IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISSARIO  AD  ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori  privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO l’art 17, comma 1, lett a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n.95 recante “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 ;

VISTO in particolare l’art.15, comma 14, del suddetto decreto legge che prevede “che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni  e province autonome di Trento e Bolzano  e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o  delle province autonome di Trento e Bolzano   della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) terzo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”;

VISTO l’art. 15 comma 22, del sopracitato D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di euro 1.800 milioni;

VISTO l’art. 1, comma 132 della legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600 milioni per l’anno 2013;

RICHIAMATA la Deliberazione commissariale n.53/2010 del 10/09/2010 recante “ Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate- tetto di spesa anno 2010”;

VISTO il decreto commissariale n.55/2011 del 21/11/2011 “Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private (stabilimenti di FKT e studi di radiologia), per il biennio 2011/2012” con cui è stato, tra l’altro, stabilito che:”per lo Stabilimento FKT “Santa Lucia Srl” verranno adottati specifici provvedimenti all’esito della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR Abruzzo-L’Aquila” e “per lo Stabilimento FKT “Vivio Annamaria” verranno adottati specifici provvedimenti in considerazione dell’attuale impossibilità dell’Erogatore di rendere, per motivi strutturali, le prestazioni di specialistica ambulatoriale”;

VISTO il decreto commissariale n.56/2011 del 21/11/2011 “Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private, per il biennio 2011/2012” con cui tra l’altro, viene precisato che “ per la Casa di Cura Santa Maria Sas e la casa di Cura Sanatrix Srl verranno adottati specifici provvedimenti successivi alla conclusione del procedimento di volturazione dei relativi atti di autorizzazione e accreditamento ex L.R. 32/2007 rispettivamente a favore dell’associazione Opera Santa Maria della Pace e della Società Villa Letizia Srl, con i quali si procederà alla determinazione dei relativi tetti di spesa”;

VISTO il decreto commissariale n.6/2012 del 21/02/2012 -  avente ad oggetto: “Contratto di cessione di Azienda tra il fallimento “Casa di Cura Sanatrix S.r.l.” e la Società “Villa Letizia S.r.l.”- Provvedimenti”  - con il quale è stata autorizzata la voltura, in favore della Società “Villa Letizia S.r.l.”, dell’accreditamento provvisorio all’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale “limitatamente al titolo di legittimazione già in capo alla società Casa di Cura Sanatrix S.r.l.”;

VISTO il decreto commissariale n.17/2012 dell’11/05/2012 recante “Accreditamento predefinitivo Casa di Cura Società ”Villa Letizia S.r.l.” - Provvedimenti”;

VISTO il decreto commissariale n.9 del 15/03/2012 avente ad oggetto “Contratto di Cessione di Azienda tra il fallimento Casa di Cura Santa Maria Sas di Verde Due Srl e l’Associazione Opera Santa Maria della Pace- Provvedimenti” con il quale è stata autorizzata la voltura, in favore dell’Associazione Opera Santa Maria della Pace, dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale limitatamente al titolo di legittimazione già in capo alla società Casa di Cura Santa Maria Sas di verde Due Srl;

PRESO ATTO del Decreto commissariale n.29 del 13/07/2012 avente ad oggetto: “Istanza di autorizzazione al trasferimento dell’attività sanitaria afferente alla Casa di Cura Santa Maria presso la Casa di Cura L’Immacolata (art.3 L.R.32/2007)-Nulla osta di compatibilità programmatoria”;

VISTA la determinazione DG19/19 del 05/11/2012  del Servizio Programmazione Sanitaria della Direzione Politiche della Salute, con la quale si prende atto dell’autorizzazione definitiva all’esercizio di attività sanitaria rilasciata dal Comune di L’Aquila alla Società “Istituto di Fisiokinesiterapia Vivio S.r.l.” per lo stabilimento di Fisiokinesiterapia sito in via Piccolomini, 28 e della relativa trasformazione societaria;

VISTO il Decreto Commissariale n.67/2012 del 27/12/2012 “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015. Diagnostica per immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche a visita”, da cui tra l’altro si rileva, nell’ambito dell’Azienda USL di Avezzano-Sulmona- L’Aquila, un fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle predette tipologie di strutture provvisoriamente accreditate, non soddisfatto dall’attuale sistema di offerta;

RILEVATA la necessità di garantire nella misura più ampia possibile sul territorio regionale, i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla definizione dei tetti di spesa 2013 relativi alla Casa di cura Sanatrix (da assegnare alla casa di Cura Villa Letizia), alla Casa di Cura Santa Maria (da assegnare alla Casa di Cura L’Immacolata - Opera Santa Maria della Pace) e all’ Istituto di Fisiokinesiterapia Vivio, in linea con gli obiettivi regionali 2010, tenuto conto, altresì, della relativa misura di riduzione degli importi per l’anno 2013 come appresso determinata per gli erogatori di specialistica ambulatoriale, in applicazione di quanto stabilito dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 ;

DATO ATTO che  le “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture private provvisoriamente accreditate - Tetto di spesa anno 2010” approvate con la Deliberazione commissariale n.53/2010 del 10/09/2010 hanno stabilito che:

-          il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture, che non hanno stipulato specifici accordi, relative al I semestre 2010, è definito nella misura del 50% del tetto di spesa assegnato nel 2009 dalle Aziende USL territorialmente competenti a ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;

-          il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture, che non hanno stipulato specifici accordi, relative al II semestre 2010, è definito nella misura del 50% del fatturato prodotto nel 2009 da ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;

RILEVATO che, in applicazione degli obiettivi regionali 2010 sopra richiamati deriva, per la strutture Sanatrix, Santa Maria e per l’Istituto di Fisiokinesiterapia Vivio, un valore di spesa annuo rispettivamente pari a :

-          Euro 755.300,27         per la CC SANATRIX           

-          Euro 626.137,76         per la  CC SANTA MARIA  

-          Euro 73.369,60           per l’ ISTITUTO FKT VIVIO

per un totale complessivo pari a Euro 1.454.807,63;

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.703/2012 con cui viene disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza n.601/2011 sul ricorso n. 575/2012 proposto dalla Struttura FKT Santa Lucia di Ortucchio, onerando l’ amministrazione di effettuare una nuova e più completa valutazione anche alla luce delle diverse e ulteriori circostanze emerse (che risultano dalla nota della Giunta Regionale 11 gennaio 2011 prot. RA 5633 e della Regione Abruzzo 2 marzo 2011 prot. 20293);

ATTESO CHE in esecuzione della predetta ordinanza sono state avviate le verifiche di cui alle sopracitate note, che sono tuttora in corso;

RITENUTO, di dover procedere alla definizione del tetto di spesa 2013 relativo al prefato Stabilimento FKT in linea con gli obiettivi regionali di cui alla Deliberazione commissariale n.53/2010- che fissava un tetto pari a 311.741,43 -tenuto conto, altresì, della relativa misura di riduzione degli importi per l’anno 2013 come appresso determinata per gli erogatori di specialistica ambulatoriale, in applicazione di quanto stabilito dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;

DATO ATTO che con nota del 29/11/2012 - acclarata al prot.RA/274879 del 4/12/2012 - il Dr. Francesco Scioli (studio medico- branca a visita) ha comunicato la cessazione della sua attività di specialista convenzionato esterno;

PRESO ATTO della Sentenza n.749/2012 -depositata in data 9/11/2012- con cui il TAR dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal dott. di Eusanio Serafino (studio medico-branca a visita) per l’annullamento del Decreto Commissariale n.12/2011 del 29/03/2012 recante la revoca del relativo provvedimento di accreditamento; pertanto risulta efficace il prefato provvedimento commissariale n.12/2011 del 29/03/2012;

PRESO ATTO della necessità di adottare un criterio per la determinazione dei tetti di spesa 2013 che risulti oggettivo e che distribuisca equamente l’abbattimento previsto dall’art.15, comma 14 del del DL 6 luglio 2012 n.95, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135;

CONSIDERATO CHE la spesa consuntivata per l’anno 2011 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate da privato ammonta ad Euro 30.244.806,75, come risulta da comunicazioni trasmesse dalle competenti Aziende USL della Regione Abruzzo e che l’1 per cento di tale importo è pari ad Euro 302.448,07; conseguentemente il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nel 2013 va determinato complessivamente in Euro 29.942.358,68;

RITENUTO, in applicazione dell’art 15 comma 14 del DL 95/2012, di dover determinare nella misura percentuale fissa del 9,26 per cento l’abbattimento da praticare ai valori di spesa indicati nella colonna A dell’allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, dei contratti e degli accordi sottoscritti nell’esercizio 2012 con gli erogatori privati provvisoriamente accreditati ai sensi dell’art.8 quinquies del decreto legislativo 31/12/1992, n.502, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al DL 95/2012, facendo riferimento in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria;

PRECISATO che la predetta percentuale fissa del 9,26 per cento è calcolata sulla base del rapporto del valore della spesa complessiva di Euro   32.998.012,06  pari all’importo deliberato con i decreti commissariali nn.55/2011 e s.m.i, 56/2011 e s.m.i e 57/2011 e s.m.i. e, per quanto riguarda i laboratori analisi privati, riferito al valore dei tetti di spesa della contrattazione 2010 confermati con nota commissariale prot. n RA/21719/Comm/DG16/DG18 del 27/01/2011 (Euro 31.287.812,00), incrementato dei valori di spesa innanzi calcolati per le Case di Cura Sanatrix, Santa Maria e gli Stabilimenti FKT Vivio Annamaria e Santa Lucia (complessivamente pari ad Euro 1.766.549,06) e ridotto dell’importo di spesa 2012 degli Studi Medici non più accreditati (complessivamente pari a Euro 56.349,00),  al netto del valore del nuovo tetto di spesa complessivo  di  Euro 29.942.358,68  rideterminato ai sensi  dell’art.15, comma 14, del  DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, rispetto al  valore della predetta spesa complessiva di Euro  32.998.012,06:

32.998.012,06  -29.942.358,68

32.998.012,06

CONSIDERATO che in forza della applicazione delle predette misure, così come previsto dalla normativa di che trattasi, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni dai singoli erogatori privati di specialistica ambulatoriale per l’anno 2013, vanno determinati nella misura  indicata alla colonna B dell’ Allegato 1 al presente provvedimento;

CONSIDERATO che  le Regioni interessate al Piano di rientro, non potendo contare su risorse regionali proprie, non hanno alcun margine per reperire ulteriori risorse da assegnare alle strutture private accreditate;

RITENUTO di dover precisare che pertanto il budget assegnato a ciascuna struttura è tale da ricomprendere anche la quota da destinarsi alla mobilità extraregionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

ATTESO che è tutt’ora in corso il complesso processo di riordino della rete laboratoristica privata avviato con il decreto commissariale n.11/2011 del 29/03/2011e ss.mm.ii. e che pertanto, nelle more della conclusione della riorganizzazione e razionalizzazione di che trattasi, i laboratori aderenti ai consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011 del 02/12/2011 sono ammessi alla contrattazione per l’anno 2013 come singoli erogatori provvisoriamente accreditati;

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e  gli Stabilimenti FKT,  gli Studi di radiologia, i Laboratori di analisi che non hanno aderito alla rete dei Consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011  e le  Case di Cura , con esclusione della Casa di Cura Villa Pini Srl, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;

PRESO ATTO della Determina DG19/06 del 03/05/2011 con cui il competente Servizio regionale autorizza, tra l’altro, la voltura dell’accreditamento provvisorio in titolarità alla Società Laboratorio analisi Salus Srl di Pescara, con sede in Pescara alla via G. D’Annunzio n.23,  alla Società Laboratorio Analisi Lifecare Srl, con sede in Pescara in Via Venezia n.4;

DATO ATTO che pertanto per il “Laboratorio analisi Salus” di Pescara in affitto alla Società “Laboratorio analisi Lifecare Srl”, non aderente al riordino della rete laboratoristica privata, il contratto è efficace fino al 31/12/2013   o- eventualmente- fino al termine inferiore di durata del contratto di affitto derivante da anticipata cessazione del medesimo intervenuta per qualsiasi causa;

STABILITO che per lo Stabilimento FKT “Santa Lucia” la procedura di interlocuzione e la sottoscrizione del relativo contratto sono rinviate ad eventuali successivi provvedimenti all’esito delle verifiche tuttora in corso;

VISTO il Decreto commissariale n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del contratto di affitto di Azienda corrente tra la Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A stipulato il 23.12.2010 e si autorizza la cessione a detta Casa di Cura Abano Terme dei contratti stipulati per l’erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale;

CONSIDERATO che la scadenza del suddetto contratto di affitto è stata prorogata al 31.03.2013, come comunicato con nota Racc. A.R prot. n. 1032P/VP del 29 settembre 2012 acquisita al protocollo n. RA 219374 del 02.10.2012 della Direzione Politiche della Salute;

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto ai fini della sottoscrizione dell’accordo contrattuale tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UU.SS.LL. insistenti nel territorio regionale -per l’erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, sia a pazienti regionali che extraregionali, dalla Casa di cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”- la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del contrato di affitto) e la Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013;

VISTO lo schema di contratto di cui all’allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. ed i Laboratori di analisi provvisoriamente accreditati che hanno aderito ai consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011, per l’erogazione di prestazioni da rendere nell’anno 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;

DATO ATTO che per i  Laboratori di analisi provvisoriamente accreditati aderenti ai Consorzi, il contratto è efficace fino al 31 dicembre 2013 o- eventualmente- fino alla scadenza inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto tra la Regione Abruzzo ed il relativo Consorzio di appartenenza;

STABILITO che per il laboratorio analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il Laboratorio analisi Analitica di Piergiuseppe Ceddia  (punto prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati eventuali successivi provvedimenti nell’ambito della definizione delle condizioni contrattuali dei rispettivi Consorzi approvati con il decreto commissariale n.62/2011;

VISTO lo schema di contratto di cui all’allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Studi Medici-branche a Visita per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale-anno 2013- da rendere sia a pazienti regionali che extraregionali;

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all’allegati schemi contrattuali (all.2,3,4 e 5), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ammesso alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 5 Aprile 2013 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti con gli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che è in Piano di Rientro e in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la regione Abruzzo non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali  produzioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate;

VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo  e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.;

 

CONSIDERATO CHE le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

 

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.         di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;

2.         di autorizzare nella misura di Euro 29.942.358,68 (Euro ventinovemilanovecento-quarantaduetrecentocinquantotto/68) il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale così come ripartito tra le singole strutture private di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.         di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati- in attuazione dei criteri indicati in narrativa- nella misura indicata nell’allegato 1 sia in favore dei residenti sul territorio regionale sia in favore dei non residenti;

4.         di approvare il modello di contratto negoziale di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti FKT,  Studi di radiologia, i Laboratori di analisi che non hanno aderito alla rete dei Consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011 e le Case di Cura, con esclusione della Casa di Cura Villa Pini, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;

5.         di dare atto che per il “Laboratorio analisi Salus” di Pescara in affitto alla Società “Laboratorio analisi Lifecare Srl” il contratto è efficace fino al 31/12/2013  o- eventualmente- fino al termine inferiore di durata del contratto di affitto derivata da anticipata cessazione del medesimo intervenuta per qualsiasi causa;

6.         di stabilire che per lo Stabilimento FKT “Santa Lucia” la procedura di interlocuzione e la sottoscrizione del relativo contratto sono rinviate ad eventuali successivi provvedimenti all’esito delle verifiche tuttora in corso;

7.         di approvare lo schema di contratto di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione - per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, da rendere sia a pazienti regionali che extraregionali,  per la Casa di Cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”- alla Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del contrato di affitto) ed alla Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31 dicembre 2013;

8.         di approvare il modello di contratto negoziale di cui all’allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. ed i Laboratori di analisi provvisoriamente accreditati che hanno aderito ai consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011 , per l’erogazione di prestazioni da rendere nell’anno 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;

9.         di stabilire che per il laboratorio analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il Laboratorio analisi Analitica di Piergiuseppe Ceddia  (punto prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati eventuali successivi provvedimenti nell’ambito della definizione delle condizioni contrattuali dei rispettivi Consorzi di appartenenza;

10.       di approvare il modello di contratto negoziale di cui all’allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Studi Medici-branche a Visita per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale-anno 2013- da rendere sia a pazienti regionali che extraregionali;

11.       di stabilire che il presente decreto, unitamente agli allegati schemi contrattuali (all.2,3,4 e 5), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

12.       di stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ammesso alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

13.       di fissare la data del 5 Aprile 2013 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti con gli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

14.       di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto,  non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo  e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.

15.       di dare atto che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

16.       di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico per la relativa validazione;

17.       disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono Allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5