IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri Dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012  e  del  3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO l’art 17 comma 1 lett a) del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO  il  D.L.  6  luglio  2012  n.  95  convertito nella L. 7-8-2012 n. 135(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed in particolare l’art 15 comma 14 il quale prevede “che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle  misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione  dei contratti  e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

VISTO  l’art.  15  comma  22,  del  sopracitato D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di euro 1.800 milioni;

VISTO l’art. 1, comma 132 della legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del  correlato finanziamento,   come  rideterminato  dall’art.  15,  comma  22,  del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600 milioni per l’anno 2013;

CONSIDERATO che la spesa consuntivata per l’anno 2011 relativamente alle prestazioni ospedaliere acquistate da privato  ammonta ad euro 126.493.530,03, così come risulta dai bilanci di esercizio approvati dalle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo (consuntivo 2011) e che l’ 1 per cento di tale importo é pari a euro 1.264.935,30; conseguentemente il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera nel 2013 va determinato complessivamente in euro 125.228.594,73;

VISTO il Decreto Commissariale n. 25 del 04/07/2012 avente ad oggetto Programma Operativo 2010 ' Asse 2 ' Intervento 6 Approvazione del documento tecnico di rimodulazione della dotazione dei posti letto afferenti alle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate insistenti sul territorio della Regione Abruzzo (All. A) con il quale si è proceduto alla rimodulazione dei posti letto afferenti alle Case di Cura private provvisoriamente accreditate insistenti sul territorio regionale a decorrere dal 01/01/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n.  63 del 07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all’allegato B del Patto della Salute 2010 – 2012 (Intesa Rep. n. 243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle relative prestazioni;

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati, fatto salvo quanto sotto specificato per la Casa di Cura facente capo al Fallimento “Villa Pini D’Abruzzo”;

VISTO l’allegato  schema di contratto che  si acclude al presente provvedimento (All.1 al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, esclusa la casa di cura facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del contratto di affitto di  Azienda  corrente tra la Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A stipulato il 23.12.2010- la cui scadenza è  stata prorogata al 31.03.2013, come comunicato con nota Racc. A.R. prot. n. 1032P/VP del 29 settembre 2012 acquisita al protocollo n. RA 219374 del 02.10.2012 della Direzione Politiche della Salute- e si autorizza la cessione a detta Casa di Cura Abano Terme dei contratti stipulati per l’erogazione di prestazioni sanitarie di ospedalità;

VISTO lo schema di contratto di cui all’allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e -per la Casa di Cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”- la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del contrato di affitto) e la Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013, salva diversa comunicazione da parte del Curatore fallimentare;

VISTO il Decreto Commissariale n.17/2012 dell’11/05/2012 recante ”Accreditamento predefinitivo Casa di Cura Società Villa Letizia S.r.l.- Provvedimenti” con il quale si è provveduto ad accogliere la domanda presentata dalla società Villa Letizia srl di autorizzazione al trasferimento presso di essa dei posti letto e delle discipline e dei servizi già predefinitivamente accreditati in capo alla società Casa di Cura Sanatrix S.r.l. e volturati alla medesima in forza del Decreto Commissariale n.6/2012 del 21/02/2012 limitatamente al titolo di legittimazione precedentemente riferito alla società Casa di Cura Sanatrix S.r.l

VISTO il Decreto Commissariale n. 19 del 06/03/2013 recante “Villa Letizia srl - Conferimento di ramo di Azienda alla società Presidio Ospedaliero Villa Letizia” con il quale è stata autorizzata la voltura, in favore della società Presidio Ospedaliero Villa Letizia srl, dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza ospedaliera limitatamente al titolo di legittimazione regionale già in capo alla società Villa Letizia srl  ;

VISTO il Decreto Commissariale n.9 del 15/03/2012 avente ad oggetto: “Contratto di cessione di Azienda tra il fallimento Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL e l’Associazione Opera S. Maria della Pace- Provvedimenti” con il quale è stata autorizzata la voltura, in favore dell’Associazione Opera S. Maria della Pace, titolare altresì della Casa di Cura L’Immacolata,  dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza ospedaliera limitatamente al titolo di legittimazione regionale già in capo alla società Casa di Cura Santa Maria SAS di Verde Due SRL;

PRESO ATTO del Decreto Commissariale n.29 del 13/07/2012 avente ad oggetto:” Istanza di autorizzazione al trasferimento dell’attività sanitaria afferente alla Casa di cura Santa Maria presso la Casa di Cura L’Immacolata (artt 3 LR 32/2007) – Nulla osta di compatibilità programmatoria”;

VISTA la nota prot. 8178/Comm dell’11/01/2013       avente       ad       oggetto:  “definizione dei tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati anno 2013”, con la quale il Commissario ad acta ha provveduto a dare disposizioni alle strutture private accreditate, nelle more della definizione del presente provvedimento, in merito alle condizioni contrattuali vigenti medio tempore, assegnando tra l’altro a ciascuna struttura il tetto provvisorio di spesa (allegato 1 alla medesima comunicazione) per un valore complessivo di euro 125.228.594;

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;

VISTO il Decreto Commissariale n.25 del 14/7/2011 avente ad  oggetto “Approvazione dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere – annualità 2011 e 2012 da proporre per la sottoscrizione alle Case di Cura private: determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni” con il quale tra l’altro sono stati approvati i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2012 (allegato 3) per un valore complessivo di euro 139.684.823,00, confermati con il Decreto  Commissariale  n.37  del 06/10/2011 avente ad oggetto: “Approvazione dei contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere – annualità 2011/2012 – da sottoporre alle Case di Cura ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad acta n.25 del 14/7/2011.Ulteriori disposizioni”;

RITENUTO di stabilire l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato da rendere per l’ anno 2013 a pazienti regionali ed extraregionali nella somma complessiva di euro 125.228.594,73, assegnando alle Case di Cura private un tetto di spesa individuale con riferimento ai tetti fissati nella contrattazione 2012, decurtati della percentuale fissa del 10,35%;

PRECISATO che detta percentuale è stata calcolata, in applicazione dell’art 15 comma 14 del DL 95/2012, convertito nella L. 7-8- 2012 n. 135, sulla base del rapporto tra il valore del tetto complessivo di cui al Decreto Commissariale n. 25 del 2011 (euro 139.684.823,00) -che ha fissato i rispettivi tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere per le annualità 2011 e 2012- al netto del valore del nuovo tetto di spesa complessivo 2013 rideterminato ai sensi dell’art 15 comma 14 del DL 95/2012 (euro 125.228.594,73) e  il valore del tetto complessivo di cui ai predetti decreti commissariali  nn.  25  e  37  del  2011  (euro 139.684.823,00): 139.684.823,00-125.228.594,73 139.684.823,00

CONSIDERATO che pertanto, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, stabiliti per il 2013, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.3 al presente atto)

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all’ allegato schema contrattuale (all1 al presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dal predetto termine;

CONSIDERATO che in tale lasso di tempo l’erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 16 maggio 2013 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti l’ospedalità privata, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo  può mettere  a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la Regione Abruzzo, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo che non possono, pertanto,in alcun modo essere remunerate;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

VISTA la nota prot RA/264970/Comm del 23/11/2012 con la quale il Commissario ad acta richiama l’attenzione delle Case di Cura private al rispetto della produzione prestazionale nei limiti del budget assegnato;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

          di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul  territorio  all’atto  dell’emanazione  della

L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;

          di approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, esclusa la casa di cura facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”, di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

          di approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalla Casa di Cura facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo” (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) vale a dire dalla Società Casa di Cura Abano  Terme  Polispecialistica  e  Termale

S.p.A.  per  il  periodo  dal  01.01.2013  al

31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del contrato di affitto) e la Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013, salva diversa comunicazione da parte del Curatore fallimentare

          di autorizzare nella misura di euro 125.228.594,73 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (allegato 3

) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

          di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati- in attuazione dei criteri indicati in narrativa- nella misura indicata nell’allegato 3 sia in favore dei residenti sul territorio regionale sia in favore dei non residenti;

          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono Allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3