LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una moderna gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che presuppone un efficace ruolo degli organismi interessati ed una efficiente rete impiantistica di smaltimento e recupero degli stessi;

CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, ha previsto:

-              all’art. 13 “Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, che la gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);

-              all’art. 15 “Forme di cooperazione”, che i Comuni appartenenti a ciascun ATO costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato “Autorità d’Ambito” (AdA), ai sensi del D.Lgs. 267/2000;  

VISTO che con atto costitutivo Repertorio n. 26602 del 17.11.2008, ufficiale rogante Avv.to Carlo Pirozzolo, è stata costituita l’Autorità d’Ambito n. 1, denominata “AdA TE”, dei Comuni della Provincia di Teramo (n. 47), avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di propria autonomia organizzativa, in attuazione dell’ex art. 14, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della comunicazione effettuata tramite e-mail del 26.04.2012, da parte del Sindaco del Comune di Sant’Egidio (TE), Sig. Rando Angelini, in qualità di Presidente dell’AdA n. 1 di Teramo, acquisita al SGR con prot.n. RA/114917 del 18.05.2012, nella quale si afferma: “omissis … Vi informo che in data 27 marzo u.s. ho rassegnato le dimissioni dall’incarico ricoperto nel citato organismo congiuntamente ai consiglieri del CdA, mentre il Direttore si era già dimesso in precedenza. Da quella data di fatto si è sospesa ogni attività. Allo stato dell’arte detto ente è privo di qualsiasi organo di gestione e di governo. L’unico organismo ancora operante è l’Assemblea dei Sindaci con compiti esclusivamente di indirizzo. A sostegno della presente allego, per opportuna conoscenza, la lettera delle dimissioni dei componenti del CdA nonché quella del Direttore. .. omissis”; 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare:

-              l’art. 196 in materia di “Competenze delle Regioni”;

-              l’art. 200 che prevede che “La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, .. omissis”, a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e che agli stessi, ai sensi dell’art. 201 dello stesso: “omissis… è demandata l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;

 

VISTA la L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare l’art. 54 “Vigilanza ed attività sostitutiva” che dispone:

-              al comma 3 “La Regione esercita le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata inadempienza degli Enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali”;

-              al comma 4 “I poteri sostitutivi provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario ad acta

RICHIAMATA la DGR n. 286 del 07.04.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – Istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi tipo della Convezione e dello Statuto”, pubblicata sul BURA n. 36 Speciale Ambiente del 02.05.2008;

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ” e s.m.i. (T.U.E.L.);

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. DR4/21803 del 1° dicembre 2009, inviata all’AdA n. 1 di Teramo, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. art. 15 e 16. Stato attività dell’AdA TE n. 1. Richiesta informazioni e sollecito adempimenti successivi alla costituzione”;

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/119926 del 24.05.2012 del SGR, inviata all’AdA n. 1 di Teramo (nonché al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alla Protezione Civile Ambiente, al Presidente della Provincia di Teramo e al Direttore dell’Area Protezione Civile Ambiente), con la quale è stato comunicato l’avvio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., del procedimento amministrativo per la nomina di un commissario “ad acta”, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., nota rimasta priva di riscontro;

 VISTO l’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010”, come novellato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” convertito dalla legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i. (pubblicata in G.U. 27.03.2010, n. 72), che ha previsto:

“Omissis …

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge… omissis”;

 

VISTO il DPCM del 25.03.2011, recante: “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. 31.03.2011, n. 74), che ha prorogato al 31.12.2011, il termine di cui all’art. 2, comma 186-bis, della legge 23.12.2009, n. 191, proroga che ha garantito un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché all’apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso;

VISTO il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 ed in particolare l’art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici”;

VISTO il D.L. 24.01.2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24.03.2012, n. 27;

CONSIDERATO che, inizialmente era stato fissato al 27.03.2011 il termine di legge decorso trascorso il quale:

a)            venivano soppresse le Autorità d’Ambito Territoriale, di cui agli articoli 148 (Autorità d’Ambito per la gestione delle risorse idriche) e 201 (Autorità d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

b)           ogni atto compiuto dalle Autorità era da considerarsi nullo;

c)            venivano abrogati gli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, successivamente, il termine è stato prorogato al 31.12.2012 con legge 24.02.2012, n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27.02.2012 S.O. n. 36;

PRESO ATTO che gli organi direttivi dell’AdA n. 1 di Teramo (AdA TE), non sono stati ricostituiti, anche a seguito della nota del SGR prot.n. RA/119926 del 24.05.2012 e che necessita garantire l’attività ordinaria della stessa, anche per procedere ai sensi della legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i., alla formale soppressione dell’AdA n. 1 di Teramo (AdA TE); 

RITENUTO che allo stato degli atti si rende necessario dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 54, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., per la nomina di un commissario “ad acta”, che dovrà provvedere all’adozione di tutti gli atti d’ordine tecnico ed amministrativo, al fine di procedere alla formale soppressione dell’AdA n. 1 Teramo (AdA TE), ed in particolare:

a)            verificare lo stato dell’attività amministrativa svolta dall’AdA, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate dal quadro normativo nazionale e regionale di settore vigente e/o da disposizioni attuative emanate dagli Enti interessati;

b)           provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per procedere alla soppressione dell’AdA n. 1 Teramo, come previsto  dalla legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i.;

c)            trasmettere agli Enti e soggetti interessati gli atti riferiti all’ attività di cui alle lettere  a) e b);

 

CONSIDERATO tra l’altro, che l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia ed efficienza, che impongono alla pubblica amministrazione di ottenere un determinato risultato impiegando le risorse a disposizione in modo ottimale;

RITENUTO di stabilire che l’indennità da attribuirsi al commissario “ad acta”, sarà a totale carico del bilancio dell’AdA n. 1 di Teramo, la cui entità sarà stabilita dal decreto del Presidente della Giunta regionale conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti;

CONSIDERATO di dover far carico al commissario “ad acta” di relazionare sull’attività condotta e sugli adempimenti posti in essere, data l’importanza e l’urgenza dell’intervento in parola;

RITENUTO che il commissario “ad acta” provvederà all’adozione di ogni atto, anche in via di autotutela ed in applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

RILEVATO che ai sensi delle vigenti norme regionali, la durata dell’incarico del commissario “ad acta”, sarà predefinita ed eventualmente rinnovabile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l’attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012 , debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti;

 

VISTI

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la legge n. 42/2010 e s.m.i.

la L.R. 45/2007 e s.m.i.;

 

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.            di prendere atto delle dimissioni degli organi direttivi dell’AdA n. 1 Teramo (anche “AdA TE”), Presidente, Consiglio direttivo e Direttore, dimissioni comunicate, con nota del 26.04.2012, dal Sindaco del Comune di Sant’Egidio, Sig Rando Angelini, in qualità di Presidente dell’AdA n. 1 di Teramo;

2.            di prendere atto che gli Organi direttivi dell’AdA n. 1 di Teramo (AdA TE), Presidente e Consiglio direttivo, non sono stati ricostituiti, anche a seguito della nota del SGR prot.n. RA/119926 del 24.05.2012 e che, comunque, necessita procedere, ai sensi della legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i., alla formale soppressione dell’AdA n. 1 di Teramo (AdA TE);

3.            di demandare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., l’adozione degli atti necessari per la nomina di un commissario “ad acta”, al fine di procedere alla formale soppressione dell’AdA n. 1 Teramo (AdA TE) ed in particolare:

a)            verificare lo stato dell’attività amministrativa svolta dall’AdA, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate dal quadro normativo nazionale e regionale di settore vigente e/o da disposizioni attuative emanate dagli Enti interessati;

b)           provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per procedere alla soppressione dell’AdA n. 1 Teramo, come previsto  dalla legge 26.03.2010, n. 42 e s.m.i.;

4.            di rinviare al successivo atto del Presidente della Giunta Regionale, la definizione dei contenuti dell’incarico e della sua scadenza, le modalità di esecuzione del mandato, gli oneri relativi all’espletamento dell’incarico stesso e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività;

5.            di notificare il presente provvedimento all’Autorità d’Ambito n. 1 di Teramo c/o il Comune di Sant’Egidio (TE), alla Provincia di Teramo, al competente Ufficio Territoriale del Governo, per quanto di loro rispettiva competenza;

6.            di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Il Direttore regionale dell’Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 113 del 27.02.2012

 

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.