IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art.1

(Integrazioni all’art. 5 della L.R. 40/2005)

1.         All’articolo 5, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti integrazioni:

a.         alla lettera b), del comma 2, dopo le parole "la pluralità di offerta" sono aggiunte, in fine, le parole "agevolando l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento";

b.         alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "handicap" sono aggiunte, in fine, le parole "anche attraverso l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e degradate";

c.         dopo la lettera e), del comma 2, è aggiunta la seguente:

"e bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l’estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell’anno".

Art. 2

(Modifiche all’art. 6 della L.R. 40/2005)

1.         All’articolo 6, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)         al comma 4 dopo le parole "pari opportunità" sono aggiunte, in fine, le parole "e inviato alla Regione e alla Provincia";

b)         i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3

(Modifiche all’art. 7 della L.R. 40/2005)

1.         All’articolo 7, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7.";

b)         i commi 3 e 4 sono abrogati;

c)         il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell’assegnazione dei contributi è data priorità a:

a)         associazioni di Comuni;

b)         Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c)         interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.";

d)         al comma 6, le parole "La Regione inoltre concede" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta regionale inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio";

e)         il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l’estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell’articolo 27 della legge 53/2000.";

f)          il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:

a)         promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore l’utilizzo dei locali e degli strumenti;

b)         organizzino attività di promozione e informazione dell’attività svolta dalle banche del tempo;

c)         organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.";

g)         il comma 9 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all’art. 8 della L.R. 40/2005)

1.         All’articolo 8, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         al comma 2 le parole "comitato di esperti" sono sostituite dalle seguenti "comitato interdirezionale";

b)         il comma 4 è abrogato.

Art. 5

(Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997)

1.         Al comma 1, dell’art. 6, della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole "31 gennaio dell’anno successivo" a valere l’accesso ai contributi per l’anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro questo nuovo termine.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 32

"Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia"

DEGLI ARTICOLI 5, 6, 7 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 40

"Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.12.2013, n. 57

"Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 32

Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia.

Art. 6

(Contributi alle province)

1.         Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a valere l’accesso ai contributi per l’anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro questo nuovo termine, alla Giunta regionale - Servizio sicurezza sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali. Limitatamente all'accesso ai contributi dell'anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine.

2.         Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63 del 1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:

a)         il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;

b)         il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.

2-bis. La Regione determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3-ter, successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente comma.

2-ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i “programmi” entro la data di scadenza del medesimo comma 1.

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 40

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città.

Art. 5

(Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari)

1.         I comuni realizzano il coordinamento e l’amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2.         Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a.         la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata;

b.         l’accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta agevolando l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento;

c.         la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, nonché dei portatori di handicap anche attraverso l’utilizzo della  progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e degradate;

d.         l'adozione di criteri che rispondano alle esigenze di utilizzo dei servizi e dei mezzi di trasporto da parte di entrambi i sessi, anche attraverso l'adozione della metodologia del bilancio di genere;

e.         il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all’interno della famiglia;

e-bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l’estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell’anno.

Art. 6

(Criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari)

1.         Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari.

2.         Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.

3.         Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

a.         l’ambito territoriale di applicazione;

b.         le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c.         le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d.         il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;

e.         gli adempimenti necessari per l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;

f.          le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;

g.         le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4.         Il Piano è approvato dal Comune previo parere della Commissione Comunale per le pari opportunità e inviato alla Regione e alla Provincia.

5.         [Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i Comuni che ne abbiano necessità, devono concertare con i Comuni limitrofi la riorganizzazione territoriale degli orari attraverso la Conferenza dei Sindaci.]

6.         [Per l’adozione e l’attuazione del Piano il Sindaco promuove accordi e intese tra tutti i soggetti collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione dei tempi e degli orari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 7.8.1990, n. 241.]

7.         [Le Province possono coordinare, come ente capofila, l’attività dei Comuni per l’adozione dei Piani affinché gli stessi siano coerenti ai principi indicati all’art. 5 e armonici tra loro nell’ambito di un territorio omogeneo.]

8.         [I comuni inviano alla Regione e alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.]

Art. 7

(Contributi regionali)

1.         La Giunta Regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7

2.         La Giunta regionale delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3.         [I finanziamenti sono concessi nella misura massima dell’80% del costo ritenuto ammissibile, salvo gli interventi previsti dai punti 6 e 7. Nei tre mesi successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone il Piano di riparto per l’erogazione dei contributi. Dopo l’approvazione del Piano, alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a.         il 50% al momento dell'adozione del P.R.T.O o del progetto;

b.         il 50% a rendicontazione generale delle spese sostenute.]

4.         [I contributi concessi in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.]

5.         Nell’assegnazione dei contributi è data priorità a:

a)         associazioni di Comuni;

b)         Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c)         interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.

6.         La Giunta Regionale inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio, ad imprese individuali, società, studi professionali con sede o stabilimenti nella Regione, che non usufruiscano dei finanziamenti previsti dall'art. 9 Legge 53/2000, i quali:

a.         pattuiscono con il proprio personale forme di flessibilità dell’orario lavorativo giornaliero o settimanale;

b.         avviano sperimentazioni di nuove modalità organizzative di lavoro utilizzando tecnologie informatiche e telematiche che permettano al lavoratore di svolgere in tutto o in parte a domicilio le proprie mansioni;

c.         concedono ai propri dipendenti permessi o incrementano l’utilizzo della "Banca delle ore" per motivi personali o familiari con possibilità di recupero in giornata o in settimana.

d.         stipulano contratti integrativi aziendali che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro.

7.         La Giunta Regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche del tempo” con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l’estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell’articolo 27 della legge 53/2000.

8.         Per le finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:

a)         promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore l’utilizzo dei locali e degli strumenti;

b)         organizzino attività di promozione e informazione dell’attività svolta dalle banche del tempo;

c)         organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.

9.         [La Giunta Regionale con proprio atto, stabilisce, oltre ai criteri per l’erogazione dei contributi anche i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai punti 6 e 7.]

Art. 8

(Struttura organizzativa regionale)

1.         La Giunta regionale, per l’attuazione della presente legge, istituisce con proprio atto l’Osservatorio Regionale sui Tempi, entro tre mesi dall’entrata in vigore della stessa, nell’ambito della Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.

2.         L’Osservatorio si avvale di un comitato interdirezionale per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a.         raccolta dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli orari, nonché monitoraggio periodico sull’efficienza dei sistemi adottati;

b.         analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all’art. 7;

c.         attività di documentazione, informazione e orientamento presso i Comuni singoli o associati.

3.         L’Osservatorio, con cadenza biennale, elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi.

4.         [Fanno parte del Comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.]

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 25 e 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 25

(Tavolo di concertazione)

1.         Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:

a)         il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;

b)         il prefetto o un suo rappresentante;

c)         il presidente della provincia o un suo rappresentante;

d)         i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;

e)         un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;

f)          rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;

g)         rappresentanti sindacali dei lavoratori;

h)         il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;

i)          i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.

2.         Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

3.         In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.

4.         Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.

5.         I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

Art. 27

(Banche dei tempi)

1.         Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche dei tempi».

2.         Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.