IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Adeguamento
alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241)
1. La presente legge ha la finalità di
adeguare le disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio
2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2013)", eliminando dall’ordinamento regionale le
norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con
la Sentenza 9 ottobre 2013, n. 241.
Art.
2
(Modifiche
alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)
1. La tabella di cui all’"Allegato
3" dell’art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio
2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella
denominata "Allegato 3" della presente legge.
Art.
3
(Interventi
finanziari urgenti)
1. La tabella di cui all’"Allegato
3" dell’art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio
2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella
denominata "Allegato 3" della presente legge.
2. Al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R.
10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le
modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto
A" di variazione allegato alla presente legge.
3. All'art. 2 della L.R.
37/2013, le parole "il capitolo di entrata 03.05.002 – 35015.1" sono
sostituite dalle parole "il capitolo di entrata 03.05.002 - 35045.1".
4. Al Prospetto "A" sono
aggiunte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
UPB 02.01.005 –
capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio |
+ € 430.000,00 |
UPB 02.01.005 –
capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e
accessorio |
- € 430.000,00 |
Art.
4
(Abrogazione
disposizioni della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)
1. Il comma 4, dell’art. 7, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è abrogato.
2. L’art. 16, della L.R.
10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.
3. L’art. 27, della L.R.
10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.
4. L’art. 28, della L.R.
10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.
Art.
5
(Variazione
al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R.
10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le
modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di
variazione di bilancio allegato alla presente legge.
Art.
6
(Ulteriori
interventi finanziari urgenti)
1. Al fine di ripianare le perdite
determinatesi nella gestione dell’Ente Fiera di Lanciano è concesso al
Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano un contributo pari a € 150.000,00,
somma conforme all’accertamento effettuato dall’Ente stesso. Gli oneri
derivanti dal presente comma trovano capienza nella UPB 07.02.011, capitolo
102499.
2. Le attività dell’Enoteca Regionale,
istituita con L.R. 7.12.1995, n. 138 sono realizzate
mediante rifinanziamento dell’art. 35, della L.R.
10.5.2002, n. 7 con stanziamento di € 55.000,00 sul capitolo 102405, U.P.B. 07.02.003.
3. Per garantire continuità alle attività
di cui alla L.R. 29/2011, già svolte dalla disciolta
ARSSA, è istituito un apposito capitolo denominato "Programma di attività
in continuità ex ARSSA", U.P.B. 07.02.011 con
una dotazione finanziaria pari ad € 77.000,00. La Giunta regionale con proprio
atto approva il programma delle attività entro il 31.12.2013.
4. Allo scopo di sostenere le imprese che
esercitano attività di prelievo di molluschi bivalvi nel Compartimento
marittimo di Ortona è concesso un aiuto di € 160.000,00. Le predette risorse
sono utilizzate sotto forma di contributi in "de minimis"
ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007. Gli oneri derivanti dal presente comma
trovano copertura sulla UPB 07.02.013, capitolo 142330 denominato "Fondo
unico delle politiche di sostegno all’economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22".
5. Per le finalità di cui all’art. 17
(Interventi in favore della marineria di Pescara) della L.R.
10.1.2013, n. 2, il capitolo 141501 denominato "Aiuti alla marineria
pescarese ex art. 34, commi 32 e 33 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con
modifiche in L. 17.12.2012, n. 221" viene rifinanziato per una somma pari
ad € 650.000,00.
6. Nel rispetto della Comunicazione della
Commissione europea 2006/C 323/01 (Disciplina comunitaria di aiuti di stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione) per lo svolgimento delle attività
non economiche di cui al paragrafo 3.1.1. della Comunicazione, al fine di
supportare le attività relative al Programma Annuale di Ricerca 2013, è
concesso un contributo complessivo di € 800.000,00 a favore dei centri
regionali di ricerca Cotir, Crab
e Crivea. Gli oneri derivanti trovano capienza sul
capitolo 102499, U.P.B. 07.02.003.
7. Nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, compatibilmente con le proprie disposizioni
statutarie in materia di bilancio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui
al comma 6 adottano un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 6.
8. Al fine del rimborso delle spese
relative alle proprie attività è concesso un contributo di € 400.000,00 a
favore delle associazioni di protezione civile regionali. Gli oneri derivanti
trovano capienza sul capitolo 151300, U.P.B.
05.01.007.
9. Per le spese di liquidazione della
società Abruzzo Engineering, è concesso un contributo
pari a € 500.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo di nuova
istituzione 281625 U.P.B. 08.01.014.
10. Per le spese di liquidazione dell’Ente
Abruzzo Lavoro, è concesso un contributo pari a € 170.000,00. Gli oneri
derivanti trovano capienza sul capitolo 21530 U.P.B.
11.01.001.
11. A favore del Comune di Poggiofiorito (CH) è concesso un contributo alle spese per
gli interventi alla scuola materna comunale pari a € 70.000,00. Gli oneri
derivanti trovano capienza sul capitolo 152427 di nuova istituzione U.P.B. 04.02.001.
12. Il capitolo 71520, U.P.B.
13.01.003 denominato "Fondo sociale regionale" viene rifinanziato per
€ 2.100.000,00.
13. Il capitolo 262417, U.P.B.
03.02.005 denominato "Programma di riqualificazione urbana" viene
rifinanziato per € 1.500.000,00.
14. Al Consorzio Industriale L’Aquila è
concesso un contributo di € 191.000,00 per le spese derivate dalle procedure
d’espropriazioni già effettuate. Gli oneri derivanti trovano capienza sul
capitolo 281624 di nuova istituzione U.P.B. 08.01.014.
15. Il capitolo 62424 U.P.B.
10.02.009 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo L.R. 22.2.2000 n. 15"
viene rifinanziato per € 150.000,00.
16. Il capitolo 62436 U.P.B.
10.02.009 denominato " Interventi a favore del Teatro di prosa L.R. 11.2.1999, n. 5" viene rifinanziato per €
150.000,00.
17. Ai fini della copertura degli oneri di
cui al presente articolo, al bilancio di previsione 2013 è apportata la
seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.011 per € 150.000,00;
b) in aumento capitolo di spesa 102405, U.P.B. 07.02.003 per € 55.000,00;
c) in aumento UPB 07.02.011, capitolo di
spesa di nuova istituzione denominato "Programma di attività in continuità
ex ARSSA", per € 77.000,00;
d) in aumento capitolo di spesa 142330, U.P.B. 07.02.013 per € 160.000,00;
e) in aumento capitolo di spesa 141501, U.P.B. 08.01.016 per € 650.000,00;
f) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.003 per € 800.000,00;
g) in aumento capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007 per € 400.000,00;
h) in aumento capitolo di spesa 281625, U.P.B. 08.01.014 per € 500.000,00;
i) in aumento capitolo di spesa 21530, U.P.B. 11.01.001 per € 170.000,00;
l) in aumento capitolo di spesa 152427, U.P.B. 04.02.001 per € 70.000,00;
m) in aumento capitolo di spesa 262417, U.P.B. 03.02.005 per € 1.500.000,00;
n) in aumento capitolo di spesa 71520, U.P.B. 13.01.003 per € 2.100.000,00;
o) in aumento capitolo di spesa 281624, U.P.B. 08.01.014 per € 191.000,00;
p) in aumento capitolo di spesa 62424, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;
q) in aumento capitolo di spesa 62436, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;
r) in diminuzione capitolo di spesa 11202,
U.P.B. 02.01.005 per € 4.000.000,00;
s) in diminuzione capitolo di spesa 11210,
U.P.B. 02.01.005 per € 2.800.000,00;
t) in diminuzione capitolo di spesa
11212, U.P.B. 02.01.005 per € 323.000,00.
Art.
7
(Modifica
all’art. 4 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. La lettera c), del comma 1, dell’art.
4, della L.R. 39/2012 è abrogata.
Art.
8
(Modifica
all’art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. La lettera a), del comma 2, dell’art.
8, della L.R. 39/2012 è abrogata.
Art.
9
(Modifica
all’art. 9 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Al comma 2, dell’art. 9, della L.R. 39/2012 le parole "e presentano certificato di
idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL"
sono soppresse.
2. Al comma 3, dell’art. 9, della L.R. 39/2012 le parole "di mancata presentazione del
certificato," sono soppresse.
Art.
10
(Modifiche
all’art. 12 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Alla lettera c), del comma 4, dell’art.
12 della L.R. 39/2012 le parole "professioni del
turismo montano" sono sostituite dalla seguente "formazione".
2. Al comma 7, dell’art. 12, della L.R. 39/2012 le parole "professioni del turismo
montano" sono sostituite dalle seguenti "in materia di
formazione".
3. Al comma 9, dell’art. 12, della L.R. 39/2012 dopo la parola "componenti" sono
inserite le seguenti "in prima convocazione e con la maggioranza dei
presenti in seconda convocazione".
Art.
11
(Modifiche
all’art. 13 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. La lettera c), del comma 4, dell’art.
13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:
"c) un dipendente
regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 4, dell’art. 12".
2. La lettera c), del comma 5, dell’art.
13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:
"c) un dipendente
regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 4, dell’art. 12".
3. La lettera c), del comma 6, dell’art.
13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:
"c) un dipendente
regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 4 dell’art. 12".
Art.
12
(Modifiche
all’art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Il comma 1, dell’art. 14, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"1. I corsi
relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti
dal Collegio regionale dei maestri di sci.".
2. Al comma 2 dell’art. 14 della L.R. 39/2012 le parole "sentita la Direzione regionale
competente." sono soppresse.
Art.
13
(Modifiche
all’art. 16 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Alla lettera a), del comma 5, dell’art.
16 della L.R. 39/2012 dopo le parole "Albo
professionale" sono aggiunte le seguenti "e dell’elenco delle Scuole
sci;".
2. Il comma 7, dell’art. 16, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"7. I distintivi
di cui al comma 5, lettera g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio
regionale.".
Art.
14
(Modifiche
all’art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Il comma 2, dell’art. 18 della L.R. 39/2012 è abrogato.
2. Al comma 3, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L’istanza" sono
sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio
attività".
3. Al comma 4, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L’istanza" sono
sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio
attività".
4. Il comma 9, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.
5. Il comma 10, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.
6. Il comma 12, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"12. Le scuole di
sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune
territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le
variazioni che interessano l’organico dei maestri di sci, lo
statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza
assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del
Direttore, che i maestri facenti parte dell’organico della scuola sono in
regola con la normativa sull’insegnamento e non sono componenti di altre
scuole.".
7. Il comma 14, dell’art. 18 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"14. Il comune
territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul
corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio
regionale.".
Art.
15
(Modifica
all’art. 19 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Al comma 1, dell’art. 19, della L.R. 39/2012 le parole "alla Direzione regionale
competente in materia di turismo e" sono soppresse.
Art.
16
(Modifica
all’art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Al comma 3, dell’art. 21 della L.R. 39/2012 dopo le parole "dell'art. 15" sono
inserite le seguenti "e dal comma 1 dell’art. 19,".
Art.
17
(Modifica
all’art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Il comma 1, dell’art. 22, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza
sull’esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte
dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all’art. 21, comma 7 e
dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.".
Art.
18
(Modifica
all’art. 25 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Il comma 5, dell’art. 25, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"5. Le
disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio
2015.".
Art.
19
(Modifica
all’art. 26 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Il comma 2, dell’art. 26, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"2. Il Collegio
regionale dei maestri di sci, al termine dell’attività formativa, rendiconta
l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia
di formazione, che controlla, altresì, l’utilizzo di eventuali economie di
spesa derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.".
Art.
20
(Modifica
all’art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)
1. Dopo il comma 1, dell’art. 27, della L.R. 39/2012 è inserito il seguente comma:
"1 bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per
le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione
professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le
professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito
di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione
organica della Giunta regionale.".
Art.
21
(Modifica
all’art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)
1. La lettera a), del comma 3, dell’art.
14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.
Art.
22
(Modifiche
all’art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)
1. La lettera a), del comma 3, dell’art.
15, della L.R. 16 settembre 1998 n. 86 è abrogata.
2. La lettera a), del comma 5, dell’art.
15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.
Art.
23
(Modifica
all’art. 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)
1. La lettera a), del comma 3, dell’art.
26, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.
Art.
24
(Modifiche
all’art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)
1. La lettera a) del comma 3, dell’art. 27
della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.
2. La lettera a) del comma 5, dell’art. 27
della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.
Art.
25
(Modifiche
all’art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)
1. Il comma 1, dell’art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è sostituito dal seguente:
"1. I corsi
relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e
svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai
corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale
delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento
degli stessi.".
2. Il comma 4, dell’art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogato.
Art.
26
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
Segue
allegato
****************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 30.12.2013, n. 59
"Adeguamento
L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale
9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla
L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina
della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R.
16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di
accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo""
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 16
SETTEMBRE 1998, N. 86
Ordinamento della
professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di
aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di
escursionismo.
Art.
14
(Comitato
Tecnico)
1. La Giunta regionale nomina con propria
deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissioni
d'esame, ha il compito di:
a) valutare le prove dimostrative
attitudinali;
b) valutare le prove d'esame finali dei
corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato
Tecnico formula proposte di:
a) programmi e contenuti didattici per le
attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
b) criteri di valutazione per le singole
prove.
Nella formulazione dei
programmi didattici e delle prove d’esame garantisce la rispondenza dei
contenuti e dei criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal
componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato,
è composto da:
a) [due esperti in rappresentanza della
scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;]
b) due dipendenti regionali della Direzione
competente esperti di norme amministrative, che regolano l'attività della guida
alpina, su designazione del dirigente la Direzione competente;
c) due dipendenti regionali del Servizio
Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su
designazione del dirigente il Servizio;
d) due rappresentanti del collegio
regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, su
designazione dello stesso;
e) quattro guide alpine-maestri
di alpinismo di cui almeno due istruttori guida alpina, designati dal collegio
regionale guide alpine;
f) due tecnici in possesso di titolo di
laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di guida
alpina, in rappresentanza di associazioni ambientalistiche, su segnalazione
delle stesse e su designazione del Servizio della Direzione regionale
competente;
g) due medici esperti in medicina dello
sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in
montagna, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;
h) due esperti di topografia,
meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione
del Servizio della Direzione regionale competente;
i) due accompagnatori di media
montagna-maestri di escursionismo iscritto nell'elenco speciale, designati dal
collegio regionale guide alpine;
l) due esperti del C.A.I. per le materie
connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;
m) due tecnici del CNSA abruzzese designati
dallo stesso.
4. Svolgono le funzioni di segreteria del
Comitato due dipendenti della Direzione competente, di categoria non inferiore
alla C, come da CCNL vigente, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro
di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce
in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio
della Direzione regionale competente.
5. Il Comitato dura in carica un
quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere
riconfermati.
6. I titolari delle designazioni, scaduto
un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria
spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del
Comitato.
7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in
gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza
nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al
componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree
tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.
Art.
15
(Commissioni
d'esame)
1. Le prove dimostrative attitudinali e
gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspiranti guide
alpine e per guide alpine-maestri di alpinismo sono
espletati da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di
cui al precedente art. 14, su indicazione dei titolari delle designazioni con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione e la relativa
sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al
Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.
3. La Commissione d'esame è composta da:
a) [un esperto in rappresentanza della
scuola regionale delle professioni di montagna;]
b) un dipendente regionale della Direzione
competente;
c) un dipendente regionale del Servizio
Sport e Turismo;
d) un rappresentante del collegio
regionale delle guide alpine;
e) due guide alpine-maestri
di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guide alpine;
f) un tecnico in rappresentanza di
associazioni ambientalistiche;
g) un medico;
h) un esperto di topografia, meteorologia,
orientamento e del territorio montano regionale;
i) un accompagnatore di media
montagna-maestro di escursionismo;
l) un esperto del C.A.I. per le materie
connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;
m) il delegato regionale del CNSA abruzzese
o un suo rappresentante tecnico.
4. Limitatamente all'espletamento delle
prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in
sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
a) [un esperto in rappresentanza della
scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento
organizzativo senza espressione di voto;]
b) un rappresentante del collegio
regionale delle guide alpine;
c) due guide alpine-maestri
di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guida alpina.
6. La commissione e la relativa
sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente
la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro membri.
7. Le commissioni possono suddividersi in
gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Nelle commissioni e nelle
sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due
dipendenti regionali del Comitato Tecnico.
9. Ai componenti il Comitato Tecnico, le
commissioni e le sottocommissioni d'esame di cui ai precedenti art. 14 e 15, o
comunque costituite per le attività previste dalla presente legge che non siano
dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle
sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e
di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione
della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti della
sottocommissione di cui ai punti b) e c) del precedente comma 5 sono impegnati
nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in
sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un'indennità pari al compenso
di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.
10. Nell'esercizio delle funzioni contemplate
nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente
comma sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso
terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le
relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Art.
26
(Comitato
Tecnico)
1. La Giunta regionale nomina con propria
deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissioni
d'esame, ha il compito di:
- valutare le prove dimostrative
attitudinali;
- valutare le prove d'esame finali dei
corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico
formula proposte di:
- programmi e contenuti didattici per le
attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
- criteri di valutazione per le singole
prove.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal
componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo
delegato, è composto da:
a) [due esperti in rappresentanza della
scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;]
b) due dipendenti regionali della Direzione
competente esperti di norme amministrative, che regolano l'attività degli
accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su designazione del
dirigente del Servizio competente;
c) due dipendenti regionali del Servizio
Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su
designazione del dirigente il Servizio;
d) quattro accompagnatori-maestri di
escursionismo di cui almeno due istruttori, iscritti all'elenco speciale del
collegio regionale delle guide, su designazione del collegio stesso;
e) due guide alpine, su designazione del
collegio regionale delle guide, in rappresentanza dello stesso;
f) due tecnici in possesso di titolo di
laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di accompagnatore
di media montagna, in rappresentanza di associazioni ambientalistiche, su
segnalazione delle stesse e su designazione della Direzione regionale
competente;
g) quattro docenti universitari di aree
connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, su designazione
della Direzione regionale competente;
h) due medici esperti in medicina dello
sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in
montagna, su designazione della Direzione regionale competente;
i) due esperti di topografia,
meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione
della Direzione regionale competente;
l) due esperti del C.A.I. per le materie
connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;
m) due rappresentanti tecnici del CNSA
abruzzese designati dallo stesso.
4. Svolgono le funzioni di segreteria del
Comitato due dipendenti regionali del Servizio competente, di livello non
inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di
segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il
segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal
dirigente del Servizio competente.
5. Il Comitato dura in carica un
quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti, che devono
avere la residenza o il domicilio nella Regione Abruzzo, possono essere
riconfermati.
6. I titolari delle designazioni, scaduto
un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria
spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del
Comitato.
7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in
gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza
nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al
componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree
tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.
Art.
27
(Commissioni
d'esame)
1. Le prove dimostrative attitudinali e
gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatori di
media montagna-maestri di escursionismo sono espletati, da una commissione,
nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 26, su
indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
2. La commissione e la relativa
sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al
Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.
3. La Commissione d'esame è composta da:
a) [un esperto in rappresentanza della
scuola regionale delle professioni di montagna;]
b) un dipendente regionale della Direzione
regionale competente;
c) un dipendente regionale del Servizio
Sport e Turismo;
d) due accompagnatori di media
montagna-maestri di escursionismo;
e) due guide alpine-maestri
di alpinismo;
f) un tecnico in rappresentanza di
associazioni ambientalistiche;
g) due docenti universitari;
h) un medico;
i) un esperto di topografia,
meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;
l) un esperto del C.A.I. per le materie
connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina.
4. Limitatamente all'espletamento delle
prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in
sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
a) [un esperto in rappresentanza della
scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento
organizzativo senza espressione di voto;]
b) due accompagnatori di media montagna-maestri
di escursionismo, istruttori di accompagnatori;
c) due guide alpine-maestri
di alpinismo.
6. La commissione e la relativa
sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al
componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro
componenti.
7. Le commissioni possono suddividersi in
gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Nelle commissioni e nelle
sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due
dipendenti regionali del Comitato Tecnico, senza diritto di voto.
9. Ai componenti il Comitato Tecnico, le
commissioni e le sottocommissioni, istituite per la valutazione delle attività
formative per gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo,
previste dalla presente legge, che non siano dipendenti regionali, sono
corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza,
il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità
di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo
vigente in materia. Quando i componenti guide alpine-maestri
di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo,
della sottocommissione di cui al precedente comma 5, sono impegnati nelle
uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del
gettone di presenza, riceveranno un indennità pari al compenso di sette ore di
insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.
10. Nell'esercizio delle funzioni contemplate
nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente
comma, compresi i dipendenti regionali in esse impegnati, sono assicurati per i
rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per infortuni. La Giunta
regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione
stabilendo modalità e massimali.
Art.
28
(Organizzazione
e gestione delle attività formative)
1. I corsi relativi alle attività
formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio
Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita
dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed
è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.
2. Considerata la loro particolare natura,
le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del
piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.
3. Le nomine dei docenti per i diversi
tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro regionale di F.P.
di Sulmona:
- per le guide alpine ed aspiranti guide
alpine, nello spirito dell'art. 23 della legge n. 81 del 1991, rispettivamente
con istruttori guida alpina, o per particolari aspetti con tecnici specifici,
con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline
teorico-didattiche e culturali;
- per gli accompagnatori di media
montagna con istruttori regionali, di cui all'art. 25 della presente legge, o
per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie
tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le
discipline teorico-didattiche e culturali.
Per l'individuazione
delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico,
di cui al precedente art. 26, e il collegio regionale delle guide alpine della
Regione Abruzzo.
4. [La scuola regionale per le professioni
della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui ai precedenti
artt. 14 e 26, ottimizza le procedure didattico-organizzative
per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guide alpine,
degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, anche
attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione
e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche
operanti nella scuola stessa.]
5. Per il raggiungimento dei fini
formativi, di documentazione e di informazione, previsti dalla presente legge,
la Giunta regionale, ove se ne determini l'opportunità è autorizzata, con le
modalità stabilite dalla L.R. n. 52 del 1986, a
conferire l'incarico professionale ad un esperto esterno, in possesso delle
necessarie competenze, per collaborare con il direttore del CRFP di Sulmona -
scuola regionale delle attività di montagna, anche per quanto dettato dalla L.R. n. 94 del 1990.
6. Il direttore dei corsi esonera dalla
frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto,
gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e
sostenendone i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione
professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di
sci di fondo.
LEGGE REGIONALE 31
LUGLIO 2012, N. 39
Disciplina della
professione di maestro di sci.
Art.
4
(Iscrizione
all'Albo regionale dei maestri di sci)
1. Per l'iscrizione all'Albo regionale è
necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
membro della Unione Europea;
b) maggiore età;
c) [idoneità psico-fisica, attestata da
certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;]
d) diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportano
l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non è
intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all'esercizio della
professione di maestro di sci.
2. Per l'iscrizione all'Albo regionale di
cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune
territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri
di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata
della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione.
3. La SCIA è presentata su modulistica
approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art.
8
(Ammissione
ai corsi di formazione)
1. I candidati che superano la prova
pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui
all'articolo 5.
2. Nell'istanza il richiedente dichiara:
a) [di avere l'idoneità psicofisica
all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;]
b) di non avere riportato condanne penali
che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle
professioni, se non è intervenuta la riabilitazione;
c) di aver effettuato il pagamento della
quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;
d) di aver stipulato una polizza
assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l'intera durata del
corso di formazione.
3. La quota di partecipazione è stabilita
dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la
quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di
formazione.
Art.
9
(Validità
dell'iscrizione all'Albo regionale ed aggiornamento professionale)
1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha
validità triennale.
2. I maestri di sci iscritti all'Albo
annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di
sci ai sensi dell'articolo 16 [e presentano certificato di idoneità psicofisica
all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL].
3. In caso di mancato versamento della
quota, [di mancata presentazione del certificato,] ovvero di mancata
presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento
professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida,
la cancellazione dall'Albo regionale.
4. La mancata partecipazione al corso di
aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di
frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento,
ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale.
5. Gli istruttori nazionali di sci e gli
allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di
frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresì
equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello
sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI.
6. I corsi di aggiornamento sono istituiti
dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in
compartecipazione con altre Regioni.
7. La quota di partecipazione ai corsi di
aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio
regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei
corsi.
Art.
12
(Comitato
tecnico)
1. La Giunta regionale, sentito il
Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative
attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli
aspiranti maestri di sci e per i maestri di sci.
2. I progetti formativi di cui al comma 1
contengono:
a)
piano di studi;
b)
programmi per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli
formativi;
c)
programmi per attività di aggiornamento e di specializzazione;
d)
criteri di valutazione delle prove.
3. I programmi per le attività formative,
di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove
sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.
4. Il Comitato tecnico è presieduto da un
componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a) un rappresentante del Collegio,
designato dal Consiglio direttivo del Collegio;
b) un rappresentante dell'Associazione
regionale dei maestri di sci d'Abruzzo, riconosciuta a livello nazionale,
designato dal Consiglio direttivo della stessa;
c) un dipendente regionale della Direzione
competente in materia di formazione, almeno di categoria D;
d) un dipendente regionale della Direzione
competente in materia di sport, almeno di categoria D;
e) un dipendente regionale della Direzione
competente in materia di turismo, almeno di categoria D;
f) dieci maestri della disciplina dello
sci alpino, di cui almeno tre istruttori nazionali, designati dal Collegio
regionale;
g) otto maestri della disciplina dello sci
di fondo, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio
regionale;
h) otto maestri della disciplina dello
snowboard, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio
regionale;
i) un rappresentante della FISI,
designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;
l) un rappresentante per le discipline
relative alle persone con disabilità, designato dal Consiglio direttivo del
Collegio regionale.
5. Fanno altresì parte del Comitato,
figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.
6. Per ciascuno dei componenti effettivi,
con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.
7. La segreteria del Comitato è assicurata
da un dipendente regionale della Direzione competente in materia di formazione,
almeno di categoria C.
8. Il Comitato dura in carica quattro
anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in
sostituzione di quelle precedenti.
9. Il Comitato è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e
con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione e può essere articolato
in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.
10. La partecipazione al Comitato costituisce
per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali
parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese
secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente
dell'Amministrazione regionale.
Art.
13
(Commissioni
e sottocommissioni d'esame)
1. Le prove dimostrative attitudinali e
gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da
tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una
per lo snowboard.
2. Ogni Commissione è composta dai
componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, ad eccezione dei
maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono
specializzati.
3. Per l'espletamento delle prove tecniche
e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni
distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.
4. La sottocommissione per lo sci alpino è
composta da:
a) un rappresentante del Collegio regionale,
già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
b) un rappresentante dell'Associazione
regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza
diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
c) un dipendente regionale appartenente ad
una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12;
d) otto maestri di sci alpino, di cui
almeno due istruttori nazionali, già componenti del Comitato tecnico, designati
per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal
Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci alpino, già designati,
può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale;
5. La sottocommissione per lo sci di fondo
è composta da:
a) un rappresentante del Collegio
regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
b) un rappresentante dell'Associazione
regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza
diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
c) un dipendente regionale appartenente ad
una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12;
d) sei maestri di sci di fondo, di cui
almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati
per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal
Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci di fondo, già designati,
può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.
6. La sottocommissione per lo snowboard è
composta da:
a) un rappresentante del Collegio
regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
b) un rappresentante dell'Associazione
regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza
diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
c) un dipendente regionale appartenente ad
una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 12;
d) sei maestri di snowboard, di cui almeno
un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati, per
ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal
Collegio regionale; non più di uno dei maestri di snowboard, già designati, può
essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.
7. Le sottocommissioni sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al
voto.
8. La segreteria delle sottocommissioni è
assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico.
9. Ai componenti della Commissione tecnica
e delle sottocommissioni d'esame è corrisposta una indennità di partecipazione
per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio
nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio
regionale dei maestri di sci.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni
sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e
per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di
assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Art.
14
(Organizzazione
e gestione delle attività formative)
1. I corsi relativi alle attività
formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale
dei maestri di sci.
2. Alle nomine dei docenti provvede il
Consiglio direttivo del Collegio regionale[, sentita la Direzione regionale
competente].
Art.
16
(Collegio
regionale dei maestri di sci)
1. È istituito, come organo di
autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei
maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea costituita da tutti gli
iscritti all'Albo;
b) il consiglio direttivo, composto dai
rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal
regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo è
assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e
per quella dello snowboard;
c) il presidente, eletto dal consiglio
direttivo fra i suoi componenti.
3. L'assemblea:
a) elegge il consiglio direttivo;
b) approva annualmente il bilancio;
c) elegge il componente del Collegio
nazionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 15 della L. n. 81/1991;
d) adotta i regolamenti per il
funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) si pronuncia su ogni questione posta
dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide,
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti,
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolge le funzioni concernenti le
iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale e dell’elenco delle Scuole sci;
b) vigila sull'esercizio della professione
e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;
c) applica le sanzioni disciplinari;
d) collabora con le competenti autorità
regionali e designa i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, e
le diverse componenti rappresentative;
e) provvede agli adempimenti stabiliti dalla
presente legge;
f) stabilisce la misura del contributo a
carico degli iscritti all'Albo;
g) indica le caratteristiche della divisa
regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per
l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;
h) cura le relazioni con le associazioni
dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con
l'associazione nazionale dei maestri di sci;
i) esprime pareri su richiesta della
Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei
maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo
invernale in genere;
j) contribuisce alla diffusione dello
sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di
prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;
k) nomina i componenti delle commissioni
tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le
materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione;
l) promuove le iniziative di carattere
culturale e professionale per i maestri di sci.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono
valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei
componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del presidente.
7. I distintivi di cui al comma 5, lettera
g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.
8. Possono far parte del Collegio
regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio
Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.
9. Il Collegio regionale dei maestri di
sci dura in carica quattro anni.
Art.
18
(Scuole
di sci)
1. La scuola di sci è un'organizzazione a
base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo
coordinato l'attività professionale.
2. [La Direzione regionale competente in
materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la
richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle
località interessate; ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di
ulteriori istanze o diffide, se l'Amministrazione non comunica all'interessato
il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.]
3. La segnalazione certificata di inizio
attività per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e
contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
a) denominazione della scuola;
b) avvenuta adozione di statuti e
regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione
di tutti gli associati;
c) idoneità ad operare per l'intera
stagione invernale;
d) disponibilità di una sede adeguata
all'accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione;
e) idoneità a prestare assistenza nelle
operazioni straordinarie di soccorso;
f) disponibilità a collaborare con le
autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello
sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici
nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare
l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di
sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
g) l'avvenuta stipulazione di una polizza
di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.
4. La segnalazione certificata di inizio
attività è corredata della seguente documentazione:
a) elenco dei maestri di sci componenti
stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
b) verbale della riunione in cui è stato
nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
c) atto costitutivo, statuto-regolamento della
scuola;
d) copia della polizza di assicurazione.
5. La scuola di sci garantisce un'offerta
di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di
sci durante l'apertura delle strutture.
6. Per migliorare l'offerta e l'accoglienza
nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed attività,
strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed
altro.
7. I maestri possono far parte di una sola
scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.
8. All'esterno della sede della scuola è
affissa l'insegna recante la dicitura "Scuola di sci", unitamente al
logo della Regione Abruzzo.
9. [Nei casi in cui il silenzio
dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione
regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i
presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21
quinquies e 21 nonies della
L. 241/1990.]
10. [L'autorizzazione è, altresì, revocata
se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato
l'attività oppure in caso di interruzione dell'attività che si protrae oltre
una stagione invernale.]
11. Per garantire la funzionalità e la
continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le
concessioni degli impianti scioviari, prevedono la
messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate
ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei
concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico,
dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un
piccolo impianto di produzione di neve programmata.
12. Le scuole di sci entro e non oltre il
trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente
competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che
interessano l’organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed
il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e
contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i
maestri facenti parte dell’organico della scuola sono in regola con la
normativa sull’insegnamento e non sono componenti di altre scuole.
13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso
comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di
cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell'offerta all'utenza.
14. Il comune territorialmente competente per
le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento
delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.
Art.
19
(Esercizio
della libera professione)
1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo
professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano,
entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, [alla Direzione regionale
competente in materia di turismo e] al Collegio regionale, di essere in regola
con la normativa fiscale ed assicurativa.
Art.
21
(Sanzioni
amministrative)
1. L'accompagnamento retribuito di clienti
sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.
2. Fermo restando quanto previsto dalle
norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello
sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di
sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo
professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.
3. Per la violazione degli obblighi
previsti dal comma 4 dell'articolo 15 e dal comma 1 dell’art. 19, è comminata
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad
€ 900,00.
4. L'esercizio abusivo dell'attività della
scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da € 500,00 ad € 2.100,00.
5. Al Direttore della scuola di sci che
svolge abusivamente l'attività è comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00.
6. Costituisce, altresì, esercizio abusivo
dell'attività di scuola di sci lo svolgimento dell'attività di organizzazione,
gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture
associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi
dell'articolo 18.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie
sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall'Arma dei
Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo
Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa
convezione con la Regione.
Art.
22
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’esercizio della
professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è
assicurata dalle Autorità di cui all’art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale,
senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per lo svolgimento della vigilanza
sull'esercizio della professione di maestri di sci il Collegio regionale
individua maestri preposti alla sorveglianza tra quelli iscritti all'Albo
regionale da almeno dieci anni.
3. I maestri di sci preposti alla
sorveglianza, in caso di accertamento di violazioni alle disposizioni
sull'esercizio della professione di maestro di sci, ne danno immediata
comunicazione alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21.
Art.
25
(Disposizioni
transitorie)
1. Sono iscritti di diritto all'Albo
regionale di cui all'articolo 3 i maestri di sci già iscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale di cui all'articolo 3
della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di
maestro di sci).
2. I maestri di sci di cui al comma 1 sono
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 in base alla disciplina sciistica
in cui sono abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge sono iscritti nella sezione relativa alla disciplina dello
snowboard i maestri abilitati che hanno sostenuto, con il superamento
dell'esame finale, un corso di specializzazione nella suddetta disciplina
organizzato dalle Regioni.
4. Il comma 11 dell'articolo 18 non si
applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'art. 24 si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Art.
26
(Disposizioni
finanziarie)
1. Le somme relative alle quote di
partecipazione per la prova di cui all'articolo 7, comma 3, e quelle relative
ai corsi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono introitate dal Collegio
regionale dei maestri di sci.
2. Il Collegio regionale dei maestri di
sci, al termine dell’attività formativa, rendiconta l’utilizzo delle somme di
cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che
controlla, altresì, l’utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.
3. La presente legge non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
27
(Abrogazione)
1. La legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94
(Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogata.
1-bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per
le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione
professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le
professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito
di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione
organica della Giunta regionale.
LEGGE REGIONALE 10
GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Art.
7
(Riprogrammazione
economie vincolate)
1. Per l'esercizio finanziario 2013 è
disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate
nell'"Allegato 3" ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse nel
bilancio di previsione.
2. La riprogrammazione delle economie
vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non
impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro
destinazione di spesa originaria.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2,
gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono
imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.
4. [Le economie di
stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso
dell'anticipazione di cui al comma 98, dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009,
n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" non utilizzata dalla
Regione Abruzzo e per la quale non è sorto nell'anno 2012 alcun obbligo di
rimborso, sono riprogrammate e destinate nel bilancio di previsione del 2013 al
finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale
regionale nell'ambito della riprogrammazione delle economie di cui
"Allegato 3".]
Art.
16
(CRAB
- Progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a
migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero
caseario")
[1. Limitatamente al progetto "Studi di
processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e
la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario", la Regione
Abruzzo interviene con un contributo a fondo perduto di euro 26.400,00 a favore
del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie).
2. Lo stanziamento per l'esercizio
finanziario 2013, pari ad euro 26.400,00 è inserito nel Cap. 101584, UPB
07.01.004 di nuova istituzione denominato "Contributo per partecipazione a
progetti".]
Art.
27
(Contributo
in favore dell'Associazione On The Road onlus di
Pescara)
[1. E' concesso per l'anno 2013 un
contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per TRAIN DE VIE, Centro Polifunzionale
per le persone senza fissa dimora di Pescara.]
Art.
28
(Gestione
Forestale sostenibile)
[1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli
indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale, promuove la
certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57" con un contributo straordinario pari a
euro 50.000,00. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di
assegnazione delle risorse finanziarie.
2. L'onere derivante dal contributo
straordinario, quantificato in euro 50.000,00, trova copertura, per l'anno
2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione
07.01.002 - 111416 denominato "Spese per interventi di certificazione
della gestione forestale sostenibile".]
LEGGE REGIONALE 22
OTTOBRE 2013, N. 37
Interventi finanziari
nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.
Art.
2
(Disposizioni
in materia di entrate regionali)
1. Per la contabilizzazione delle entrate
derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è istituito il capitolo di entrata
03.05.002 - 35045.1, da denominare "Entrate relative al gettito derivante
dalla lotta all'evasione fiscale ex articolo 9 del D.Lgs.
68/2011".
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 35
della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
35
(Contributo
all'Enoteca regionale di Ortona a Mare)
1. La Regione Abruzzo, per la
valorizzazione dei vini abruzzesi assegna un contributo di € 50.000,00
all'Enoteca regionale di Ortona a Mare.
2. Per la finalità di cui al comma 1,
l'Enoteca regionale di Ortona, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, presenta domanda di contributo alla direzione regionale
agricoltura corredata da relazione illustrativa sul programma di attività da
intraprendere per l'affermazione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli
abruzzesi. La direzione Agricoltura concede il finanziamento entro venti giorni
dalla domanda.
3. All'onere derivante dall'applicazione
dei commi 1 e 2, valutato per l'anno 2002 in € 50.000,00 si provvede mediante
utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 102405 di nuova istituzione
ed iscrizione denominato "Contributo all'Enoteca regionale di
Ortona".