IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.1
(Integrazioni
all’art. 5 della L.R. 40/2005)
1. All’articolo 5, della legge regionale
16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e
l’amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti
integrazioni:
a. alla lettera b), del comma 2, dopo le
parole "la pluralità di offerta" sono aggiunte, in fine, le parole
"agevolando l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle aree
a rischio di spopolamento";
b. alla lettera c) del comma 2, dopo la
parola "handicap" sono aggiunte, in fine, le parole "anche
attraverso l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il
recupero di aree periferiche e degradate";
c. dopo la lettera e), del comma 2, è
aggiunta la seguente:
"e bis)
organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire
un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura,
anche con l’estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i
mesi dell’anno".
Art.
2
(Modifiche
all’art. 6 della L.R. 40/2005)
1. All’articolo 6, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 4 dopo le parole "pari
opportunità" sono aggiunte, in fine, le parole "e inviato alla
Regione e alla Provincia";
b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
Art.
3
(Modifiche
all’art. 7 della L.R. 40/2005)
1. All’articolo 7, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
La Giunta regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle
associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati
alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti
gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Nell’assegnazione dei contributi è data priorità a:
a) associazioni di Comuni;
b) Comuni o Province che abbiano attivato
forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l’attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di
utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di
cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.";
d) al comma 6, le parole "La Regione
inoltre concede" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta regionale
inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Giunta
regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di
associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire
lo scambio di servizi di vicinato, favorire l’estensione della solidarietà
nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell’articolo 27
della legge 53/2000.";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per le
finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:
a) promuovano e sostengano la costituzione
di banche del tempo disponendo in loro favore l’utilizzo dei locali e degli
strumenti;
b) organizzino attività di promozione e
informazione dell’attività svolta dalle banche del tempo;
c) organizzino la formazione dei soggetti
aderenti alle associazioni delle banche del tempo.";
g) il comma 9 è abrogato.
Art.
4
(Modifiche
all’art. 8 della L.R. 40/2005)
1. All’articolo 8, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "comitato di
esperti" sono sostituite dalle seguenti "comitato
interdirezionale";
b) il comma 4 è abrogato.
Art.
5
(Modifica
all’art. 6 della L.R. 32/1997)
1. Al comma 1, dell’art. 6, della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18
marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative
all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed
infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le
parole "31 gennaio dell’anno successivo" a valere l’accesso ai
contributi per l’anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già
presentati entro questo nuovo termine.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 27
Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO
6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 32
"Norme
di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle
Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla
tutela della maternità ed infanzia"
DEGLI
ARTICOLI 5, 6, 7 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 40
"Politiche
regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città"
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.12.2013, n. 57
"Modifiche
alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante
"Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle
città" e modifiche all'art. 6 della L.R.
32/1997"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 9
APRILE 1997, N. 32
Norme di attuazione
dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle
competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della
maternità ed infanzia.
Art.
6
(Contributi
alle province)
1. Per l'accesso ai contributi per il
finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei
sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province
presentano entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a valere l’accesso ai
contributi per l’anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già
presentati entro questo nuovo termine, alla Giunta regionale - Servizio
sicurezza sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali
per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento
alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi,
sordomuti e sordi-pre-linguali. Limitatamente
all'accesso ai contributi dell'anno 2012, il termine di cui al presente comma è
differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani
finanziari già presentati entro tale termine.
2. Il contributo da assegnare ed erogare
alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono
titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63 del 1997, viene determinato, nei
limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base
delle seguenti quote percentuali:
a) il 70% in ragione del numero dei ciechi
e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun
ambito territoriale provinciale;
b) il 30% in proporzione al numero degli
utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.
2-bis. La Regione
determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e
l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3-ter,
successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente
comma.
2-ter. Qualora le
richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi
regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i “programmi” entro
la data di scadenza del medesimo comma 1.
LEGGE REGIONALE 16
DICEMBRE 2005, N. 40
Politiche regionali per
il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città.
Art.
5
(Criteri
generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari)
1. I comuni realizzano il coordinamento e
l’amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o
generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni
pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di
trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive,
turistiche e di spettacolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si
attengono ai seguenti criteri generali:
a. la mobilità sostenibile di persone e
merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale,
anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto
privata;
b. l’accessibilità e la fruibilità
temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole, promuovendo il
coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità
di offerta agevolando l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle
aree a rischio di spopolamento;
c. la riqualificazione degli spazi urbani
per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità
attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, nonché dei
portatori di handicap anche attraverso l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi
per il recupero di aree periferiche e degradate;
d. l'adozione di criteri che rispondano
alle esigenze di utilizzo dei servizi e dei mezzi di trasporto da parte di
entrambi i sessi, anche attraverso l'adozione della metodologia del bilancio di
genere;
e. il coordinamento degli orari dei
servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e
gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire
l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità all’interno della famiglia;
e-bis)
organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da
consentire un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di
apertura, anche con l’estensione alle fasce serali, e della durata settimanale
di tutti i mesi dell’anno.
Art.
6
(Criteri
per l’adozione dei piani territoriali degli orari)
1. Il piano territoriale degli orari è lo
strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale,
realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari.
2. Il piano territoriale degli orari
indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di
programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in
politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.
3. Il piano territoriale, per ciascuno dei
progetti o degli interventi proposti, indica:
a. l’ambito territoriale di applicazione;
b. le esigenze e le criticità alle quali
si intende dare risposta;
c. le misure previste per raggiungere gli
obiettivi;
d. il partenariato attivato e i soggetti
coinvolti;
e. gli adempimenti necessari per
l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il
piano finanziario;
f. le modalità di gestione, controllo e
monitoraggio sull’attuazione delle misure;
g. le azioni di informazione e
comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli
strumenti e dei servizi adottati.
4. Il Piano è approvato dal Comune previo
parere della Commissione Comunale per le pari opportunità e inviato alla
Regione e alla Provincia.
5. [Le città capoluogo obbligatoriamente e
tutti i Comuni che ne abbiano necessità, devono concertare con i Comuni
limitrofi la riorganizzazione territoriale degli orari attraverso la Conferenza
dei Sindaci.]
6. [Per l’adozione e l’attuazione del
Piano il Sindaco promuove accordi e intese tra tutti i soggetti collettivi e
istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione dei tempi e
degli orari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della
Legge 7.8.1990, n. 241.]
7. [Le Province possono coordinare, come
ente capofila, l’attività dei Comuni per l’adozione dei Piani affinché gli
stessi siano coerenti ai principi indicati all’art. 5 e armonici tra loro
nell’ambito di un territorio omogeneo.]
8. [I comuni inviano alla Regione e alla
Provincia il piano territoriale degli orari approvato.]
Art.
7
(Contributi
regionali)
1. La Giunta Regionale concede ai comuni
singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente
articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione
dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai
commi 6 e 7
2. La Giunta regionale delibera
annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le
specifiche condizioni per la concessione dei contributi.
3. [I finanziamenti sono concessi nella
misura massima dell’80% del costo ritenuto ammissibile, salvo gli interventi
previsti dai punti 6 e 7. Nei tre mesi successivi alla presentazione delle
domande, la Giunta regionale predispone il Piano di riparto per l’erogazione
dei contributi. Dopo l’approvazione del Piano, alla liquidazione dei contributi
provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
a. il 50% al momento dell'adozione del P.R.T.O o del progetto;
b. il 50% a rendicontazione generale delle
spese sostenute.]
4. [I contributi concessi in base alla
presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali
sono concessi.]
5. Nell’assegnazione dei contributi è data
priorità a:
a) associazioni di Comuni;
b) Comuni o Province che abbiano attivato
forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l’attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di
utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di
cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.
6. La Giunta Regionale inoltre può concedere
contributi, secondo le disponibilità di bilancio, ad imprese individuali,
società, studi professionali con sede o stabilimenti nella Regione, che non
usufruiscano dei finanziamenti previsti dall'art. 9 Legge 53/2000, i quali:
a. pattuiscono con il proprio personale
forme di flessibilità dell’orario lavorativo giornaliero o settimanale;
b. avviano sperimentazioni di nuove
modalità organizzative di lavoro utilizzando tecnologie informatiche e
telematiche che permettano al lavoratore di svolgere in tutto o in parte a
domicilio le proprie mansioni;
c. concedono ai propri dipendenti permessi
o incrementano l’utilizzo della "Banca delle ore" per motivi
personali o familiari con possibilità di recupero in giornata o in settimana.
d. stipulano contratti integrativi
aziendali che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro.
7. La Giunta Regionale concede contributi
ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche del
tempo” con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire
l’estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo
aiuto ai sensi dell’articolo 27 della legge 53/2000.
8. Per le finalità di cui al comma 7, i
contributi possono essere erogati ai Comuni che:
a) promuovano e sostengano la costituzione
di banche del tempo disponendo in loro favore l’utilizzo dei locali e degli
strumenti;
b) organizzino attività di promozione e
informazione dell’attività svolta dalle banche del tempo;
c) organizzino la formazione dei soggetti
aderenti alle associazioni delle banche del tempo.
9. [La Giunta Regionale con proprio atto,
stabilisce, oltre ai criteri per l’erogazione dei contributi anche i termini e
le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai punti 6 e
7.]
Art.
8
(Struttura
organizzativa regionale)
1. La Giunta regionale, per l’attuazione
della presente legge, istituisce con proprio atto l’Osservatorio Regionale sui
Tempi, entro tre mesi dall’entrata in vigore della stessa, nell’ambito della
Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.
2. L’Osservatorio si avvale di un comitato
interdirezionale per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a. raccolta dati sui sistemi di
armonizzazione dei tempi e degli orari, nonché monitoraggio periodico
sull’efficienza dei sistemi adottati;
b. analisi e valutazione dei progetti
presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all’art. 7;
c. attività di documentazione,
informazione e orientamento presso i Comuni singoli o associati.
3. L’Osservatorio, con cadenza biennale,
elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle
politiche regionali dei tempi.
4. [Fanno parte del Comitato esperti ed
esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini;
assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per
la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.]
****************
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli
25 e 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
25
(Tavolo
di concertazione)
1. Per l'attuazione e la verifica dei
progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un
tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico,
il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo
rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o
loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle
pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli
imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi,
dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei
lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i
rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei
trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende
ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati
di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie
necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e
all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni
degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici
alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono
tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei
sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza
partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Art.
27
(Banche
dei tempi)
1. Per favorire lo scambio di servizi di
vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con
le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle
comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di
cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte
del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti
locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni
denominate «banche dei tempi».
2. Gli enti locali, per favorire e
sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di
locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e
informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con
esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo
aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni
devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non
devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti
locali.