IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Modifica
all’art. 17 della l.r. 66/2012)
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 66 ‘Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo’ sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, all’elenco dei comuni
la lettera ‘e’ dopo “Secinaro” è sostituita dalla
virgola e dopo “Tione degli Abruzzi” sono aggiunti:
“, Aielli, Alfedena,
Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove,
Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena,
Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi,
Luco dei Marsi, Magliano
dei Marsi, Massa d’Albe, Opi,
Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di
Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso,
San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana,
Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco,
Villalago, Villavallelonga,
Villetta Barrea, Vittorito”.
Art.
2
(Modifica
all’art. 23 della l.r. 66/2012)
1. Dopo il comma 9, dell’articolo 23,
della l.r. 66/2012 è aggiunto il seguente:
“9 bis La validità dei tesserini rilasciati
precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del
decimo anno dalla data di rilascio.”.
Art.
3
(Modifica
all’art. 30 della l.r. 66/2012)
1. Dopo la lettera g), del comma 1,
dell’art. 30, della l.r. 21 dicembre 2012, n. 66 è aggiunta la seguente:
“g bis l’indicazione obbligatoria della zona
geografica di raccolta.”.
Art.
4
(Modifiche
alla l.r. 10/2004)
1. Il comma 5, dell’art. 18, della l.r.
10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la
protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è
abrogato.
2. Alla lettera c), del comma 1, dell’art.
19, della l.r. 10/2004 le parole “e deve essere restituito entro il 15 marzo,
alla Provincia che lo ha rilasciato” sono soppresse.
3. Al comma 2, dell’art. 19, della l.r.
10/2004 le parole “e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente
rilasciato” sono soppresse.
4. Al comma 4, dell’art. 28 della l.r.
10/2004 le parole “contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che
deve avvenire” sono soppresse.
5. La lettera a), del comma 4, dell’art.
53, della l.r. 10/2004 è abrogata.
6. Al comma 2, dell’art. 58, della l.r.
10/2004 le parole “; detto tesserino va riconsegnato all’Amministrazione
Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza
in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno” sono
soppresse.
Art.
5
(Modifica
all’art. 9 della l.r. 42/2011)
1. Alla lettera b), del comma 2, dell’art.
9, della l.r. 42/2011 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente
Velino) sono aggiunte le seguenti parole “e comunque compatibili con la
legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma
4, dell’art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette)”.
Art.
6
(Modifica
all’art. 5 della l.r. 19/2013)
1. All’art. 5 (Piccoli impianti
idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012
(Attuazione dell’art. 24 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)), della L.R. 19/2013 “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 7 giugno 1996, n. 36 (adeguamento funzionale, riordino e norme per il
risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” sono
apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, la parola “cessano” è
sostituita con le parole “vengono meno”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti commi:
“1 bis. Per gli
impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono
applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della L.R.
n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
1 ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono
assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica
di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg
di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di
concessione è rilasciato solo se:
a) non pregiudica il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua
interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e
l’equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di
riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta
sostenibile sotto il profilo economico”.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 27
Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTI
DEGLI
ARTICOLI 18, 19, 28, 53 E 58 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10
"Normativa
organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna
selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"
DELL'ARTICOLO
9 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42
"Nuova
disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino"
DEGLI
ARTICOLI 17, 23 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66
"Norme
in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei
tartufi in Abruzzo"
DELL'ARTICOLO
5 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19
"Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e
altre disposizioni normative"
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.12.2013, n. 58
"Modifica
alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di
raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in
Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n.
19/2013"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 28
GENNAIO 2004, N. 10
Normativa organica per
l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica
omeoterma e la tutela dell'ambiente.
Art.
18
(Zone
per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile - aree
cinofile)
1. Le Province, sentite le Consulte
provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone di cui alla
lettera e) del comma 3 dell'art. 10, destinate all'addestramento,
all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile permanenti per
lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione agli ATC, alle
associazioni venatorie, cinofile e sportive ovvero ad imprenditori agricoli
singoli od associati.
2. Le zone destinate alla cinofilia, di
cui al comma 1, sono di due tipi:
a) zona addestramento cani;
b) area cinofila.
3. Le zone di addestramento cani possono
essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del
gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non
superiore ad ettari 200, delimitate da confini naturali o manufatti rilevanti.
Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su
selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata,
secondo la regolamentazione di cui al comma 6 ed in conformità alle
disposizioni stabilite dalla legge n. 157/1992. Il loro perimetro deve essere
adeguatamente tabellato con la scritta: "zona
addestramento cani - art. 18 L.R. n. 10/2004"
4. Le aree cinofile sono destinate
all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale, nonché alle
gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia
mediante prove su terreno, in dette aree è vietato l'uso delle armi fatta
eccezione per quelle caricate a salve. Ogni area deve avere un'estensione
minima di 300 ettari e preferibilmente possono avere destinazione differenziata
per tipologia di razza canina. Si distinguono in aree cinofile permanenti ed
aree cinofile temporanee.
5. [L'estensione complessiva delle zone di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, fatte salve le aree cinofile temporanee
istituite dall'ATC di cui al comma 11, non può superare complessivamente il 3%
del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia.]
6. La Regione, sentite le Province e la
Consulta regionale sulla caccia, regolamenta le zone di cui al presente
articolo.
7. Il gestore di un'area cinofila
permanente, qualora diverso dall'ente Provincia che ha provveduto
all'istituzione, autorizza lo svolgimento delle gare e delle prove di lavoro
cinofilo all'interno dell'area stessa, previa tempestiva comunicazione alla
Provincia competente.
8. La gestione delle aree cinofile
permanenti di norma è esercitata dalle Province, le quali a loro volta possono
concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle
Associazioni venatorie richiedenti, a gruppi cinofili riconosciuti a livello
nazionale, alle strutture Provinciali dell'ENCI, al comitato Provinciale della
FIDASC o ad Associazioni sportive a questa affiliate.
9. Nelle aree cinofile costituite dalle
amministrazioni Provinciali hanno diritto all'accesso, per l'addestramento e
l'allenamento dei cani, i cacciatori iscritti ed ammessi agli ATC abruzzesi.
Per le prove di lavoro e le gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 7,
possono accedere tutti i cacciatori o cinofili ammessi dall'organizzatore.
10. Nelle aree cinofile il gestore dovrà
garantire un'adeguata presenza di capi di selvaggina in rapporto all'estensione
ed alla capacità faunistica delle zone interessate tramite ripopolamenti.
11. Gli ATC possono istituire Aree cinofile
temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto
di sparo, ciascuna di estensione non inferiore ad ettari 300, nel periodo
compreso dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30
giugno, salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati
dall'ATC. Esse sono disciplinate e gestite direttamente dai Comitati di
gestione degli ATC, in dette aree hanno diritto all'accesso gratuito i
cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all'ATC
interessato.
12. Gli ATC che hanno in gestione aree
cinofile permanenti di cui al comma 4 possono creare al loro interno aree
riservate in cui sviluppare l'allevamento e l'irradiamento spontaneo della selvaggina
mediante adeguate strutture.
Art.
19
(Documenti
per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'esercizio della caccia può essere
esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in
possesso dei seguenti documenti:
a) licenza convalidata di porto di fucile
per uso caccia;
b) polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi
utili all'attività venatoria, con massimale di Euro 516.457,00 per ogni
sinistro, di cui Euro 387.343,00 per ogni persona danneggiata e Euro 129.114,00
per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di Euro
51.645,00 per morte od invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati,
nel rispetto del nono comma dell'art. 12 della legge n. 157/1992, dalla Giunta
regionale ogni 4 anni;
c) tesserino venatorio regionale che,
predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dalla Provincia di
residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere le specifiche norme
inerenti il calendario venatorio regionale [e deve essere restituito entro il
15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato];
d) tesserino di abbattimento, che viene
rilasciato dall'ATC al quale si è iscritti o ammessi e dove il cacciatore deve
annotare in modo indelebile il numero di capi di selvaggina stanziale, subito
dopo l'abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine
giornata, dopo aver annotato il numero parziale di capi abbattuti al mattino,
nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC;
e) attestato di versamento della tassa
regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio
venatorio, del tesserino regionale.
2. Il tesserino venatorio regionale viene
rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle
lettere a), b) ed e) del comma 1 [e della restituzione del tesserino venatorio
precedentemente rilasciato]. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di
esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati:
a) cognome e nome del titolare;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo;
d) professione;
e) ambito territoriale di caccia al quale
il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regione ai quali è ammesso.
3. Le Province inoltre, in sede di
distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino
del tesserino medesimo, la compagnia assicuratrice di cui alla lettera b) del
comma 1 indicata dal cacciatore.
4. Le Province comunicano al settore
caccia della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la
consistenza numerica di ciascuna associazione venatoria.
5. Il numero del tesserino deve essere
riportato sulla licenza di caccia a cura della Provincia, la quale tiene un
apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche
con le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate
ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.
6. Il cacciatore deve annotare in modo
indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia
prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra
Regione, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del
calendario venatorio annuale.
Art.
28
(Accesso
e partecipazione dei cacciatori agli ATC)
1. La Giunta regionale, in base ai dati
forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, indica alle
Province l'indice di densità venatoria per ogni ATC e il numero massimo entro
cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del comma 8. Nel
rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo
sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di
reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla
Giunta regionale.
2. Le Province a loro volta, effettuate le
iscrizioni di cui ai commi 4 e 5 comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai
comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti e il numero dei cacciatori
che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ATC, derivato
dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 1.
3. I comitati di gestione devono
soddisfare le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della
disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui ai commi 1 e 6.
4. Il cacciatore ha diritto all'accesso
nell'ATC istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede, o in cui è
nato o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, previa
rinuncia dell'ATC di residenza, ovvero nell'ATC all'interno del quale è
localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente su
specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente
entro il 15 marzo di ogni anno, iscrive i cacciatori negli ATC di competenza.
Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo restando il
possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione
all'ambito di competenza inoltrando alla Provincia competente, [contestualmente
alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire] entro il termine del
15 marzo di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di
partecipazione all'ATC in cui è stato iscritto nella stagione precedente.
Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica
la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53.
5. Il cacciatore che consegue la licenza
di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda viene iscritto nel
comprensorio di residenza anche in soprannumero.
6. I posti disponibili per le ammissioni,
dopo le iscrizioni compiute dalle Province con i criteri di cui ai commi 4 e 5,
sono assegnati dai comitati di gestione degli ATC ai cacciatori richiedenti,
secondo le seguenti priorità:
a) se residenti in Provincia che non
abbiano rinunciato all'ATC di residenza;
b) se residenti in uno dei comuni degli
ATC regionali adiacenti;
c) se residenti in un comune della
Regione;
d) se abbiano parenti od affini entro il
3° grado residenti all'interno dell'ATC;
e) se proprietari di almeno la metà di un
fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel
territorio dell’ATC o agricoltori conduttori di fondo ricadente all'interno
dell'ATC;
f) se residenti in altre regioni, secondo
l'ordine di presentazione della domanda.
7. Fermo il criterio di priorità
decrescente indicato dal precedente comma 6, a parità di condizioni è data
precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni; al verificarsi
di ulteriore parità viene data priorità nell'ordine:
a) chi rinuncia all'iscrizione all'ATC
istituito nel comprensorio di residenza, la rinuncia comporta per la stagione
venatoria nella quale è stata espressa, l'impossibilità per la Provincia di
iscrivere il rinunciatario all'ATC di residenza;
b) chi è già stato ammesso od iscritto in
passato, con preferenza per il tempo meno remoto;
c) chi svolge l'attività lavorativa
prevalente e continuativa nell'ATC.
8. Si considerano cacciatori iscritti
quelli di cui ai commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle
aree contigue ai Parchi nazionali o regionali e nelle foreste demaniali
ricomprese nell'ATC, è consentita solamente ai cacciatori iscritti od ammessi
residenti in Regione, fatte salve le specifiche norme di disciplina
dell'attività venatoria nell'area contigua stessa.
9. In ogni ATC il comitato di gestione può
ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata
dalla Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione
faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a
tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli
ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla
Giunta regionale.
10. Il cacciatore che intende essere ammesso
in un ATC regionale diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la
residenza deve inoltrare entro il termine perentorio del 1 aprile di ogni anno,
domanda in carta libera al comitato di gestione dell'ATC preferito.
L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione da
effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.
11. Qualora dopo la data del 1° aprile in un
ATC permanga disponibilità di posti per le ammissioni stagionali rispetto al
numero massimo prefissato in applicazione dell'indice di densità venatoria il
comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute dai cacciatori
residenti in Regione oltre il termine di cui al comma 10 e provvede
all'ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad
esaurimento dei posti disponibili, per i cacciatori residenti fuori Regione
esclusivamente in base agli accordi interregionali di cui al comma 1.
12. Qualora non si provvede formalmente a
comunicare, prima dell'inizio della stagione venatoria, la propria rinuncia
all'ammissione ottenuta, il Comitato di gestione, nella stagione successiva,
deve denegare l'ammissione al cacciatore qualora quest'ultimo sia inadempiente.
13. Il Comitato di gestione dell'ATC accoglie
le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo e
trasmette, improrogabilmente entro il 1° giugno, alle rispettive Province di
residenza l'elenco dei cacciatori ammessi. L'elenco, esposto al pubblico a cura
della Provincia, rappresenta l'atto formale d'avvenuta ammissione per gli
interessati, senza ulteriore comunicazione personale; inoltre l'elenco può
essere aggiornato, a cura del Comitato, secondo le ulteriori disponibilità di
ammissione che si rendono necessarie. Per le ammissioni determinate dall'ulteriore
disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno facoltà, in alternativa
all'aggiornamento dell'elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di
comunicare mediante lettera ai diretti interessati, costituente atto formale,
l'ammissione.
14. Le Province, previa verifica
dell'avvenuto versamento della relativa quota d'iscrizione e/o d'ammissione
stagionale e del possesso dei requisiti necessari, annotano nel tesserino
regionale l'iscrizione degli ATC nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere
in base all'iscrizione o all'ammissione stagionale.
15. Il Comitato di gestione, a seguito di
specifica richiesta, comunica i motivi della mancata ammissione all'interessato
che può proporre ricorso alla Provincia entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
La Provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento il cacciatore è
ammesso all'ATC preferito. La Provincia esercita i controlli ed adotta i
provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento
del diritto di accesso.
16. I cacciatori iscritti ad un'ATC
abruzzese, a partire dal 10 ottobre di ogni anno, hanno diritto alla fruizione
di 10 giornate venatorie complessive durante l'intera stagione venatoria, di
cui non più di 2 giornate venatorie in uno stesso ATC, nei restanti ATC della
Regione in cui non siano ammessi.
16-bis. Fatto salvo
quanto disposto dal precedente comma 16, il numero dei cacciatori che possono
essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è riservato per una percentuale
del 2% del carico venatorio ad ammissioni giornaliere, a titolo oneroso, la cui
quota di ammissione stabilita dal comitato di gestione non può essere superiore
a € 15; nel caso in cui la disponibilità di posti per dette ammissioni
giornaliere sia inferiore alle richieste, trovano applicazione i criteri e le
priorità di cui al comma 6 in quanto compatibili per i soli residenti in
Abruzzo.
17. Nelle more delle specifiche intese di cui
al comma 1 il Comitato di gestione dell'ATC può prevedere restrizioni o
limitazioni di ammissioni di cacciatori provenienti da regioni che attraverso
leggi regionali, regolamenti, calendario venatorio, disposizioni Provinciali o
statutarie fissino, anche di fatto, limitazioni di specie, tempi e forme di
caccia singola o in squadra discriminanti per i cacciatori iscritti al proprio
ATC.
18. Il cacciatore che richiede l'iscrizione
nell'ATC individuato in un comprensorio faunistico-venatorio
regionale nel quale è nato ma non residente, per ottenere quanto richiesto deve
esibire alla Provincia competente per l'iscrizione, ed inviarne copia all'ATC
interessato, dichiarazione della Provincia di residenza attestante che il
cacciatore interessato, per l'intera stagione di caccia cui si riferisce la
rinuncia, non è ammesso, per sua rinuncia, ad esercitare l'esercizio venatorio
nell'ATC, anche di altre Regioni, in cui ha la residenza anagrafica.
19. La Provincia esercita la funzione
ispettiva sulla gestione degli ATC nonché quella sostitutiva.
20. In caso d'inerzia della Provincia
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 19 la Regione esercita i poteri
sostitutivi.
Art.
53
(Sanzioni
amministrative)
1. La violazione di norme che prevedono la
irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo
verbale.
2. Il contenzioso venatorio è affidato
alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i
procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla
vigilanza.
3. I proventi delle sanzioni
amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a
parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.
4. Salvo che il fatto non costituisca un
reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti
sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) [da Euro 5 a Euro 50 per la mancata
riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti;]
b) da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato
controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il
ripopolamento;
c) da Euro 100 ad Euro 200 per
l'addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;
d) da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato
rispetto delle limitazioni all'attività venatoria stabilite dall'ATC;
e) da Euro 100 ad Euro 700 per la
violazione della regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;
f) da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento
ad ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e
regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;
g) da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio
dell'attività venatoria in orari non consentiti, se l'infrazione è riscontrata
nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la
terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minimi e massimi sono
innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;
h) da Euro 100 a Euro 400 per omessa
annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od
ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;
i) da Euro 200 a Euro 800 per omessa
annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita
l'attività venatoria ai sensi del comma 16 dell'art. 28, sul tesserino
venatorio regionale di cui all'art. 19;
j) da Euro 300 ad Euro 900 per chi
esercita l'attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre
settimanali, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 43;
k) da Euro 500 a Euro 2.000 per chi
esercita l'attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non
è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16
dell'art. 28 o dell'apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;
l) da Euro 50 ad Euro 200 per chi,
esercitando l'attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai
sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 28 e fatto salvo quanto
disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43, sconfina in un
ATC adiacente al quale non è ammesso;
m) da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi abbatte
durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai
periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;
n) da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte
durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai
periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;
o) da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo
di fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal
calendario venatorio;
p) da Euro 100 ad Euro 200 per cani
vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e
sorveglianza del possessore;
q) da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o
usa impropriamente la tabellazione dei terreni;
r) da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra
violazione delle disposizioni della presente legge e del Calendario Venatorio
non espressamente sanzionata dalle predette norme. Per lo stesso fatto si
applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della legge n.
157/1992.
Art.
58
(Esercizio
venatorio da parte dei cittadini dell'unione europea e dei paesi extraeuropei)
1. L'esercizio dell'attività venatoria in
Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei,
maggiori di anni 18, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano abilitati, nell'ambito
dell'ordinamento normativo dello stato di residenza, all'esercizio
dell'attività venatoria e muniti dei documenti relativi;
b) siano muniti di polizza assicurativa di
cui alla lettera b) dell'art. 19.
Se intenzionati all'esercizio
dell'attività venatoria con armi proprie siano altresì dotati di titolo idoneo
d'importazione temporanea di armi come disposto dall'art. 15 della legge n.
110/1975 o da accordi internazionali o se cittadini comunitari, della carta
europea delle armi comuni da sparo di cui al D.Lgs.
n. 527/1992 in attuazione della direttiva 91/477/CEE.
2. Ai soggetti di cui al comma 1,
verificati i requisiti, le amministrazioni Provinciali rilasciano un apposito
tesserino, sostitutivo del tesserino di cui alla lettera c) dell'art. 19,
denominato "tesserino di caccia per i cacciatori comunitari e dei paesi
extraeuropei" con il testo redatto oltre che in italiano, in inglese,
francese, spagnolo e tedesco[; detto tesserino va riconsegnato
all'Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del
periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di
ogni anno].
3. Ai soggetti di cui al comma 1 in
possesso dell'apposito tesserino di cui al comma 2 gli ATC rilasciano permessi
giornalieri od anche settimanali di caccia.
4. I cacciatori comunitari e dei paesi
extraeuropei sono tenuti ad essere accompagnati da un cacciatore iscritto o
ammesso all'ATC nel quale praticano l'attività venatoria e ad esibire agli
addetti alla vigilanza i documenti di cui ai commi 1 e 2, ed i permessi di cui
al comma 3 con relativa ricevuta della quota versata all'ATC.
LEGGE REGIONALE 2
DICEMBRE 2011, N. 42
Nuova disciplina del
Parco Naturale regionale Sirente Velino.
Art.
9
(Norme
transitorie di salvaguardia)
1. All'interno del Parco naturale
regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche
se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti
dai Piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti
interventi:
a) asportazione, anche parziale, e
danneggiamento delle formazioni minerali;
b) modificazioni del regime delle acque.
Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con
opere di bioingegneria naturalistica e comunque compatibili con la legislazione
regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell’art.
11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette);
c) la caccia, la cattura, il
danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o
turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi
compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali
reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di
perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati
debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono
avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua
approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del
Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura
dello stesso Ente;
d) l'apertura di nuove cave, miniere e
discariche;
e) la realizzazione di allevamenti di
specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi
di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
f) il danneggiamento e la raccolta delle
specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte
salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di
funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle
normative vigenti;
g) alterazione con qualsiasi mezzo,
diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
acquatico;
h) l'introduzione di armi, di esplosivi e
di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n.
38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;
i) l'esercizio di sport con mezzi
meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;
l) l'accensione di fuochi e l'uso di
fuochi pirotecnici non autorizzati;
m) l'uso di motoslitte al di fuori delle
aree classificate "piste da sci" ad eccezione dell'uso per compiti di
pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non
autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è
consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree
espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;
n) il campeggio al di fuori delle aree
destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio
temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
o) l'installazione di cartelli
pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
p) l'uso di battipista per lo sci alpino
al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al
di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
q) la circolazione di mezzi a motore lungo
le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate
nell'uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture ricettive
extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli
usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali.
4. Le attività pascolive,
agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze
degli studi per il Piano del Parco.
5. Fino a tale data, le attività di cui al
comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate
degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa
vigente.
6. La pesca sportiva è consentita fatta
eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.
7. Sono comunque consentiti gli interventi
di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli
insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.
8. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico
di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere
consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo,
esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla
riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva
locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave
esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il
ripristino della continuità morfologica ambientale.
LEGGE REGIONALE 21
DICEMBRE 2012, N. 66
Norme in materia di
raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.
Art.
17
(Modalità
per la raccolta dei tartufi)
1. La ricerca del tartufo può essere
effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore
autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due
cani.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere
impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama
inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un
massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni di: Barete,
Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio,
Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli,
Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle
Camere, Sant'Eusanio Forconese,
Santo Stefano di Sessanio, Scoppito,
Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo,
Acciano, Castel di Ieri,
Castelvecchio Subequo, Fagnano
Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di
Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis,
San Demetrio ne' Vestini, Secinaro,
Tione degli Abruzzi, Aielli,
Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta,
Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara,
Campo di Giove, Cansano, Cappadocia,
Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena,
Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi,
Luco dei Marsi, Magliano
dei Marsi, Massa d’Albe, Opi,
Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di
Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso,
San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana,
Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco,
Villalago, Villavallelonga,
Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta
del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo
dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni
massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico
inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.
4. La Regione Abruzzo non riconosce gli
eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni
in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei
tartufi.
5. E' fatto divieto dell'uso dello
zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).
Art.
23
(Tesserino
di idoneità - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo alla
scadenza)
1. L'aspirante raccoglitore di tartufi
sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.
2. Gli aspiranti raccoglitori che non
hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi,
senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame
risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato
all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.
3. I non residenti nel territorio
regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando
provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.
4. Sulla base dei processi verbali delle
prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli
aspiranti raccoglitori.
5. Il tesserino è comunque rilasciato
previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di
concessione regionale di cui all'articolo 24.
6. Sul tesserino di idoneità sono
riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
7. Il tesserino di idoneità si intende
rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista
dall'articolo 24.
8. Il tesserino è rilasciato agli
aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed
abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e
delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli
stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la
normativa statale e regionale in materia.
9. Il tesserino ha la validità di dieci
anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando
provinciale del CFS competente per territorio.
9 bis. La validità dei
tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata
fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.
10. La domanda di rinnovo è corredata:
a) del tesserino scaduto;
b) della ricevuta comprovante l'avvenuto
pagamento;
c) di due foto del richiedente, di cui una
autenticata.
11. L'elenco nominativo dei titolari dei
tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente
Servizio della Direzione Politiche Agricole.
Art.
30
(Vendita
dei tartufi conservati)
1. I tartufi conservati sono posti in
vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:
a) il nome della ditta che li ha
confezionati;
b) la località ove ha sede lo stabilimento;
c) il nome del tartufo in latino ed in
italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 della presente
legge;
d) la classificazione prevista
nell'allegato 2 alla legge 752/85;
e) il peso netto, in grammi, dei tartufi
sgocciolati;
f) l'indicazione di "pelati",
quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze
eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della presente
legge;
g) la data di confezionamento e di
scadenza;
g-bis)
l’indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.
2. Sono fatte salve tutte le altre
prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.
LEGGE REGIONALE 16
LUGLIO 2013, N. 19
Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale,
riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre
disposizioni normative.
Art.
5
(Piccoli
impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012
(Attuazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a
fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici))
1. Fatte salve le procedure di cui alla
Parte II del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 6, comma
3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree
protette o posti su rami di corsi d’acqua interclusi tra aree protette, a
condizione che l’acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al
prelievo o comunque entro l’area interclusa, previo parere degli enti
interessati, vengono meno i motivi di preclusione di cui all’articolo 8 della
l.r. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 671 del 24.7.2008 e successive modifiche e integrazioni:
a) per gli impianti di cui all’articolo 4,
comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione
dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi
dai fotovoltaici);
b) per gli impianti di potenza nominale di
concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il
proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia
disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti
ufficiali, relativi al corso d’acqua interessato, azioni di monitoraggio
effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico
utile al fine di attestare le portate del corso d’acqua interessato
dall’intervento e predispone una relazione idrologica, tesa ad individuare
valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di
interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie
annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.
1-bis. Per gli impianti
con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono
applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della L.R.
n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
1-ter. Gli impianti di
cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le
derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R.
13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e
l’equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di
riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta
sostenibile sotto il profilo economico.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
11
(Regolamento
del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina
l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è
adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione
del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle
caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali
locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in
particolare:
a) la tipologia e le modalità di
costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività
artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del
pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive,
ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca
scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore,
luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da
affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile
alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del
parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di
handicap e anziani.
2-bis. Il regolamento
del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività
tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni
culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede
la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività
particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte
salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal
presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei
parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il
danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono
consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché
l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare
l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di
miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle
acque;
d) lo svolgimento di attività
pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi
mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati,
di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato,
salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce
altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda
la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici
ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire
per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco
ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini
locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri
usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per
la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato
dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da
esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle
sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è
tenuto alla loro applicazione.
Il testo dell'articolo
8 della legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di
esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
8
(Programmazione
risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica)
1. Il rilascio di nuove concessioni per lo
sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di
potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) Kw,
è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse
disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta
della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni
uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è
stata rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a
termini dell’articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo
delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Nel caso di concessioni idroelettriche
per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di
cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della
presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove
risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l’Autorità concedente, previa
istruttoria di cui all’art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l’efficacia del provvedimento di
concessione; viceversa, ne dichiara l’abrogazione.
3. La Giunta regionale, per la redazione
dello studio di cui al comma 1, tiene conto:
a) della compatibilità dell’utilizzo
dell’acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna
dell’ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde;
b) della salvaguardia delle aree protette;
c) della presenza negli alvei sottesi del
deflusso minimo vitale;
d) della salvaguardia delle priorità d’uso
stabilite dall’art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152;
e) dell'individuazione del tratto del
corso d’acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di
quelle di restituzione;
f) dell'economicità dell’intervento per
la costruzione delle centrali idroelettriche.
4. Con successivo atto legislativo vengono
dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni
idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.
5. Le domande di derivazioni presentate
alla data e successivamente all’entrata in vigore della presente legge e fino
all’approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del
medesimo comma 1, non più procedibili.
5-bis. Il disposto del
comma 5 del presente articolo non si applica ai seguenti casi:
a) per le domande di derivazione
idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è stato sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 11 del R.D.
1775/193, ancorché non sia stato emesso il provvedimento di concessione;
b) per le domande di derivazione
idroelettrica che prevedono la costruzione di più centrali, poste in serie
nell'alveo del medesimo corso d'acqua, la cui potenza nominale complessiva,
sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.
Le domande di cui alle
lett. a) e b) sono dichiarate sospese.
L'Autorità concedente,
con provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande dichiarate
sospese che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in
cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1.
6. All’onere derivante dall’applicazione
del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul
capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo
all’esercizio 2007.