IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione Del Consiglio Dei Ministri Dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012, n. 135;

VISTO, in particolare, l’art. 15, comma 15, del suddetto D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, che – in deroga alla procedura prevista dall’art. 8-sexies, co. 5, del D.Lgs. n. 502/1992 – stabilisce che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, determina con proprio decreto le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del S.S.N.;

RILEVATO che, secondo quanto disposto dal surrichiamato art. 15:

-          le tariffe massime determinate con il decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della L. 30.12.2004, n. 311 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale (art. 15, comma 17);

-          tali tariffe, valide dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 15, comma 16);

VISTO il decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2013 - Supplemento Ordinario n. 8 che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino alla data del 31 dicembre 2014;

ATTESO che, avendo la Regione Abruzzo sottoscritto l’accordo per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, co. 180, L. 311/2004, per la stessa le tariffe massime determinate con il surrichiamato decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile (art. 15, co. 15, D.L. 95/2012);

CONSIDERATO che i provvedimenti tariffari regionali correnti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale sono la D.G.R. n. 675 del 19.06.2006 (Nomenclatore Tariffario Regionale per specialistica ambulatoriale) e la D.G.R. n. 1139 del 16.10.2006, di modifica e integrazione delle Deliberazioni di G.R. n. 1361 del 29.12.2004 e n. 805 del 17.07.2006 (prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale);

DATO ATTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2006, cit.,  ha espressamente stabilito che il nomenclatore tariffario regionale, con essa approvato, dovesse ritenersi efficace sino all’adozione di eventuale nuovo nomenclatore nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e che  pertanto è  necessario provvedere alla regolazione della materia con decorrenza dalla pubblicazione del D.M. 18.10.2012, ovvero dal 28.01.2013, data di entrata in vigore dello stesso;

DATO ATTO della necessità di provvedere tempestivamente all’adozione del provvedimento regionale di tariffazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in conformità alle disposizioni contenute nel citato D.M., anche in ragione dell’urgenza di stabilire, sulla base delle indicazioni nazionali sopravvenute, i valori tariffari da applicarsi agli Accordi contrattuali con gli erogatori privati per l’anno 2013, in corso di definizione;

Dato atto che, per espressa previsione del D.M. 18.10.2012, nelle more dell’organica revisione della definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle correlate prestazioni, l’aggiornamento tariffario riguarda esclusivamente le prestazioni di cui al D.M. 22.07.1996;

RILEVATO che, avendo la Regione Abruzzo sottoscritto l’Accordo per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, co. 180, L. 311/2004, approvato con Deliberazione di  G.R. n. 224 del 13.03.2007, la medesima è vincolata:

-          all’erogazione delle sole prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza;

-          al rispetto delle tariffe massime determinate con decreto ministeriale (art. 15, co. 15, D.L. 95/2012),

e che pertanto è necessario ricondurre tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale alla declaratoria del vigente decreto ministeriale, in attesa dell’organica revisione dei Livelli essenziali di assistenza e delle correlate prestazioni;

DATO ATTO della necessità di includere nel tariffario regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale quelle di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 03.06.2010, come integrata dal Decreto commissariale n. 18 del 22.04.2011, e di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 50 del 16.11.2011, come rettificato e integrato con Decreti n. 63 del 07.12.2011 e n. 8 del 12.03.2012, atti relativi al passaggio a regime ambulatoriale dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza;

ATTESO CHE, in relazione a quanto previsto dall’art. 8 sexies del D.Lgs. 502/1992, comma 5, le tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale, come stabilite dal D.M. 18.10.2012, risultano compatibili con i vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello regionale;

RITENUTO pertanto di stabilire le tariffe applicabili nella Regione Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al decreto ministeriale 18.10.2012, secondo lo schema allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

RICHIAMATA la previsione contenuta nelle premesse al D.M. 18.10.2012, in cui si specifica che nell’aggiornamento tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è stato assorbito il valore dello sconto vigente nel settore privato praticato ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera o), L. 296/2006;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 171, Legge 30.12.2004, n. 311, a norma del quale è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità, sia intraregionale che interregionale;

RILEVATO che il presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1)         di recepire le prescrizioni di cui al D.M. 18.10.2012 relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

2)         di approvare, in conformità al D.M. 18.10.2012, il nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, quale risulta dall’allegato “A“, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)         di stabilire che le relative tariffe si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 18.10.2012;

4)         di precisare che, fino al 27 gennaio 2013, si applicano le tariffe di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 675 del 19.06.2006  e n. 1139 del 16.10.2006, di modifica e integrazione delle Deliberazioni di G.R. n. 1361 del 29.12.2004 e n. 805 del 17.07.2006;

5)         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

6)         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo;

7)         di notificare, mediante raccomandata a.r., il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, che provvederanno alla trasmissione del medesimo alle strutture private accreditate in via predefinitiva che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, insistenti sul territorio di rispettiva competenza.

 

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza ambulatoriale