IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

 

Art. 1

(Modifica all’art. 17 della l.r. 66/2012)

1.         Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 ‘Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo’ sono apportate le seguenti modifiche:

a)         al primo periodo, all’elenco dei comuni la lettera ‘e’ dopo “Secinaro” è sostituita dalla virgola e dopo “Tione degli Abruzzi” sono aggiunti: “, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua,  Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito”.

Art. 2

(Modifica all’art. 23 della l.r. 66/2012)

1.         Dopo il comma 9, dell’articolo 23, della l.r. 66/2012 è aggiunto il seguente:

“9 bis   La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.”.

Art. 3

(Modifica all’art. 30 della l.r. 66/2012)

1.         Dopo la lettera g), del comma 1, dell’art. 30, della l.r. 21 dicembre 2012, n. 66 è aggiunta la seguente:

“g bis   l’indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1.         Il comma 5, dell’art. 18, della l.r. 10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è abrogato.

2.         Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 19, della l.r. 10/2004 le parole “e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato” sono soppresse.

3.         Al comma 2, dell’art. 19, della l.r. 10/2004 le parole “e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato” sono soppresse.

4.         Al comma 4, dell’art. 28 della l.r. 10/2004 le parole “contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire” sono soppresse.

5.         La lettera a), del comma 4, dell’art. 53, della l.r. 10/2004 è abrogata.

6.         Al comma 2, dell’art. 58, della l.r. 10/2004 le parole “; detto tesserino va riconsegnato all’Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno” sono soppresse.

Art. 5

(Modifica all’art. 9 della l.r. 42/2011)

1.         Alla lettera b), del comma 2, dell’art. 9, della l.r. 42/2011 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono aggiunte le seguenti parole “e comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell’art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette)”.

Art. 6

(Modifica all’art. 5 della l.r. 19/2013)

1.         All’art. 5 (Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante  Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)), della L.R. 19/2013 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” sono apportate le seguenti modifiche:

a)         Al comma 1, la parola “cessano” è sostituita con le parole “vengono meno”;

b)         dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter.    Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:

a)         non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;

b)         è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;

c)         non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 18, 19, 28, 53 E 58 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

"Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"

DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42

"Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino"

DEGLI ARTICOLI 17, 23 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66

"Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.12.2013, n. 58

"Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

Art. 18

(Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile)

1.         Le Province, sentite le Consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 10, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile permanenti per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie, cinofile e sportive ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati.

2.         Le zone destinate alla cinofilia, di cui al comma 1, sono di due tipi:

a)         zona addestramento cani;

b)         area cinofila.

3.         Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 200, delimitate da confini naturali o manufatti rilevanti. Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata, secondo la regolamentazione di cui al comma 6 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge n. 157/1992. Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta: "zona addestramento cani - art. 18 L.R. n. 10/2004"

4.         Le aree cinofile sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale, nonché alle gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia mediante prove su terreno, in dette aree è vietato l'uso delle armi fatta eccezione per quelle caricate a salve. Ogni area deve avere un'estensione minima di 300 ettari e preferibilmente possono avere destinazione differenziata per tipologia di razza canina. Si distinguono in aree cinofile permanenti ed aree cinofile temporanee.

5.         [L'estensione complessiva delle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, fatte salve le aree cinofile temporanee istituite dall'ATC di cui al comma 11, non può superare complessivamente il 3% del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia.]

6.         La Regione, sentite le Province e la Consulta regionale sulla caccia, regolamenta le zone di cui al presente articolo.

7.         Il gestore di un'area cinofila permanente, qualora diverso dall'ente Provincia che ha provveduto all'istituzione, autorizza lo svolgimento delle gare e delle prove di lavoro cinofilo all'interno dell'area stessa, previa tempestiva comunicazione alla Provincia competente.

8.         La gestione delle aree cinofile permanenti di norma è esercitata dalle Province, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, a gruppi cinofili riconosciuti a livello nazionale, alle strutture Provinciali dell'ENCI, al comitato Provinciale della FIDASC o ad Associazioni sportive a questa affiliate.

9.         Nelle aree cinofile costituite dalle amministrazioni Provinciali hanno diritto all'accesso, per l'addestramento e l'allenamento dei cani, i cacciatori iscritti ed ammessi agli ATC abruzzesi. Per le prove di lavoro e le gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 7, possono accedere tutti i cacciatori o cinofili ammessi dall'organizzatore.

10.       Nelle aree cinofile il gestore dovrà garantire un'adeguata presenza di capi di selvaggina in rapporto all'estensione ed alla capacità faunistica delle zone interessate tramite ripopolamenti.

11.       Gli ATC possono istituire Aree cinofile temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, ciascuna di estensione non inferiore ad ettari 300, nel periodo compreso dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno, salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati dall'ATC. Esse sono disciplinate e gestite direttamente dai Comitati di gestione degli ATC, in dette aree hanno diritto all'accesso gratuito i cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all'ATC interessato.

12.       Gli ATC che hanno in gestione aree cinofile permanenti di cui al comma 4 possono creare al loro interno aree riservate in cui sviluppare l'allevamento e l'irradiamento spontaneo della selvaggina mediante adeguate strutture.

Art. 19

(Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria)

1.         L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

a)         licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;

b)         polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di Euro 516.457,00 per ogni sinistro, di cui Euro 387.343,00 per ogni persona danneggiata e Euro 129.114,00 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di Euro 51.645,00 per morte od invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati, nel rispetto del nono comma dell'art. 12 della legge n. 157/1992, dalla Giunta regionale ogni 4 anni;

c)         tesserino venatorio regionale che, predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dalla Provincia di residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale [e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato];

d)         tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall'ATC al quale si è iscritti o ammessi e dove il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero di capi di selvaggina stanziale, subito dopo l'abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine giornata, dopo aver annotato il numero parziale di capi abbattuti al mattino, nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC;

e)         attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.

2.         Il tesserino venatorio regionale viene rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 [e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato]. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati:

a)         cognome e nome del titolare;

b)         luogo e data di nascita;

c)         indirizzo;

d)         professione;

e)         ambito territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regione ai quali è ammesso.

3.         Le Province inoltre, in sede di distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino del tesserino medesimo, la compagnia assicuratrice di cui alla lettera b) del comma 1 indicata dal cacciatore.

4.         Le Province comunicano al settore caccia della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna associazione venatoria.

5.         Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della Provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche con le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.

6.         Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra Regione, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.

Art. 28

(Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC)

1.         La Giunta regionale, in base ai dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, indica alle Province l'indice di densità venatoria per ogni ATC e il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del comma 8. Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta regionale.

2.         Le Province a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai commi 4 e 5 comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti e il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ATC, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

3.         I comitati di gestione devono soddisfare le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui ai commi 1 e 6.

4.         Il cacciatore ha diritto all'accesso nell'ATC istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede, o in cui è nato o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, previa rinuncia dell'ATC di residenza, ovvero nell'ATC all'interno del quale è localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, iscrive i cacciatori negli ATC di competenza. Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione all'ambito di competenza inoltrando alla Provincia competente, [contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire] entro il termine del 15 marzo di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC in cui è stato iscritto nella stagione precedente. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53.

5.         Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda viene iscritto nel comprensorio di residenza anche in soprannumero.

6.         I posti disponibili per le ammissioni, dopo le iscrizioni compiute dalle Province con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono assegnati dai comitati di gestione degli ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

a)         se residenti in Provincia che non abbiano rinunciato all'ATC di residenza;

b)         se residenti in uno dei comuni degli ATC regionali adiacenti;

c)         se residenti in un comune della Regione;

d)         se abbiano parenti od affini entro il 3° grado residenti all'interno dell'ATC;

e)         se proprietari di almeno la metà di un fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel territorio dell’ATC o agricoltori conduttori di fondo ricadente all'interno dell'ATC;

f)          se residenti in altre regioni, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

7.         Fermo il criterio di priorità decrescente indicato dal precedente comma 6, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni; al verificarsi di ulteriore parità viene data priorità nell'ordine:

a)         chi rinuncia all'iscrizione all'ATC istituito nel comprensorio di residenza, la rinuncia comporta per la stagione venatoria nella quale è stata espressa, l'impossibilità per la Provincia di iscrivere il rinunciatario all'ATC di residenza;

b)         chi è già stato ammesso od iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;

c)         chi svolge l'attività lavorativa prevalente e continuativa nell'ATC.

8.         Si considerano cacciatori iscritti quelli di cui ai commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali o regionali e nelle foreste demaniali ricomprese nell'ATC, è consentita solamente ai cacciatori iscritti od ammessi residenti in Regione, fatte salve le specifiche norme di disciplina dell'attività venatoria nell'area contigua stessa.

9.         In ogni ATC il comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla Giunta regionale.

10.       Il cacciatore che intende essere ammesso in un ATC regionale diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la residenza deve inoltrare entro il termine perentorio del 1 aprile di ogni anno, domanda in carta libera al comitato di gestione dell'ATC preferito. L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.

11.       Qualora dopo la data del 1° aprile in un ATC permanga disponibilità di posti per le ammissioni stagionali rispetto al numero massimo prefissato in applicazione dell'indice di densità venatoria il comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute dai cacciatori residenti in Regione oltre il termine di cui al comma 10 e provvede all'ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i cacciatori residenti fuori Regione esclusivamente in base agli accordi interregionali di cui al comma 1.

12.       Qualora non si provvede formalmente a comunicare, prima dell'inizio della stagione venatoria, la propria rinuncia all'ammissione ottenuta, il Comitato di gestione, nella stagione successiva, deve denegare l'ammissione al cacciatore qualora quest'ultimo sia inadempiente.

13.       Il Comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo e trasmette, improrogabilmente entro il 1° giugno, alle rispettive Province di residenza l'elenco dei cacciatori ammessi. L'elenco, esposto al pubblico a cura della Provincia, rappresenta l'atto formale d'avvenuta ammissione per gli interessati, senza ulteriore comunicazione personale; inoltre l'elenco può essere aggiornato, a cura del Comitato, secondo le ulteriori disponibilità di ammissione che si rendono necessarie. Per le ammissioni determinate dall'ulteriore disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno facoltà, in alternativa all'aggiornamento dell'elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di comunicare mediante lettera ai diretti interessati, costituente atto formale, l'ammissione.

14.       Le Province, previa verifica dell'avvenuto versamento della relativa quota d'iscrizione e/o d'ammissione stagionale e del possesso dei requisiti necessari, annotano nel tesserino regionale l'iscrizione degli ATC nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere in base all'iscrizione o all'ammissione stagionale.

15.       Il Comitato di gestione, a seguito di specifica richiesta, comunica i motivi della mancata ammissione all'interessato che può proporre ricorso alla Provincia entro trenta giorni dalla data di comunicazione. La Provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento il cacciatore è ammesso all'ATC preferito. La Provincia esercita i controlli ed adotta i provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento del diritto di accesso.

16.       I cacciatori iscritti ad un'ATC abruzzese, a partire dal 10 ottobre di ogni anno, hanno diritto alla fruizione di 10 giornate venatorie complessive durante l'intera stagione venatoria, di cui non più di 2 giornate venatorie in uno stesso ATC, nei restanti ATC della Regione in cui non siano ammessi.

16-bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 16, il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è riservato per una percentuale del 2% del carico venatorio ad ammissioni giornaliere, a titolo oneroso, la cui quota di ammissione stabilita dal comitato di gestione non può essere superiore a € 15; nel caso in cui la disponibilità di posti per dette ammissioni giornaliere sia inferiore alle richieste, trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 in quanto compatibili per i soli residenti in Abruzzo.

17.       Nelle more delle specifiche intese di cui al comma 1 il Comitato di gestione dell'ATC può prevedere restrizioni o limitazioni di ammissioni di cacciatori provenienti da regioni che attraverso leggi regionali, regolamenti, calendario venatorio, disposizioni Provinciali o statutarie fissino, anche di fatto, limitazioni di specie, tempi e forme di caccia singola o in squadra discriminanti per i cacciatori iscritti al proprio ATC.

18.       Il cacciatore che richiede l'iscrizione nell'ATC individuato in un comprensorio faunistico-venatorio regionale nel quale è nato ma non residente, per ottenere quanto richiesto deve esibire alla Provincia competente per l'iscrizione, ed inviarne copia all'ATC interessato, dichiarazione della Provincia di residenza attestante che il cacciatore interessato, per l'intera stagione di caccia cui si riferisce la rinuncia, non è ammesso, per sua rinuncia, ad esercitare l'esercizio venatorio nell'ATC, anche di altre Regioni, in cui ha la residenza anagrafica.

19.       La Provincia esercita la funzione ispettiva sulla gestione degli ATC nonché quella sostitutiva.

20.       In caso d'inerzia della Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 19 la Regione esercita i poteri sostitutivi.

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

1.         La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2.         Il contenzioso venatorio è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.

3.         I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

4.         Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a)         [da Euro 5 a Euro 50 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti;]

b)         da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento;

c)         da Euro 100 ad Euro 200 per l'addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;

d)         da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato rispetto delle limitazioni all'attività venatoria stabilite dall'ATC;

e)         da Euro 100 ad Euro 700 per la violazione della regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;

f)          da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento ad ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;

g)         da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio dell'attività venatoria in orari non consentiti, se l'infrazione è riscontrata nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minimi e massimi sono innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;

h)         da Euro 100 a Euro 400 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;

i)          da Euro 200 a Euro 800 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita l'attività venatoria ai sensi del comma 16 dell'art. 28, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;

j)          da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita l'attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre settimanali, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 43;

k)         da Euro 500 a Euro 2.000 per chi esercita l'attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16 dell'art. 28 o dell'apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;

l)          da Euro 50 ad Euro 200 per chi, esercitando l'attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 28 e fatto salvo quanto disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43, sconfina in un ATC adiacente al quale non è ammesso;

m)        da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

n)         da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

o)         da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo di fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal calendario venatorio;

p)         da Euro 100 ad Euro 200 per cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;

q)         da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni;

r)         da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e del Calendario Venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della legge n. 157/1992.

Art. 58

(Esercizio venatorio da parte dei cittadini dell'unione europea e dei paesi extraeuropei)

1.         L'esercizio dell'attività venatoria in Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei, maggiori di anni 18, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)         siano abilitati, nell'ambito dell'ordinamento normativo dello stato di residenza, all'esercizio dell'attività venatoria e muniti dei documenti relativi;

b)         siano muniti di polizza assicurativa di cui alla lettera b) dell'art. 19.

Se intenzionati all'esercizio dell'attività venatoria con armi proprie siano altresì dotati di titolo idoneo d'importazione temporanea di armi come disposto dall'art. 15 della legge n. 110/1975 o da accordi internazionali o se cittadini comunitari, della carta europea delle armi comuni da sparo di cui al D.Lgs. n. 527/1992 in attuazione della direttiva 91/477/CEE.

2.         Ai soggetti di cui al comma 1, verificati i requisiti, le amministrazioni Provinciali rilasciano un apposito tesserino, sostitutivo del tesserino di cui alla lettera c) dell'art. 19, denominato "tesserino di caccia per i cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei" con il testo redatto oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e tedesco[; detto tesserino va riconsegnato all'Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno].

3.         Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dell'apposito tesserino di cui al comma 2 gli ATC rilasciano permessi giornalieri od anche settimanali di caccia.

4.         I cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei sono tenuti ad essere accompagnati da un cacciatore iscritto o ammesso all'ATC nel quale praticano l'attività venatoria e ad esibire agli addetti alla vigilanza i documenti di cui ai commi 1 e 2, ed i permessi di cui al comma 3 con relativa ricevuta della quota versata all'ATC.

 

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Art. 9

(Norme transitorie di salvaguardia)

1.         All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.

2.         In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)         asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

b)         modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica e comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell’art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette);

c)         la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;

d)         l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)         la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;

f)          il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g)         alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

h)         l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;

i)          l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;

l)          l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

m)        l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci" ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;

n)         il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

o)         l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;

p)         l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

q)         la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)         la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.

3.         Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4.         Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.

5.         Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6.         La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.

7.         Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

8.         Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66

Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

1.         La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.

2.         Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.

3.         Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua,  Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.

4.         La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5.         E' fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

Art. 23

(Tesserino di idoneità - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo alla scadenza)

1.         L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.

2.         Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.

3.         I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.

4.         Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.

5.         Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.

6.         Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

7.         Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.

8.         Il tesserino è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.

9.         Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.

9 bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.

10.       La domanda di rinnovo è corredata:

a)         del tesserino scaduto;

b)         della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;

c)         di due foto del richiedente, di cui una autenticata.

11.       L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

Art. 30

(Vendita dei tartufi conservati)

1.         I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

a)         il nome della ditta che li ha confezionati;

b)         la località ove ha sede lo stabilimento;

c)         il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 della presente legge;

d)         la classificazione prevista nell'allegato 2 alla legge 752/85;

e)         il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;

f)          l'indicazione di "pelati", quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della presente legge;

g)         la data di confezionamento e di scadenza;

g-bis) l’indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.

2.         Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.

Art. 5

(Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici))

1.         Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d’acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l’acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l’area interclusa, previo parere degli enti interessati, vengono meno i motivi di preclusione di cui all’articolo 8 della l.r. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24.7.2008 e successive modifiche e integrazioni:

a)         per gli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

b)         per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d’acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d’acqua interessato dall’intervento e predispone una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.

1-bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:

a)         non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;

b)         è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;

c)         non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

****************

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11

(Regolamento del parco)

1.         Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2.         Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a)         la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b)         lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c)         il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d)         lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e)         lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f)          i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g)         lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h)         l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3.         Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a)         la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b)         l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c)         la modificazione del regime delle acque;

d)         lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e)         l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f)          l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g)         l'uso di fuochi all'aperto;

h)         il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4.         Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5.         Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6.         Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica)

1.         Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a termini dell’articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.         Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l’Autorità concedente, previa istruttoria di cui all’art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l’efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l’abrogazione.

3.         La Giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto:

a)         della compatibilità dell’utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell’ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde;

b)         della salvaguardia delle aree protette;

c)         della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;

d)         della salvaguardia delle priorità d’uso stabilite dall’art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

e)         dell'individuazione del tratto del corso d’acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;

f)          dell'economicità dell’intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.

4.         Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.

5.         Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all’entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non più procedibili.

5-bis. Il disposto del comma 5 del presente articolo non si applica ai seguenti casi:

a)         per le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 11 del R.D. 1775/193, ancorché non sia stato emesso il provvedimento di concessione;

b)         per le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la costruzione di più centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo corso d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.

Le domande di cui alle lett. a) e b) sono dichiarate sospese.

L'Autorità concedente, con provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande dichiarate sospese che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1.

6.         All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all’esercizio 2007.