IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI
COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
RILEVATO che la
predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specifica competenza
commissariale, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati
accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;
CONSIDERATO che
condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta
individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;
VISTO l’art 17, comma
1, lett a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il quale
prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTO il D.L. 6 luglio
2012 n.95 recante “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n.135 ;
VISTO in particolare
l’art.15, comma 14, del suddetto decreto legge che prevede “che a tutti i
singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati
per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si
applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in
misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata
per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per
l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di
contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle
misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento in tale
ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e
Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della
misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui
si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) terzo periodo del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111”;
VISTO l’art. 15 comma
22, del sopracitato D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno
del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per
l’anno 2013 di euro 1.800 milioni;
VISTO l’art. 1, comma 132
della legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’art.
15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600
milioni per l’anno 2013;
RICHIAMATA la
Deliberazione commissariale n.53/2010 del 10/09/2010 recante “ Linee negoziali
per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate-
tetto di spesa anno 2010”;
VISTO il decreto
commissariale n.55/2011 del 21/11/2011 “Approvazione dei tetti di spesa per
singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private
(stabilimenti di FKT e studi di radiologia), per il biennio 2011/2012” con cui
è stato, tra l’altro, stabilito che:”per lo Stabilimento FKT “Santa Lucia Srl”
verranno adottati specifici provvedimenti all’esito della definizione del
giudizio pendente innanzi al TAR Abruzzo-L’Aquila” e
“per lo Stabilimento FKT “Vivio Annamaria” verranno
adottati specifici provvedimenti in considerazione dell’attuale impossibilità
dell’Erogatore di rendere, per motivi strutturali, le prestazioni di
specialistica ambulatoriale”;
VISTO il decreto
commissariale n.56/2011 del 21/11/2011 “Approvazione dei tetti di spesa per
singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private, per
il biennio 2011/2012” con cui tra l’altro, viene precisato che “ per la Casa di
Cura Santa Maria Sas e la casa di Cura Sanatrix Srl verranno adottati specifici provvedimenti
successivi alla conclusione del procedimento di volturazione
dei relativi atti di autorizzazione e accreditamento ex L.R.
32/2007 rispettivamente a favore dell’associazione Opera Santa Maria della Pace
e della Società Villa Letizia Srl, con i quali si procederà alla determinazione
dei relativi tetti di spesa”;
VISTO il decreto
commissariale n.6/2012 del 21/02/2012 -
avente ad oggetto: “Contratto di cessione di Azienda tra il fallimento
“Casa di Cura Sanatrix S.r.l.” e la Società “Villa
Letizia S.r.l.”- Provvedimenti” - con il
quale è stata autorizzata la voltura, in favore della Società “Villa Letizia
S.r.l.”, dell’accreditamento provvisorio all’attività di assistenza ospedaliera
e specialistica ambulatoriale “limitatamente al titolo di legittimazione già in
capo alla società Casa di Cura Sanatrix S.r.l.”;
VISTO il decreto
commissariale n.17/2012 dell’11/05/2012 recante “Accreditamento predefinitivo Casa di Cura Società ”Villa Letizia S.r.l.” -
Provvedimenti”;
VISTO il decreto
commissariale n.9 del 15/03/2012 avente ad oggetto “Contratto di Cessione di
Azienda tra il fallimento Casa di Cura Santa Maria Sas
di Verde Due Srl e l’Associazione Opera Santa Maria della Pace- Provvedimenti”
con il quale è stata autorizzata la voltura, in favore dell’Associazione Opera
Santa Maria della Pace, dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività
di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale limitatamente al titolo
di legittimazione già in capo alla società Casa di Cura Santa Maria Sas di verde Due Srl;
PRESO ATTO del Decreto
commissariale n.29 del 13/07/2012 avente ad oggetto: “Istanza di autorizzazione
al trasferimento dell’attività sanitaria afferente alla Casa di Cura Santa
Maria presso la Casa di Cura L’Immacolata (art.3 L.R.32/2007)-Nulla
osta di compatibilità programmatoria”;
VISTA la determinazione
DG19/19 del 05/11/2012 del Servizio
Programmazione Sanitaria della Direzione Politiche della Salute, con la quale
si prende atto dell’autorizzazione definitiva all’esercizio di attività
sanitaria rilasciata dal Comune di L’Aquila alla Società “Istituto di
Fisiokinesiterapia Vivio S.r.l.” per lo stabilimento
di Fisiokinesiterapia sito in via Piccolomini, 28 e
della relativa trasformazione societaria;
VISTO il Decreto
Commissariale n.67/2012 del 27/12/2012 “Definizione del fabbisogno regionale di
assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015. Diagnostica per immagini,
Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche
a visita”, da cui tra l’altro si rileva, nell’ambito dell’Azienda USL di Avezzano-Sulmona- L’Aquila, un fabbisogno di prestazioni di
specialistica ambulatoriale erogate dalle predette tipologie di strutture
provvisoriamente accreditate, non soddisfatto dall’attuale sistema di offerta;
RILEVATA la necessità
di garantire nella misura più ampia possibile sul territorio regionale, i
livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale;
RITENUTO, pertanto,
dover procedere alla definizione dei tetti di spesa 2013 relativi alla Casa di
cura Sanatrix (da assegnare alla casa di Cura Villa
Letizia), alla Casa di Cura Santa Maria (da assegnare alla Casa di Cura
L’Immacolata - Opera Santa Maria della Pace) e all’ Istituto di Fisiokinesiterapia
Vivio, in linea con gli obiettivi regionali 2010,
tenuto conto, altresì, della relativa misura di riduzione degli importi per
l’anno 2013 come appresso determinata per gli erogatori di specialistica
ambulatoriale, in applicazione di quanto stabilito dal D.L. 6 luglio 2012 n.95
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 ;
DATO ATTO che le “Linee negoziali per la regolamentazione
dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate
dalle Strutture private provvisoriamente accreditate - Tetto di spesa anno
2010” approvate con la Deliberazione commissariale n.53/2010 del 10/09/2010
hanno stabilito che:
- il tetto massimo delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale rese dalle strutture, che non hanno stipulato
specifici accordi, relative al I semestre 2010, è definito nella misura del 50%
del tetto di spesa assegnato nel 2009 dalle Aziende USL territorialmente
competenti a ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;
- il tetto massimo delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale rese dalle strutture, che non hanno stipulato
specifici accordi, relative al II semestre 2010, è definito nella misura del
50% del fatturato prodotto nel 2009 da ciascuna struttura provvisoriamente
accreditata;
RILEVATO che, in
applicazione degli obiettivi regionali 2010 sopra richiamati deriva, per la
strutture Sanatrix, Santa Maria e per l’Istituto di
Fisiokinesiterapia Vivio, un valore di spesa annuo
rispettivamente pari a :
- Euro 755.300,27 per la CC SANATRIX
- Euro 626.137,76 per la CC SANTA MARIA
- Euro 73.369,60 per l’ ISTITUTO FKT VIVIO
per un totale
complessivo pari a Euro 1.454.807,63;
VISTA l’ordinanza del
Consiglio di Stato n.703/2012 con cui viene disposta la sospensione
dell’esecutività della sentenza n.601/2011 sul ricorso n. 575/2012 proposto
dalla Struttura FKT Santa Lucia di Ortucchio,
onerando l’ amministrazione di effettuare una nuova e più completa valutazione
anche alla luce delle diverse e ulteriori circostanze emerse (che risultano dalla
nota della Giunta Regionale 11 gennaio 2011 prot. RA
5633 e della Regione Abruzzo 2 marzo 2011 prot.
20293);
ATTESO CHE in
esecuzione della predetta ordinanza sono state avviate le verifiche di cui alle
sopracitate note, che sono tuttora in corso;
RITENUTO, di dover
procedere alla definizione del tetto di spesa 2013 relativo al prefato
Stabilimento FKT in linea con gli obiettivi regionali di cui alla Deliberazione
commissariale n.53/2010- che fissava un tetto pari a 311.741,43 -tenuto conto,
altresì, della relativa misura di riduzione degli importi per l’anno 2013 come
appresso determinata per gli erogatori di specialistica ambulatoriale, in
applicazione di quanto stabilito dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;
DATO ATTO che con nota
del 29/11/2012 - acclarata al prot.RA/274879
del 4/12/2012 - il Dr. Francesco Scioli (studio
medico- branca a visita) ha comunicato la cessazione della sua attività di
specialista convenzionato esterno;
PRESO ATTO della
Sentenza n.749/2012 -depositata in data 9/11/2012- con cui il TAR dell’Aquila
ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal dott. di Eusanio Serafino (studio medico-branca a visita) per
l’annullamento del Decreto Commissariale n.12/2011 del 29/03/2012 recante la
revoca del relativo provvedimento di accreditamento; pertanto risulta efficace
il prefato provvedimento commissariale n.12/2011 del 29/03/2012;
PRESO ATTO della
necessità di adottare un criterio per la determinazione dei tetti di spesa 2013
che risulti oggettivo e che distribuisca equamente l’abbattimento previsto
dall’art.15, comma 14 del del DL
6 luglio 2012 n.95, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135;
CONSIDERATO CHE la
spesa consuntivata per l’anno 2011 relativamente alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale acquistate da privato ammonta ad Euro
30.244.806,75, come risulta da comunicazioni trasmesse dalle competenti Aziende
USL della Regione Abruzzo e che l’1 per cento di tale importo è pari ad Euro
302.448,07; conseguentemente il valore massimo sostenibile per la Regione
Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
nel 2013 va determinato complessivamente in Euro 29.942.358,68;
RITENUTO, in
applicazione dell’art 15 comma 14 del DL 95/2012, di
dover determinare nella misura percentuale fissa del 9,26 per cento
l’abbattimento da praticare ai valori di spesa indicati nella colonna A
dell’allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, dei
contratti e degli accordi sottoscritti nell’esercizio 2012 con gli erogatori
privati provvisoriamente accreditati ai sensi dell’art.8 quinquies
del decreto legislativo 31/12/1992, n.502, prima dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al DL 95/2012, facendo
riferimento in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi,
agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria;
PRECISATO che la
predetta percentuale fissa del 9,26 per cento è calcolata sulla base del
rapporto del valore della spesa complessiva di Euro 32.998.012,06 pari all’importo deliberato con i decreti
commissariali nn.55/2011 e s.m.i,
56/2011 e s.m.i e 57/2011 e s.m.i.
e, per quanto riguarda i laboratori analisi privati, riferito al valore dei
tetti di spesa della contrattazione 2010 confermati con nota commissariale prot. n RA/21719/Comm/DG16/DG18
del 27/01/2011 (Euro 31.287.812,00), incrementato dei valori di spesa innanzi
calcolati per le Case di Cura Sanatrix, Santa Maria e
gli Stabilimenti FKT Vivio Annamaria e Santa Lucia
(complessivamente pari ad Euro 1.766.549,06) e ridotto dell’importo di spesa
2012 degli Studi Medici non più accreditati (complessivamente pari a Euro
56.349,00), al netto del valore del
nuovo tetto di spesa complessivo di Euro 29.942.358,68 rideterminato ai sensi dell’art.15, comma 14, del DL 95/2012
convertito dalla L. 135/2012, rispetto al
valore della predetta spesa complessiva di Euro 32.998.012,06:
32.998.012,06 -29.942.358,68
32.998.012,06
CONSIDERATO che in
forza della applicazione delle predette misure, così come previsto dalla
normativa di che trattasi, gli importi dei contratti per l’acquisto di
prestazioni dai singoli erogatori privati di specialistica ambulatoriale per
l’anno 2013, vanno determinati nella misura
indicata alla colonna B dell’ Allegato 1 al presente provvedimento;
CONSIDERATO che le Regioni interessate al Piano di rientro,
non potendo contare su risorse regionali proprie, non hanno alcun margine per
reperire ulteriori risorse da assegnare alle strutture private accreditate;
RITENUTO di dover
precisare che pertanto il budget assegnato a ciascuna struttura è tale da
ricomprendere anche la quota da destinarsi alla mobilità extraregionale;
RITENUTO, a tal fine,
di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL.
ed Erogatori privati;
ATTESO che è tutt’ora
in corso il complesso processo di riordino della rete laboratoristica privata
avviato con il decreto commissariale n.11/2011 del 29/03/2011e ss.mm.ii. e che pertanto, nelle more della conclusione
della riorganizzazione e razionalizzazione di che trattasi, i laboratori
aderenti ai consorzi approvati con decreto commissariale n.62/2011 del
02/12/2011 sono ammessi alla contrattazione per l’anno 2013 come singoli
erogatori provvisoriamente accreditati;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti
FKT, gli Studi di radiologia, i
Laboratori di analisi che non hanno aderito alla rete dei Consorzi approvati
con decreto commissariale n.62/2011 e le Case di Cura , con esclusione della Casa di
Cura Villa Pini Srl, per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale da rendere nell’anno 2013, sia a pazienti regionali che
extraregionali;
PRESO ATTO della
Determina DG19/06 del 03/05/2011 con cui il competente Servizio regionale
autorizza, tra l’altro, la voltura dell’accreditamento provvisorio in
titolarità alla Società Laboratorio analisi Salus Srl
di Pescara, con sede in Pescara alla via G. D’Annunzio n.23, alla Società Laboratorio Analisi Lifecare Srl, con sede in Pescara in Via Venezia n.4;
DATO ATTO che pertanto
per il “Laboratorio analisi Salus” di Pescara in
affitto alla Società “Laboratorio analisi Lifecare
Srl”, non aderente al riordino della rete laboratoristica privata, il contratto
è efficace fino al 31/12/2013 o-
eventualmente- fino al termine inferiore di durata del contratto di affitto
derivante da anticipata cessazione del medesimo intervenuta per qualsiasi
causa;
STABILITO che per lo
Stabilimento FKT “Santa Lucia” la procedura di interlocuzione e la
sottoscrizione del relativo contratto sono rinviate ad eventuali successivi
provvedimenti all’esito delle verifiche tuttora in corso;
VISTO il Decreto
commissariale n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del
contratto di affitto di Azienda corrente tra la Curatela del Fallimento Villa
Pini d’Abruzzo e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.A stipulato il 23.12.2010 e si
autorizza la cessione a detta Casa di Cura Abano Terme dei contratti stipulati
per l’erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale;
CONSIDERATO che la
scadenza del suddetto contratto di affitto è stata prorogata al 31.03.2013,
come comunicato con nota Racc. A.R prot. n. 1032P/VP del 29 settembre 2012 acquisita al
protocollo n. RA 219374 del 02.10.2012 della Direzione Politiche della Salute;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposto ai fini della sottoscrizione dell’accordo
contrattuale tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UU.SS.LL.
insistenti nel territorio regionale -per l’erogazione di prestazioni sanitarie
di specialistica ambulatoriale, sia a pazienti regionali che extraregionali,
dalla Casa di cura privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”-
la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.A. per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla
scadenza del contrato di affitto) e la Curatela fallimentare per il periodo
successivo fino al 31 dicembre 2013;
VISTO lo schema di
contratto di cui all’allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. ed i Laboratori di analisi provvisoriamente
accreditati che hanno aderito ai consorzi approvati con decreto commissariale
n.62/2011, per l’erogazione di prestazioni da rendere nell’anno 2013, sia a
pazienti regionali che extraregionali;
DATO ATTO che per
i Laboratori di analisi provvisoriamente
accreditati aderenti ai Consorzi, il contratto è efficace fino al 31 dicembre
2013 o- eventualmente- fino alla scadenza inferiore derivante dalla
sottoscrizione del contratto tra la Regione Abruzzo ed il relativo Consorzio di
appartenenza;
STABILITO che per il
laboratorio analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il
Laboratorio analisi Analitica di Piergiuseppe Ceddia (punto
prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati
eventuali successivi provvedimenti nell’ambito della definizione delle
condizioni contrattuali dei rispettivi Consorzi approvati con il decreto
commissariale n.62/2011;
VISTO lo schema di
contratto di cui all’allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Studi Medici-branche
a Visita per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale-anno 2013- da rendere sia a pazienti
regionali che extraregionali;
VISTO l’art. 8, comma
4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il
presente decreto, unitamente all’allegati schemi contrattuali (all.2,3,4 e 5),
viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun
erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione,
fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori
ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici
giorni;
CONSIDERATO che il
termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ammesso
alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al
Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua
competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e
che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta
entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la
data per la stipula del contratto;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del 5 Aprile 2013 come termine massimo per la
sottoscrizione di tutti i contratti afferenti con gli erogatori privati di
specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito della
eventuale procedura di interlocuzione;
CONSIDERATO che i tetti
fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata,
costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che è in Piano
di Rientro e in regime commissariale, può mettere a disposizione per la
copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi
condizione per l’esistenza e validità del contratto;
PRECISATO pertanto che
la regione Abruzzo non dispone di risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di eventuali produzioni
extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate;
VISTO l’art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di
validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque
vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma
preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
SPECIFICATO, con
riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni
a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo e che – contestualmente
– verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO CHE le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire
in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private
provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto
non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali si
procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul
territorio all’atto dell’emanazione della L.R.
31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
2. di autorizzare nella misura di Euro
29.942.358,68 (Euro ventinovemilanovecento-quarantaduetrecentocinquantotto/68)
il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2013 per l’acquisto di
prestazioni di specialistica ambulatoriale così come ripartito tra le singole
strutture private di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di coprire la spesa di ciascun
contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati- in
attuazione dei criteri indicati in narrativa- nella misura indicata
nell’allegato 1 sia in favore dei residenti sul territorio regionale sia in
favore dei non residenti;
4. di approvare il modello di contratto
negoziale di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, i Laboratori di analisi
che non hanno aderito alla rete dei Consorzi approvati con decreto
commissariale n.62/2011 e le Case di Cura, con esclusione della Casa di Cura
Villa Pini, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da
rendere nell’anno 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;
5. di dare atto che per il “Laboratorio
analisi Salus” di Pescara in affitto alla Società
“Laboratorio analisi Lifecare Srl” il contratto è
efficace fino al 31/12/2013 o- eventualmente-
fino al termine inferiore di durata del contratto di affitto derivata da
anticipata cessazione del medesimo intervenuta per qualsiasi causa;
6. di stabilire che per lo Stabilimento
FKT “Santa Lucia” la procedura di interlocuzione e la sottoscrizione del
relativo contratto sono rinviate ad eventuali successivi provvedimenti
all’esito delle verifiche tuttora in corso;
7. di approvare lo schema di contratto di
cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da sottoporre alla sottoscrizione - per l’acquisto di prestazioni di
specialistica ambulatoriale, da rendere sia a pazienti regionali che
extraregionali, per la Casa di Cura
privata facente capo al Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”- alla Società Casa di
Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.
per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del
contrato di affitto) ed alla Curatela fallimentare per il periodo successivo
fino al 31 dicembre 2013;
8. di approvare il modello di contratto negoziale
di cui all’allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. ed i Laboratori di analisi provvisoriamente
accreditati che hanno aderito ai consorzi approvati con decreto commissariale
n.62/2011 , per l’erogazione di prestazioni da rendere nell’anno 2013, sia a
pazienti regionali che extraregionali;
9. di stabilire che per il laboratorio
analisi Sant’Anna (punto prelievi del Consorzio ATQ) e il Laboratorio analisi
Analitica di Piergiuseppe Ceddia (punto prelievi del Consorzio Biofleman) verranno adottati eventuali successivi
provvedimenti nell’ambito della definizione delle condizioni contrattuali dei
rispettivi Consorzi di appartenenza;
10. di approvare il modello di contratto
negoziale di cui all’allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Studi Medici-branche
a Visita per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale-anno 2013- da rendere sia a pazienti
regionali che extraregionali;
11. di stabilire che il presente decreto,
unitamente agli allegati schemi contrattuali (all.2,3,4 e 5), viene notificato,
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro
il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data
di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione
che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;
12. di stabilire che il termine di cui sopra
può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ammesso alla contrattazione
ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale
risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso,
il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi
quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula
del contratto;
13. di fissare la data del 5 Aprile 2013 come
termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti con gli
erogatori privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione,
anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
14. di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo
prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata
stipula del suddetto accordo e che –
contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8
della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del
procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.
Lsg. 30.12.1992 n° 502 e
ss. mm. ii.
15. di dare atto che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto
del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi
dell’art. 2041 del c.c.;
16. di trasmettere il presente provvedimento
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto
nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai
disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico per la relativa validazione;
17. disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e
comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private
interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi
Seguono
Allegati