IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI
COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
Del Consiglio Dei Ministri Dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione
del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio
sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi
operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che, fra gli
interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub
Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata
la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione
dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento
in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge
06.07.2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con
modificazioni, in Legge 07.08.2012, n. 135;
VISTO, in particolare,
l’art. 15, comma 15, del suddetto D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di
conversione n. 135/2012, che – in deroga alla procedura prevista dall’art.
8-sexies, co. 5, del D.Lgs.
n. 502/1992 – stabilisce che il Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente
Stato-Regioni, determina con proprio decreto le tariffe massime che le regioni
e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a
carico del S.S.N.;
RILEVATO che, secondo
quanto disposto dal surrichiamato art. 15:
- le tariffe massime determinate con il
decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile per le regioni che
hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della L. 30.12.2004,
n. 311 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale (art. 15, comma 17);
- tali tariffe, valide dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale e fino alla data del 31 dicembre
2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica (art. 15, comma 16);
VISTO il decreto del
Ministero della Salute 18 ottobre 2012, recante “Remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica
ambulatoriale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2013 -
Supplemento Ordinario n. 8 che, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 15, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012,
determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in
vigore dello stesso e fino alla data del 31 dicembre 2014;
ATTESO che, avendo la
Regione Abruzzo sottoscritto l’accordo per l’approvazione del Piano di rientro
di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico ai sensi dell’art. 1, co. 180, L. 311/2004,
per la stessa le tariffe massime determinate con il surrichiamato
decreto ministeriale costituiscono un limite invalicabile (art. 15, co. 15, D.L. 95/2012);
CONSIDERATO che i
provvedimenti tariffari regionali correnti in materia di prestazioni di
specialistica ambulatoriale sono la D.G.R. n. 675 del
19.06.2006 (Nomenclatore Tariffario Regionale per specialistica ambulatoriale)
e la D.G.R. n. 1139 del 16.10.2006, di modifica e
integrazione delle Deliberazioni di G.R. n. 1361 del
29.12.2004 e n. 805 del 17.07.2006 (prestazioni di medicina fisica e
riabilitativa ambulatoriale);
DATO ATTO che la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2006, cit., ha espressamente stabilito che il
nomenclatore tariffario regionale, con essa approvato, dovesse ritenersi
efficace sino all’adozione di eventuale nuovo nomenclatore nazionale per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale, e che pertanto è
necessario provvedere alla regolazione della materia con decorrenza
dalla pubblicazione del D.M. 18.10.2012, ovvero dal 28.01.2013, data di entrata
in vigore dello stesso;
DATO ATTO della
necessità di provvedere tempestivamente all’adozione del provvedimento regionale
di tariffazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in conformità
alle disposizioni contenute nel citato D.M., anche in ragione dell’urgenza di
stabilire, sulla base delle indicazioni nazionali sopravvenute, i valori
tariffari da applicarsi agli Accordi contrattuali con gli erogatori privati per
l’anno 2013, in corso di definizione;
Dato atto che, per
espressa previsione del D.M. 18.10.2012, nelle more dell’organica revisione
della definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle correlate
prestazioni, l’aggiornamento tariffario riguarda esclusivamente le prestazioni
di cui al D.M. 22.07.1996;
RILEVATO che, avendo la
Regione Abruzzo sottoscritto l’Accordo per l’approvazione del Piano di rientro
di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico ai sensi dell’art. 1, co. 180, L. 311/2004,
approvato con Deliberazione di G.R. n. 224 del 13.03.2007, la medesima è vincolata:
- all’erogazione delle sole prestazioni
incluse nei Livelli essenziali di assistenza;
- al rispetto delle tariffe massime
determinate con decreto ministeriale (art. 15, co.
15, D.L. 95/2012),
e che pertanto è
necessario ricondurre tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale alla
declaratoria del vigente decreto ministeriale, in attesa dell’organica
revisione dei Livelli essenziali di assistenza e delle correlate prestazioni;
DATO ATTO della
necessità di includere nel tariffario regionale per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale quelle di cui alla Deliberazione del Commissario ad
acta n. 32 del 03.06.2010, come integrata dal Decreto
commissariale n. 18 del 22.04.2011, e di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 50 del 16.11.2011, come rettificato e integrato con
Decreti n. 63 del 07.12.2011 e n. 8 del 12.03.2012, atti relativi al passaggio
a regime ambulatoriale dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza;
ATTESO CHE, in
relazione a quanto previsto dall’art. 8 sexies del D.Lgs. 502/1992, comma 5, le tariffe per prestazioni di
specialistica ambulatoriale, come stabilite dal D.M. 18.10.2012, risultano
compatibili con i vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a
livello regionale;
RITENUTO pertanto di
stabilire le tariffe applicabili nella Regione Abruzzo per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al
decreto ministeriale 18.10.2012, secondo lo schema allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
RICHIAMATA la
previsione contenuta nelle premesse al D.M. 18.10.2012, in cui si specifica che
nell’aggiornamento tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
è stato assorbito il valore dello sconto vigente nel settore privato praticato
ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera o), L. 296/2006;
RICHIAMATO l’art. 1, comma
171, Legge 30.12.2004, n. 311, a norma del quale è vietata, nella remunerazione
del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi
tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente
dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità, sia intraregionale che interregionale;
RILEVATO che il
presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà trasmesso ai
Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1) di recepire le prescrizioni di cui al
D.M. 18.10.2012 relative alle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale;
2) di approvare, in conformità al D.M.
18.10.2012, il nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, quale risulta dall’allegato “A“, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire che le relative tariffe si
applicano a decorrere dal 28 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M.
18.10.2012;
4) di precisare che, fino al 27 gennaio
2013, si applicano le tariffe di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n.
675 del 19.06.2006 e n. 1139 del
16.10.2006, di modifica e integrazione delle Deliberazioni di G.R. n. 1361 del 29.12.2004 e n. 805 del 17.07.2006;
5) di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la
relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico;
6) di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
7) di notificare, mediante raccomandata a.r., il presente provvedimento ai Direttori Generali delle
Aziende Unità Sanitarie Locali, che provvederanno alla trasmissione del
medesimo alle strutture private accreditate in via predefinitiva
che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, insistenti sul
territorio di rispettiva competenza.
Il
Commissario ad acta
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
Allegato
Nomenclatore
tariffario regionale per prestazioni di assistenza ambulatoriale