VISTA la nota prot. 8178/Comm
dell’11/01/2013 avente ad
oggetto: “definizione dei tetti
di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da
soggetti privati accreditati anno
VISTO il Decreto Commissariale
n. 13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale
per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M.
18.10.2012”;
VISTO il Decreto Commissariale
n.25 del 14/7/2011 avente ad oggetto
“Approvazione dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni
ospedaliere – annualità 2011 e 2012 da proporre per la sottoscrizione alle Case
di Cura private: determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di
spesa. Ulteriori disposizioni” con il quale tra l’altro sono stati approvati i
tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2012
(allegato 3) per un valore complessivo di euro 139.684.823,00, confermati con
il Decreto Commissariale n.37
del 06/10/2011 avente ad oggetto: “Approvazione dei contratti per
l’acquisto di prestazioni ospedaliere – annualità 2011/2012 – da sottoporre
alle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del
Commissario ad acta n.25 del 14/7/2011.Ulteriori disposizioni”;
RITENUTO di stabilire l’importo
massimo per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato da rendere per l’
anno
PRECISATO che detta percentuale
è stata calcolata, in applicazione dell’art 15 comma 14 del DL 95/2012,
convertito nella L. 7-8- 2012 n. 135, sulla base del rapporto tra il valore del
tetto complessivo di cui al Decreto Commissariale n. 25 del 2011 (euro
139.684.823,00) -che ha fissato i rispettivi tetti di spesa per l’acquisto di
prestazioni ospedaliere per le annualità 2011 e 2012- al netto del valore del
nuovo tetto di spesa complessivo 2013 rideterminato ai sensi dell’art 15 comma
14 del DL 95/2012 (euro 125.228.594,73) e
il valore del tetto complessivo di cui ai predetti decreti
commissariali nn. 25
e 37 del
2011 (euro 139.684.823,00):
139.684.823,00-125.228.594,73 139.684.823,00
CONSIDERATO che pertanto, gli importi
dei contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera,
stabiliti per il 2013, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a
pazienti regionali ed extraregionali, vanno determinati complessivamente per
ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.3 al
presente atto)
VISTO l’art. 8, comma 4, della
legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il presente
decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (all1 al presente contratto),
viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun
erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione
del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dal predetto
termine;
CONSIDERATO che in tale lasso
di tempo l’erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al
Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante
dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario
provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione
delle controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la
stipula del contratto;
ATTESO che, in ogni caso, viene
fissata la data del 16 maggio 2013 come termine massimo per la sottoscrizione
di tutti i contratti afferenti l’ospedalità privata, anche a seguito della
eventuale procedura di interlocuzione;
CONSIDERATO che i tetti fissati
nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituiscono il
limite massimo di spesa che
PRECISATO pertanto che
VISTO l’art 7 comma 5 lett b)
della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di
erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo
contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione
- eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente
concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
VISTA la nota prot
RA/264970/Comm del 23/11/2012 con la quale il Commissario ad acta richiama
l’attenzione delle Case di Cura private al rispetto della produzione
prestazionale nei limiti del budget assegnato;
PRECISATO che nei confronti
degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2
quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto
del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi
dell’art. 2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto sopra
rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in
tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente
accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto
al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni espresse in
premessa che integralmente si richiamano
– di dare atto che le strutture private erogatrici di
prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione sono quelle
provvisoriamente accreditate operanti sul
territorio all’atto dell’emanazione della
L.R. 31.07.2007, n. 32, ai
sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
– di approvare lo schema di contratto negoziale per le
prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture private
provvisoriamente accreditate, esclusa la casa di cura facente capo al
Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”, di cui all’allegato 1) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
– di approvare lo schema di contratto negoziale per le
prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalla Casa di Cura facente capo
al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo” (allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) vale a dire dalla Società Casa di Cura
Abano Terme Polispecialistica e
Termale
S.p.A. per
il periodo dal
01.01.2013 al
31.03.2013 (ovvero fino alla
scadenza del contrato di affitto) e
– di autorizzare nella misura di euro 125.228.594,73 il tetto
di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2013 per l’acquisto di
prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti residenti sia nella
Regione Abruzzo che fuori Regione, ripartito tra le singole strutture private
come indicato nell’allegato prospetto (allegato 3
) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
– di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli
erogatori privati provvisoriamente accreditati- in attuazione dei criteri
indicati in narrativa- nella misura indicata nell’allegato 3 sia in favore dei
residenti sul territorio regionale sia in favore dei non residenti;
– di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con
– di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso
ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le
modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate
provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Seguono
Allegati