IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI
COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
Del Consiglio Dei Ministri Dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione
del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio
sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi
operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che, fra gli
interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub
Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata
la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione
dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento
in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;
VISTO il decreto commissariale
n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott.
Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario,
con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge
06.07.2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con
modificazioni, in Legge 07.08.2012, n. 135;
VISTO, in particolare,
l’art. 15, comma 15, del suddetto D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di
conversione n. 135/2012, che – in deroga alla procedura prevista dall’art.
8-sexies, co. 5, del D.Lgs.
n. 502/1992 – stabilisce che il Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente
Stato-Regioni, determina con proprio decreto le tariffe massime che le regioni
e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a
carico del S.S.N.;
RILEVATO che, secondo
quanto disposto dal surrichiamato art. 15:
- le tariffe massime determinate con il
decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile per le regioni che
hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della L. 30.12.2004,
n. 311 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale (art. 15, comma 17);
- tali tariffe, valide dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale e fino alla data del 31 dicembre
2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica (art. 15, comma 16);
VISTO il Decreto del
Ministero della Salute 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica
ambulatoriale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2013 -
Supplemento Ordinario n. 8 che, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 15, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012,
determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, valide dalla data di entrata in vigore
dello stesso e fino alla data del 31 dicembre 2014;
ATTESO che, avendo la
Regione Abruzzo sottoscritto l’Accordo per l’approvazione del Piano di rientro
di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico ai sensi dell’art. 1, co. 180, L. 311/2004,
per la stessa le tariffe massime determinate con il surrichiamato
decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile (art. 15, co. 15, D.L. 95/2012);
CONSIDERATO che il
provvedimento tariffario corrente in materia di prestazioni di assistenza
ospedaliera è la Deliberazione del Commissario ad acta
n° 40 del 11.06.2009, adottata per definire un
sistema tariffario nelle more della conclusione dei contenziosi esistenti fra
la Regione Abruzzo e gli erogatori privati sulle Deliberazioni tariffarie di G.R. n. 658 del 09.07.2007 e n. 833 del 13.08.2007;
DATO ATTO
- che tali contenzioni sono stati
definiti, in senso favorevole alla Regione, con Sentenze del Consiglio di Stato
nn. 4141/11, 4142/11, 4143/11, 4144/11, 4145/11 e
4146/11 dell’ 11.07.2011;
- che sulla decisione del Consiglio di
Stato è stato proposto altresì ricorso per revocazione e che tale ultimo giudizio si è concluso con
Sentenze nn° 4934/12, 4936/12, 4937/12, 4939/12,
4943/12 e 4955/12 del 18.09.2012, sempre
in senso favorevole alla Regione Abruzzo;
PRECISATO che la
Deliberazione Commissariale n. 40 del 2009, in considerazione del contenzioso
pendente in materia, recepiva integralmente il D.M. 12.09.2006 (recante
“Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni sanitarie”) e fissava le tariffe relative alle prestazioni di
assistenza ospedaliera in ambito regionale, in conformità alla tariffa massima
indicata da tale Decreto;
DATO ATTO che il D.M.
12.09.2006 è stato annullato dal Consiglio di Stato con Sentenza n° del 1205 del 2010;
CONSIDERATO che la
conclusione delle vicende giudiziali relative al tariffario regionale di cui
alle Deliberazioni nn. 658 e 833, cit., è avvenuta
con le Sentenze conclusive dei ricorsi per revocazione, in concomitanza con la
adozione del decreto nazionale di aggiornamento delle tariffe massime per
l’assistenza ospedaliera, e che pertanto è necessario provvedere alla
definizione delle tariffe regionali in materia di prestazioni di assistenza
ospedaliera tenendo conto della sopravvenienza del medesimo decreto;
DATO ATTO che l’art. 4
del D.M. 18.10.2012 stabilisce criteri generali per l’adozione dei tariffari
regionali, prevedendo in particolare:
- che le regioni ricorrono, anche in via
alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle
tariffe massime nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies,
comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
- che le tariffe siano articolate per
classi di erogatori, riconoscendo tariffe inferiori a quelli che presentino
caratteristiche organizzative e di attività di minore complessità, da verificarsi
in sede di accreditamento istituzionale;
- che le Regioni possono adottare, per
la remunerazione dei propri erogatori pubblici e privati, tariffe ridotte
rispetto a quelle massime stabilite nel medesimo decreto, anche qualora ciò sia
utile per promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e i processi di
de-ospedalizzazione;
RILEVATO che sono in
corso di esecuzione le procedure di accreditamento istituzionale degli
erogatori, che attualmente versano in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 32/2007 e che, nell’immediato, non può procedersi all’elaborazione di un tariffario regionale che
tenga conto, oltre che degli altri criteri definiti dalla normativa vigente,
della classificazione degli erogatori in relazione alle loro caratteristiche
organizzative e alla complessità dell’attività svolta;
VISTO l’art. 1, co. 171 della L. 30.12.2004 n. 311, che ribadisce la
facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di
attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi
nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti
erogatori pubblici e privati;
RICHIAMATO l’art. 8 sexies del D.Lgs. 502/1992, e in
particolare il comma 5, che prevede che i criteri generali in base ai quali le
regioni adottano il proprio sistema tariffario, debbano essere definiti nel
rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di
bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale;
RILEVATO che le tariffe
di cui al D.M. 18.10.2012 sono comunque quelle massime riconoscibili, e che
pertanto è necessario procedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, ad
una valorizzazione che tenga conto della necessità di governare i volumi di
attività ed i tetti di spesa attualmente esistenti;
DATO ATTO che la
rimodulazione tariffaria corrispondente ad una riduzione nella misura del 2,35
% delle tariffe massime previste dal decreto garantisce il contenimento della
valorizzazione complessiva delle prestazioni quali risultano dalle SDO relative
all’annualità 2011 e, nel contempo, è compatibile con le risorse del fondo
sanitario regionale determinato secondo le disposizioni normative vigenti;
RITENUTO pertanto di
stabilire le tariffe applicabili nella
Regione Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera secondo lo schema allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”);
PRECISATO, in ordine
alle prestazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 03.06.2010, come integrata dal Decreto
commissariale n. 18 del 22.04.2011, e di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 50 del 16.11.2011, come rettificato e integrato con
Decreti n. 63 del 07.12.2011 e n. 8 del 12.03.2012, che le relative tariffe
sono definite, in conformità a quanto stabilito nei predetti provvedimenti, nel
Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui, ad ogni buon conto, si allega un estratto (allegato
“B”);
RICHIAMATO l’art. 1,
comma 171, L. n. 311/2004, a norma del quale è vietata, nella remunerazione del
singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari
diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle
modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità, sia intraregionale che interregionale;
DATO ATTO della
necessità di procedere tempestivamente all’adozione del presente provvedimento,
dovendo stabilire i valori tariffari da applicarsi agli Accordi contrattuali
con gli erogatori privati per l’anno 2013, in corso di definizione;
RILEVATO pertanto che
il presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà trasmesso ai
Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua
adozione;
DECRETA
per le motivazioni espresse
in premessa che integralmente si richiamano
1) di recepire le prescrizioni di cui al
D.M. 18.10.2012 relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera;
2) di approvare il tariffario regionale
per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, quale risulta
dall’allegato “A“, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di precisare che le relative tariffe si applicano a decorrere
dal 28 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 18.10.2012;
4) di precisare che, fino al 27 gennaio
2013, si applicano le tariffe di cui alle Deliberazione del Commissario ad acta n. 40 del 11.06.2009;
5) di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la
relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico;
6) di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
7) di notificare, mediante raccomandata
A.R., copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende
Unità Sanitarie Locali e alle Strutture private, accreditate in via predefinitiva, che erogano prestazioni di assistenza
ospedaliera.
Il
Commissario ad acta
Dott.
Giovanni Chiodi
Seguono
Allegati