IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’amianto;

CONSIDERATO che con la DGR n. 121 del 01.03.2010 avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.19.12.2007, n 45 e s.m.i - Istituzione di un Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: Chieti Scalo”, la Regione Abruzzo ha individuato e perimetrato le aree di un sito d’interesse regionale (SIR) nel Comune di Chieti (CH);

RICHIAMATA la DGR n. 234 del 04.04.2011 con la quale sono state approvate le linee guida per indagini ambientali per i siti ricadenti all’interno del perimetro del sito di interesse regionale (S.I.R) “Chieti Scalo”;

VISTA, la nota dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara – Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi (CAAM), acquisita al prot.n. RA/244946 del 28.11.2011 del  Servizio Gestione Rifiuti, con la quale la stessa ha proposto alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, l’attuazione di un’attività sperimentale per il rilevamento delle coperture in MCA e l’analisi di dati telerilevati finalizzata all’individuazione di materiali di rifiuto presenti nelle aree inserite nel SIR “Chieti Scalo”;

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”,

pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;

VISTO il D.Lgs 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009;

VISTO il D.M. 06.09.1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, pubblicato sulla G.U. 20-9-1994, n. 220;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare la parte IV, Titolo V “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione dei rifiuti” e s.m.i., che prevede in particolare al Titolo VIII “Bonifiche dei siti contaminati” ed all’art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

RICHIAMATA la DD n. DA21/7 del 27.07.12, con la quale è stato approvato l’Accordo di Programma e l’Allegato tecnico per la definizione degli interventi di MISE e bonifica delle aree comprese nel SIR “Chieti scalo”;

CONSIDERATO che al punto 3.1/3.2 dell’Allegato tecnico approvato con la D.D. n. DA21/7 del 27.07.12 si è previsto tra le attività di indagine, il censimento  tramite telerilevamento delle coperture in cemento amianto e l’individuazione di eventuali ulteriori siti di interramento di rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 515 del 28.06.2010 recante: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – Art. 57 Fondo ambientale. Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2010”, che alla lett. c) ha previsto di destinare € 100.000,00 alle “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, affinché con le risorse destinate a tale finalità siano avviate le procedure relative al SIR “Chieti Scalo”, riguardante un’estesa presenza di aree potenzialmente contaminate;

CONSIDERATO che tra gli obbiettivi dell’Accordo di programma è stata prevista la mappatura delle coperture di edifici realizzati con materiali contenenti amianto (MCA), nonché la ricerca di siti estrattivi o sbancamenti colmati con rifiuti non ancora individuati entro il SIR e l’individuazione di eventuali scarichi abusivi e non con recapito nel fiume Pescara;

CONSIDERATO che, per il conseguimento delle suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.152/06 e s.m.i., adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d’intesa, di soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara – Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi (CAAM), ha le competenze scientifiche e tecniche per il rilevamento delle coperture in MCA, per l’analisi di dati telerilevati finalizzata all’individuazione di materiali di rifiuto  presenti sul territorio e un laboratorio per l’analisi delle matrici ambientali suolo ed acqua, e che l’attività istituzionale dell’Università consiste nella ricerca e nello sviluppo di metodologie d’indagine innovative;

RITENUTO che l’attività dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara – Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi (CAAM), finalizzata all’individuazione di materiali di rifiuto presenti sul territorio, è coerente con i programmi regionali di risanamento delle aree inserite nel SIR “Chieti Scalo”;

VISTA la D.D. n. DR4/184 del 19.11.2010, con la quale il SGR ha impegnato la somma di € 100.000,00 compreso IVA sul capitolo 292210 U.P.B. 01.01.002, quale contributo finalizzato a finanziarie il “Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti”;

ACCERTATO che nell’ambito delle risorse disponibili di cui alla D.D. n. DR4/184 del 19.11.2010, trova capienza la spesa relativa alle attività di cui al presente atto, valutata in € 12.800,00 + 2.688,00 di IVA per un totale pari a €15.488,00; 

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTI

il D.Lgs 152/06 e s.m.i.

L.R. 11/09;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1.         di approvare la convenzione tra la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e il Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi “CAMM” dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, come da Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di destinare con il presente atto, parte delle risorse già impegnate con la D.D. n. DR4/184 del 19.11.2010 (€ 100.000,00) sul capitolo 292210 U.P.B. 01.01.002, pari a € 15.488,00 (compreso IVA), al finanziamento delle attività del “CAMM” dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, come da Allegato di cui al punto 1);

3.         di riservarsi con successive atti la liquidazione delle somme spettanti al “CAMM” dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, come da all’ Allegato di cui al punto 1);

4.         di redigere il presente provvedimento in numero n. 2 (due) originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi “CAMM” dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, via  dei Vestini, n. 31;

5.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti; all’ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;

6.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, compreso l’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato

Convenzione