IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri Dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012, n. 135;

VISTO, in particolare, l’art. 15, comma 15, del suddetto D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, che – in deroga alla procedura prevista dall’art. 8-sexies, co. 5, del D.Lgs. n. 502/1992 – stabilisce che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, determina con proprio decreto le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del S.S.N.;

RILEVATO che, secondo quanto disposto dal surrichiamato art. 15:

-          le tariffe massime determinate con il decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della L. 30.12.2004, n. 311 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale (art. 15, comma 17);

-          tali tariffe, valide dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 15, comma 16);

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2013 - Supplemento Ordinario n. 8 che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, valide dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino alla data del 31 dicembre 2014;

ATTESO che, avendo la Regione Abruzzo sottoscritto l’Accordo per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, co. 180, L. 311/2004, per la stessa le tariffe massime determinate con il surrichiamato decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile (art. 15, co. 15, D.L. 95/2012);

CONSIDERATO che il provvedimento tariffario corrente in materia di prestazioni di assistenza ospedaliera è la Deliberazione del Commissario ad acta 40 del 11.06.2009, adottata per definire un sistema tariffario nelle more della conclusione dei contenziosi esistenti fra la Regione Abruzzo e gli erogatori privati sulle Deliberazioni tariffarie di G.R. n. 658 del 09.07.2007 e n. 833 del 13.08.2007;

DATO ATTO

-          che tali contenzioni sono stati definiti, in senso favorevole alla Regione, con Sentenze del Consiglio di Stato nn. 4141/11, 4142/11, 4143/11, 4144/11, 4145/11 e 4146/11 dell’ 11.07.2011;

-          che sulla decisione del Consiglio di Stato è stato proposto altresì ricorso per revocazione  e che tale ultimo giudizio si è concluso con Sentenze nn° 4934/12, 4936/12, 4937/12, 4939/12, 4943/12 e 4955/12  del 18.09.2012, sempre in senso favorevole alla Regione Abruzzo;

PRECISATO che la Deliberazione Commissariale n. 40 del 2009, in considerazione del contenzioso pendente in materia, recepiva integralmente il D.M. 12.09.2006 (recante “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”) e fissava le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera in ambito regionale, in conformità alla tariffa massima indicata da tale Decreto;

DATO ATTO che il D.M. 12.09.2006 è stato annullato dal Consiglio di Stato con Sentenza del 1205 del 2010;

CONSIDERATO che la conclusione delle vicende giudiziali relative al tariffario regionale di cui alle Deliberazioni nn. 658 e 833, cit., è avvenuta con le Sentenze conclusive dei ricorsi per revocazione, in concomitanza con la adozione del decreto nazionale di aggiornamento delle tariffe massime per l’assistenza ospedaliera, e che pertanto è necessario provvedere alla definizione delle tariffe regionali in materia di prestazioni di assistenza ospedaliera tenendo conto della sopravvenienza del medesimo decreto;

DATO ATTO che l’art. 4 del D.M. 18.10.2012 stabilisce criteri generali per l’adozione dei tariffari regionali, prevedendo in particolare:

-          che le regioni ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

-          che le tariffe siano articolate per classi di erogatori, riconoscendo tariffe inferiori a quelli che presentino caratteristiche organizzative e di attività di minore complessità, da verificarsi in sede di accreditamento istituzionale;

-          che le Regioni possono adottare, per la remunerazione dei propri erogatori pubblici e privati, tariffe ridotte rispetto a quelle massime stabilite nel medesimo decreto, anche qualora ciò sia utile per promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e i processi di de-ospedalizzazione;

RILEVATO che sono in corso di esecuzione le procedure di accreditamento istituzionale degli erogatori, che attualmente versano in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 32/2007 e che, nell’immediato, non può procedersi all’elaborazione di un tariffario regionale che tenga conto, oltre che degli altri criteri definiti dalla normativa vigente, della classificazione degli erogatori in relazione alle loro caratteristiche organizzative e alla complessità dell’attività svolta;

VISTO l’art. 1, co. 171 della L. 30.12.2004 n. 311, che ribadisce la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

RICHIAMATO l’art. 8 sexies del D.Lgs. 502/1992, e in particolare il comma 5, che prevede che i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, debbano essere definiti nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale;

RILEVATO che le tariffe di cui al D.M. 18.10.2012 sono comunque quelle massime riconoscibili, e che pertanto è necessario procedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, ad una valorizzazione che tenga conto della necessità di governare i volumi di attività ed i tetti di spesa attualmente esistenti;

DATO ATTO che la rimodulazione tariffaria corrispondente ad una riduzione nella misura del 2,35 % delle tariffe massime previste dal decreto garantisce il contenimento della valorizzazione complessiva delle prestazioni quali risultano dalle SDO relative all’annualità 2011 e, nel contempo, è compatibile con le risorse del fondo sanitario regionale determinato secondo le disposizioni normative vigenti;

RITENUTO pertanto di stabilire  le tariffe applicabili nella Regione Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera secondo lo schema allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

PRECISATO, in ordine alle prestazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 03.06.2010, come integrata dal Decreto commissariale n. 18 del 22.04.2011, e di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 50 del 16.11.2011, come rettificato e integrato con Decreti n. 63 del 07.12.2011 e n. 8 del 12.03.2012, che le relative tariffe sono definite, in conformità a quanto stabilito nei predetti provvedimenti, nel Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui, ad ogni buon conto, si allega un estratto (allegato “B”);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 171, L. n. 311/2004, a norma del quale è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità, sia intraregionale che interregionale;

DATO ATTO della necessità di procedere tempestivamente all’adozione del presente provvedimento, dovendo stabilire i valori tariffari da applicarsi agli Accordi contrattuali con gli erogatori privati per l’anno 2013, in corso di definizione;

RILEVATO pertanto che il presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1)         di recepire le prescrizioni di cui al D.M. 18.10.2012 relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera;

2)         di approvare il tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, quale risulta dall’allegato “A“, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)         di precisare che  le relative tariffe si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 18.10.2012;

4)         di precisare che, fino al 27 gennaio 2013, si applicano le tariffe di cui alle Deliberazione del Commissario ad acta n. 40 del 11.06.2009;

5)         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

6)         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo;

7)         di notificare, mediante raccomandata A.R., copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e alle Strutture private, accreditate in via predefinitiva, che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera.

 

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono Allegati

Allegato A

Allegato B