IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Adeguamento alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241)

1.         La presente legge ha la finalità di adeguare le disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", eliminando dall’ordinamento regionale le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 9 ottobre 2013, n. 241.

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)

1.         La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

Art. 3

(Interventi finanziari urgenti)

1.         La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

2.         Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione allegato alla presente legge.

3.         All'art. 2 della L.R. 37/2013, le parole "il capitolo di entrata 03.05.002 – 35015.1" sono sostituite dalle parole "il capitolo di entrata 03.05.002 - 35045.1".

4.         Al Prospetto "A" sono aggiunte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

 

UPB 02.01.005 – capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio

+ € 430.000,00

UPB 02.01.005 – capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e accessorio

- € 430.000,00

 

Art. 4

(Abrogazione disposizioni della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)

1.         Il comma 4, dell’art. 7, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è abrogato.

2.         L’art. 16, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

3.         L’art. 27, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

4.         L’art. 28, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

Art. 5

(Variazione al bilancio di previsione 2013)

1.         Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione di bilancio allegato alla presente legge.

Art. 6

(Ulteriori interventi finanziari urgenti)

1.         Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell’Ente Fiera di Lanciano è concesso al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano un contributo pari a € 150.000,00, somma conforme all’accertamento effettuato dall’Ente stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano capienza nella UPB 07.02.011, capitolo 102499.

2.         Le attività dell’Enoteca Regionale, istituita con L.R. 7.12.1995, n. 138 sono realizzate mediante rifinanziamento dell’art. 35, della L.R. 10.5.2002, n. 7 con stanziamento di € 55.000,00 sul capitolo 102405, U.P.B. 07.02.003.

3.         Per garantire continuità alle attività di cui alla L.R. 29/2011, già svolte dalla disciolta ARSSA, è istituito un apposito capitolo denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", U.P.B. 07.02.011 con una dotazione finanziaria pari ad € 77.000,00. La Giunta regionale con proprio atto approva il programma delle attività entro il 31.12.2013.

4.         Allo scopo di sostenere le imprese che esercitano attività di prelievo di molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona è concesso un aiuto di € 160.000,00. Le predette risorse sono utilizzate sotto forma di contributi in "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura sulla UPB 07.02.013, capitolo 142330 denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22".

5.         Per le finalità di cui all’art. 17 (Interventi in favore della marineria di Pescara) della L.R. 10.1.2013, n. 2, il capitolo 141501 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221" viene rifinanziato per una somma pari ad € 650.000,00.

6.         Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 (Disciplina comunitaria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) per lo svolgimento delle attività non economiche di cui al paragrafo 3.1.1. della Comunicazione, al fine di supportare le attività relative al Programma Annuale di Ricerca 2013, è concesso un contributo complessivo di € 800.000,00 a favore dei centri regionali di ricerca Cotir, Crab e Crivea. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 102499, U.P.B. 07.02.003.

7.         Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 6 adottano un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6.

8.         Al fine del rimborso delle spese relative alle proprie attività è concesso un contributo di € 400.000,00 a favore delle associazioni di protezione civile regionali. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 151300, U.P.B. 05.01.007.

9.         Per le spese di liquidazione della società Abruzzo Engineering, è concesso un contributo pari a € 500.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo di nuova istituzione 281625 U.P.B. 08.01.014.

10.       Per le spese di liquidazione dell’Ente Abruzzo Lavoro, è concesso un contributo pari a € 170.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 21530 U.P.B. 11.01.001.

11.       A favore del Comune di Poggiofiorito (CH) è concesso un contributo alle spese per gli interventi alla scuola materna comunale pari a € 70.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 152427 di nuova istituzione U.P.B. 04.02.001.

12.       Il capitolo 71520, U.P.B. 13.01.003 denominato "Fondo sociale regionale" viene rifinanziato per € 2.100.000,00.

13.       Il capitolo 262417, U.P.B. 03.02.005 denominato "Programma di riqualificazione urbana" viene rifinanziato per € 1.500.000,00.

14.       Al Consorzio Industriale L’Aquila è concesso un contributo di € 191.000,00 per le spese derivate dalle procedure d’espropriazioni già effettuate. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 281624 di nuova istituzione U.P.B. 08.01.014.

15.       Il capitolo 62424 U.P.B. 10.02.009 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo L.R. 22.2.2000 n. 15" viene rifinanziato per € 150.000,00.

16.       Il capitolo 62436 U.P.B. 10.02.009 denominato " Interventi a favore del Teatro di prosa L.R. 11.2.1999, n. 5" viene rifinanziato per € 150.000,00.

17.       Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.011 per € 150.000,00;

b)         in aumento capitolo di spesa 102405, U.P.B. 07.02.003 per € 55.000,00;

c)         in aumento UPB 07.02.011, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", per € 77.000,00;

d)         in aumento capitolo di spesa 142330, U.P.B. 07.02.013 per € 160.000,00;

e)         in aumento capitolo di spesa 141501, U.P.B. 08.01.016 per € 650.000,00;

f)          in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.003 per € 800.000,00;

g)         in aumento capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007 per € 400.000,00;

h)         in aumento capitolo di spesa 281625, U.P.B. 08.01.014 per € 500.000,00;

i)          in aumento capitolo di spesa 21530, U.P.B. 11.01.001 per € 170.000,00;

l)          in aumento capitolo di spesa 152427, U.P.B. 04.02.001 per € 70.000,00;

m)        in aumento capitolo di spesa 262417, U.P.B. 03.02.005 per € 1.500.000,00;

n)         in aumento capitolo di spesa 71520, U.P.B. 13.01.003 per € 2.100.000,00;

o)         in aumento capitolo di spesa 281624, U.P.B. 08.01.014 per € 191.000,00;

p)         in aumento capitolo di spesa 62424, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;

q)         in aumento capitolo di spesa 62436, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;

r)         in diminuzione capitolo di spesa 11202, U.P.B. 02.01.005 per € 4.000.000,00;

s)         in diminuzione capitolo di spesa 11210, U.P.B. 02.01.005 per € 2.800.000,00;

t)          in diminuzione capitolo di spesa 11212, U.P.B. 02.01.005 per € 323.000,00.

Art. 7

(Modifica all’art. 4 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         La lettera c), del comma 1, dell’art. 4, della L.R. 39/2012 è abrogata.

Art. 8

(Modifica all’art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         La lettera a), del comma 2, dell’art. 8, della L.R. 39/2012 è abrogata.

Art. 9

(Modifica all’art. 9 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Al comma 2, dell’art. 9, della L.R. 39/2012 le parole "e presentano certificato di idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL" sono soppresse.

2.         Al comma 3, dell’art. 9, della L.R. 39/2012 le parole "di mancata presentazione del certificato," sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all’art. 12 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Alla lettera c), del comma 4, dell’art. 12 della L.R. 39/2012 le parole "professioni del turismo montano" sono sostituite dalla seguente "formazione".

2.         Al comma 7, dell’art. 12, della L.R. 39/2012 le parole "professioni del turismo montano" sono sostituite dalle seguenti "in materia di formazione".

3.         Al comma 9, dell’art. 12, della L.R. 39/2012 dopo la parola "componenti" sono inserite le seguenti "in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione".

Art. 11

(Modifiche all’art. 13 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         La lettera c), del comma 4, dell’art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12".

2.         La lettera c), del comma 5, dell’art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12".

3.         La lettera c), del comma 6, dell’art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 12".

Art. 12

(Modifiche all’art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Il comma 1, dell’art. 14, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci.".

2.         Al comma 2 dell’art. 14 della L.R. 39/2012 le parole "sentita la Direzione regionale competente." sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all’art. 16 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Alla lettera a), del comma 5, dell’art. 16 della L.R. 39/2012 dopo le parole "Albo professionale" sono aggiunte le seguenti "e dell’elenco delle Scuole sci;".

2.         Il comma 7, dell’art. 16, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"7. I distintivi di cui al comma 5, lettera g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.".

Art. 14

(Modifiche all’art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Il comma 2, dell’art. 18 della L.R. 39/2012 è abrogato.

2.         Al comma 3, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L’istanza" sono sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio attività".

3.         Al comma 4, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L’istanza" sono sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio attività".

4.         Il comma 9, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.

5.         Il comma 10, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.

6.         Il comma 12, dell’art. 18, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l’organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell’organico della scuola sono in regola con la normativa sull’insegnamento e non sono componenti di altre scuole.".

7.         Il comma 14, dell’art. 18 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"14. Il comune territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.".

Art. 15

(Modifica all’art. 19 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Al comma 1, dell’art. 19, della L.R. 39/2012 le parole "alla Direzione regionale competente in materia di turismo e" sono soppresse.

Art. 16

(Modifica all’art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Al comma 3, dell’art. 21 della L.R. 39/2012 dopo le parole "dell'art. 15" sono inserite le seguenti "e dal comma 1 dell’art. 19,".

Art. 17

(Modifica all’art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Il comma 1, dell’art. 22, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"1. La vigilanza sull’esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all’art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.".

Art. 18

(Modifica all’art. 25 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Il comma 5, dell’art. 25, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.".

Art. 19

(Modifica all’art. 26 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Il comma 2, dell’art. 26, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, al termine dell’attività formativa, rendiconta l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che controlla, altresì, l’utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.".

Art. 20

(Modifica all’art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1.         Dopo il comma 1, dell’art. 27, della L.R. 39/2012 è inserito il seguente comma:

"1 bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione organica della Giunta regionale.".

Art. 21

(Modifica all’art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1.         La lettera a), del comma 3, dell’art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 22

(Modifiche all’art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1.         La lettera a), del comma 3, dell’art. 15, della L.R. 16 settembre 1998 n. 86 è abrogata.

2.         La lettera a), del comma 5, dell’art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 23

(Modifica all’art. 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1.         La lettera a), del comma 3, dell’art. 26, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 24

(Modifiche all’art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1.         La lettera a) del comma 3, dell’art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

2.         La lettera a) del comma 5, dell’art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 25

(Modifiche all’art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1.         Il comma 1, dell’art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.".

2.         Il comma 4, dell’art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogato.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  30 Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato 3

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 30.12.2013, n. 59

"Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo""

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

Art. 14

(Comitato Tecnico)

1.         La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:

a)         valutare le prove dimostrative attitudinali;

b)         valutare le prove d'esame finali dei corsi.

2.         Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:

a)         programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;

b)         criteri di valutazione per le singole prove.

Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d’esame garantisce la rispondenza dei contenuti e dei criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.

3.         Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:

a)         [due esperti in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;]

b)         due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme amministrative, che regolano l'attività della guida alpina, su designazione del dirigente la Direzione competente;

c)         due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;

d)         due rappresentanti del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, su designazione dello stesso;

e)         quattro guide alpine-maestri di alpinismo di cui almeno due istruttori guida alpina, designati dal collegio regionale guide alpine;

f)          due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di guida alpina, in rappresentanza di associazioni ambientalistiche, su segnalazione delle stesse e su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;

g)         due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;

h)         due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;

i)          due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritto nell'elenco speciale, designati dal collegio regionale guide alpine;

l)          due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;

m)        due tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso.

4.         Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti della Direzione competente, di categoria non inferiore alla C, come da CCNL vigente, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio della Direzione regionale competente.

5.         Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6.         I titolari delle designazioni, scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.

7.         Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

Art. 15

(Commissioni d'esame)

1.         Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspiranti guide alpine e per guide alpine-maestri di alpinismo sono espletati da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 14, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2.         La commissione e la relativa sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.

3.         La Commissione d'esame è composta da:

a)         [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna;]

b)         un dipendente regionale della Direzione competente;

c)         un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;

d)         un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;

e)         due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guide alpine;

f)          un tecnico in rappresentanza di associazioni ambientalistiche;

g)         un medico;

h)         un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;

i)          un accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo;

l)          un esperto del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;

m)        il delegato regionale del CNSA abruzzese o un suo rappresentante tecnico.

4.         Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.

5.         La sottocommissione è composta da:

a)         [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento organizzativo senza espressione di voto;]

b)         un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;

c)         due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guida alpina.

6.         La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro membri.

7.         Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.

8.         Nelle commissioni e nelle sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico.

9.         Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni d'esame di cui ai precedenti art. 14 e 15, o comunque costituite per le attività previste dalla presente legge che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti della sottocommissione di cui ai punti b) e c) del precedente comma 5 sono impegnati nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un'indennità pari al compenso di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.

10.       Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 26

(Comitato Tecnico)

1.         La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:

-          valutare le prove dimostrative attitudinali;

-          valutare le prove d'esame finali dei corsi.

2.         Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:

-          programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;

-          criteri di valutazione per le singole prove.

3.         Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:

a)         [due esperti in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;]

b)         due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme amministrative, che regolano l'attività degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su designazione del dirigente del Servizio competente;

c)         due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;

d)         quattro accompagnatori-maestri di escursionismo di cui almeno due istruttori, iscritti all'elenco speciale del collegio regionale delle guide, su designazione del collegio stesso;

e)         due guide alpine, su designazione del collegio regionale delle guide, in rappresentanza dello stesso;

f)          due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, in rappresentanza di associazioni ambientalistiche, su segnalazione delle stesse e su designazione della Direzione regionale competente;

g)         quattro docenti universitari di aree connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, su designazione della Direzione regionale competente;

h)         due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione della Direzione regionale competente;

i)          due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione della Direzione regionale competente;

l)          due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;

m)        due rappresentanti tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso.

4.         Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti regionali del Servizio competente, di livello non inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio competente.

5.         Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti, che devono avere la residenza o il domicilio nella Regione Abruzzo, possono essere riconfermati.

6.         I titolari delle designazioni, scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.

7.         Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

Art. 27

(Commissioni d'esame)

1.         Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo sono espletati, da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 26, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2.         La commissione e la relativa sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.

3.         La Commissione d'esame è composta da:

a)         [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna;]

b)         un dipendente regionale della Direzione regionale competente;

c)         un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;

d)         due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;

e)         due guide alpine-maestri di alpinismo;

f)          un tecnico in rappresentanza di associazioni ambientalistiche;

g)         due docenti universitari;

h)         un medico;

i)          un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;

l)          un esperto del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina.

4.         Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.

5.         La sottocommissione è composta da:

a)         [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento organizzativo senza espressione di voto;]

b)         due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, istruttori di accompagnatori;

c)         due guide alpine-maestri di alpinismo.

6.         La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro componenti.

7.         Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.

8.         Nelle commissioni e nelle sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico, senza diritto di voto.

9.         Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni, istituite per la valutazione delle attività formative per gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, previste dalla presente legge, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti guide alpine-maestri di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, della sottocommissione di cui al precedente comma 5, sono impegnati nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un indennità pari al compenso di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.

10.       Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma, compresi i dipendenti regionali in esse impegnati, sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 28

(Organizzazione e gestione delle attività formative)

1.         I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.

2.         Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.

3.         Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro regionale di F.P. di Sulmona:

-          per le guide alpine ed aspiranti guide alpine, nello spirito dell'art. 23 della legge n. 81 del 1991, rispettivamente con istruttori guida alpina, o per particolari aspetti con tecnici specifici, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali;

-          per gli accompagnatori di media montagna con istruttori regionali, di cui all'art. 25 della presente legge, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali.

Per l'individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico, di cui al precedente art. 26, e il collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.

4.         [La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui ai precedenti artt. 14 e 26, ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guide alpine, degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.]

5.         Per il raggiungimento dei fini formativi, di documentazione e di informazione, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ove se ne determini l'opportunità è autorizzata, con le modalità stabilite dalla L.R. n. 52 del 1986, a conferire l'incarico professionale ad un esperto esterno, in possesso delle necessarie competenze, per collaborare con il direttore del CRFP di Sulmona - scuola regionale delle attività di montagna, anche per quanto dettato dalla L.R. n. 94 del 1990.

6.         Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenendone i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39

Disciplina della professione di maestro di sci.

Art. 4

(Iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci)

1.         Per l'iscrizione all'Albo regionale è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)         cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b)         maggiore età;

c)         [idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;]

d)         diploma di scuola dell'obbligo;

e)         non aver riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non è intervenuta la riabilitazione;

f)          abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

2.         Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione.

3.         La SCIA è presentata su modulistica approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Ammissione ai corsi di formazione)

1.         I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2.         Nell'istanza il richiedente dichiara:

a)         [di avere l'idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;]

b)         di non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, se non è intervenuta la riabilitazione;

c)         di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;

d)         di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l'intera durata del corso di formazione.

3.         La quota di partecipazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Art. 9

(Validità dell'iscrizione all'Albo regionale ed aggiornamento professionale)

1.         L'iscrizione nell'Albo regionale ha validità triennale.

2.         I maestri di sci iscritti all'Albo annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell'articolo 16 [e presentano certificato di idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL].

3.         In caso di mancato versamento della quota, [di mancata presentazione del certificato,] ovvero di mancata presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale.

4.         La mancata partecipazione al corso di aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale.

5.         Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresì equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI.

6.         I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in compartecipazione con altre Regioni.

7.         La quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi.

Art. 12

(Comitato tecnico)

1.         La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli aspiranti maestri di sci e per i maestri di sci.

2.         I progetti formativi di cui al comma 1 contengono:

a) piano di studi;

b) programmi per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli formativi;

c) programmi per attività di aggiornamento e di specializzazione;

d) criteri di valutazione delle prove.

3.         I programmi per le attività formative, di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.

4.         Il Comitato tecnico è presieduto da un componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:

a)         un rappresentante del Collegio, designato dal Consiglio direttivo del Collegio;

b)         un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo, riconosciuta a livello nazionale, designato dal Consiglio direttivo della stessa;

c)         un dipendente regionale della Direzione competente in materia di formazione, almeno di categoria D;

d)         un dipendente regionale della Direzione competente in materia di sport, almeno di categoria D;

e)         un dipendente regionale della Direzione competente in materia di turismo, almeno di categoria D;

f)          dieci maestri della disciplina dello sci alpino, di cui almeno tre istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

g)         otto maestri della disciplina dello sci di fondo, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

h)         otto maestri della disciplina dello snowboard, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

i)          un rappresentante della FISI, designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;

l)          un rappresentante per le discipline relative alle persone con disabilità, designato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale.

5.         Fanno altresì parte del Comitato, figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.

6.         Per ciascuno dei componenti effettivi, con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.

7.         La segreteria del Comitato è assicurata da un dipendente regionale della Direzione competente in materia di formazione, almeno di categoria C.

8.         Il Comitato dura in carica quattro anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in sostituzione di quelle precedenti.

9.         Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione e può essere articolato in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.

10.       La partecipazione al Comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Commissioni e sottocommissioni d'esame)

1.         Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una per lo snowboard.

2.         Ogni Commissione è composta dai componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, ad eccezione dei maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati.

3.         Per l'espletamento delle prove tecniche e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.

4.         La sottocommissione per lo sci alpino è composta da:

a)         un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b)         un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c)         un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12;

d)         otto maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci alpino, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale;

5.         La sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:

a)         un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b)         un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c)         un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12;

d)         sei maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci di fondo, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

6.         La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

a)         un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b)         un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c)         un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 12;

d)         sei maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di snowboard, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

7.         Le sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

8.         La segreteria delle sottocommissioni è assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico.

9.         Ai componenti della Commissione tecnica e delle sottocommissioni d'esame è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci.

10.       Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 14

(Organizzazione e gestione delle attività formative)

1.         I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci.

2.         Alle nomine dei docenti provvede il Consiglio direttivo del Collegio regionale[, sentita la Direzione regionale competente].

Art. 16

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1.         È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale.

2.         Sono organi del Collegio:

a)         l'assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo;

b)         il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo è assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard;

c)         il presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

3.         L'assemblea:

a)         elegge il consiglio direttivo;

b)         approva annualmente il bilancio;

c)         elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 15 della L. n. 81/1991;

d)         adotta i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

e)         si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4.         Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

5.         Il Consiglio direttivo del Collegio:

a)         svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale e dell’elenco delle Scuole sci;

b)         vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;

c)         applica le sanzioni disciplinari;

d)         collabora con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative;

e)         provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;

f)          stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;

g)         indica le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;

h)         cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;

i)          esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;

j)          contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;

k)         nomina i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione;

l)          promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci.

6.         Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7.         I distintivi di cui al comma 5, lettera g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.

8.         Possono far parte del Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.

9.         Il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni.

Art. 18

(Scuole di sci)

1.         La scuola di sci è un'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l'attività professionale.

2.         [La Direzione regionale competente in materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate; ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.]

3.         La segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

a)         denominazione della scuola;

b)         avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;

c)         idoneità ad operare per l'intera stagione invernale;

d)         disponibilità di una sede adeguata all'accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione;

e)         idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;

f)          disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;

g)         l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.

4.         La segnalazione certificata di inizio attività è corredata della seguente documentazione:

a)         elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;

b)         verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c)         atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;

d)         copia della polizza di assicurazione.

5.         La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.

6.         Per migliorare l'offerta e l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed attività, strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed altro.

7.         I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.

8.         All'esterno della sede della scuola è affissa l'insegna recante la dicitura "Scuola di sci", unitamente al logo della Regione Abruzzo.

9.         [Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.]

10.       [L'autorizzazione è, altresì, revocata se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l'attività oppure in caso di interruzione dell'attività che si protrae oltre una stagione invernale.]

11.       Per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti scioviari, prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un piccolo impianto di produzione di neve programmata.

12.       Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l’organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell’organico della scuola sono in regola con la normativa sull’insegnamento e non sono componenti di altre scuole.

13.       Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell'offerta all'utenza.

14.       Il comune territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.

Art. 19

(Esercizio della libera professione)

1.         I maestri di sci, iscritti nell'Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, [alla Direzione regionale competente in materia di turismo e] al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.

Art. 21

(Sanzioni amministrative)

1.         L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.

2.         Fermo restando quanto previsto dalle norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

3.         Per la violazione degli obblighi previsti dal comma 4 dell'articolo 15 e dal comma 1 dell’art. 19, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.

4.         L'esercizio abusivo dell'attività della scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00.

5.         Al Direttore della scuola di sci che svolge abusivamente l'attività è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00.

6.         Costituisce, altresì, esercizio abusivo dell'attività di scuola di sci lo svolgimento dell'attività di organizzazione, gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi dell'articolo 18.

7.         Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa convezione con la Regione.

Art. 22

(Vigilanza)

1.         La vigilanza sull’esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all’art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2.         Per lo svolgimento della vigilanza sull'esercizio della professione di maestri di sci il Collegio regionale individua maestri preposti alla sorveglianza tra quelli iscritti all'Albo regionale da almeno dieci anni.

3.         I maestri di sci preposti alla sorveglianza, in caso di accertamento di violazioni alle disposizioni sull'esercizio della professione di maestro di sci, ne danno immediata comunicazione alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1.         Sono iscritti di diritto all'Albo regionale di cui all'articolo 3 i maestri di sci già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci).

2.         I maestri di sci di cui al comma 1 sono iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 in base alla disciplina sciistica in cui sono abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.         In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti nella sezione relativa alla disciplina dello snowboard i maestri abilitati che hanno sostenuto, con il superamento dell'esame finale, un corso di specializzazione nella suddetta disciplina organizzato dalle Regioni.

4.         Il comma 11 dell'articolo 18 non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.         Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1.         Le somme relative alle quote di partecipazione per la prova di cui all'articolo 7, comma 3, e quelle relative ai corsi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono introitate dal Collegio regionale dei maestri di sci.

2.         Il Collegio regionale dei maestri di sci, al termine dell’attività formativa, rendiconta l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che controlla, altresì, l’utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.

3.         La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27

(Abrogazione)

1.         La legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogata.

1-bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione organica della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 7

(Riprogrammazione economie vincolate)

1.         Per l'esercizio finanziario 2013 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione.

2.         La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

3.         Ai fini dell'applicazione del comma 2, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

4. [Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98, dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" non utilizzata dalla Regione Abruzzo e per la quale non è sorto nell'anno 2012 alcun obbligo di rimborso, sono riprogrammate e destinate nel bilancio di previsione del 2013 al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale nell'ambito della riprogrammazione delle economie di cui "Allegato 3".]

Art. 16

(CRAB - Progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario")

[1.        Limitatamente al progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario", la Regione Abruzzo interviene con un contributo a fondo perduto di euro 26.400,00 a favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie).

2.         Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 26.400,00 è inserito nel Cap. 101584, UPB 07.01.004 di nuova istituzione denominato "Contributo per partecipazione a progetti".]

Art. 27

(Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara)

[1.        E' concesso per l'anno 2013 un contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per TRAIN DE VIE, Centro Polifunzionale per le persone senza fissa dimora di Pescara.]

Art. 28

(Gestione Forestale sostenibile)

[1.        La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale, promuove la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" con un contributo straordinario pari a euro 50.000,00. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

2.         L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 50.000,00, trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 07.01.002 - 111416 denominato "Spese per interventi di certificazione della gestione forestale sostenibile".]

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2013, N. 37

Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.

Art. 2

(Disposizioni in materia di entrate regionali)

1.         Per la contabilizzazione delle entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è istituito il capitolo di entrata 03.05.002 - 35045.1, da denominare "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011".

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 35

(Contributo all'Enoteca regionale di Ortona a Mare)

1.         La Regione Abruzzo, per la valorizzazione dei vini abruzzesi assegna un contributo di € 50.000,00 all'Enoteca regionale di Ortona a Mare.

2.         Per la finalità di cui al comma 1, l'Enoteca regionale di Ortona, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di contributo alla direzione regionale agricoltura corredata da relazione illustrativa sul programma di attività da intraprendere per l'affermazione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli abruzzesi. La direzione Agricoltura concede il finanziamento entro venti giorni dalla domanda.

3.         All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato per l'anno 2002 in € 50.000,00 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 102405 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo all'Enoteca regionale di Ortona".