LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbani, a causa:

-              dell’insufficiente quota di rifiuti urbani avviati a riciclo (media regionale RD = 33.55% al 2011);

-              dell’incompleta attivazione da parte dei Consorzi Comprensoriali/Società SpA delle Piattaforme Ecologiche autorizzate per il trattamento recupero degli imballaggi (in esercizio solo n. 4 su n. 9 autorizzate)

-              della mancata attivazione di nuovi bacini di smaltimento autorizzati dalla Regione Abruzzo (es. Atri, Notaresco loc. Grasciano e Irgine, Gioia dei Marsi loc. Valle dei Fiori);

-              dell’insufficienza delle disponibilità volumetriche residue delle discariche attualmente in esercizio (n. 5);

-              del “fermo tecnico” dell’impianto di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA (TE); delle “criticità gestionali” dell’impianto di TMB di Castel di Sangro (AQ), “fermo tecnico” dell’impianto TMB della SEGEN SpA di Sante Marie (AQ) a causa di un incendio che lo ha quasi completamente distrutto;

 RICHIAMATI i seguenti Decreti del Presidente della Giunta regionale in riferimento alla nomina di “commissari ad acta”:

-              Decreto n. 069 del 03.08.2012 - Nomina “commissario ad acta”, Dott. Eugenio Matronola, c/o CIRSU di Notaresco (TE);

-              Decreto n. 089 del 16.10.2012 - Nomina “commissario ad acta”, Sig. Patrizio Schiazza, c/o Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinque Miglia;

CONSIDERATO che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha avviato attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

-              attuare e richiedere il rispetto da parte dei soggetti interessati delle disposizioni, comunitarie, nazionali e regionali, di settore;

-              attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077),  .. etc.;

-              attuare il programma POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 ASSE IV - “Sviluppo Territoriale”. Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” in collaborazione con gli EE.LL.;

-              attuare il programma del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FAS 2007 – 2013);

-              realizzare la programmazione prevista dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti urbani (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-              evitare soluzioni di continuità delle attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana, anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul territorio;

-              sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-              attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-              sviluppare la produzione di “ammendanti compostati” e promuovere il Marchio di Qualità per le frazioni organiche riciclate “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di CO2;

-              disporre indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di Caratterizzazione (PdCa), analisi di rischio sito specifica, di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attuazione del programma POR FESR 2007-2013, nonché in attuazione della Procedura d’Infrazione 2003/2077 “discariche abusive”;

VISTA la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive di settore;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-              la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-              la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” ed in particolare i seguenti articoli:

             art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”, comma 5;

             art. 182 “Smaltimento dei rifiuti”, comma 3;

             art. 182-bis “Principi di autosufficienza e prossimità”;

             art. 184 “Classificazione”;

             art. 196 “Competenze delle Regioni”;

             art. 199 “Piani regionali”;

             art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

             art. 202 “Affidamento del servizio”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-              l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-              l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-              l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-              l’art. 13 relativo a “Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

-              l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi;

-              l’art. 54 “Vigilanza ed attività sostitutiva”;

VISTA la nota del 16.11.2012 del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. di L’Aquila, acquisita al SGR al prot.n. RA/265569 del 2012 avente per oggetto: “Rinnovo comunicazione campagna di attività”;

VISTA la nota prot.n. 2484 del 16.01.2012 della Provincia di L’Aquila, acquisita dal SGR al prot.n. RA/9891 del 16.01.2012, avente per oggetto: “Istallazione di un impianto mobile di tritovagliatura nell’area del complesso impiantistico di titolarità SEGEN SpA ubicato in Sante Marie (AQ), località Santa Giusta”;

VISTA la nota prot.n. 82779 del 27.11.2012 della Provincia di L’Aquila, acquisita dal SGR al prot.n. RA/273996 del 27.11.2012, avente per oggetto: “SEGEN SpA – Richiesta di variante sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. DF3/09 del 04.02.2003 con aumento dei quantitativi e riconversione di un impianto mobile in fisso – avvio del procedimento istruttorio”;

 VISTA la nota prot.n. 6310 del 17.10.2012 della ECO.LAN SpA di Lanciano (CH), acquisita dal SGR al prot.n. RA/232206 del 22.10.2012, avente per oggetto: “Rinnovo campagna di attività di impianto mobile”;

VISTA la nota prot.n. 1609 del 05.06.2012 della Poliservice SpA di Nereto (TE), acquisita dal SGR al prot.n. RA/135364 del,’11.06.2012, avente per oggetto: “Comunicazione campagna avvio di attività”;

VISTA la nota prot.n. 552 del 24.10.2012 del MO.TE. SpA di Teramo (TE), acquisita dal SGR al prot.n. RA/246102 del 06.11.2012, avente per oggetto: “DGR n. 943/2011. Scadenza autorizzazione”;

VISTA la nota di Ambiente SpA di Spoltore (PE), prot.n. 1110 del 21.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/212509 del 24.09.2012 avente per oggetto: “Convocazione urgente – Attività di trattamento/smaltimento RU comprensorio di Pescara”;

VISTA la nota prot.n. 261750 del 09.10.2012 della Provincia di Teramo, acquisita dal SGR al prot.n. RA/228229 del 12.10.2012, avente per oggetto: “Richiesta valutazioni concernenti la programmazione ed organizzazione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti. Comunicazione”;

 

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot.n. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009 inviata alle Regioni ed alle Province Autonome, recante disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani; 

VISTO il D.M. 27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8”, pubblicato sul So n. 106 alla GU 26 maggio 2010, n. 121;

RITENUTO che, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009, il Servizio Gestione Rifiuti provvederà a valutare, in relazione alle oggettive necessità per le attività di smaltimento dei RU, la proroga delle campagne di attività degli impianti mobili di cui alle determinazioni dirigenziali sopra richiamate;   

RICHIAMATA la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione/ri-attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

RICHIAMATA la DGR n. 414 del 02.07.2012 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR n. 943 del 23.12.2011 – Proroga termini al 31.12.2012 delle disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila”;

RICHIAMATA la DGR n. 943 del 23.12.2011 “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - DGR n. 430 del 27.06.2011. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila – Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati - Proroga termini”;

RICHIAMATA la DGR n. 430 del 27.06.2011, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATA la DGR n. 963 del 09.12.2010, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATA la DGR n. 962 del 09.12.2010, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. – Approvazione di un: Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione ed in territorio comunitario”;

RICHIAMATA la DGR n. 513 del 24.06.2010, con la quale è stato autorizzato per un periodo di 6 mesi (sino 31.12.2010), l’aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di trattamento rifiuti della COGESA Srl e dell’ACIAM Spa, per affrontare l’emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L’Aquila, nei comuni del cosiddetto “cratere” ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L’Aquila, nelle more dell’adeguamento alle disposizioni della stessa DGR delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), della procedura in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

RICHIAMATA la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio – Approvazione”, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

 RICHIAMATA la DGR n. 400 del 26.05.2004, avente per oggetto: “Legge Regionale 28.04.2000 83, art. 19 – Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATA la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 629 del 09.07.2008 “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;

VISTO il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all’art. 9;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

RICHIAMATA l’OPCM n. 4014/2012 che dispone ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

PRESO ATTO dello stato di attuazione degli interventi di cui alla DGR n. 943 del 23.12.2011, in particolare:

-              lo stato delle iniziative per la presentazione ed attuazione dei progetti di realizzazione o ampliamento delle discariche di Magliano dei Marsi, Cupello, Notaresco (Grasciano), Atri (S.Lucia) e l’aumento delle potenzialità di alcuni impianti di TMB/compostaggio esistenti nel territorio regionale (ACIAM SpA di Aielli, COGESA SpA di Sulmona, CIVETA di Cupello);

-              l’attuale situazione di fermo-impianto del polo tecnologico di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA di Notaresco (TE) e le criticità gestionali dell’impianto TMB/compostaggio di Castel di Sangro (AQ) della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia;

-              la difficoltà ad individuare impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in ambito provinciale e regionale, secondo un criterio di autosufficienza territoriale (ATO) e/o di prossimità;

-              la difficoltà oggettiva a reperire impianti di TMB/compostaggio, per il conferimento delle frazioni organiche da avviare a compostaggio o stabilizzazione (FOS);

CONSIDERATO l’attuale situazione impiantistica regionale, di cui sinteticamente di seguito si riporta lo stato attuale:

-              in Provincia di Pescara, non risulta, nel territorio provinciale, alcun impianto di trattamento/smaltimento in esercizio e necessita, urgentemente, reperire impianti di smaltimento per il conferimento di rifiuti urbani dei Comuni del comprensorio, seguendo un criterio prioritario di “prossimità” ai luoghi di produzione degli stessi per affermare un criterio di economicità per i costi di trasporto dei rifiuti. Le attività di trattamento dei RU, sono garantite tramite l’impianto di trattamento/recupero/CSS della DECO SpA, in località “Casoni” nel Comune di Chieti (CH);

-              in Provincia di Teramo, permangono ancora difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani, a causa della mancanza di volumetrie disponibili di impianti di smaltimento (mc) o di trattamento (t);

-              in Provincia di L’Aquila, pur essendoci alcune difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, a causa dell’insufficienza delle volumetrie disponibili degli impianti di smaltimento in esercizio esiste, invece, una potenzialità sufficiente per il trattamento (TMB/compostaggio) dei rifiuti urbani indifferenziati, garantita dagli impianti in  esercizio;

-              in Provincia di Chieti, la situazione delle attività di trattamento/smaltimento sono garantite tramite gli impianti esistenti ed in esercizio, che supportano anche le esigenze di conferimento di Comuni extra territorio provinciale;

CONSIDERATO pertanto, che risulta necessaria una rinnovata e maggiore collaborazione tra le diverse Province, AdA, Consorzi Comprensoriali e/o loro Società SpA interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, al fine di evitare emergenze ambientali, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi della DGR  n. 430 del 27.06.2011;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale nella riunione tenutasi a Pescara il 21.11.2012, hanno espresso parere favorevole alla proroga al 31.12.2013 delle disposizioni inerenti i flussi extra-ato di cui alla DGR n. 943 del 23.12.2011, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e rendendosi necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.            comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.            allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

3.            D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”, per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

RICHIAMATA la DGR n. 604 del 26/10/09 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 735 del 4/12/09 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;

RICHIAMATA la DGR n. 478 del 14/06/2010 “DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali riferite alle campagne di attività degli impianti mobili autorizzati, per il trattamento/tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI):

-              D.D. n. 80 del 28.06.2012 - ECO.LAN. SpA di Lanciano, in località “Cerratina” (CH);

-              D.D. n. 09 del 16.01.2012 - Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L.  di L’Aquila (AQ);

alle quali è stato disposto il rispetto del D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”, per le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti in discarica;

RITENUTO opportuno prevedere, sentita la Provincia di L’Aquila nella riunione del 21.11.2012, che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 31.12.2012 in virtù della DGR n. 414 del 02.07.2012, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:

a)            i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b)           i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c)            i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata al 30.06.2013, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate;

CONSIDERATO che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora fortemente rallentate determinando un effettivo disagio socio-economico;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate, autorizzare:

-              la proroga di ulteriori 12 mesi (31.12.2013), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 943 del 23.12.2011, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-              la proroga di ulteriori 6 mesi (30.06.2013), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 414/2012, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti:

             termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

             termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

             termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

RITENUTO di confermare, come già disposto con DGR n. 430/2011, l’attivazione da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferito alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche di iniziativa pubblica per rifiuti non pericolosi:

-              COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto ad eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-              CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

per un totale complessivo di ca. 23.850 mc, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO infine, degli esiti della riunione del 21.11.2012, convocata dal SGR con nota prot.n. RA/251517 del 12.11.2012 e tenutasi presso gli Uffici della Provincia di Pescara, di via Passolanciano, 75 – Pescara, in cui sono stati discussi i problemi connessi alla gestione dei flussi di rifiuti urbani da avviare a trattamento/smaltimento/recupero, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta, trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitarie, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l’immagine delle realtà interessate;

RITENUTO di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare ai sensi della DGR n. 790 del 03.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul BURA  n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., per quanto applicabile ai soggetti interessati;

RITENUTO di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l’attuazione del presente provvediemnto;

RICHIAMATI tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. (veicoli fuori uso), e che le operazioni di gestione dei rifiuti siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

 

PRECISATO che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;  

RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

RICHIAMATA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,  Energia – Servizio Gestione Rifiuti;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la L.R. 17/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.            di autorizzare dalla data di approvazione del presente atto, al fine di affrontare le situazioni emergenziali per le attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale:

-              la proroga di ulteriori 12 mesi (31.12.2013), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali di cui alla DGR n. 943/2011 del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-              la proroga di ulteriori 6 mesi (30.06.2013), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 414/2012, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti:

             termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

             termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

             termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo);

          alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

2.            di confermare da parte della Regione Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del 5% rispetto alla volumetria complessiva autorizzata, di cui alla DGR n. 430/2011, delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:

-              COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto a eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-              CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

3.            di demandare al Servizio Gestione Rifiuti l’esame delle domande di attivazione di campagne di trattamento/tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), tramite impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.            di prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-              comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-              allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);

-              D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

5.            di invitare le Province interessate ad effettuare:

a)            il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)           la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c)            rigorosi controlli delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;  

6.            di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.;

7.            di stabilire che, in riferimento alla determinazione delle tariffe di conferimento agli impianti interessati dal presente provvedimento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella DGR 693/2010 e in considerazione della particolare tipologia di rifiuti in esame e delle criticità determinatesi a causa della incompleta attuazione degli strumenti di pianificazione in materia; nel caso in cui si renda  necessario pervenire alla definizione di tariffe puntuali per specifici ambiti territoriali e per particolari modalità gestionali, potranno essere valutate ipotesi di tariffazione integrativa, adeguatamente motivate dai soggetti interessati (titolari/gestori degli impianti);

8.            di rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-              la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-              l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,

rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

9.            di richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di cui alla L.R. 17/06 e s.m.i., di “ecorisotoro” ai Comuni interessati, di cui alla DGR 735/09 e s.m.i., e di “tariffa di conferimento” agli impianti di smaltimento interessati, di cui alla DGR 693/10;

10.          di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., per quanto applicabile ai soggetti interessati, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

11.          di prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

-              il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

-              l’avvio di campagne do sensibilizzazione nei confronti degli utenti;

-              l’avvio di attività di autocompostaggio per la diminuzione della produzione dei rifiuti;

-              la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

12.          di autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

13.          di riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si renderanno   necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di criticità nei territori provinciali interessati;

14.          di disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

15.          di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Autorità d’Ambito (AdA) n. 1 di Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione Generale di Pescara, invitando la stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti Provinciali territorialmente competenti;

16.          di demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’eventuale necessità di comunicare il presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti di competenza;

17.          di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

 

Il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 113 del 27.02.2012

 

ATTESTA

 

che il presente provvedimento, non comporta oneri per la Regione Abruzzo .