LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove, ormai da anni, le attività sul proprio territorio delle azioni di Enti e cittadini finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed, in particolare delle frazioni biodegradabili (es. rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti dei mercati, giardini, parchi, .. etc. ) provenienti da raccolte differenziate (FORSU); 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la proposta progettuale denominata: “Rifiuto a Km 0”, proposta dall’Associazione ITACA, trasmessa il 24 ottobre 2011 alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, ed acquisita con prot. n. RA/230551 del 10.11.2012, per supportare la gestione della frazione organica proveniente dalla raccolta domiciliare ( servizi “porta a porta”) nel territorio dell'Unione dei Comuni (Basciano, Canzano, Castellalto, Cermignano, Cellino Attanasio e Penna S. Andrea) attraverso la pratica del trattamento tramite “compostaggio aerobico”, con il recupero e/o l’adeguamento di strutture esistenti presso le aziende agricole come: fosse, letamai, concimaie ed altre strutture con caratteristiche idonee;

CONSIDERATO che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti biodegradabili (es. rifiuti organici da cucine, mense, rifiuti dei mercati, giardini, parchi, .. etc. ), ad alto tasso di umidità, si configurano tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

CONSIDERATO che le frazioni biodegradabili, in particolare, da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, (ca. 30-40%) dei rifiuti urbani ed assimilati (dati ISPRA);

CONSIDERATO altresì, che vi è un fabbisogno crescente, oltre ad una rete di strutture dove effettuare attività di “compostaggio aerobico”, anche di trattamento dei rifiuti organici da supportare con una adeguata rete regionale di impianti di compostaggio (digestione aerobica) e di digestione anaerobica (biogas e produzione energia);

RITENUTO che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di quelle di provenienza domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (compostaggio domestico o autocompostaggio) ed anche in forma collettiva da parte di più utenze nello stesso sito (cd. compostaggio aerobico, .. etc.);

RITENUTO che la gestione degli scarti organici di provenienza domestica e non domestica (es. ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, .. etc.), può essere supportata da adeguate strutture di comunità ubicate nelle vicinanze, per la pratica del “compostaggio aerobico” in modo da prevenire la formazione di rifiuti e riutilizzare le frazioni organiche per fini agronomici (es. azioni finalizzate all’aumento della fertilità dei suoli), anche in forme sperimentali su indicazioni tecniche regionali nel rispetto del quadro normativo comunitario di settore;

 

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:

“omissis …

-              all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

-              all’art. 177, comma 5: “omissis … lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni  … omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;

-              all’art. 178, comma 1, che “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.  .. omissis”; 

 

VISTO l’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a)            prevenzione;

b)           preparazione per il riutilizzo;

c)            riciclaggio;

d)           recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e)           smaltimento.”;

CONSIDERATO che l’art.182-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale ed utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente; 

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all’art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:

“d) “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da  nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;

  e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze  domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”;

 

 

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett z) che recita: “«ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 2” e l’Allegato 2 allo stesso D.Lgs. 75/2010;

VISTO il D.L. 09.02.2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di  sviluppo”, convertito in legge 04.04.2012, n. 35, ed in particolare l’art. 28 “Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo”;

 RITENUTO di demandare al Servizio Gestione Rifiuti, nell’ambito delle procedure tecnico-gestionali da definire con il programma operativo delle attività, l’indicazione di specifici criteri (es. rifiuti interessati – CER, quantitativi, modalità gestionali, .. etc.) nell’ambito del rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale ed igienico-sanitarie dei Comuni interessati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma di gestione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007; 

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)” ed in particolare l’art. 18, comma 4, inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22“ e s.m.i.;

VISTO l’art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

VISTO l’art. 8 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede  l’istituzione di un Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) e le attività che lo stesso deve svolgere per l’implementazione delle politiche ambientali nel settore dei rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

a)            all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio; 

b)           all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

c)            all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

d)           all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

e)           all’art. 58 “Incentivi e premialità”, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l’incentivazione delle attività di compostaggio domestico;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”  e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

1.            entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);

2.            entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);

3.            entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

CONSIDERATO che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., prevede all’articolo 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “RUB”), da collocare in discarica;

RICHIAMATO il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”,  denominato “Programma RUB”, che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;  

VISTA la L.R. 10.01.2011, n. 1 “Legge Finanziaria Regionale 2011” che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall’art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

VISTO il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;  

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al “Compostaggio domestico”; 

RITENUTO pertanto, che si possa avviare un progetto di sperimentazione della pratica del  com postaggio aerobico (compostaggio in loco o di prossimità) al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali, anche attraverso il supporto di strutture (es. fosse. letamai, concimaie, .. etc.), ubicate presso le aziende agricole del territorio, organizzando le attività in forma associata delle aziende e realizzando circuiti controllati dai Comuni, in collaborazione con le strutture tecniche del settore agricolo, le agenzie tecnico-sanitarie e le aziende di raccolta e gestione dei rifiuti;  

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio aerobico (compostaggio in loco o di prossimità) possa:

a)            dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;

b)           ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;

c)            garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici;

d)           ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’eliminazione delle attività di raccolta e trasporto.

CONSIDERATO che nella Regione Abruzzo lo sviluppo delle pratica del compostaggio aerobico (compostaggio in loco o di prossimità), sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., in riferimento alla diminuzione dei conferimenti dei rifiuti biodegradabili dei rifiuti in discarica;

VISTA la Circolare n. 2/2011 “Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale”, emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 9.06.2011 ed inviata a tutti i Comuni e Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale del 5.08.2011;

VISTA la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per l’impiego agricolo e florovivaistico;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 16 del 19.12.2011 con la quale la stessa aderisce alla proposta di collaborazione di ITACA – Associazione per lo Sviluppo Locale finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse territoriali nell’ambito del turismo rurale, ambientale, culturale ed enogastronomico;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta progettuale avanzata dall’Associazione ITACA, nota acquisita con prot.n. RA/230551 del 10.11.2011, per i seguenti prioritari motivi:

-              è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 182-ter;

-              è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);

-              attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;

-              è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;

-              costituisce un’importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

-              rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di uno dei principi comunitari di settore come quello della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

-              consente delle economie gestionali;

-              consente di supportare il sistema di gestione integrata dei rifiuti organici nella Regione Abruzzo;

-              implementa un modello di azienda agricola multifunzionale e sostenibile.

DATO ATTO che con determina DB8/75 del 09.05.2012 del Servizio Bilancio sono reiscritte economie vincolate per Euro 286.927,66 sul cap.292210 U.P.B. 05.02.010 dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario ;

PRESO ATTO che le risorse necessarie per far fronte al co-finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili in Euro 30.000,00 (compreso IVA), trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 U.P.B. 05.02.010, dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”, di cui all’art. 57 della L.R. 45 del 19.12.2007 che presenta sufficienti disponibilità;  

 DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

 

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/2007 e s.m.i.;

 

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.            di dare atto che con D.D. DB/75 del 09.05.2012 del Servizio Bilancio  sono state  reiscritte economie vincolate per Euro 286.927,66 sul cap.292210 U.P.B. 05.02.010 dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario ;

2.            di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano”, ITACA - Associazione per lo sviluppo locale, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: “Rifiuto a km 0”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

3.            di autorizzare l’Assessore regionale allo Sviluppo del Turismo, ambiente, energia e politiche legislative, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa;

4.            di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, all’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

5.            di inviare il presente provvedimento all’Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano”, ad ITACA - Associazione per lo sviluppo locale ed al Consorzio Italiano Compostatori (CIC);

6.            di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 113 del 27.02.2012

 

ATTESTA

 

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a Euro 30.000 compreso IVA, che trova copertura  con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Segue Allegato

Protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e unione dei comuni – Colline del medio Vomano